Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1120/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
(CF: ), in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.I. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi CRUSCO (C.F. P.IVA_1
C.F._2
- attore -
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina MALAVENDA C.F._4
(C.F.: e (C.F.: C.F._5 Parte_3
C.F._6
- convenuti -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio Parte_1
ed in qualità di legale rappresentante della società Parte_2
(di seguito , ha evocato
[...] Parte_2 Controparte_3
e – rispettivamente Controparte_2 Controparte_1
autore, direttore del giornale ed editore –per sentirli condannare al pagamento in solido di € 25.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni da diffamazione commessa mediante l'articolo “Tv pirata: frode in Ue da 60 milioni a danno di Sky, Mediaset e Netflix” pubblicato il 18.9.2019 sul sito del quotidiano on-line
“ilsole24ore.com”.
Ha, in particolare, dedotto che:
- il 18.9.2019 presso la propria residenza ed i locali di gli Parte_2
veniva notificato dalla Guardia di Finanza, nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, il decreto di perquisizione e sequestro emesso ai sensi degli artt. 250 ss. c.p.p. dalla Procura di Napoli nel proc. n.
11226/17 RGNR;
- nel verbale relativo alla perquisizione era annotato che l'attività si concludeva con esito negativo e che la parte interessata “non risulta essere indagata”;
- tuttavia, nel predetto articolo giornalistico, veniva proposto lo schema
“dell'Organizzazione/Associazione a delinquere a carattere transnazionale” oggetto dell'operazione di p.g., menzionando, al suo interno, , il cui direttore e legale rappresentante è Parte_2 Pt_1
;
[...]
- questi, nel settembre 2019, ricopriva la carica di consigliere comunale a
, dal 2002 è iscritto all'ordine dei giornalisti Calabria e Pt_2
quotidianamente svolgeva e svolge la sua attività professionale anche attraverso , emittente radiofonica che trasmette sul territorio Parte_2
provinciale e non, occupandosi di informazione e promozione commerciale per aziende private;
2 - e soggetti noti in ambito provinciale, Parte_2 Parte_1
vedevano la propria reputazione dal predetto articolo giornalistico inveritiero;
- con PEC del 23.10.2019 inviata all'editore, chiedeva, Parte_1
ai sensi della l. n. 47/48, di pubblicare la rettifica e di rimuovere l'articolo pubblicato in data 18.9.2019 sulla testata on-line de
“ilsole24ore.com” a firma di ma non riceveva Controparte_3
alcun riscontro;
- della condotta del giornalista devono rispondere anche il direttore del giornale e, ai sensi dell'art. 2049 c.c., l'editore.
1.2. – Si sono costituiti, con unica comparsa, i convenuti, chiedendo di rigettare la domanda per legittimo esercizio del diritto di cronaca atteso che l'articolo si limitava a divulgare, con modalità contenute, quanto appreso in occasione della conferenza stampa tenuta in pari data dalla p.g. (con particolare riguardo ad un grafico che menzionava con riferimento ad operazione investigativa di rilevante Parte_2
interesse (diretta al contrasto all'utilizzo di piattaforme pirata televisive, allocate sul web, per vedere gratuitamente i più importanti canali televisivi a pagamento, con un giro d'affari stimato in 60 milioni di euro).
2. – Ciò posto, la domanda va rigettata.
2.1. – Com'è noto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione — che comprende, tra le sue estrinsecazioni, la facoltà di diffondere fatti, notizie e commenti a mezzo stampa — incontra un necessario bilanciamento con i diritti all'onore e alla reputazione, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost., nell'ambito di un giudizio che contempera i valori in conflitto. In particolare, si esclude la responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) la verità, anche solo putativa, della notizia;
(ii) la pertinenza della medesima rispetto all'interesse pubblico all'informazione; (iii) la continenza, intesa come correttezza formale e misura nell'esposizione.
Con specifico riferimento alla cronaca giudiziaria, la giurisprudenza riconosce la sussistenza di un generale interesse collettivo a essere informati su fatti penalmente o civilmente rilevanti, nonché sull'andamento delle indagini e sull'attività degli organi
3 giudiziari e di polizia. In tale prospettiva, rientra nel legittimo esercizio del diritto di cronaca il riportare atti d'indagine e provvedimenti provenienti da pubbliche autorità, purché senza anticipazioni o ricostruzioni investigative autonome (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).
Quanto alla pertinenza, si è altresì chiarito che il requisito non risulta eluso ove i soggetti coinvolti godano di notorietà, anche solo a livello locale, non essendo necessario che rivestano una caratura pubblica di rilievo nazionale (Cass. civ., ord. 10 maggio 2017, n. 10925).
Il requisito della verità, nell'ambito della cronaca giudiziaria, non postula l'esattezza storica del fatto narrato, essendo sufficiente la corrispondenza fedele della notizia al contenuto di atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In tal senso, la verità deve essere valutata con riferimento al momento della pubblicazione, non assumendo rilievo gli sviluppi successivi della vicenda (Cass. civ., sez. III, ord. 16 maggio 2017, n. 12013; Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8807).
È altresì configurabile una verità putativa, fondata sulla ragionevole attendibilità della fonte o su circostanze soggettive che inducano a ritenere veritiera la notizia (Cass. civ., ord. 27 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2013, n. 9458).
Quanto infine alla continenza, essa implica l'adozione di uno stile narrativo improntato a misura, sobrietà e rispetto, senza trasmodare in attacchi personali idonei a ledere la dignità altrui.
2.2. – Nel caso di specie, le informazioni contenute nell'articolo giornalistico contestato corrispondono alle notizie fornite dalla p.g. in occasione della conferenza stampa tenuta in pari data.
In particolare, i convenuti hanno prodotto lo schema consegnato dagli investigatori, munito di intestazione frodi Controparte_4
tecnologiche”, che menziona nella rete dell'organizzazione, esattamente Parte_2
come riportato nell'articolo contestato, ove nulla è detto in merito all'eventuale qualità di indagato di perché tale informazione non è stata fornita dalla p.g. Parte_1
nella conferenza stampa.
Sussiste, quindi, il requisito della verità, almeno putativa della notizia.
4 Essa, poi, rivestiva certamente interesse pubblico sia per l'operazione di p.g. in sé, avente ad oggetto il diffuso fenomeno criminoso della pirateria telematica per consentire la visione di programmi a pagamento, sia in relazione a Parte_2 emittente radiofonica nota “a livello provinciale e non” per quanto ammesso da parte attrice nell'atto introduttivo.
Infine, la notizia è stata espressa con modalità del tutto continenti, senza indugiare in commenti, riportando lo schema appreso dalla p.g., con indicazione dell'unico soggetto (diverso dall'attore) sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Non è un caso se, per le medesime ragioni, anche il procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela sporta dall per il reato di diffamazione sia Pt_1
stato definito con decreto di archiviazione del GIP di Milano del 27.10.2022 per sussistenza della scriminante del diritto di cronaca.
3. – Segue, in ragione della soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale per cause appartenenti al terzo scaglione – di € 1.700,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda, condannando in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Parte_2
1.700,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi),
CPA ed IVA (come per legge), in favore dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 20 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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