Sentenza 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 12/03/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 42/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Elena BRANDOLINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26080 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro NO Filippo RI, nato a [...] il [...] ([...]), rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe CRAPULLI ([...]), presso il cui studio sito in La Maddalena (SS), Via Don Vico snc, ha eletto domicilio (P.E.C. giuseppe.crapulli@legalmail.it);
Uditi, nella pubblica Udienza del 14 gennaio 2026, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e l’Avvocato Giuseppe CRAPULLI, legale del convenuto;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
Con nota del 15.02.2023 la Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma comunicava alla Procura Regionale attrice, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del C.P.P., l’avvio dell’azione penale nell’ambito del procedimento nr. 135/A/2021 nei confronti di alcuni militari appartenenti alla Marina Militare in servizio presso la Stazione VLF NATO ubicata sull’isola di Tavolara, per condotte qualificabili come truffa militare continuata aggravata a mente dell’articolo 234 del C.P.M.P.. Tra questi vi era anche l’odierno convenuto, che all’epoca dei fatti rivestiva il grado di Capitano di Fregata e Direttore della medesima base NATO, per avere indebitamente percepito la retribuzione relativa a diversi giorni nel periodo compreso da luglio 2019 a maggio 2021, durante i quali il menzionato Ufficiale non aveva prestato attività lavorativa pur avendo indicato, nello statino mensile delle presenze, i relativi orari di lavoro svolto, conseguendo in tal modo un profitto ingiusto pari ad Euro 44.507,03, con eguale danno a carico dell’Amministrazione militare. Con successiva comunicazione del 22.03.2023, la suddetta Procura Militare trasmetteva all’Ufficio Requirente gli atti completi del fascicolo concernente il procedimento penale in questione; la Stazione NATO di Tavolara, con nota del 21.04.2023, inviava una relazione sulla vicenda in parola ed ulteriore documentazione.
L’azione penale ha avuto origine da un’attività di indagine effettuata d’iniziativa da personale della Stazione Carabinieri per la Marina di La Maddalena, in missione presso posto fisso sull’isola di Tavolara, a seguito della ricezione di una segnalazione anonima di reato, compendiata nelle connesse informative del 30.04.2021, 06.05.2022, 21.05.2022, 17.12.2022 e 14.01.2023 trasmesse alla Procura Militare in rassegna. Occorre precisare che la base NATO si trova presso la citata isola e che gli accessi alla stessa avvengono esclusivamente con mezzi navali militari che partono da Porto San Paolo ad orari prestabiliti ed attraccano, normalmente, a Punta Timone, nella banchina sita all’interno della Stazione medesima, salvo condizioni meteorologiche avverse, nel qual caso lo sbarco si verifica sulla parte opposta dell’isola; il tempo medio del tragitto dalla terraferma è di circa 80 minuti totali, comprensivi di andata e ritorno. Merita sottolineare, inoltre, che il rilevamento delle presenze dei militari presso la richiamata base, in assenza nel periodo interessato di un sistema elettronico, consisteva nell’annotazione giornaliera sui cosiddetti “registri presenze” cartacei, le cui risultanze erano poi raccolte nello “statino mensile riepilogativo dei servizi”; entrambi i documenti erano sottoscritti dai dipendenti.
Le investigazioni esperite dai militari dell’Arma, concernenti servizi di appostamento, servizi di osservazione degli arrivi e delle partenze dall’isola ed analisi dei tabulati telefonici afferenti al traffico dei numeri intestati ai singoli dipendenti, consentivano di accertare, secondo l’ipotesi accusatoria propugnata dalla Procura Regionale, che alcuni militari appartenenti al personale amministrativo della Stazione NATO si rendevano responsabili di condotte di falsa attestazione della presenza in servizio; dalle descritte indagini sarebbe emerso che il nominato NO si sarebbe assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, nell’arco temporale sopra indicato, per un totale di 179 giornate analiticamente dettagliate da parte pubblica con specifico richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale del 15.02.2023. Dai conteggi effettuati dalla Stazione NATO è stato acclarato che gli emolumenti corrisposti all’Ufficiale nelle predette giornate ammontano ad Euro 44.507,03.
Al termine dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale e quello all’immagine cagionati con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, alla Marina Militare, ai sensi dell’articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, ha notificato allo stesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 67 del Codice della giustizia contabile. In relazione alla contestazione di danno il nominato NO ha formulato controdeduzioni scritte chiedendo anche l’audizione personale ritualmente svolta; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, sono apparse idonee a superare solo parzialmente i motivi dell’addebito, in quanto parte pubblica ha espunto dalla precedente contestazione 7 giornate lavorative afferenti alle annualità 2020 e 2021, ritenendo meritevoli di accoglimento le giustificazioni afferenti alle peculiari modalità di raggiungimento dell’isola durante il periodo pandemico, laddove le discrasie rispetto all’orario di servizio non siano significative.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 20.12.2023, con cui veniva addebitato al citato Ufficiale un danno patrimoniale di Euro 43.967,78 ed un danno all’immagine pari ad Euro 87.935,56, computato in misura doppia rispetto alla prima voce di pregiudizio, per un totale complessivo di Euro 131.903,34, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
In previsione dell’Udienza di discussione, il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 15.01.2025, affidando il mandato all’Avvocato Giuseppe CRAPULLI. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’illegittimità di una parte delle acquisizioni probatorie avvenute nel processo penale, in particolare le intercettazioni telefoniche esperite prima del 09.11.2020 per assenza della necessaria autorizzazione del GIP, e, comunque, la violazione dell’articolo 4, comma 1, della Legge nr. 300 del 1970, mentre nel merito ha evidenziato il palese difetto della stessa condotta antigiuridica contestata dalla Procura Regionale, sottolineando al riguardo che parte pubblica ha basato l’ipotesi accusatoria unicamente sulle informative trasmesse dai Carabinieri, nonché sull’analisi dei tabulati delle celle telefoniche che l’utenza del suo assistito ha agganciato nell’arco temporale in questione, da cui tuttavia non emergono elementi univoci, precisi e convergenti a carico di quest’ultimo ma soltanto presunzioni semplici, che tali elementi in relazione alle diverse giornate di presunta assenza dal servizio sono stati puntualmente confutati già in sede di controdeduzioni a seguito della notifica dell’invito a dedurre, sottolineando in tale visuale, tra l’altro, la possibilità per il predetto Ufficiale, in qualità di Direttore della suddetta Stazione, di svolgere la sua attività di servizio anche spostandosi in funzione delle contingenti esigenze operative sia nella sede di Mariscuola a La Maddalena, per contattare i responsabili delle articolazioni amministrative che gestivano i capitoli di spesa della base di Tavolara, per ritirare le schede carburante per automezzi ed imbarcazioni e per effettuare connessioni informatiche spesso impossibili sull’isola, come risulta dalle dichiarazioni dei testi GI e ND ascoltati nell’Udienza penale del 12.12.2024, sia nella Palazzina Logistica di Olbia che faceva parte del compendio militare della Stazione, sia presso i diversi fornitori ubicati nella stessa città, tra cui i cantieri navali allo scopo di controllare i lavori sulle imbarcazioni assegnate al Reparto e sia in una locale palestra per effettuare i previsti esercizi di efficienza ginnica, l’assenza di un sistema di rilevamento delle presenze elettronico più volte richiesto ai Comandi superiori, la possibilità di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità “smart working” presso il domicilio al fine di garantire il necessario distanziamento sociale, potendo mutare la modalità di svolgimento dell’attività, in presenza o da remoto, anche nel corso della medesima giornata, specie a partire dal mese di marzo del 2020 in concomitanza con la pandemia COVID-19, come si evince dagli specifici ordini di servizio emessi nel mese in parola e come testimoniato dal Comandante di Corpo nell’ambito del processo penale, tenendo conto che il prefato NO usufruiva non solo ad Olbia ma anche a La Maddalena di alloggio, rispettivamente, di servizio all’interno del Comprensorio di Isola di mezzo, sede secondaria e lavorativa del Comando di Tavolara, e personale, che risulta del tutto carente non solo il requisito soggettivo del dolo ma anche della colpa grave, che difettano apertamente i presupposti per la configurabilità del danno all’immagine, atteso che non è intervenuta alcuna pronuncia di condanna in sede penale passata in giudicato, e che, infine, il computo complessivo degli emolumenti che sarebbero stati indebitamente percepiti dal proprio assistito si rivela del tutto errato poiché è stato ottenuto tramite la decurtazione dell’intera retribuzione per tutte le giornate. In data 18.01.2025 la difesa versava in atti ulteriore documentazione, mentre il 10.01.2026 depositava una memoria integrativa con cui, da un lato, produceva la Sentenza di condanna parziale del proprio assistito, nr. 142 del 2025, emessa dal Tribunale Militare di Roma, dall’altro, chiedeva un rinvio della discussione in attesa della definizione del processo penale, avendo interposto tempestivamente atto di appello; anche la Procura Regionale allegava la medesima pronuncia in data 11.01.2026.
Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell’ambito dell’odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l’atto di citazione e le sue conclusioni, si è opposta alla richiesta di rinvio della discussione, precisando che il suddetto NO nei giorni contestati era certamente assente dall’isola di Tavolara, per cui ricadeva sul convenuto l’onere di fornire concreti elementi di prova a propria discolpa, in realtà insussistenti, che all’inizio del periodo interessato il prefato Direttore non aveva fatto alcuna annotazione nelle scritture personali in relazione ai giorni in cui lavorava in modalità “smart working”, che il Giudice contabile non soggiace alle limitazioni applicabili nel processo penale in ordine alle risultanze delle intercettazioni, che la Sentenza di condanna del Tribunale Militare di Roma ha messo in risalto l’illogicità e l’irragionevolezza delle tesi difensive, in quanto generiche ed indeterminate, e che, infine, sussistono i presupposti per la condanna anche a titolo di danno all’immagine nella misura prospettata in citazione.
L’Avvocato CRAPULLI, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, ha ribadito l’istanza di rinvio della discussione, evidenziando che la condanna penale ha riguardato soltanto un periodo limitato di tre mesi, dal 09.11.2020 al 31.01.2021, che le risultanze delle intercettazioni telefoniche sono palesemente illegittime e non possono essere utilizzate nel presente giudizio, anche quelle inerenti al menzionato arco temporale e suffragate da riscontri estrinseci, che le motivazioni della pronuncia del Tribunale Militare di Roma non appaiono convincenti e persuasive, atteso che si fondano su mere presunzioni confutate dalle puntuali giustificazioni fornite dal proprio assistito e da molteplici testimonianze rese nel corso del processo penale, che vi è un evidente concorso causale dell’Amministrazione in quanto il nominato NO aveva formalmente chiesto più volte al Comando superiore, senza esito alcuno, l’istituzione di un sistema di rilevazione delle presenze elettronico che avrebbe evitato qualsivoglia disfunzione o errore di annotazione, pure dal punto di vista dell’orario di servizio effettivamente svolto, e che, infine, dalle prefate testimonianze dal contenuto univoco e convergente emerge che il suddetto Direttore si recava frequentemente presso Mariscuola di La Maddalena, per contatti con gli Ufficiali che gestivano i capitoli di spesa della Stazione NATO, consegna documenti e ritiro schede carburante per i mezzi del Reparto di cui era responsabile.
Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale, nel corso della quale la stessa sottolineava che l’assenza del convenuto sull’isola di Tavolara nelle giornate contestate è un fatto inoppugnabile, ed una mirata controreplica dell’Avvocato CRAPULLI, che precisava la circostanza secondo cui il proprio assistito si recava personalmente presso Mariscuola di La Maddalena per evitare di incaricare un suo collaboratore che si sarebbe dovuto muovere da Olbia, con oneri a carico dell’Amministrazione a titolo di missione.
Considerato in
DIRITTO
La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale e quello all’immagine che sarebbero stati cagionati dal convenuto alla Marina Militare, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con l’assenza ingiustificata dal servizio nelle 172 giornate in precedenza tratteggiate.
Prima di esaminare il merito della controversia la Sezione deve farsi carico di affrontare le due questioni pregiudiziali formulate dalla difesa del citato Ufficiale nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa, ribadite con decisione nel corso del dibattimento.
La richiesta di rinvio della discussione, da qualificarsi più propriamente quale istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, cui si è opposta la rappresentante della Procura Regionale, non ha pregio e deve essere disattesa; al riguardo, la parabola argomentativa dedotta dal legale, per quanto suggestiva ed articolata, presta il fianco alla considerazione assorbente e decisiva secondo la quale i principi di autonomia e di separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, rispetto a quello penale, anche laddove i fatti siano i medesimi (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), non consentono di disporre la richiesta sospensione per difetto dei rigorosi presupposti contemplati dall’articolo 106 del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016 e successive modificazioni, stante la diversità dei parametri di valutazione per l’accertamento della responsabilità erariale; la norma in parola, infatti, stabilisce in modo inequivocabile, analogamente a quanto previsto nel quadro della disciplina del processo civile dall’articolo 295 C.P.C., nel testo introdotto dalla Legge nr. 353 del 1990, che “il Giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro Giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”. Deve trattarsi, conseguentemente, di pregiudizialità tecnica o giuridica, assolutamente esclusa nella presente fattispecie dove ricorre un’ipotesi di mera consequenzialità logica, unica evenienza che secondo il legislatore legittima il Giudice ad ordinare la sospensione del processo, come precisato in più occasioni non solo dal massimo Consesso di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Ordinanze nnrr. 1/2012, 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), ma anche dalla Suprema Corte (ex multis SS.UU. nnrr. 14060/2004, 10027/2012 e 21763/2021), pure nell’ottica di rispettare il canone della ragionevole durata del processo consacrato nell’articolo 111 della Carta fondamentale e nell’articolo 6 della CEDU, nonché il postulato di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione; in definitiva, lo stesso legislatore ha mostrato un chiaro disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale, con il precipitato che la giurisprudenza, confortata da autorevole dottrina, ha inteso limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai soli casi di pregiudizialità tecnica ed a quelli in cui sia la stessa Legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull’altra, determinando, pertanto, un notevole ridimensionamento dell’istituto della sospensione e un’attenuazione della rilevanza del principio dell’uniformità del giudicato.
Anche la seconda censura pregiudiziale, afferente all’asserita illegittimità di una parte delle acquisizioni probatorie avvenute nel processo penale, in particolare le intercettazioni telefoniche esperite prima e dopo la data del 09.11.2020 per assenza della necessaria autorizzazione del GIP, e, comunque, alla violazione dell’articolo 4, comma 1, della Legge nr. 300 del 1970, non sollecita il favorevole scrutinio del Collegio e deve essere disattesa.
Su tale versante, è sufficiente osservare che l’intero materiale documentale riveniente da altro giudizio ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto a base dell’emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa del soggetto interessato; nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, peraltro, non sono invocabili dal convenuto tutte quelle eventuali preclusioni legate all’assenza del contraddittorio ovvero alla presenza di altri vizi che riguardano gli atti formati nell’ambito del procedimento penale, sul rilievo assorbente che i limiti in questione sono vincolanti esclusivamente nel processo penale ma non possono minimamente intaccare l’autonoma delibazione del Giudice contabile in ordine agli elementi di prova ritualmente introdotti dalle parti. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, è sempre applicabile il principio della “circolarità delle prove”, non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio devoluto alla Magistratura contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi, civile, penale ed amministrativo (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 1457 del 2016, 647 del 2017, 97 del 2020 e 174 del 2024); in particolare, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativi atti, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull’esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 285 del 2003, 354 del 2023 e 174 del 2024, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 371 del 2005, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011). In conclusione, preme sottolineare che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, considerata anche l’oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale; deriva da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nnrr. 5965 del 2004 e 12577 del 2014), principio espressamente confermato per il giudizio di responsabilità dall’articolo 94, comma 4, del Codice di giustizia contabile.
Ciò premesso, passando al merito della contestazione formulata a carico del suddetto NO, questi Giudici non ritengono persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione; in tale ottica, la Sezione, prescindendo dalla disamina delle altre eccezioni formulate dalla difesa nella comparsa, intende sottolineare che il giudizio può essere deciso in funzione della ragione più liquida (ex multis Cassazione, nnrr. 6762 del 2021 e 21859 del 2024, SS.UU., nnrr. 11799 del2017 e 24172 del 2025) e di immediata e preclare percezione, che afferisce alla carenza di prova in ordine all’elemento strutturale attinente alla condotta antigiuridica imputata al menzionato Ufficiale. Dagli atti versati nel fascicolo processuale, infatti, non emergono fattori univoci e convincenti in grado di sostenere, con adeguata efficacia e solidità, la colpevolezza del convenuto così come prospettata dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo, in quanto difettano riscontri certi o, comunque, altamente probabili che possano suffragare i rilievi mossi da parte pubblica; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, posto che l’onere probatorio ricade sempre sulla parte pubblica, nella peculiare declinazione che sarà lumeggiata dalla Sezione nel prosieguo dell’ordito motivazionale, gli indizi dedotti dalla Procura Regionale, complessivamente considerati, non si rivelano gravi, precisi e concordanti, atteso che gli stessi sfumano e divengono recessivi e cedevoli di fronte alle articolate argomentazioni difensive invocate dal convenuto, da reputarsi sicuramente plausibili ed attendibili, anche alla luce del principio del “più probabile che non” il quale governa la valutazione di questi Giudici nel presente giudizio.
Al riguardo, preme evidenziare, in primo luogo, circa la corretta distribuzione dell’onere probatorio, che allorquando il convenuto abbia fornito elementi assolutamente ragionevoli e verosimili a propria discolpa, in modo non certo generico ed astratto bensì preciso e concreto, con riferimento alle contestazioni formulate dell’Ufficio Requirente, sia proprio quest’ultimo a dover puntualmente confutare le argomentazioni difensive formulate, adducendo nuovi fattori oggettivi, diretti e persuasivi, frutto pure di accertamenti mirati ed ulteriori, che possano adeguatamente avvalorare gli indizi disponibili che non siano gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente una mera lettura diversa degli stessi elementi presuntivi che giunga a conclusioni opposte rispetto a quelle propugnate dal presunto responsabile (ex multis Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 46 del 2025, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 157 del 2025). Nel caso specifico, queste necessarie evidenze probatorie, di verifica e riscontro degli indizi, non sono state allegate dalla parte che ne era certamente onerata, ossia la Procura Regionale.
In secondo luogo, merita sottolineare che in tema di valutazione della prova per presunzioni, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile, certamente applicabili al giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, la giurisprudenza prevalente (ex multis Corte di Cassazione, II Sezione, Sentenza nr. 8781 del 2013) ha precisato che non occorre dimostrare tra il fatto noto e quello ignoto un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, da stabilire alla stregua di canoni di probabilità con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti. In altre parole, la relazione inferenziale tra il fatto noto e quello ignoto non deve porsi con carattere di necessità ma di consequenzialità ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità causale. In tale prospettiva, giova mettere in risalto, in particolare, il canone secondo cui il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due momenti distinti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli stessi, ciascuno isolatamente considerato, tenendo conto che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare, ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale ed unitario, tendente a dissolvere la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto. Ebbene, nella fattispecie in esame ognuno dei suddetti elementi indiziari valorizzati dal Pubblico Ministero contabile non è idoneo, di per sé, quindi isolatamente valutato, a suffragare il comportamento colpevolmente assenteista imputato al menzionato NO, ma nemmeno la forza probatoria attinente ai diversi fattori di giudizio sopra lumeggiati, a parere di questi Giudici, riveniente dal loro apprezzamento complessivo e complementare, raggiunge un livello elevato secondo il prefato canone della preponderanza dell’evidenza causale, per cui è possibile asserire senza tentennamenti, in virtù degli atti versati nel fascicolo processuale, l’insussistenza della condotta illecita attribuita al suddetto Ufficiale, rendendo di conseguenza del tutto prevalenti e preponderanti le plurime osservazioni formulate sul punto dalla difesa del convenuto, proprio perché le stesse appaiono ragionevolmente plausibili e credibili nel peculiare contesto ambientale, temporale, modale e geografico in cui si collocano le condotte contestate.
Preme preliminarmente evidenziare, in tale prospettiva, come dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince che, sebbene il convenuto avesse richiesto al Comando superiore l’istituzione di un sistema di rilevazione delle presenze elettronico, era invece in vigore nel periodo interessato un regime cartaceo evidentemente non scevro da errori, carenze e disfunzioni, ma tuttavia il convenuto, nella veste di Direttore della Stazione NATO e quindi responsabile della struttura, avrebbe potuto e dovuto certamente disciplinare ed organizzare in modo più rigoroso, ordinato ed efficiente la procedura cartacea in parola, allo scopo di contenere al massimo la sua oggettiva fallacità e di scongiurare in radice condotte eventualmente inopportune e scorrette da parte dei suoi collaboratori, ma soprattutto egli stesso avrebbe dovuto assumere quale Comandante del Reparto un comportamento esemplare, irreprensibile ed ineccepibile, che costituisse un fulgido, costante e virtuoso esempio per tutti i militari dipendenti di stanza nella citata base, mentre al contrario ha tenuto su tale specifico versante un contegno indubbiamente censurabile e discutibile; il suddetto NO, infatti, non sembra avere improntato la sua essenziale ed insostituibile azione di comando al tassativo rispetto dei criteri sopra lumeggiati, tanto che il medesimo, da un lato, non risulta avere emanato disposizioni specifiche per l’acquisizione certa e strutturata delle presenze dei militari dipendenti sull’isola di Tavolara, idonee a certificare con sicurezza pure i rispettivi orari effettuati, dall’altro, in un primo tempo, non provvedeva nemmeno ad annotare nelle proprie scritture personali la sua modalità di svolgimento del servizio da remoto, lasciando pertanto margini di incertezza e di opacità. Tali osservazioni, validamente dedotte anche dalla Procuratrice Regionale durante il dibattimento, costituiscono comunque violazioni ed irregolarità di natura amministrativa che possono incidere soltanto sul giudizio della funzione di comando svolta, il quale evidentemente non spetta a questa Corte, però le stesse non rivestono alcuna rilevanza ai fini della valutazione degli elementi di prova nel presente giudizio, considerato che quest’ultimo apprezzamento deve essere necessariamente esperito solo in funzione dei principi fondamentali concernenti gli oneri processuali delle parti che sono stati propugnati in siffatta materia dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Ciò chiarito quale sfondo di carattere generale, molteplici sono i fattori evidenziati dalla difesa in grado di disarticolare e minare in profondità la tesi accusatoria avallata dal Pubblico Ministero contabile, ai quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), tenendo conto che gli stessi offrono indubbiamente elementi sufficienti per giustificare la mancata presenza fisica del convenuto sull’isola di Tavolara nelle giornate oggetto di contestazione, essendo basilare ricordare, quale fattore decisivo ed incontestabile, che l’Ufficiale Comandante di una specifica articolazione operativa non è certo vincolato a permanere in maniera continuativa presso il suo Ufficio principale, ma si può legittimamente spostare dallo stesso per il proficuo ed efficiente svolgimento delle sue molteplici funzioni devolute dal Codice dell’Ordinamento militare, anche di vigilanza e controllo sia sull’attività dei propri collaboratori nei diversi posti fissi che su quella di soggetti esterni all’Amministrazione che svolgono attività demandate da quest’ultima, nonché per promuovere i necessari rapporti e contatti istituzionali con i Comandi superiori e con quelli che garantiscono, sotto il profilo amministrativo, il funzionamento dell’Ente di cui è responsabile. Giova quindi osservare, in prima battuta, che il convenuto NO, in qualità di Direttore della struttura in rassegna, certamente non aveva l’obbligo di effettuare il proprio servizio sempre e comunque sull’isola di Tavolara, ma, al contrario, aveva titolo per gravitare in funzione delle contingenze del caso concreto nell’intero perimetro del compendio militare della Stazione NATO, che comprendeva evidentemente anche la Palazzina Logistica ubicata sulla terraferma, dotata di alcuni locali in cui era possibile svolgere attività lavorativa, ivi effettuare il proprio servizio d’istituto, controllare, tra l’altro, l’andamento degli interventi infrastrutturali pianificati all’interno della stessa, intrattenere rapporti con i fornitori dell’Ente ubicati in Olbia o in altri luoghi della Sardegna, nonché recarsi costantemente presso il Comando Mariscuola a La Maddalena da cui dipendeva sotto l’aspetto gestionale, amministrativo e finanziario. La dimostrazione eloquente ed univoca di quest’ultima decisiva asserzione, si rinviene in modo icastico dalla testimonianza del predetto GI AR nel processo penale in data 12.12.2024, durante la quale lo stesso, a fronte di una precisa domanda del Giudice a latere del Tribunale Militare, ha risposto che il nominato NO si recava presso di Uffici di Mariscuola con una frequenza tendenziale di due giorni ogni settimana. Nella stessa Udienza penale il teste ND IA, consegnatario per i combustibili a Mariscuola, ha affermato di avere incontrato diverse volte il suddetto NO che veniva a ritirare le cedole carburante; il teste CC IO, all’epoca dei fatti Comandante di Compagnia del Terzo Reggimento San Marco di stanza sempre a Mariscuola, ha dichiarato nell’Udienza del 15.05.2024 che durante la pandemia, oltre ai contatti telefonici, ci sono state delle volte in cui il Comandante NO gli portava fisicamente i documenti da firmare. Non è superfluo rammentare, inoltre, anche le testimonianze eloquenti rese nella prefata Udienza del 15.05.2024 dagli imprenditori EI IO e SE TO: il primo, titolare di un cantiere navale sito in Località Cala Saccaia di Olbia, ha riferito che nel periodo della pandemia aveva vinto un appalto per la manutenzione delle imbarcazioni assegnate alla base di Tavolara, e che il Comandante NO è venuto diverse volte specialmente la mattina a controllare e verificare i lavori in corso; il secondo, proprietario di un negozio di ferramenta ubicato in Dolianova, ha affermato di avere visto due volte il suddetto Ufficiale in un periodo che potrebbe corrispondere a quello in contestazione, ed alla luce di siffatte dichiarazioni il Tribunale Militare di Roma ha espunto dalla condanna di cui alla citata Sentenza nr. 142 del 2025 la giornata del 26.01.2021.
In seconda battuta, anche il convenuto aveva certamente la facoltà di effettuare la propria prestazione lavorativa, per tutta la giornata o solo per alcune ore, in modalità “smart working” presso il domicilio, quindi nel Comprensorio Isola di mezzo ovvero in La Maddalena, specie a partire dal mese di marzo del 2020 in concomitanza con la pandemia COVID-19, in ragione di scelte opportune o necessitate, in ogni caso non sindacabili avendo ricevuto la precisa e chiara autorizzazione del suo Comandante di Corpo, per un più efficace svolgimento della propria azione di comando e di controllo. In terza battuta, l’assenza di un rigoroso sistema di controllo elettronico delle presenze nell’intero compendio militare, più volte richiesto dal convenuto senza tuttavia ottenere esito alcuno da parte dell’Amministrazione di appartenenza, poteva indubbiamente determinare errori o incompletezze circa la rilevazione dell’orario di servizio effettivamente svolto.
In tale visuale, eloquente appare la considerazione altamente rivelatrice che nella stragrande maggioranza delle giornate oggetto di contestazione risulta che le celle agganciate dall’utenza telefonica in uso al nominato NO sono tutte ubicate in Olbia, dove peraltro il medesimo disponeva di un alloggio di servizio all’interno del Comprensorio Isola di mezzo, sede secondaria e lavorativa del Comando di Tavolara, ovvero a La Maddalena, luogo di residenza del suddetto Ufficiale presso l’alloggio personale, o zone limitrofe. Al riguardo, appare certamente significativa e dirimente la testimonianza, efficacemente dedotta dall’Avvocato CRAPULLI nella comparsa, resa nell’Udienza penale del 15.05.2024, dinanzi al Tribunale Militare di Roma, dall’Ufficiale Comandante di Corpo sovraordinato al Direttore della Stazione, il quale ha confermato che lo “smart working” effettuato presso la base in parola era obbligatorio e non meramente facoltativo, che ne era perfettamente a conoscenza, che lo aveva espressamente autorizzato e che per la sua concreta attuazione era stato incaricato il suddetto Direttore che doveva gestirlo in funzione delle contingenti esigenze della struttura militare. D’altra parte, se il convenuto è stato localizzato attraverso le celle telefoniche quasi sempre ad Olbia o a La Maddalena, dove possedeva un alloggio, è ragionevole ritenere che il medesimo nelle suddette giornate contestate stesse effettivamente lavorando in “smart working” presso il rispettivo domicilio, ovvero si recasse legittimamente presso la Palazzina Logistica di Olbia del compendio militare, i diversi fornitori della Stazione NATO ed il Comando Mariscuola, essendo logicamente inverosimile teorizzare che, ad esempio nel periodo di circa tre mesi che vanno dal 09.11.2020 al 31.01.2021, oggetto dei servizi di OCP e quindi in presenza di dati certi, il medesimo, sicuramente non sbarcato sull’isola di Tavolara, sia rimasto inattivo e quiescente presso il suo appartamento di Olbia o La Maddalena per un lungo periodo senza svolgere alcuna prestazione di servizio; né oggetto del presente giudizio può divenire la valutazione in ordine alla cadenza, nel prefato arco temporale di 83 giorni, con cui lo stesso Ufficiale ha svolto il suo ruolo di comando presso l’isola di Tavolara. Merita evidenziare, inoltre, che ai fini dell’efficace gestione economica della base in parola e dell’oculato contenimento dei costi, sicuramente condivisibile e convincente si appalesa pure l’acuta osservazione dedotta dall’Avvocato CRAPULLI durante il dibattimento, nel senso che, qualora il proprio assistito non avesse deciso di recarsi personalmente e con notevole frequenza presso Mariscuola, avrebbe dovuto incaricare ogni volta un suo collaboratore che si sarebbe dovuto muovere da Olbia, con oneri continuativi a carico dell’Amministrazione a titolo di missione, fermo restando che il militare in parola sarebbe stato sottratto in ciascuna giornata di viaggio a La Maddalena alle sue ordinarie attività lavorative presso l’isola di Tavolara o sulla terraferma.
Del resto, l’osservazione secondo cui gli indizi di colpevolezza invocati dal Pubblico Ministero contabile, in particolare le celle telefoniche agganciate dall’utenza del convenuto, sono contraddittori, multifocali, non univoci o, comunque, possono essere confutati in radice dalle valide giustificazioni addotte dal predetto Ufficiale, trovano una conferma chiara e sintomatica nel fatto che la Procura Regionale ha ravvisato gli estremi per espungere dalle 179 giornate originariamente contestate nell’invito a dedurre 7 date, atteso che le motivazioni dedotte dal citato NO sul punto specifico non solo si presentano lineari e verosimili ma vieppiù identificano elementi di fatto ormai oggettivamente e definitivamente provati oltre ogni ragionevole dubbio. In conclusione, coglie pienamente nel segno la censura formulata dalla difesa nella memoria di costituzione e ribadita nel corso del dibattimento, circa la carenza di prova in ordine alla condotta antigiuridica, nel senso che parte pubblica ha basato l’ipotesi accusatoria unicamente sulle informative trasmesse dai Carabinieri, nonché sull’analisi dei tabulati delle celle telefoniche che l’utenza del suo assistito ha agganciato nell’arco temporale in questione, allineandosi integralmente all’ipotesi accusatoria enucleata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale ma senza tuttavia svolgere ulteriori e mirati accertamenti, oltremodo necessari, che potessero avvalorare, anche in relazione all’articolo 115 del C.P.C. con riferimento alle puntuali controdeduzioni del convenuto, nel contesto di una sede di servizio peculiare ubicata sul territorio di un’isola raggiungibile solo via mare, e di un periodo eccezionale connotato dal diffondersi dei contagi di cui alla pandemia COVID-19, gli elementi meramente indiziari, sfumati e non certo concordanti rivenienti dalle predette indagini effettuate dall’Arma.
In tale ottica, la deduzione ulteriore formulata oralmente dalla rappresentante della Procura Regionale nel corso del dibattimento, secondo cui la mancata presenza del Direttore sull’isola di Tavolara nei giorni indicati in citazione è un dato di fatto non controverso ed incontestabile, e che, di conseguenza, l’onere della prova ai sensi dell’articolo 2697 del C.C. ricade indubbiamente sul convenuto, il quale avrebbe dovuto dimostrare e giustificare i motivi della sua assenza dalla base, per quanto suggestiva e seducente, non si rivela convincente e presta il fianco all’ovvia considerazione che la mancata presenza presso la sede operativa ubicata sull’isola in parola è un fatto oggettivo ed acclarato ma non equivale, in modo automatico, ad assenza dal servizio, e non configura nemmeno una presunzione di rango rinforzato a mente dell’articolo 2729 del C.C. (ex multis Cassazione, nnrr. 20342 del 2020, 21403 del 2021 e 6125 del 2025), presupposto ritenuto invece granitico dal Pubblico Ministero contabile, considerato che l’attività lavorativa poteva essere legittimamente svolta in modo ordinario e continuativo dal citato NO sia nella Palazzina Logistica sita sulla terraferma, quale sede secondaria del Comando, sia nel territorio del Comune di Olbia o di altri Enti civici per tenere i rapporti con i fornitori, sia negli Uffici di Mariscuola, in funzione del suo incarico di Comandante ed a prescindere dagli eventi della pandemia, ovvero presso il proprio domicilio di Olbia e La Maddalena in modalità di lavoro agile, per tutta la giornata o solo per alcune ore, in quanto espressamente autorizzato in tal senso dal Comandante di Corpo suo superiore gerarchico; l’onere della prova, pertanto, si configura indubbiamente in capo all’Ufficio Requirente, le cui presunzioni offerte nell’atto introduttivo, qualificabili come “supersemplici” secondo l’indirizzo propugnato dalla giurisprudenza apicale (ex multis Cassazione, nnrr. 20793 del 2020, 12127 del 2022 e 8753 del 2025), identificano mere ipotesi indiziarie prive di adeguati riscontri, non integrando il principio basilare ed ineludibile della convergenza del molteplice (ex multis Cassazione, nnrr. 2632 del 2014, 9054 del 2022, 28015 del 2024 e 23763 del 2025), frutto di un esame olistico degli elementi disponibili, anche tenendo conto della circostanza che il convenuto è stato in grado di rappresentare, sin dalle precise controdeduzioni a seguito dell’invito, motivazioni puntuali, plausibili e persuasive. Giova rammentare, infatti, che la “causa petendi” dell’addebito teorizzato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione a carico del citato NO, non è certo avere esercitato in modo distorto, discutibile ed inefficiente le funzioni di comando, decidendo di non recarsi presso l’isola di Tavolara in molte giornate e rimanere sulla terraferma, bensì quella di essere un Ufficiale reiteratamente assenteista che non ha affatto prestato il servizio dovuto, ipotesi tuttavia sfornita di prove convincenti e verosimili per tutte le connesse motivazioni in precedenza lumeggiate. In definitiva, le osservazioni esternate dal Pubblico Ministero contabile nella citazione e durante la discussione non scalfiscono minimamente il congruo e solido tessuto argomentativo che innerva il libello difensivo depositato dall’Avvocato CRAPULLI e, in particolare, non oppongono specifici rilievi critici sul tema fondamentale attinente all’acclarata estraneità del convenuto rispetto agli addebiti che gli sono stati contestati.
Da ultimo, la Sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma invocata dalla Procuratrice Regionale e depositata agli atti, peraltro di condanna parziale riferendosi solo a 51 giornate rispetto alle originarie 179 contestate nella richiesta di rinvio a giudizio, non vincola assolutamente questi Giudici alle conclusioni cui è pervenuta, per i motivi già puntualmente esplicitati in occasione dell’esame dell’eccezione pregiudiziale di sospensione del giudizio sollevata dall’Avvocato CRAPULLI, tenendo conto, per un verso, che la stessa non è passata in giudicato ed è stata gravata dall’appello circostanziato prodotto dal citato difensore, per altro verso, che la valutazione complessiva di tutti i molteplici elementi che costituiscono il compendio probatorio, anche di natura presuntiva, compete unicamente al singolo Collegio chiamato a scrutinarli nel processo in funzione del principio intangibile del libero convincimento.
Le altre eccezioni sollevate dalla difesa devono ritenersi assorbite.
Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto NO Filippo RI dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.
Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 3.200,00 (tremiladuecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ASSOLVE
il convenuto NO Filippo RI dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.
Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 3.200,00 (tremiladuecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 12/03/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)