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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza Nella causa civile di I grado al n. 795/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ARNALDA ZANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDA ZANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/04/2025. oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni congiunte
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Signori Parte_2 nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...], ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU ER, ove l'atto è stato trascritto (Anno 2000 – Parte I. – n. 16) di provvedere alle necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) La casa coniugale sita in QU ER, Via Crimea n. 9, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi fino a quando uno dei due troverà altrove un'adeguata sistemazione.
3) Ciascun genitore provvederà in proprio al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, nel tempo in cui l'avrà con sé in via esclusiva, mentre le altre spese (mantenimento presso la sede universitaria, affitto, tasse universitarie, spese mediche e quant'altro necessario per il soddisfacimento di ogni esigenza della figlia), verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 Firmato Da: Emesso Da: Qualified Certificates CA Emai_1 Testimone_1 CP_2
G1 Serial#: C.F._3
6) Dare atto che le parti nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra per le ragioni nascenti dal contratto di matrimonio e che le stesse sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 2 Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile ad QU
ER (AL) il 26/10/1964 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 16, parte I, serie /, anno 2000); che dalla loro unione sono nati due figli: il 14/06/1996, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e l'8/10/2001, maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
Per_1 non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 09/05/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dalla sentenza Tribunale di Alessandria, sentenza n. 205/2024, RG. n.
1344/2024, si sono separati nel 2024 e da tale data non si sono più riconciliati. Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
nata ad [...] il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1 fiscale , nato ad [...] il [...], contratto ad QU ER (AL) il C.F._2
15/07/2000, trascritto nei registri di quel Comune anno 2000, parte I, serie /, numero 16. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU ER (AL) di procedere all'annotazione della sentenza. dispone che
Ciascun genitore provvederà in proprio al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, nel tempo in cui l'avrà con sé in via esclusiva, mentre le altre spese (mantenimento presso la sede universitaria, affitto, tasse universitarie, spese mediche e quant'altro necessario per il soddisfacimento di ogni esigenza della figlia), verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. prende atto degli ulteriori accordi tra le parti: La casa coniugale sita in QU ER, Via Crimea n. 9, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi fino a quando uno dei due troverà altrove un'adeguata sistemazione. le parti nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra per le ragioni nascenti dal contratto di matrimonio e che le stesse sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Spese legali compensate. Così deciso in Alessandria, lì 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza Nella causa civile di I grado al n. 795/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ARNALDA ZANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDA ZANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/04/2025. oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni congiunte
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Signori Parte_2 nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...], ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU ER, ove l'atto è stato trascritto (Anno 2000 – Parte I. – n. 16) di provvedere alle necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) La casa coniugale sita in QU ER, Via Crimea n. 9, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi fino a quando uno dei due troverà altrove un'adeguata sistemazione.
3) Ciascun genitore provvederà in proprio al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, nel tempo in cui l'avrà con sé in via esclusiva, mentre le altre spese (mantenimento presso la sede universitaria, affitto, tasse universitarie, spese mediche e quant'altro necessario per il soddisfacimento di ogni esigenza della figlia), verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 Firmato Da: Emesso Da: Qualified Certificates CA Emai_1 Testimone_1 CP_2
G1 Serial#: C.F._3
6) Dare atto che le parti nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra per le ragioni nascenti dal contratto di matrimonio e che le stesse sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 2 Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile ad QU
ER (AL) il 26/10/1964 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 16, parte I, serie /, anno 2000); che dalla loro unione sono nati due figli: il 14/06/1996, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e l'8/10/2001, maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
Per_1 non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 09/05/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dalla sentenza Tribunale di Alessandria, sentenza n. 205/2024, RG. n.
1344/2024, si sono separati nel 2024 e da tale data non si sono più riconciliati. Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
nata ad [...] il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1 fiscale , nato ad [...] il [...], contratto ad QU ER (AL) il C.F._2
15/07/2000, trascritto nei registri di quel Comune anno 2000, parte I, serie /, numero 16. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU ER (AL) di procedere all'annotazione della sentenza. dispone che
Ciascun genitore provvederà in proprio al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, nel tempo in cui l'avrà con sé in via esclusiva, mentre le altre spese (mantenimento presso la sede universitaria, affitto, tasse universitarie, spese mediche e quant'altro necessario per il soddisfacimento di ogni esigenza della figlia), verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. prende atto degli ulteriori accordi tra le parti: La casa coniugale sita in QU ER, Via Crimea n. 9, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi fino a quando uno dei due troverà altrove un'adeguata sistemazione. le parti nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra per le ragioni nascenti dal contratto di matrimonio e che le stesse sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Spese legali compensate. Così deciso in Alessandria, lì 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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