Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2020, n. 7941
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Sentenza 20 aprile 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 20 settembre 2019. Le parti in causa erano in conflitto riguardo a un contratto preliminare di vendita di un immobile, con il ricorrente che chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate, mentre il convenuto avanzava una domanda riconvenzionale per indennizzo per l'occupazione dell'immobile. La Corte d'Appello di Catanzaro aveva accolto entrambe le domande, ma i ricorrenti hanno impugnato la sentenza, sostenendo che la domanda riconvenzionale fosse inammissibile per tardività.

Il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva rilevato d'ufficio la tardività della domanda riconvenzionale, omettendo di pronunciarsi su un'eccezione di rito che avrebbe dovuto essere esaminata prima del merito. La Corte ha stabilito che una pronuncia di rigetto di una domanda riconvenzionale, senza una dichiarazione esplicita di ammissibilità, non implica un giudicato implicito di ammissibilità. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con conseguente caducazione della sentenza definitiva che aveva accolto la domanda riconvenzionale. La Corte ha anche condannato il convenuto a rifondere le spese legali ai ricorrenti.

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Massime2

Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo".

Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2020, n. 7941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7941
Data del deposito : 20 aprile 2020

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