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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Celentano Presidente dr.ssa Caterina di Martino Consigliere dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3770/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cd. c.c.i.i.) e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede in Napoli, alla via Santa Brigida, n. 51, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Sig. (c.f.: Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Francesco Sbrescia (c.f.: C.F._2
RE C LA M A NT E
E la . (c.f. , con sede legale in Pozzuoli (Na), alla Controparte_1 P.IVA_2
via Antiniana, in persona del legale rappresentante CP_2
(c.f.: INT I M A T A NO N C O ST I T U I T A C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 al Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, la chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della , esponendo che: Controparte_1
- era creditrice nei suoi confronti dell'importo di 115.343,36 € derivante da ordinanza di assegnazione di somme disposta dal Tribunale di Napoli, settore
Pag. 1 di 6 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
esecuzioni, in data 25 luglio 2024, nell'ambito del pignoramento presso terzi, debitori della sua diretta debitrice, cioè la Billorn S.R.L.;
- aveva notificato alla società atto di precetto il 3 settembre 2024, ricevuto presso la residenza del legale rappresentante della società, sita in Ischia alla via Alfredo de Luca,
9, da soggetto addetto alla ricezione gli atti, tale , ma a tale atto non Persona_1
era seguito nessun pagamento;
- la società in esame era debitrice anche nei confronti dell'avv. Sbrescia, suo difensore nella procedura esecutiva anzidetta, per un credito di oltre 6.000,00 €, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8066/2023, e parimenti non onorato;
- i terzi presso cui essa aveva tentato di recuperare il proprio credito, cioè
[...]
, Intesa San Paolo, ed MPS avevano reso dichiarazioni negative di CP_3 CP_4
quantità mentre la società debitrice, tra il 2022 ed il 2023, aveva posto in essere atti dismissivi del proprio patrimonio mediante tre cessioni di rami d'azienda con sede in
Milano a favore della poi risolte per mutuo consenso a seguito di ricorso CP_5
per sequestro conservativo azionato dalla in data 7 novembre 2023; Pt_1
- tale società si era poi posta in data 29/11-21/12/2023 in liquidazione volontaria.
Non si costituiva la debitrice.
Con decreto del 19 novembre 2024 il Tribunale adìto dichiarava improcedibile il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della così Controparte_1
motivando: “ rilevato che la parte ricorrente non ha dato prova della corretta e regolare notifica del ricorso in mancanza dell'avvenuta notifica a mezzo P.E.C. da parte della
Cancelleria, come da attestazione in atti;
considerato che
, in particolare, il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza è stato depositato, a seguito della mancata notifica al destinatario (non rinvenuto presso la sede legale) ed al relativo legale rappresentante (nei cui confronti la notifica stessa ha avuto esito negativo non risultando il debitore residente presso l'abitazione ove ebbe ad accedere l'ufficiale giudiziario e non essendo stato documentato la attuale residenza del destinatario). considerato pertanto che allo stato non è dato sapere se l'attuale residenza del legale rappresentante coincida con il luogo di accesso dell'ufficiale giudiziario;
ritenuto che
, dunque, il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato e che data la natura del procedimento in ogni caso
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 2 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
non può concedersi un nuovo termine in mancanza di una espressa istanza in tal senso, avanzata prima della scadenza del termine stesso (art. 154 c.p.c.)”;
Avverso tale decreto con ricorso del 19 dicembre 2024 ha proposto reclamo la deducendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il contraddittorio Parte_1
con la debitrice non fosse stato regolarmente instaurato, giacché essa aveva proceduto a notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - a seguito di comunicazione della cancelleria del Tribunale di Napoli sezione fallimentare di esito negativo della notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata della società – alla sede fisica della società tramite Unep della Corte d'Appello di Napoli, chiedendo espressamente che, qualora la notifica non fosse andata a buon fine, si provvedesse ai sensi dell'art. 40, co. 7 c.c.i.i. mediante deposito degli atti presso la casa comunale, e provvedendo contestualmente a richiedere anche la notifica dei medesimi atti presso la residenza del legale rappresentante della società, ove in data 3 settembre 2024 erano stati notificati titolo esecutivo ed atto di precetto. La notifica alla società veniva effettuata tramite deposito degli atti presso la casa comunale di Pozzuoli ove essa aveva sede legale, dopo che l'Unep aveva accertato l'impossibilità di procedere alla notifica presso la citata sede, in cui la società mancava da anni, come dichiarato dal custode, mentre la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza veniva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario.
Se ne doveva pertanto dedurre che la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale alla in liquidazione era avvenuta regolarmente CP_1
mediante deposito nella casa comunale di Pozzuoli come prescritto dall'art. 40, co. 7 del c.c.i.i., mentre nessuna rilevanza aveva il fatto che la notifica al legale rappresentante della società- richiamata dal Tribunale nel decreto di rigetto - non fosse andata a buon fine.
Ha quindi richiamato gli elementi già dedotti nell'originario ricorso per evidenziare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertata la rituale notificazione del ricorso per la liquidazione giudiziale e la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 121 del D.Lgs. 14/2019, accogliere il presente reclamo
e per l'effetto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 14/2019, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società , con sede legale in Controparte_1
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Pozzuoli (NA), Via Antiniana, n. 2, P. IVA: , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante Sig. , C.F.: residente ad Ischia CP_2 C.F._3
(NA), via Alfredo De Luca, n. 9; 2. rimettere gli atti al Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, D.Lgs. 14/2019”.
Non si è costituita la nonostante la notifica ad essa Controparte_1
del reclamo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante della società, in Ischia alla via Alfredo de Luca, 9, a mani del soggetto deputato alla ricezione degli atti, tale sig. (cioè nel luogo ove era stata Persona_1
tentata anche la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e dove, ancor prima, era stata effettuata la notifica del precetto, a mani del medesimo sig.
). Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto osservato che - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nel decreto di rigetto – nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale il contraddittorio con la era stato correttamente instaurato dalla creditrice CP_1
ricorrente avendo quest'ultima proceduto a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice mediante deposito di tali atti nella casa comunale di Pozzuoli ove aveva sede legale la società e dopo l'esito negativo della notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale adìto all'indirizzo di posta elettronica della società debitrice nonché dopo avere accertato che non era possibile la notifica di persona , come prescritto dal comma 8 dell'art. 40 del c.c.i.i.
Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della regolarità della notifica alla liquidazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e CP_1
del decreto di fissazione dell'udienza il fatto, evidenziato dal Tribunale nel decreto impugnato, che non fosse andata a buon fine la notifica al legale rappresentante della società debitrice, la cui attuale residenza era rimasta ignota.
Nessun dubbio neppure sulla ricorrenza della condizione di cui all'art. 49, co. 5,
c.c.i.i. (riproducente il vecchio testo dell'art.15, ult. co. l.fall.), cioè quella della sussistenza di debiti non inferiori a 30.000,00 € per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che, oltre al debito verso l'odierna reclamante, già di per sè di n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 4 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
ammontare superiore ai 30.000,00 €, risultano, dalla certificazione acquisita ai sensi CP_ dell'art. 42 CCII, debiti scaduti di natura contributiva verso l' per complessivi €
35.762,80 €.
Quanto ai presupposti soggettivi per la citata apertura, indiscussa la natura di impresa commerciale della - il cui oggetto sociale era l'organizzazione, la CP_1
gestione, l'affitto di pub e ristoranti nonché lo svolgimento di attività di catering - va rilevato che la debitrice, non essendosi costituita, non ha dimostrato la propria natura di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII che la sottrarrebbe alla liquidazione giudiziale.
In ogni caso, il possesso congiunto dei requisiti di cui alla norma citata (avere avuto, cioè, 1) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2)ricavi lordi, in qualunque modo risultanti, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila) è addirittura escluso dall'ultimo bilancio depositato dalla debitrice, cioè quello al 31/12/2021, acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 42 CCII, dal quale risultano un attivo patrimoniale di 304.770,00 € e ricavi lordi di 207.432,00 €, sicché devono ritenersi superati, in assenza di prova contraria da parte del debitore onerato, almeno due (dei tre) limiti di cui all'art. 2,co.1, lett. d) del c.c.i.i. per essere considerato
“impresa minore” non sottoponibile a liquidazione giudiziale.
Il presupposto oggettivo dell'insolvenza della può Controparte_1
invece desumersi dall'inadempimento del debito verso la reclamante e di quelli verso CP_ l' dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2021, dall'irreperibilità presso la sede nonché dalla mancanza di beni aggredibili, emergente dai pignoramenti
(mobiliare, immobiliare e presso terzi) non andati a buon fine.
Il reclamo deve quindi essere accolto con conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della . Controparte_1
P.Q.M.
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 5 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso Parte_1
il decreto del Tribunale di Napoli del 19 novembre 2024, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Controparte_1
Tribunale di Napoli per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 6 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Celentano Presidente dr.ssa Caterina di Martino Consigliere dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3770/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cd. c.c.i.i.) e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede in Napoli, alla via Santa Brigida, n. 51, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Sig. (c.f.: Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Francesco Sbrescia (c.f.: C.F._2
RE C LA M A NT E
E la . (c.f. , con sede legale in Pozzuoli (Na), alla Controparte_1 P.IVA_2
via Antiniana, in persona del legale rappresentante CP_2
(c.f.: INT I M A T A NO N C O ST I T U I T A C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 al Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, la chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della , esponendo che: Controparte_1
- era creditrice nei suoi confronti dell'importo di 115.343,36 € derivante da ordinanza di assegnazione di somme disposta dal Tribunale di Napoli, settore
Pag. 1 di 6 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
esecuzioni, in data 25 luglio 2024, nell'ambito del pignoramento presso terzi, debitori della sua diretta debitrice, cioè la Billorn S.R.L.;
- aveva notificato alla società atto di precetto il 3 settembre 2024, ricevuto presso la residenza del legale rappresentante della società, sita in Ischia alla via Alfredo de Luca,
9, da soggetto addetto alla ricezione gli atti, tale , ma a tale atto non Persona_1
era seguito nessun pagamento;
- la società in esame era debitrice anche nei confronti dell'avv. Sbrescia, suo difensore nella procedura esecutiva anzidetta, per un credito di oltre 6.000,00 €, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8066/2023, e parimenti non onorato;
- i terzi presso cui essa aveva tentato di recuperare il proprio credito, cioè
[...]
, Intesa San Paolo, ed MPS avevano reso dichiarazioni negative di CP_3 CP_4
quantità mentre la società debitrice, tra il 2022 ed il 2023, aveva posto in essere atti dismissivi del proprio patrimonio mediante tre cessioni di rami d'azienda con sede in
Milano a favore della poi risolte per mutuo consenso a seguito di ricorso CP_5
per sequestro conservativo azionato dalla in data 7 novembre 2023; Pt_1
- tale società si era poi posta in data 29/11-21/12/2023 in liquidazione volontaria.
Non si costituiva la debitrice.
Con decreto del 19 novembre 2024 il Tribunale adìto dichiarava improcedibile il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della così Controparte_1
motivando: “ rilevato che la parte ricorrente non ha dato prova della corretta e regolare notifica del ricorso in mancanza dell'avvenuta notifica a mezzo P.E.C. da parte della
Cancelleria, come da attestazione in atti;
considerato che
, in particolare, il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza è stato depositato, a seguito della mancata notifica al destinatario (non rinvenuto presso la sede legale) ed al relativo legale rappresentante (nei cui confronti la notifica stessa ha avuto esito negativo non risultando il debitore residente presso l'abitazione ove ebbe ad accedere l'ufficiale giudiziario e non essendo stato documentato la attuale residenza del destinatario). considerato pertanto che allo stato non è dato sapere se l'attuale residenza del legale rappresentante coincida con il luogo di accesso dell'ufficiale giudiziario;
ritenuto che
, dunque, il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato e che data la natura del procedimento in ogni caso
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 2 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
non può concedersi un nuovo termine in mancanza di una espressa istanza in tal senso, avanzata prima della scadenza del termine stesso (art. 154 c.p.c.)”;
Avverso tale decreto con ricorso del 19 dicembre 2024 ha proposto reclamo la deducendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il contraddittorio Parte_1
con la debitrice non fosse stato regolarmente instaurato, giacché essa aveva proceduto a notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - a seguito di comunicazione della cancelleria del Tribunale di Napoli sezione fallimentare di esito negativo della notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata della società – alla sede fisica della società tramite Unep della Corte d'Appello di Napoli, chiedendo espressamente che, qualora la notifica non fosse andata a buon fine, si provvedesse ai sensi dell'art. 40, co. 7 c.c.i.i. mediante deposito degli atti presso la casa comunale, e provvedendo contestualmente a richiedere anche la notifica dei medesimi atti presso la residenza del legale rappresentante della società, ove in data 3 settembre 2024 erano stati notificati titolo esecutivo ed atto di precetto. La notifica alla società veniva effettuata tramite deposito degli atti presso la casa comunale di Pozzuoli ove essa aveva sede legale, dopo che l'Unep aveva accertato l'impossibilità di procedere alla notifica presso la citata sede, in cui la società mancava da anni, come dichiarato dal custode, mentre la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza veniva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario.
Se ne doveva pertanto dedurre che la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale alla in liquidazione era avvenuta regolarmente CP_1
mediante deposito nella casa comunale di Pozzuoli come prescritto dall'art. 40, co. 7 del c.c.i.i., mentre nessuna rilevanza aveva il fatto che la notifica al legale rappresentante della società- richiamata dal Tribunale nel decreto di rigetto - non fosse andata a buon fine.
Ha quindi richiamato gli elementi già dedotti nell'originario ricorso per evidenziare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertata la rituale notificazione del ricorso per la liquidazione giudiziale e la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 121 del D.Lgs. 14/2019, accogliere il presente reclamo
e per l'effetto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 14/2019, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società , con sede legale in Controparte_1
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Pozzuoli (NA), Via Antiniana, n. 2, P. IVA: , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante Sig. , C.F.: residente ad Ischia CP_2 C.F._3
(NA), via Alfredo De Luca, n. 9; 2. rimettere gli atti al Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, D.Lgs. 14/2019”.
Non si è costituita la nonostante la notifica ad essa Controparte_1
del reclamo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante della società, in Ischia alla via Alfredo de Luca, 9, a mani del soggetto deputato alla ricezione degli atti, tale sig. (cioè nel luogo ove era stata Persona_1
tentata anche la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e dove, ancor prima, era stata effettuata la notifica del precetto, a mani del medesimo sig.
). Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto osservato che - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nel decreto di rigetto – nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale il contraddittorio con la era stato correttamente instaurato dalla creditrice CP_1
ricorrente avendo quest'ultima proceduto a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice mediante deposito di tali atti nella casa comunale di Pozzuoli ove aveva sede legale la società e dopo l'esito negativo della notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale adìto all'indirizzo di posta elettronica della società debitrice nonché dopo avere accertato che non era possibile la notifica di persona , come prescritto dal comma 8 dell'art. 40 del c.c.i.i.
Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della regolarità della notifica alla liquidazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e CP_1
del decreto di fissazione dell'udienza il fatto, evidenziato dal Tribunale nel decreto impugnato, che non fosse andata a buon fine la notifica al legale rappresentante della società debitrice, la cui attuale residenza era rimasta ignota.
Nessun dubbio neppure sulla ricorrenza della condizione di cui all'art. 49, co. 5,
c.c.i.i. (riproducente il vecchio testo dell'art.15, ult. co. l.fall.), cioè quella della sussistenza di debiti non inferiori a 30.000,00 € per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che, oltre al debito verso l'odierna reclamante, già di per sè di n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 4 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
ammontare superiore ai 30.000,00 €, risultano, dalla certificazione acquisita ai sensi CP_ dell'art. 42 CCII, debiti scaduti di natura contributiva verso l' per complessivi €
35.762,80 €.
Quanto ai presupposti soggettivi per la citata apertura, indiscussa la natura di impresa commerciale della - il cui oggetto sociale era l'organizzazione, la CP_1
gestione, l'affitto di pub e ristoranti nonché lo svolgimento di attività di catering - va rilevato che la debitrice, non essendosi costituita, non ha dimostrato la propria natura di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII che la sottrarrebbe alla liquidazione giudiziale.
In ogni caso, il possesso congiunto dei requisiti di cui alla norma citata (avere avuto, cioè, 1) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2)ricavi lordi, in qualunque modo risultanti, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila) è addirittura escluso dall'ultimo bilancio depositato dalla debitrice, cioè quello al 31/12/2021, acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 42 CCII, dal quale risultano un attivo patrimoniale di 304.770,00 € e ricavi lordi di 207.432,00 €, sicché devono ritenersi superati, in assenza di prova contraria da parte del debitore onerato, almeno due (dei tre) limiti di cui all'art. 2,co.1, lett. d) del c.c.i.i. per essere considerato
“impresa minore” non sottoponibile a liquidazione giudiziale.
Il presupposto oggettivo dell'insolvenza della può Controparte_1
invece desumersi dall'inadempimento del debito verso la reclamante e di quelli verso CP_ l' dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2021, dall'irreperibilità presso la sede nonché dalla mancanza di beni aggredibili, emergente dai pignoramenti
(mobiliare, immobiliare e presso terzi) non andati a buon fine.
Il reclamo deve quindi essere accolto con conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della . Controparte_1
P.Q.M.
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 5 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g. R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso Parte_1
il decreto del Tribunale di Napoli del 19 novembre 2024, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Controparte_1
Tribunale di Napoli per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
n. 3770/2024 r.g. c. Pag. 6 di 6 Parte_1 Controparte_1 v.g.