Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 725 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 725 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Mariamichela Lombardi
Appellante/Appellata incidentale
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Tornesello
Appellato/ Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.04.2023, , Controparte_1 dipendente della s.r.l. con qualifica di “operatore di esercizio” par.140 Parte_1
1
Comunitaria Europea n. 88/2003 come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.
Parte Chiedeva altresì la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive maturate a far data dal mese di settembre 2014, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta, oltre a quelle successive maturate per i medesimi titoli, vinte le spese di lite.
1.2. Si costituiva in giudizio la società: eccepiva, in via preliminare, la nullità della domanda, perché limitata ad una richiesta di condanna generica, nonché la prescrizione quinquennale del credito retributivo azionato;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
1.3. Con sentenza n. 614/2024 pubblicata il 15.02.2024, il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva:
<- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e, per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1
differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nel limite dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico, avvenuta il 5 dicembre 2022;- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3750,00 oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario>>.
Parte 2.1. Avverso detta sentenza, mediante ricorso depositato in data 12.8.2024, la società ha interposto appello affidando il gravame a plurimi motivi di doglianza di seguito indicati e valutati.
2.2. Con apposita memoria del 15.5.2025 il lavoratore ha resistito al gravame, spiegando appello incidentale.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, in data
2 odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Parte 3. L'appello di consta di sette motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo la società denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 111 cost. e dell'art. 112 c.p.c., avendo il ricorrente formulato una domanda generica, essendosi limitato a chiedere il riconoscimento dell'an ma non del quantum, ed avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità di detta domanda che essa stessa aveva sollevato in primo grado.
Sostiene che la domanda generica, postulando un successivo giudizio per la determinazione del quantum, viola il disposto dell'art. 111 cost. quanto all'immanente principio di celerità del processo e al generale divieto di illegittima moltiplicazione delle azioni giudiziarie di un soggetto in danno di un altro.
Lamenta, inoltre, che il giudice aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di C.T.U. avanzata per la quantificazione delle eventuali differenze dovute sulla scorta di determinati criteri di calcolo (anno convenzionale di 360 giorni;
ferie nei limiti del c.d. “minimo garantito” di 24 giorni).
Parte 3.2. Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale sarebbe incorso non solo in un error in procedendo(per aver esaminato una domanda inammissibile) ma anche in un error injudicando pronunciando una sentenza indeterminata in ordine ai profili temporali.
Ed invero, se pure il Tribunale ha precisato il dies a quo della domanda, individuandolo nei cinque anni anteriori alla ricezione del reclamo gerarchico, non ha in alcun modo indicato il dies ad quem, rimasto indeterminato e indeterminabile (non essendo dato di sapere se esso coincideva con la data di pubblicazione della sentenza o con il deposito del ricorso), con conseguente nullità della sentenza.
Aggiunge che, a fronte della domanda con cui il ricorrente aveva chiesto riconoscersi le differenze retributive a decorrere da settembre 2014, allegando buste paga fino a novembre 2022, il Tribunale ha omesso di considerare che l'accertamento e la conseguente condanna avrebbero dovuto essere temporalmente limitati sino al giorno 30.06.2022 in quanto l'Accordo nazionale del 10.05.2022 ha previsto, con effetti a partire dal 30.06.2022, una disciplina innovativa sul punto istituendo una
“indennità retribuzione ferie” del valore di 8,00 euro, che sostituiva ed assorbiva ogni eventuale incidenza sulla retribuzione feriale delle indennità previste dalla contrattazione collettiva.
3 3.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 111 cost. VI c.; degli artt.112 e 132, 2 c. n.4
c.p.c., evidenziando come la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive cosiddette variabili, da calcolarsi sulla base di una media relativa ad un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, sia inesistente ovvero solo apparente in difetto di un parametro astratto ma oggettivo cui ancorare il calcolo degli importi asseritamente dovuti.
3.4. Con il quarto motivo, la società ferroviaria denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 cod. civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, osservando che la Direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione, e che la stessa giurisprudenza europea non afferma che la retribuzione dovuta durante il periodo feriale debba essere la medesima percepita nei periodi lavorativi ma esclusivamente che debba essere congrua e comparabile, di ammontare tale da non esercitare un effetto concretamente dissuasivo;
effetto dissuasivo da escludersi nel caso di specie, attesa l'esiguità delle differenze rivendicate dal ricorrente (secondo conteggi dell'appellante sarebbero di appena €. 1.149,15 e quindi di €.20,0 lordi mensili per un periodo di 5 anni) rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita.
3.5. Tramite il quinto motivo imputa alla decisione di aver erroneamente computato nella retribuzione feriale indennità che non afferiscono in modo specifico ed indissolubile alla qualità delle mansioni svolte dal lavoratore e che ne caratterizzano la professionalità, secondo i principi espressi dalla Corte europea.
Evidenzia che le indennità rivendicate dal lavoratore e riconosciute dal Tribunale sono, invece, meramente correlate all'articolazione temporale della prestazione lavorativa o all'organizzazione dei turni e non certo a particolari capacità e competenze professionali.
Ribadisce che sarebbero da computare, ai fini della retribuzione per il periodo feriale, tutte quelle indennità afferenti in modo specifico alla qualità delle mansioni svolte dal lavoratore e che ne caratterizzano la professionalità, e non anche quelle corrisposte semplicemente in conseguenza di modalità accidentali di prestazione dell'attività lavorativa.
Part 3.6. Mediante la sesta doglianza lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 7 della Direttiva n.
88/2003 in rapporto alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale applicabile al rapporto di lavoro in questione.
L'appellante rimarca che il tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inclusione nella
4 retribuzione feriale delle indennità indicate in ricorso , ma non aveva preso in considerazione i rilievi formulati dalla società in merito alle indennità che non potevano entrare e afr parte della retribuzione feriale.
Parte Segnatamente, secondo :
a) l'indennità giornaliera di presenza e l'ulteriore indennità di presenza sono previste solo per ogni giornata di prestazione e non fanno parte della retribuzione normale;
b) le indennità di diaria e trasferta hanno pacificamente natura di rimborso spese;
in ogni caso, esse presuppongono l'allontanamento del dipendente dalla sede di servizio e, quindi, costituiscono componente variabile della retribuzione.
Con riferimento alle ulteriori indennità indicate in ricorso e riconosciute dal primo giudice l'appellante rileva che:
l'indennità di fuori nastro, prevista dall'accordo dell'1.8.1997, viene corrisposta nella ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, per cui, trattandosi di una maggiorazione retributiva destinata a compensare l'espletamento di attività lavorativa in orario eccedente l'ordinario nastro lavorativo, è comunque assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario e costituisce pacificamente componente variabile ed occasionale della retribuzione;
l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno. Detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, dev'essere esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
l'indennità di disponibilità risulta prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicchè, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
le indennità di agente unico e di monoagente (da considerarsi alla stregua di “premi di produzione”
5 ovvero di risultato) vennero istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio e della attribuzione al personale di scorta treni ovvero al conducente degli autobus di linea delle mansioni di emissione titoli di viaggio. L'accordo aziendale dell'11.12.1984 prevedeva espressamente l'erogazione di detta indennità “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, sicchè è evidente che le stesse non possono essere ricomprese nella retribuzione dovuta durante i periodi di ferie in cui non è espletata alcuna attività;
parimenti le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale;
Parte 3.7 Con il settimo motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente liquidato in misura pari a € 3750,00 le spese di lite, in violazione dei parametri previsti dalle tariffe forensi e tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, nonostante, al contrario, detto valore fosse determinabile e del tutto esiguo.
In considerazione dei conteggi elaborati dallo stesso ricorrente (E 1.149,15) il Tribunale avrebbe dovuto applicare i valori medi previsti per le cause di valore fino ad euro 5.200,00 (sicchè l'importo sarebbe stato non superiore a E 2.626,00), ed avrebbe dovuto ridurli del 50% per la serialità della controversia, con un calcolo conseguente pari ad E 1.313,00.
Lamenta, altresì, che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto nella liquidazione della proposta avanzata dalla società, e rifiutata dal lavoratore, di transigere la controversia mercè il pagamento di euro 192,00 lordi per ogni anno di anzianità sino ad un massimo di cinque.
3.8. Tutto ciò premesso, chiede, in riforma della sentenza gravata, di Parte_1
dichiarare la non computabilità, ai fini della base di calcolo della retribuzione percepita per il periodo feriale, delle indennità individuate dal Tribunale, e, conseguentemente, revocare la Part condanna di al pagamento delle differenze retributive, con restituzione delle somme eventualmente percepite in forza di sentenza;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
4. Con l'appello incidentale censura la sentenza impugnata laddove, Controparte_1 accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ha statuito che <il diritto può essere riconosciuto nel limite dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico,
6 avvenuta il 5 dicembre 2022>> .
Secondo il lavoratore, il rapporto di lavoro è assoggettato alla normativa del vigente art. 18 stat lav
(l. n. 92 del 2012), con la conseguenza che ad esso si applica il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n 26246 del 2022) secondo cui la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza di esso.
Part
5. I motivi di appello proposti da – esaminabili congiuntamente perché connessi tra loro – sono solo in parte fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
5.1. Va respinto il primo motivo di impugnazione, attraverso cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata per indeterminatezza della domanda e ci si duole della mancata ammissione di c.t.u. contabile.
Al riguardo è il caso di richiamare in questa sede, in ordine all'ammissibilità della domanda di condanna generica, le ampie considerazioni rese dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 29862 del 2022 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), le quali – superando il contrario indirizzo espresso da Cass. n. 17984 del 2022 – hanno ribadito che l'ordinamento interno è improntato al principio della libertà di azione (art. 24 Cost.), di cui è espressione anche l'ammissibilità della domanda generica.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, poi, è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui anche nelle controversie assoggettate al rito speciale ex art. 409 e ss. c.p.c. è consentita la pronuncia di una sentenza di condanna generica non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio. Pure in tali controversie, difatti, la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum (cfr. ex multis Cass. n. 4587 del 2014).
Né può fondatamente sostenersi che l'omessa specificazione della somma dovuta a titolo di differenze sulla retribuzione feriale percepita determini ex se la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda. È risaputo che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (cfr. ad esempio Cass. n. 7199 del 2018).
7 Nella specie, il ricorso proposto da indica in maniera chiara e puntuale innanzitutto le CP_1
ragioni giuridiche sulle quali si fonda la pretesa mediante ampi richiami alle norme ed alle numerose pronunce (soprattutto della giurisprudenza sovranazionale) in tema di determinazione della retribuzione feriale. Esso, inoltre, riporta in modo quanto mai dettagliato le indennità che – secondo la prospettazione del lavoratore – fanno parte della retribuzione normale e, quindi, sono state illegittimamente escluse dalla base di calcolo della retribuzione feriale.
Neppure può ritenersi che la domanda di condanna generica non sia nella specie ammissibile perché, in assenza di c.t.u. contabile, non sarebbe possibile stabilire se le voci di cui si chiede l'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale presentino o meno i caratteri della continuità e fissità.
È agevole constatare che, a fronte dal rilievo del primo Giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa in maniera continuativa [“dall'analisi dei prospetti paga prodotti, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in
Parte atti” , cfr. pag.10 della sentenza impugnata], la censura a mezzo della quale si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa è del tutto generica e manifestamente inidonea a sconfessare l'accertamento operato dal Tribunale in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti di cui si discute.
5.2. Quanto al secondo motivo di gravame con il quale si sostiene che la domanda articolata dal lavoratore in ricorso era del tutto generica in quanto priva di riferimenti temporali, deve evidenziarsi che il lavoratore ha specificato di richiedere le dovute differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, a far data “da settembre 2014”, in tal modo indicando specificamente il termine a partire dal quale dovevano ritenersi decorrenti gli effetti della normativa invocata, nel caso di specie corrispondenti alla sua assunzione avvenuta il 1 settembre 2014.
Quanto, invece, al termine dell'accertamento richiesto e della conseguente condanna, deve rilevarsi che il lavoratore, nel ricorso introduttivo di primo grado, non ha in alcun modo menzionato l'Accordo intervenuto, non ha fatto cenno alcuno alla conseguente tematica (in fatto ed in diritto), sicché deve ritenersi che la sua domanda afferisca al periodo ante 30 giugno 2022 (dies ad quem della condanna generica).
8 5.3. Passando alle successive doglianze va evidenziato che lamenta, in Parte_1 sintesi, l'errata applicazione ovvero la violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e delle disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie. Denuncia, a tale ultimo riguardo, l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
In particolare, rileva che l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consente al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili che in quanto tale risponde ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione osservando che la differenza tra la retribuzione percepita durante i periodi lavorativi e quella dei periodi di ferie è pressoché sovrapponibile.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori, secondo la società appellante, una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Osserva altresì, passando in rassegna la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, che le indennità riconosciute dal Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse ex art. 22 RD
n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
5.4. Ciò posto, va ribadito che, come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
9 LI e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13 dicembre 2018, C-
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risultino volti a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE [con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993 (cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003)] per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, sicché si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del D.
Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantirli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022).
10 «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss.gg. della sentenza
Corte di Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte di Giustizia 22 maggio 2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_1 Persona_2
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal
11 lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. LO (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. LO cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.5. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E., le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
12 «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577/2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 3557/2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.6. Applicando i riferiti principi al caso di specie e passando alla disamina delle censure sollevate dalla società appellante avverso le singole indennità che il Tribunale ha ritenuto che dovessero essere computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, si rileva:
a. quanto all'indennità di diaria ridotta (prevista dall'art. 21 del CCNL del 23 luglio 1976 in favore del personale di macchina nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio) e all'indennità di trasferta (prevista dall'art. 20 e riguardante, invece, il personale degli impianti fissi), la circostanza che possano rivestire natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di
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e…correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo, Cass. n. 14011/2024, che proprio in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e
13 professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore e rimborsate o rimborsabili dalla società appellante).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – quanto previsto dall'art. 51 del
TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 e la previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di E 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione”.
b. quanto all' indennità di presenza prevista dagli accordi nazionali del 21 maggio 1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988, trattasi di indennità riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti;
è pertanto del tutto evidente che quest'indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Di conseguenza, non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
c. quanto all' “ulteriore indennità di presenza” (indicata in busta-paga con il codice 225 e corrisposta dall'azienda in maniera continuativa, come può evincersi dalla disamina dei prospetti paga), si tratta di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore abbia, durante il periodo in esame, sempre prestato la sua ordinaria attività secondo tali modalità di turno.
d. in ordine all'indennità di disponibilità , prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il
“personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, si tratta di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale
14 viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004).
E' vero, dunque, che si tratta di compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni;
ma è anche vero che dalle buste paga emerge in modo evidente che tale emolumento
(indicato nei prospetti esibiti con la voce 180) è stato corrisposto in maniera continuativa, come peraltro affermato anche dal primo giudice senza che sul punto vi siano state censure specifiche da parte dell'appellante.
Non si vede per quale ragione, dunque, detto emolumento non debba essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale, giacchè esso, da un lato, è strettamente connesso ad attività di norma previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame, e, dall'altro, ha concorso a determinare la retribuzione normale percepita dai lavoratori nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie.
A non dissimili conclusioni deve pervenirsi con riferimento a:
e. indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo dell'1.8.1997, la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a
10 ore e comunque senza eccedere, appunto, le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale
f. indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
g.indennità di agente unico e di monoagente, le quali sono state istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio, le quali, sebbene previste dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresentano, all'evidenza, emolumenti strettamente correlati al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale;
né le diposizioni contrattuali richiamate dall'Azienda (v. in particolare capitolo 2 dell'Accordo Nazionale 5.10.1988) risultano configurare tali indennità alla stregua di premi di “produzione” in qualche modo correlati alle disponibilità del “fondo di produttività”, come sembra opinare l'azienda in base al solo fatto che le cennate indennità siano state inserite in un “capitolo” dell'Accordo, denominato “recuperi di
15 produttività”.
h. indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, pure previste dal suddetto accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ore ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida.
Ne consegue che, se è vero che trattasi, in determinati casi, di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che
(anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”
(laddove, in sintonia con l'insegnamento della S.c., occorre fare riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute)– risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice con apposita statuizione ed emerge dalle buste paga.
Detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame
(l'indennità di disponibilità è espressamente riservata al personale di macchina;
l'indennità di fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 accordo 1.8.1997;
l'indennità per supero limite è parimenti riservata, ai sensi del medesimo accordo, alla qual personale “operante in turni strutturalmente al di sopra della prestazione di 3 ore e 30 ovvero di 4 ore e 30 di condotta o di guida”, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
5.6. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come sopra detto, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie
16 è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, LI, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il lavoratore ha dedotto che l'incidenza sulla retribuzione feriale degli emolumenti rivendicati incide in misura pari a circa il 25-30 % della retribuzione ordinaria (pagg. 13: «Dall'esame delle buste paga emerge che la mancata inclusione nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale di tutti gli elementi variabili come specificati nella narrativa incide in misura quantomeno del 25 -30% della retribuzione mensile. Ad ogni buon conto, anche laddove si trattasse di una percentuale minima, di fatto vi sarebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nel suo diritto di esercizio alle ferie»).
In ordine a tale circostanza l'azienda ha replicato proponendo un raffronto su base annua, non condivisibile per quanto appena detto, ed osservando solo che in realtà la differenza sarebbe davvero minima e quindi inidonea a dispiegare efficacia dissuasiva (v. pag. 11-12 del ricorso in appello proposto dalla società).
17 Si tratta, tuttavia, di un'obiezione oltremodo generica e comunque smentita dalla documentazione in atti, giacché gli importi delle indennità oggetto di domanda sono più elevati e, dunque, paiono senza ombra di dubbio capaci di incidere, almeno in via potenziale, sulle scelte del dipendente.
Deve pertanto ritenersi che, con valutazione ex ante, la differenza tra la retribuzione relativa al periodo ordinario e quella relativa al periodo feriale ha efficacia potenzialmente dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto alle ferie.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello tra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello tra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche l'ulteriore sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
18 EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, LO,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
5.7 È invece fondato il motivo di appello (il terzo) con cui ci si duole che il Tribunale non abbia fornito specifiche indicazioni in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto.
Le spettanze del lavoratore, in base alle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante.
Deve soltanto rammentarsi, così integrandosi la motivazione della pronuncia impugnata con riferimento al numero totale di ferie da considerare, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio
“rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si
19 determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
In tal senso la impugnata sentenza va rettificata.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione dichiarativa e di condanna generica.
6. A questo punto va esaminato l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Il lavoratore censura la sentenza impugnata laddove ha statuito che le differenze retributive dovevano essere riconosciute nel limite dei cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico, avvenuto il 5 dicembre 2022, e non anche dal settembre 2014 (data di assunzione).
L'impugnazione proposta da è fondata e va, dunque, accolta. CP_1
È noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi –
l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
20 Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe
Parte essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n.
35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto Parte alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di
21 prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
Ne consegue che ha ragione il a dolersi della sentenza, poiché, effettivamente, non ha fatto CP_1
corretta applicazione dei principi sin qui esposti, ed ha limitato il riconoscimento delle differenze retributive ali cinque anni antecedenti la ricezione del ricorso gerarchico (5.12.2022), laddove, invece, non decorrendo la prescrizione in costanza di rapporto, doveva accogliere la domanda sin da settembre 2014 (data di assunzione) e sino al 30.6.2022 (per le ragioni già sopra riportate).
Parte 7. Venendo al motivo di appello proposta da attinente alla errata liquidazione delle spese di lite ad opera del primo giudice, se ne rileva la fondatezza.
Con specifico riguardo al valore della causa, esattamente l'appellante ricorda che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, la nozione di indeterminabilità della controversia dev'essere intesa in senso oggettivo, cioè «quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria» (v. da ultimo Cass. n. 12531 del 2023, in materia di risarcimento danni).
È dunque da escludere che nella specie il valore della causa possa essere qualificato come
“indeterminabile”, giacché la parte attrice – pur avendo riservato ad altro giudizio la specifica quantificazione delle differenze maturate – ha in sostanza chiesto il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la retribuzione relativa al periodo feriale per alcune annualità in misura maggiore rispetto a quanto percepito, per cui la pretesa azionata presenta comunque un contenuto apprezzabile sul piano monetario.
La liquidazione operata dal primo Giudice non è contenuta entro il limite massimo dello scaglione di riferimento indicato dall'appellante (da 1.100 a 5.200 euro); non tiene nel debito conto il valore effettivo della controversia in rapporto all'interesse economico sostanziale avuto di mira dal lavoratore e che va considerato nella liquidazione delle spese a carico del soccombente, come espressamente stabilisce l'art. 5, comma 3, del d.m. n. 55 del 2014 («Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire;
nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione
…»).
Di qui, dunque, la riforma parziale della sentenza mediante la liquidazione operata in dispositivo, orientata in senso riduttivo rispetto alla somma liquidata dal Giudice di prime cure, tenendo conto
22 dell'assenza di istruttoria e della serialità del contenzioso.
Parte 8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da è dunque solo in parte fondato mentre è fondato l'appello incidentale proposto dal lavoratore e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarato il diritto di a Controparte_1 percepire per i periodi di ferie usufruiti dalla data di assunzione dell'1.9.2014 e sino al 30.6.2022, nei limiti di 24 giorni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, indennità di presenza, indennità fuori nastro, ulteriore indennità di presenza, indennità interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità agente unico, indennità monoagente, indennità maggiorazione supero limite condotta al 40%, indennità maggiorazione supero limite condotta al
80%, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute. Detta sentenza va riformata anche relativamente al capo contenente la liquidazione delle spese legali, che, quanto all'importo, si determinano nell'intero in € 1100,00.
9. Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore nei due gradi di giudizio quale parte sostanzialmente vittoriosa (ad eccezione dei criteri correttivi di calcolo, al dies ad quem e alla liquidazione delle spese di primo grado accolti in misura inferiore alla originaria richiesta), si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura di 1/3 e porre a carico della società datrice i residui 2/3, con distrazione, in favore del difensore antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n.
147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale, con ricorso depositato in data
12.8.2024, dalla e, in via incidentale, con memoria Parte_1
depositata il 15.5.2025, da , avverso la sentenza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 15.2.2024, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire per i periodi di ferie usufruiti dalla data di Controparte_1 assunzione dell'1.9.2014 e sino al 30.6.2022, nei limiti di 24 giorni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, indennità di presenza, indennità fuori nastro, ulteriore indennità di presenza, indennità interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità agente
23 unico, indennità monoagente, indennità maggiorazione supero limite condotta al 40%, indennità maggiorazione supero limite condotta al 80%, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze Parte_1
retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la al pagamento di due terzi delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida per l'intero in € 1.100,00 quelle di primo grado e in € 1.000,00 quelle di secondo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
compensa tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Bari, il 27.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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