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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice rel. dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2454 /2024 promossa tra le parti:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Daniela Fornaini, presso il cui Studio ha eletto domicilio
Ricorrente
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Alice Pucci, presso il cui Studio ha eletto domicilio
Convenuta
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco Parte_1
1 rispetto; ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale sita Parte_2 in Prato (PO) alla Via Giolica di Sopra n.c. 14; la Sig.ra trasferirà altrove la Pt_1 propria residenza entro due mesi dalla sentenza di separazione;
il Sig.
[...]
, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti fra le Parte_2 parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e quale contributo al mantenimento della signora si obbliga a trasferire alla Sig.ra Pt_1 Parte_1
entro due mesi dalla sentenza di separazione, la piena proprietà dell'immobile
[...] sito in CH (SS) in Via dei Tamerici – Loc. “Li Liccioli” n. 8 il tutto censito al
Catasto Fabbricati del Comune di CH al foglio di mappa n. 35 particella 1848 sub. 1 categoria A/7, classe 2”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 3.03.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione
[...]
personale dal coniuge , sposato con rito Parte_2
concordatario in data 01.10.1989 nel Comune di Cadeo (Piacenza), con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 1989, Parte II, Serie A, atto n. 8.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: 1) che i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni;
2) che dalla unione dei coniugi sono Per_ nate le figlie e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
3) che la per scelta condivisa con il marito, si è sempre Pt_1
occupata esclusivamente della famiglia, potendo contare su di un alto tenore di vita grazie all'attività lavorativa ed imprenditoriale del convenuto;
4) che la ricorrente è proprietaria della quota dell'11,75% del capitale sociale della società
JELKOM S.R.L. e che percepisce un reddito annuo di € 2.400,00; 5) che il convenuto è proprietario di alcuni beni immobili, di alcuni orologi di pregio, che è legale rappresentante della società JELKOM S.R.L e che percepisce un
2 reddito annuo di circa € 100.000,00; 6) che a causa delle prolungate assenze del e delle incomprensioni di coppia, il rapporto coniugale si è Parte_2
definitivamente deteriorato.
Pertanto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento del presente ricorso: - dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 codice civile, Sig.ra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] di Sopra n. 14 e Sig. (C.F. ) nato a [...]_2
Firenze il 17.09.1967 e residente in [...], autorizzando i medesimi a vivere separati portandosi reciproco rispetto. - disporre a carico del Sig.
un contributo al mantenimento della Sig.ra Parte_2 Parte_1 non inferiore alla somma di € 8.000,00 mensili oltre rivalutazione monetaria. - il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Con decreto del 10.12.2024 il Giudice delegato ha fissato udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 11.03.2025, intimando alla parte convenuta la costituzione entro i termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, Parte_2 pur aderendo alla domanda di separazione avanzata dalla moglie ed alla ricostruzione dei fatti svolta dalla ricorrente, ha contestato la quantificazione dell'assegno divorzile richiesto, ritenendolo di misura eccessiva. Il convenuto ha infatti allegato che il contributo della alla vita familiare è stato Pt_1
ampiamente riconosciuto nel corso degli anni e pertanto la ricorrente può contare su un'autonoma capacità reddituale.
Con istanza del 17.02.2025 le parti hanno congiuntamente dato atto di aver trovato un accordo ed hanno chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice, stante l'intervenuto accordo delle parti, ha fissato i termini per il deposito di note conclusionali.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
3 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Mantenimento del coniuge- Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine all'impegno assunto dal al trasferimento in favore Parte_2
della della piena proprietà dell'immobile sito in CH (SS) in Via Pt_1
dei Tamerici – Loc. “Li Liccioli” n. 8, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_2
sposati in data 01.10.1989 nel Comune di Parte_1
Cadeo (Piacenza), atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 1989, Parte II, Serie A, atto n.
8;
- il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Prato Parte_2
(PO) alla Via Giolica di Sopra n.c. 14; la Sig.ra trasferirà altrove la Pt_1
propria residenza entro due mesi dalla sentenza di separazione;
4 - Prende altresì atto della seguente condizione: il Sig.
[...]
, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali Parte_2
esistenti fra le parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e quale contributo al mantenimento della signora si Pt_1
obbliga a trasferire alla Sig.ra entro due mesi dalla Parte_1 sentenza di separazione, la piena proprietà dell'immobile sito in
CH (SS) in Via dei Tamerici – Loc. “Li Liccioli” n. 8 il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di CH al foglio di mappa n. 35 particella 1848 sub. 1 categoria A/7, classe 2;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Cadeo (Piacenza) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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