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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2605 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato GRIMALDI NUNZIA
e
SI RO, C.F. , nato a [...] il C.F._2
14/08/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato COSMAI SERGIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri e AS AL trascritto Parte_1 presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo, Anno 1998, Parte
II, Serie A, numero 55, ufficio 1 e provvedersi alle conseguenti trascrizioni e annotazioni come per legge;
2) la figlia avrà residenza anagrafica presso la madre e starà con il padre ogni Per_1 qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici universitari;
Per_ 3) la figlia avrà residenza anagrafica presso la madre e starà con il padre ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici relativi al corso di studi attualmente seguito in Canada;
Per_ 4) il sig. AS AL, per i mesi di permanenza della figlia in Italia presso l'abitazione della sig.ra , verserà alla medesima sig.ra Parte_1 Parte_1
, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note alle parti, un
[...]
Per_ importo di € 453,00 a titolo di contributo al mantenimento per e , pari a € Per_1
226,50 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con Per_ facoltà delle figli e e di domandarne il pagamento diretto al padre AS Per_1
Per_ AL;
- per i mesi di permanenza della figlia in Canada, il sig. AL
AS verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1
Per_ figlie e , a mezzo bonifico bancario un importo di € 538,00, pari a € 226,50 Per_1
Per_ per e € 311,50 per , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, Per_1
Per_ con facoltà delle figlie e di domandarne il pagamento diretto al padre AS Per_1
AL;
Per_
- in aggiunta al contributo al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1 determinato come sopra, il sig. AL AS verserà il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie così come indicate e specificate nel
Protocollo del Tribunale di Vicenza agli artt. 35 e 36 e nello specifico:
- Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori: a) spese medico specialistiche, farmaceutiche,
2 dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia;
psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi); b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione alle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria); e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di € 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni.
- Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori: a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi,
3 gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a € 70,00; d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub. 2, lett. e); g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post - universitaria. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuovo accordo. Quanto alle modalità di concertazione, ciascuno dei genitori potrà avanzare una proposta di spesa straordinaria a mezzo e -mail. Il genitore che riceve il messaggio e che non è d'accordo con la proposta ricevuta, dovrà manifestare il proprio dissenso e i relativi motivi entro 0 3 (tre) giorni feriali dalla propria conferma di aver ricevuto e letto. In caso di mancata risposta entro il predetto termine di 0 3 (tre) giorni feriali, la proposta di spesa si intenderà acconsentita tacitamente allo scadere del primo giorno successivo. Qualora il genitore destinatario del messaggio non dichiari per iscritto di aver “visto e letto” il messaggio entro 01
(uno) giorno dalla data dell'invio, l'altro genitore potrà sollecitare la risposta a mezzo
Whatsapp. In mancanza di risposta, il consenso si intenderà formato tacitamente. La spesa sarà comunque da ripartirsi se di interesse per le figlie e dissentita senza valida motivazione fino all'importo di € 100,00. Quanto alle modalità di contribuzione, i genitori avranno cura di versare ciascuno direttamente al creditore la quota di propria spettanza (pagamento diretto pro -quota) e, se ciò non fosse possibile, di corrispondere all'altro la propria quota in via anticipata e in tempo utile rispetto alla scadenza entro
4 il quale il genitore deve provvedere a disporre il pagamento;
in alternativa, il genitore anticipatario dovrà trasmettere all'altro genitore documentazione attestante la spesa entro dieci giorni dal relativo pagamento ed avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della documentazione attestante la spesa. I genitori domanderanno la detrazione delle spese al 50% o nella misura secondo la quale ciascuno ha affrontato la spesa (es. se una spesa
“straordinaria” è stata affrontata da uno dei genitori per l'intero, perché non vi era previo accordo o perché l'altro genitore non ha rimborsato la quota parte, la detrazione sarà goduta solo dal genitore che ha sopportato la spesa); i genitori si impegnano a consegnarsi reciprocamente la documentazione attestante le spese da detrarre (es. scontrini della farmacia);
5) le parti concordano che l'Assegno Unico Inps, ove spettante, venga chiesto in assegnazione alla sig.ra , restando inteso che il mancato riconoscimento o la Parte_1 sopravvenuta mancanza dei requisiti per il riconoscimento non giustificano richieste di aumento del contributo al mantenimento ordinario delle figlie da parte della sig.ra nei confronti del sig. AS AL;
Parte_1
6) le parti si obbligano a comunicare l'un l'altro reciprocamente ogni questione di interesse per le figlie avendo cura di utilizzare ogni adeguato strumento di comunicazione;
7) i genitori si impegnano a interpretare le su estese condizioni con ragionevolezza e ad attuarle in modo leale e collaborativo dando la priorità, in caso di conflitto, alle esigenze delle figlie;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale ad eccezione della liberazione del sig. AL AS dalla solidarietà dell'obbligazione di pagamento delle rate per rimborso del mutuo ipotecario concesso dalla Banca Popolare Friuladria spa con atto 1 7.12.2014 a rogito notaio , rep. 5863 8 , acceso in Persona_3 occasione dell'acquisto da parte dei sigg.ri AL AS e Parte_1 dell'abitazione con atto 17.12.2014 a rogito notaio , rep. 58637, Persona_3 racc. 25.106, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in
5 data 07.01.2015 al n. 49, serie 15, in relazione al quale il sig. AL AS trasferiva a fronte di accollo interno del predetto mutuo alla sig.ra Parte_1 la propria quota indivisa in forza dell'accordo di separazione coniugale omologato con decreto del 29.12.2022 dal Tribunale di Vicenza alle condizioni di cui al verbale di udienza del 15.11.2022 – R.G. 4915/2022. Riguardo alla liberazione del sig.
AL AS dell'obbligazione solidale nei confronti di Banca Popolare Friuladria spa per il mutuo innanzi descritto e per l'importo del debito residuo, al 31.12.2024, di
€ 141.759,50 (doc.12 ) e di cui alla data del 30.06.2025 sono state versate n. 6 rate da
€ 679,06 ciascuna, la sig.ra si attiverà con formale richiesta di Parte_1 svincolo in favore del sig. AS non appena il capitale residuo dovuto in forza del menzionato contratto di mutuo risulti ridotto ad € 100.000,00 e, qualora la sig.ra ne abbia la possibilità, anche qualora il residuo capitale dovuto non Parte_1 si sia ancora ridotto ad € 100.000,00. La sig.ra si impegna a Parte_1 documentare in ogni tempo al sig. AL AS, a richiesta di quest'ultimo, la regolarità dei pagamenti delle rate di mutuo e l'ammontare del residuo capitale dovuto alla banca mutuante;
9) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IG (RO) in data 28/06/1998.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 01/12/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di AS AL l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1
Per_ e , maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile concordata, alle Per_1 condizioni pattuite dalle parti e riportate in epigrafe al punto 4), nonché di sostenere al
50% le spese straordinarie relative alle figlie - nei termini di accordo tra le parti - come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, trattandosi di pattuizioni consone all'interesse delle figlie.
-quanto alle disposizioni di natura economica nel rapporto tre le parti, concordemente le stesse hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a prendere atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da SI RO in IG (RO) il 28/06/1998 alle
[...] condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG (RO) al n. 55, parte II, serie A, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2605 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato GRIMALDI NUNZIA
e
SI RO, C.F. , nato a [...] il C.F._2
14/08/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato COSMAI SERGIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri e AS AL trascritto Parte_1 presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo, Anno 1998, Parte
II, Serie A, numero 55, ufficio 1 e provvedersi alle conseguenti trascrizioni e annotazioni come per legge;
2) la figlia avrà residenza anagrafica presso la madre e starà con il padre ogni Per_1 qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici universitari;
Per_ 3) la figlia avrà residenza anagrafica presso la madre e starà con il padre ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici relativi al corso di studi attualmente seguito in Canada;
Per_ 4) il sig. AS AL, per i mesi di permanenza della figlia in Italia presso l'abitazione della sig.ra , verserà alla medesima sig.ra Parte_1 Parte_1
, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note alle parti, un
[...]
Per_ importo di € 453,00 a titolo di contributo al mantenimento per e , pari a € Per_1
226,50 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con Per_ facoltà delle figli e e di domandarne il pagamento diretto al padre AS Per_1
Per_ AL;
- per i mesi di permanenza della figlia in Canada, il sig. AL
AS verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1
Per_ figlie e , a mezzo bonifico bancario un importo di € 538,00, pari a € 226,50 Per_1
Per_ per e € 311,50 per , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, Per_1
Per_ con facoltà delle figlie e di domandarne il pagamento diretto al padre AS Per_1
AL;
Per_
- in aggiunta al contributo al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1 determinato come sopra, il sig. AL AS verserà il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie così come indicate e specificate nel
Protocollo del Tribunale di Vicenza agli artt. 35 e 36 e nello specifico:
- Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori: a) spese medico specialistiche, farmaceutiche,
2 dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia;
psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi); b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione alle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria); e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di € 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni.
- Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori: a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi,
3 gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a € 70,00; d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub. 2, lett. e); g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post - universitaria. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuovo accordo. Quanto alle modalità di concertazione, ciascuno dei genitori potrà avanzare una proposta di spesa straordinaria a mezzo e -mail. Il genitore che riceve il messaggio e che non è d'accordo con la proposta ricevuta, dovrà manifestare il proprio dissenso e i relativi motivi entro 0 3 (tre) giorni feriali dalla propria conferma di aver ricevuto e letto. In caso di mancata risposta entro il predetto termine di 0 3 (tre) giorni feriali, la proposta di spesa si intenderà acconsentita tacitamente allo scadere del primo giorno successivo. Qualora il genitore destinatario del messaggio non dichiari per iscritto di aver “visto e letto” il messaggio entro 01
(uno) giorno dalla data dell'invio, l'altro genitore potrà sollecitare la risposta a mezzo
Whatsapp. In mancanza di risposta, il consenso si intenderà formato tacitamente. La spesa sarà comunque da ripartirsi se di interesse per le figlie e dissentita senza valida motivazione fino all'importo di € 100,00. Quanto alle modalità di contribuzione, i genitori avranno cura di versare ciascuno direttamente al creditore la quota di propria spettanza (pagamento diretto pro -quota) e, se ciò non fosse possibile, di corrispondere all'altro la propria quota in via anticipata e in tempo utile rispetto alla scadenza entro
4 il quale il genitore deve provvedere a disporre il pagamento;
in alternativa, il genitore anticipatario dovrà trasmettere all'altro genitore documentazione attestante la spesa entro dieci giorni dal relativo pagamento ed avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della documentazione attestante la spesa. I genitori domanderanno la detrazione delle spese al 50% o nella misura secondo la quale ciascuno ha affrontato la spesa (es. se una spesa
“straordinaria” è stata affrontata da uno dei genitori per l'intero, perché non vi era previo accordo o perché l'altro genitore non ha rimborsato la quota parte, la detrazione sarà goduta solo dal genitore che ha sopportato la spesa); i genitori si impegnano a consegnarsi reciprocamente la documentazione attestante le spese da detrarre (es. scontrini della farmacia);
5) le parti concordano che l'Assegno Unico Inps, ove spettante, venga chiesto in assegnazione alla sig.ra , restando inteso che il mancato riconoscimento o la Parte_1 sopravvenuta mancanza dei requisiti per il riconoscimento non giustificano richieste di aumento del contributo al mantenimento ordinario delle figlie da parte della sig.ra nei confronti del sig. AS AL;
Parte_1
6) le parti si obbligano a comunicare l'un l'altro reciprocamente ogni questione di interesse per le figlie avendo cura di utilizzare ogni adeguato strumento di comunicazione;
7) i genitori si impegnano a interpretare le su estese condizioni con ragionevolezza e ad attuarle in modo leale e collaborativo dando la priorità, in caso di conflitto, alle esigenze delle figlie;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale ad eccezione della liberazione del sig. AL AS dalla solidarietà dell'obbligazione di pagamento delle rate per rimborso del mutuo ipotecario concesso dalla Banca Popolare Friuladria spa con atto 1 7.12.2014 a rogito notaio , rep. 5863 8 , acceso in Persona_3 occasione dell'acquisto da parte dei sigg.ri AL AS e Parte_1 dell'abitazione con atto 17.12.2014 a rogito notaio , rep. 58637, Persona_3 racc. 25.106, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in
5 data 07.01.2015 al n. 49, serie 15, in relazione al quale il sig. AL AS trasferiva a fronte di accollo interno del predetto mutuo alla sig.ra Parte_1 la propria quota indivisa in forza dell'accordo di separazione coniugale omologato con decreto del 29.12.2022 dal Tribunale di Vicenza alle condizioni di cui al verbale di udienza del 15.11.2022 – R.G. 4915/2022. Riguardo alla liberazione del sig.
AL AS dell'obbligazione solidale nei confronti di Banca Popolare Friuladria spa per il mutuo innanzi descritto e per l'importo del debito residuo, al 31.12.2024, di
€ 141.759,50 (doc.12 ) e di cui alla data del 30.06.2025 sono state versate n. 6 rate da
€ 679,06 ciascuna, la sig.ra si attiverà con formale richiesta di Parte_1 svincolo in favore del sig. AS non appena il capitale residuo dovuto in forza del menzionato contratto di mutuo risulti ridotto ad € 100.000,00 e, qualora la sig.ra ne abbia la possibilità, anche qualora il residuo capitale dovuto non Parte_1 si sia ancora ridotto ad € 100.000,00. La sig.ra si impegna a Parte_1 documentare in ogni tempo al sig. AL AS, a richiesta di quest'ultimo, la regolarità dei pagamenti delle rate di mutuo e l'ammontare del residuo capitale dovuto alla banca mutuante;
9) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IG (RO) in data 28/06/1998.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 01/12/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di AS AL l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1
Per_ e , maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile concordata, alle Per_1 condizioni pattuite dalle parti e riportate in epigrafe al punto 4), nonché di sostenere al
50% le spese straordinarie relative alle figlie - nei termini di accordo tra le parti - come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, trattandosi di pattuizioni consone all'interesse delle figlie.
-quanto alle disposizioni di natura economica nel rapporto tre le parti, concordemente le stesse hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a prendere atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da SI RO in IG (RO) il 28/06/1998 alle
[...] condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG (RO) al n. 55, parte II, serie A, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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