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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5565 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr.ssa Maria Casaregola Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1192/2025 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 5.11.2025;
TRA
(P. Iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., (C.F. n. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Pierluigi Alfieri (C.F. n.
), con il quale domicilia digitalmente al suo indirizzo pec: C.F._2 propone;
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Appellante
E
(C.F. n. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n. 2992/2024, pubblicata in data 31.10.2024, non notificata.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
pagina 1 di 3 La (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il , con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 19.3.2025, per proporre appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n. 2992/2024, pubblicata in data 31.10.2024, con la quale era rigettata l'opposizione, proposta dall'odierna appellante, avverso il decreto ingiuntivo n. 1192/2017 emesso dal Tribunale di Nola (con cui era stato ingiunto alla di pagare, in favore del Parte_1
, la somma di € 31.720,00, dovuta in forza dei contratti di sponsorizzazione Controparte_1 conclusi dalle parti in data 1.12.2014 e 12.8.2015, oltre interessi legali e spese di procedura), con conseguente conferma del predetto decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito il Comune appellato, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
Nominato il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti del 29.10.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 309 e 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 5.11.2025. Alla predetta udienza del 5.11.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alla parte costituita, nessuno è comparso e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, alla prima udienza di trattazione del 29.10.2025 ed alla successiva udienza del 5.11.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto, in primo grado, nell'anno 2017 (per l'orientamento che prevede la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex art. 181 c.p.c., in luogo della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma 2, c.p.c., in caso di mancata pagina 2 di 3 comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, vedi cass. civ., 2.7.2015, n. 2816, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
2) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
3) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025
Il consigliere ist. est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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