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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Salcerini Presidente
dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 600 /2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in FOLIGNO, Parte_1 C.F._1
VIA UMBERTO I N. 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Spacchetti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(CF ), elettivamente domiciliata in MODENA, Controparte_1 C.F._2
VIA CARLO ZUCCHI 21/A presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Franco in virtù di procura allegata all'atto di costituzione
APPELLATA E nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_2
CONTUMACE
avente ad
OGGETTO pagina 1 di 10 Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da verbale di udienza del 24.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 33/2024 del 15.05.24 il Tribunale di Perugia provvedeva sulla domanda di adozione di persona maggiorenne ex art. 291 e 311 cc promossa da adottante, in favore di Parte_1
nata a [...] il [...], adottanda. Controparte_2
Il giudice di primo grado, acquisiti i consensi ex art. 296 c.c. e l'assenso dei soggetti indicati dall'art. 297 c.c., integrato il contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne dell'adottante, Sig.ra
[...]
rigettava la domanda di adozione sul presupposto che quest'ultima si era opposta Controparte_1
all'adozione.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione il Sig. articolando un unico Parte_1
motivo di appello.
L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado laddove ha ravvisato nel consenso del figlio maggiorenne dell'adottante una condizione necessaria per la dichiarazione di adozione, non essendo ciò previsto in alcuna norma di legge. Ha aggiunto che l'unico interesse che muove la figlia è CP_1
quello patrimoniale e di non essersi mai sottratto ai doveri di mantenimento nei suoi confronti, risultando il diniego opposto altamente lesivo dei propri diritti personali, costituzionalmente garantiti.
L'appellante conclude quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado e la pronuncia di sentenza che dia luogo all'adozione della maggiore di età Sig.ra con ogni altra Controparte_2
statuizione a ciò ricollegabile.
Nel giudizio così incardinato si è costituita figlia dell'appellante, la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso argomentato, chiede la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appellata deduce che correttamente il Tribunale ha impedito l'adozione di altro figlio in presenza di una figlia legittima che ha negato il proprio consenso, da ritenersi necessario a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, rimarcando che quello del genitore sarebbe un capriccio e che il padre, dopo la separazione da sua madre, l'ha sempre tenuta a distanza, preferendo intrattenere rapporti con la nuova moglie e la di lei figlia.
pagina 2 di 10 Il PG ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Ciò premesso, l'appello deve essere accolto.
Come correttamente osservato dal tribunale in primo grado, la Corte Costituzionale ha ormai da tempo esteso la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione del maggiorenne a persone che hanno dei discendenti legittimi o legittimati, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 291 c.c. «nella parte in
cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e
consenzienti» (cfr. Corte cost., Sent., 19/05/1988, n. 557).
Successivamente, la Corte, in altre due pronunce, ha ulteriormente esteso il novero di fattispecie nelle quali è possibile ricorrere all'adozione del maggiorenne, dapprima ricomprendendovi i casi in cui i figli dell'adottante non possano esprimere il loro consenso perché interdetti, a cui va applicata per analogia la disposizione di cui all'art. 297, secondo comma ultimo periodo, c.c. (cfr. Corte cost., Sent.,
20/07/1992, n. 345).
La Corte ha poi esteso la possibilità di adozione anche a coloro i quali hanno figli naturali, correggendo così la disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi o legittimati che si era venuta a creare a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 557 del 1988 (cfr. Corte cost., Sent., 20/07/2004, n.
245).
Per effetto di tali pronunce, quindi, i figli legittimi o naturali dell'adottante che non siano interdetti devono a tutti gli effetti essere annoverati fra quei soggetti che devono essere interpellati per prestare il proprio consenso all'adozione, consenso che nel caso di specie è stato negato dall'odierna appellata, figlia legittima dell'adottante.
Il Tribunale ha dunque agito correttamente laddove ha integrato il contraddittorio per acquisire la dichiarazione di assenso dell'odierna appellata. Tuttavia, ha errato nell'omettere qualsivoglia considerazione in merito alla possibilità che il dissenso espresso potesse essere superato in quanto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottante ai sensi dell'art. 297, comma 2 c.c.
Deve ritenersi infatti che, nell'ottica dell'interpretazione evolutiva dell'istituto predicata in tempi recenti dalla Corte di Cassazione e accolta anche dalla stessa Corte Costituzionale, il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante possa essere sindacabile dal giudice, e dunque superabile se ne ricorrono i presupposti.
pagina 3 di 10 La Suprema Corte ha, in una recente sentenza, efficacemente tracciato la linea evolutiva che ha interessato l'istituto in esame che, nato quale strumento per perpetrare il nome e il patrimonio dei soggetti privi di discendenza (cosiddetta adoptio in hereditatem), ha assunto con il tempo “una funzione anche
sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia
personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili” (cfr. Cass. civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 29684 del 19/11/2024; si vedano anche, fra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/02/2022, n. 3462; Cass. civ., Sez. I, 03/04/2020, n.
7667).
Tale evoluzione dell'istituto in parola è stata da ultimo confermata anche da una recente pronuncia della
Corte Costituzionale, richiamata anche nell'arresto della Corte di Cassazione appena citato, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 291, primo comma, cod.
civ. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando (cfr. Corte cost., Sent., 18/01/2024, n. 5).
Nella citata pronuncia il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma in oggetto, ha dichiarato che “l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione
tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul
mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e
sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici,
accanto a quelli patrimoniali. L'istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi
nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il
perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle
preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in
quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad
assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata”.
Tutto ciò è d'altronde in linea con gli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, citata dalla stessa Cassazione, secondo la quale "un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto
familiare" può porsi "in contrasto con l'art. 8 CEDU", come "interpretato nella sua accezione più ampia
pagina 4 di 10 riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata", ad opera della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, secondo la cui giurisprudenza, "dove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato
deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi" (cfr. Sentenza
CEDU del 13.10.15, su ricorso n. 52557/14).
In applicazione di tali principi, si deve ritenere che, nel silenzio della legge, l'assenso espresso dai figli maggiorenni dell'adottante vada equiparato a quello prestato da tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 297 c.c. primo comma, con conseguente applicazione anche ai figli della norma prevista dal secondo comma di detta disposizione.
Così si è pronunciata per incidens la Corte di Cassazione, nella già citata Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 29684 del 19/11/2024, secondo la quale “Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al
consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto
adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non
separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante quali soggetti che
subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente
pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto
dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante”.
In tal senso si è poi espressa anche la giurisprudenza di merito, prima fra tutte Corte d'Appello Cagliari,
Sent., 09/05/2023, n. 3, la quale ha affermato che “Assunto il carattere generale della disciplina dettata
dall'art. 297, comma 2°, cod. civ., occorre assegnare al dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, se
non conviventi, un valore non già assoluto ed insindacabile fino al mero arbitrio bensì più limitato e
contenuto di modo che sia compatibile con la ratio dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età
e con la tutela degli interessi non esclusivamente patrimoniali propri dell'adottante e dell'adottato, tra i
quali unicamente si instaura il rapporto adottivo. È coerente con lo sviluppo dell'istituto che a tale
legittima aspirazione i figli maggiorenni dell'adottante possano opporsi soltanto nell'eventualità che
l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio, diverso dalla semplice circostanza che l'eredità si devolva
anche all'adottato”.
In sostanza, per il tramite di un ragionamento analogico, la pronuncia in parola equipara la situazione dei figli maggiorenni non conviventi a quella del coniuge non convivente.
pagina 5 di 10 In particolare, il comma 2 dell'art. 297 c.c. attribuisce al solo coniuge dell'adottante convivente con esso la possibilità di opporre un diniego insuperabile, e ciò, secondo l'interpretazione preferibile, in ragione dei possibili stravolgimenti e pregiudizi che la vita coniugale potrebbe subire qualora un nuovo soggetto entri a far parte del ménage familiare senza il benestare di entrambi i coniugi.
Diversamente, tale esigenza di tutela non viene riscontrata qualora il coniuge non conviva con l'adottante, e di conseguenza l'eventuale dissenso diviene superabile al pari di quello degli altri soggetti previsti dall'art. 297, comma 2 c.c.
L'equiparazione fra figli maggiorenni e coniuge dell'adottante pare pienamente ragionevole, in quanto, diversamente opinando, si accorderebbe alla volontà dei figli maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi, un ruolo talmente importante da divenire condizione necessaria e imprescindibile all'adozione, al pari del consenso dell'adottante e dell'adottando ai sensi dell'art. 296 c.c.
Inoltre, ciò fornirebbe loro una tutela ingiustificatamente più ampia rispetto a quella di soggetti, quali il coniuge dell'adottante, per i quali l'adozione comporta le medesime ripercussioni dal punto di vista di
status personale, familiare e patrimoniale.
Giova rimarcare che i figli dell'adottante non sono espressamente contemplati dall'art. 297 c.c. perché nell'originario impianto codicistico l'adozione era consentita solo in favore di chi non aveva figli. La
stessa pronuncia n. 577 del 1988 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 291 c.c.
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti perché era stata sollecitata a pronunciarsi in un caso in cui ai coniugi adottanti era stata negata l'adozione benché la loro figlia legittima maggiorenne aderisse al loro proposito. Si intende dire che la Corte ha previsto come regola la necessità
dell'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, ma non ha escluso la possibilità che si possa prescindere dal dissenso, non solo nelle ipotesi in cui il consenso non può essere validamente prestato
(figli interdetti – figli minorenni) ma anche quando il dissenso sia immotivato o ingiustificato.
La Corte Costituzionale nella già citata sentenza 5/2024 ha evidenziato che “le abitudini di vita acquisite
e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono
riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione” e che “la
valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette
pagina 6 di 10 l'esistenza di un percorso maturato di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost”.
La compressione di diritti di rango costituzionale può avvenire solo in un'ottica di bilanciamento con interessi di pari rango.
Per inciso, Cass. 2426/2004 ha affermato che “il consenso all'adozione dei figli (legittimi, legittimati o
naturali) maggiorenni dell'adottante, di cui all'art. 291 cod. civ., rappresenta lo strumento per realizzare
un bilanciamento di interessi la tutela dei membri della famiglia legittima o naturale, da un lato, il favor
verso l'istituto dell'adozione, dall'altro. La Corte costituzionale, facendo cadere le limitazioni
irragionevoli all'ammissibilità dell'adozione, ha affidato (alla stregua di quanto già previsto dal codice
per il coniuge dell'adottante) la salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia biologica
all'autorizzazione privata di coloro che, essendo interessati, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto
quello morale, alla costituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto senza essere parti
dello stesso.
Ma quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già sia membro
della comunità di affetti della famiglia dell'adottante, non v'è spazio per un consenso dei figli (legittimi,
legittimati o naturali) dell'adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione.
Tale consenso infatti, cessando di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti,
verrebbe a preservare l'unità e l'esclusività di un gruppo, non nei confronti di un terzo estraneo, ma nei
riguardi di un soggetto già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l'adozione, lo si
vuole anche formalmente ascrivere.
In una tale situazione peculiare, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi
subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di
accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene
l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante”.
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie il dissenso della figlia biologica dell'adottante non sia ostativo alla pronuncia di adozione ma sia superabile, in quanto ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottanda.
pagina 7 di 10 Sul piano giuridico, le pur comprensibili ragioni umane che inducono la signora Controparte_1
ad opporsi all'adozione per essersi sentita sempre trascurata dal padre, sul piano affettivo, nonché ferita dal manifestarsi di un progressivo attaccamento alla figlia della sua seconda moglie, non possono costituire ragione ostativa all'adozione, per il semplice fatto che non è richiesta, ex art. 312 c.c., una valutazione sulla moralità dell'adottante e sui rapporti esistenti con i membri della sua famiglia di origine. Il diritto non è chiamato a disciplinare i sentimenti, ma a valutare le situazioni sul piano oggettivo: tra ed sussiste da tempo una relazione di tipo filiale, Parte_1 Controparte_2
e, da questo punto di vista, neppure l'eventuale diniego dell'adozione muterebbe i rapporti personali intercorrenti fra le parti e restituirebbe a un ruolo più centrale nella vita del padre. Controparte_1
Peraltro in alcun modo il signor ha lasciato intendere che la scelta di adottare CP_1 [...]
nasca dal desiderio di “soppiantare” . CP_2 CP_1
Dagli atti emerge che fra l'adottante e l'adottanda esiste da anni un affetto stabile e duraturo, testimoniato dalla comune richiesta di adozione, dai documenti prodotti, dall'attuale convivenza e dalle dichiarazioni che gli interessati hanno reso in udienza, dove il Sig. ha dichiarato che la Sig.ra “è CP_1 CP_2
stata cresciuta e mantenuta sempre in casa” e che “mi è stata molto vicino e mi ha aiutato quando ho avuto ultimamente problemi di salute”, mentre la Sig.ra ha rappresentato di conoscere CP_2
l'adottante fin da bambina, fin da quando, cioè, il ha intrapreso la convivenza con sua madre CP_1
attualmente coniuge dell'adottante. Persona_1
e figliastra hanno sempre vissuto insieme;
la ha dichiarato che l'odierno appellante CP_3 CP_2
“si è sempre comportato con me come un padre”.
Negli anni si è dunque instaurato fra le parti un autentico legame di natura filiale che rappresenta parte inscindibile della loro identità personale;
l'adozione, nel caso di specie, risponde a valori etico- sociali meritevoli di tutela, al comune intento delle parti e non vi sono ragioni per ritenerla non conveniente per l'adottanda.
D'altra parte, la presente adozione non pare dettata da intenti immorali o estranei alla ratio dell'istituto,
con la conseguenza che la determinazione del sig. non può essere catalogata come capricciosa, CP_1
al pari di un impulso estemporaneo ed irrazionale. Né si può ritenere la scelta adottiva immotivata poiché
la ha già un padre biologico vivente: la presenza dei genitori dell'adottando è un elemento CP_2
pagina 8 di 10 connaturato all'adozione del maggiore di età, tanto è vero che a tali soggetti è richiesto di prestare assenso.
In astratto il diniego di assenso all'adozione dei figli legittimi potrebbe ritenersi giustificato nel caso di indegnità della persona dell'adottando, oppure di adozioni animate da motivazioni pretestuose o egoistiche o contrarie all'interesse dell'adottante: in tali ipotesi il figlio maggiorenne che nega il consenso tutela gli interessi del gruppo familiare a non vedersi pregiudicato dall'adozione di un terzo estraneo, oppure il diritto al nome, alla dignità personale ecc.
Nel caso di specie alcun grave pregiudizio rischia di subire per effetto dell'adozione la signora
[...]
Anche sul piano patrimoniale, è vero che l'adozione comporta un ampliamento nella Controparte_1
categoria dei legittimari e quindi una conseguente diminuzione della quota legittima di eredità
devolvibile in favore della figlia biologica, ma, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte, tale pregiudizio deve considerarsi recessivo rispetto al diritto personalissimo dell'adottante a veder riconosciuto il legame che nel tempo si è instaurato con l'adottanda, diritto di rango costituzionale tutelato anche da norme sovranazionali.
In accoglimento della domanda ed in riforma della sentenza impugnata va dunque pronunciata l'adozione di da parte dell'appellante , nato a [...], il [...] Controparte_2 Parte_1
e residente a [...].
La Cancelleria provvederà agli incombenti di pubblicità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314 c.c.
Tenuto conto della natura degli interessi in causa e della peculiare natura del giudizio in questione, non contenzioso, ove la presenza delle parti è necessaria e funzionale all'adozione del provvedimento richiesto e non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza processuale, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in riforma della sentenza di primo grado,
pagina 9 di 10 dispone l'adozione di nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Mario Controparte_2
Angeloni n. 45, da parte di nato a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1
in via Mario Angeloni n. 45.
Manda alla cancelleria per l'espletamento delle comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314
c.c. nei termini di legge.
Spese compensate.
Perugia, 13.3.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Simone Salcerini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Salcerini Presidente
dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 600 /2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in FOLIGNO, Parte_1 C.F._1
VIA UMBERTO I N. 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Spacchetti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(CF ), elettivamente domiciliata in MODENA, Controparte_1 C.F._2
VIA CARLO ZUCCHI 21/A presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Franco in virtù di procura allegata all'atto di costituzione
APPELLATA E nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_2
CONTUMACE
avente ad
OGGETTO pagina 1 di 10 Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da verbale di udienza del 24.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 33/2024 del 15.05.24 il Tribunale di Perugia provvedeva sulla domanda di adozione di persona maggiorenne ex art. 291 e 311 cc promossa da adottante, in favore di Parte_1
nata a [...] il [...], adottanda. Controparte_2
Il giudice di primo grado, acquisiti i consensi ex art. 296 c.c. e l'assenso dei soggetti indicati dall'art. 297 c.c., integrato il contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne dell'adottante, Sig.ra
[...]
rigettava la domanda di adozione sul presupposto che quest'ultima si era opposta Controparte_1
all'adozione.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione il Sig. articolando un unico Parte_1
motivo di appello.
L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado laddove ha ravvisato nel consenso del figlio maggiorenne dell'adottante una condizione necessaria per la dichiarazione di adozione, non essendo ciò previsto in alcuna norma di legge. Ha aggiunto che l'unico interesse che muove la figlia è CP_1
quello patrimoniale e di non essersi mai sottratto ai doveri di mantenimento nei suoi confronti, risultando il diniego opposto altamente lesivo dei propri diritti personali, costituzionalmente garantiti.
L'appellante conclude quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado e la pronuncia di sentenza che dia luogo all'adozione della maggiore di età Sig.ra con ogni altra Controparte_2
statuizione a ciò ricollegabile.
Nel giudizio così incardinato si è costituita figlia dell'appellante, la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso argomentato, chiede la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appellata deduce che correttamente il Tribunale ha impedito l'adozione di altro figlio in presenza di una figlia legittima che ha negato il proprio consenso, da ritenersi necessario a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, rimarcando che quello del genitore sarebbe un capriccio e che il padre, dopo la separazione da sua madre, l'ha sempre tenuta a distanza, preferendo intrattenere rapporti con la nuova moglie e la di lei figlia.
pagina 2 di 10 Il PG ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Ciò premesso, l'appello deve essere accolto.
Come correttamente osservato dal tribunale in primo grado, la Corte Costituzionale ha ormai da tempo esteso la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione del maggiorenne a persone che hanno dei discendenti legittimi o legittimati, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 291 c.c. «nella parte in
cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e
consenzienti» (cfr. Corte cost., Sent., 19/05/1988, n. 557).
Successivamente, la Corte, in altre due pronunce, ha ulteriormente esteso il novero di fattispecie nelle quali è possibile ricorrere all'adozione del maggiorenne, dapprima ricomprendendovi i casi in cui i figli dell'adottante non possano esprimere il loro consenso perché interdetti, a cui va applicata per analogia la disposizione di cui all'art. 297, secondo comma ultimo periodo, c.c. (cfr. Corte cost., Sent.,
20/07/1992, n. 345).
La Corte ha poi esteso la possibilità di adozione anche a coloro i quali hanno figli naturali, correggendo così la disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi o legittimati che si era venuta a creare a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 557 del 1988 (cfr. Corte cost., Sent., 20/07/2004, n.
245).
Per effetto di tali pronunce, quindi, i figli legittimi o naturali dell'adottante che non siano interdetti devono a tutti gli effetti essere annoverati fra quei soggetti che devono essere interpellati per prestare il proprio consenso all'adozione, consenso che nel caso di specie è stato negato dall'odierna appellata, figlia legittima dell'adottante.
Il Tribunale ha dunque agito correttamente laddove ha integrato il contraddittorio per acquisire la dichiarazione di assenso dell'odierna appellata. Tuttavia, ha errato nell'omettere qualsivoglia considerazione in merito alla possibilità che il dissenso espresso potesse essere superato in quanto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottante ai sensi dell'art. 297, comma 2 c.c.
Deve ritenersi infatti che, nell'ottica dell'interpretazione evolutiva dell'istituto predicata in tempi recenti dalla Corte di Cassazione e accolta anche dalla stessa Corte Costituzionale, il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante possa essere sindacabile dal giudice, e dunque superabile se ne ricorrono i presupposti.
pagina 3 di 10 La Suprema Corte ha, in una recente sentenza, efficacemente tracciato la linea evolutiva che ha interessato l'istituto in esame che, nato quale strumento per perpetrare il nome e il patrimonio dei soggetti privi di discendenza (cosiddetta adoptio in hereditatem), ha assunto con il tempo “una funzione anche
sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia
personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili” (cfr. Cass. civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 29684 del 19/11/2024; si vedano anche, fra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/02/2022, n. 3462; Cass. civ., Sez. I, 03/04/2020, n.
7667).
Tale evoluzione dell'istituto in parola è stata da ultimo confermata anche da una recente pronuncia della
Corte Costituzionale, richiamata anche nell'arresto della Corte di Cassazione appena citato, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 291, primo comma, cod.
civ. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando (cfr. Corte cost., Sent., 18/01/2024, n. 5).
Nella citata pronuncia il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma in oggetto, ha dichiarato che “l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione
tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul
mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e
sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici,
accanto a quelli patrimoniali. L'istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi
nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il
perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle
preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in
quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad
assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata”.
Tutto ciò è d'altronde in linea con gli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, citata dalla stessa Cassazione, secondo la quale "un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto
familiare" può porsi "in contrasto con l'art. 8 CEDU", come "interpretato nella sua accezione più ampia
pagina 4 di 10 riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata", ad opera della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, secondo la cui giurisprudenza, "dove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato
deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi" (cfr. Sentenza
CEDU del 13.10.15, su ricorso n. 52557/14).
In applicazione di tali principi, si deve ritenere che, nel silenzio della legge, l'assenso espresso dai figli maggiorenni dell'adottante vada equiparato a quello prestato da tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 297 c.c. primo comma, con conseguente applicazione anche ai figli della norma prevista dal secondo comma di detta disposizione.
Così si è pronunciata per incidens la Corte di Cassazione, nella già citata Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 29684 del 19/11/2024, secondo la quale “Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al
consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto
adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non
separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante quali soggetti che
subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente
pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto
dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante”.
In tal senso si è poi espressa anche la giurisprudenza di merito, prima fra tutte Corte d'Appello Cagliari,
Sent., 09/05/2023, n. 3, la quale ha affermato che “Assunto il carattere generale della disciplina dettata
dall'art. 297, comma 2°, cod. civ., occorre assegnare al dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, se
non conviventi, un valore non già assoluto ed insindacabile fino al mero arbitrio bensì più limitato e
contenuto di modo che sia compatibile con la ratio dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età
e con la tutela degli interessi non esclusivamente patrimoniali propri dell'adottante e dell'adottato, tra i
quali unicamente si instaura il rapporto adottivo. È coerente con lo sviluppo dell'istituto che a tale
legittima aspirazione i figli maggiorenni dell'adottante possano opporsi soltanto nell'eventualità che
l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio, diverso dalla semplice circostanza che l'eredità si devolva
anche all'adottato”.
In sostanza, per il tramite di un ragionamento analogico, la pronuncia in parola equipara la situazione dei figli maggiorenni non conviventi a quella del coniuge non convivente.
pagina 5 di 10 In particolare, il comma 2 dell'art. 297 c.c. attribuisce al solo coniuge dell'adottante convivente con esso la possibilità di opporre un diniego insuperabile, e ciò, secondo l'interpretazione preferibile, in ragione dei possibili stravolgimenti e pregiudizi che la vita coniugale potrebbe subire qualora un nuovo soggetto entri a far parte del ménage familiare senza il benestare di entrambi i coniugi.
Diversamente, tale esigenza di tutela non viene riscontrata qualora il coniuge non conviva con l'adottante, e di conseguenza l'eventuale dissenso diviene superabile al pari di quello degli altri soggetti previsti dall'art. 297, comma 2 c.c.
L'equiparazione fra figli maggiorenni e coniuge dell'adottante pare pienamente ragionevole, in quanto, diversamente opinando, si accorderebbe alla volontà dei figli maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi, un ruolo talmente importante da divenire condizione necessaria e imprescindibile all'adozione, al pari del consenso dell'adottante e dell'adottando ai sensi dell'art. 296 c.c.
Inoltre, ciò fornirebbe loro una tutela ingiustificatamente più ampia rispetto a quella di soggetti, quali il coniuge dell'adottante, per i quali l'adozione comporta le medesime ripercussioni dal punto di vista di
status personale, familiare e patrimoniale.
Giova rimarcare che i figli dell'adottante non sono espressamente contemplati dall'art. 297 c.c. perché nell'originario impianto codicistico l'adozione era consentita solo in favore di chi non aveva figli. La
stessa pronuncia n. 577 del 1988 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 291 c.c.
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti perché era stata sollecitata a pronunciarsi in un caso in cui ai coniugi adottanti era stata negata l'adozione benché la loro figlia legittima maggiorenne aderisse al loro proposito. Si intende dire che la Corte ha previsto come regola la necessità
dell'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, ma non ha escluso la possibilità che si possa prescindere dal dissenso, non solo nelle ipotesi in cui il consenso non può essere validamente prestato
(figli interdetti – figli minorenni) ma anche quando il dissenso sia immotivato o ingiustificato.
La Corte Costituzionale nella già citata sentenza 5/2024 ha evidenziato che “le abitudini di vita acquisite
e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono
riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione” e che “la
valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette
pagina 6 di 10 l'esistenza di un percorso maturato di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost”.
La compressione di diritti di rango costituzionale può avvenire solo in un'ottica di bilanciamento con interessi di pari rango.
Per inciso, Cass. 2426/2004 ha affermato che “il consenso all'adozione dei figli (legittimi, legittimati o
naturali) maggiorenni dell'adottante, di cui all'art. 291 cod. civ., rappresenta lo strumento per realizzare
un bilanciamento di interessi la tutela dei membri della famiglia legittima o naturale, da un lato, il favor
verso l'istituto dell'adozione, dall'altro. La Corte costituzionale, facendo cadere le limitazioni
irragionevoli all'ammissibilità dell'adozione, ha affidato (alla stregua di quanto già previsto dal codice
per il coniuge dell'adottante) la salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia biologica
all'autorizzazione privata di coloro che, essendo interessati, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto
quello morale, alla costituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto senza essere parti
dello stesso.
Ma quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già sia membro
della comunità di affetti della famiglia dell'adottante, non v'è spazio per un consenso dei figli (legittimi,
legittimati o naturali) dell'adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione.
Tale consenso infatti, cessando di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti,
verrebbe a preservare l'unità e l'esclusività di un gruppo, non nei confronti di un terzo estraneo, ma nei
riguardi di un soggetto già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l'adozione, lo si
vuole anche formalmente ascrivere.
In una tale situazione peculiare, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi
subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di
accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene
l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante”.
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie il dissenso della figlia biologica dell'adottante non sia ostativo alla pronuncia di adozione ma sia superabile, in quanto ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottanda.
pagina 7 di 10 Sul piano giuridico, le pur comprensibili ragioni umane che inducono la signora Controparte_1
ad opporsi all'adozione per essersi sentita sempre trascurata dal padre, sul piano affettivo, nonché ferita dal manifestarsi di un progressivo attaccamento alla figlia della sua seconda moglie, non possono costituire ragione ostativa all'adozione, per il semplice fatto che non è richiesta, ex art. 312 c.c., una valutazione sulla moralità dell'adottante e sui rapporti esistenti con i membri della sua famiglia di origine. Il diritto non è chiamato a disciplinare i sentimenti, ma a valutare le situazioni sul piano oggettivo: tra ed sussiste da tempo una relazione di tipo filiale, Parte_1 Controparte_2
e, da questo punto di vista, neppure l'eventuale diniego dell'adozione muterebbe i rapporti personali intercorrenti fra le parti e restituirebbe a un ruolo più centrale nella vita del padre. Controparte_1
Peraltro in alcun modo il signor ha lasciato intendere che la scelta di adottare CP_1 [...]
nasca dal desiderio di “soppiantare” . CP_2 CP_1
Dagli atti emerge che fra l'adottante e l'adottanda esiste da anni un affetto stabile e duraturo, testimoniato dalla comune richiesta di adozione, dai documenti prodotti, dall'attuale convivenza e dalle dichiarazioni che gli interessati hanno reso in udienza, dove il Sig. ha dichiarato che la Sig.ra “è CP_1 CP_2
stata cresciuta e mantenuta sempre in casa” e che “mi è stata molto vicino e mi ha aiutato quando ho avuto ultimamente problemi di salute”, mentre la Sig.ra ha rappresentato di conoscere CP_2
l'adottante fin da bambina, fin da quando, cioè, il ha intrapreso la convivenza con sua madre CP_1
attualmente coniuge dell'adottante. Persona_1
e figliastra hanno sempre vissuto insieme;
la ha dichiarato che l'odierno appellante CP_3 CP_2
“si è sempre comportato con me come un padre”.
Negli anni si è dunque instaurato fra le parti un autentico legame di natura filiale che rappresenta parte inscindibile della loro identità personale;
l'adozione, nel caso di specie, risponde a valori etico- sociali meritevoli di tutela, al comune intento delle parti e non vi sono ragioni per ritenerla non conveniente per l'adottanda.
D'altra parte, la presente adozione non pare dettata da intenti immorali o estranei alla ratio dell'istituto,
con la conseguenza che la determinazione del sig. non può essere catalogata come capricciosa, CP_1
al pari di un impulso estemporaneo ed irrazionale. Né si può ritenere la scelta adottiva immotivata poiché
la ha già un padre biologico vivente: la presenza dei genitori dell'adottando è un elemento CP_2
pagina 8 di 10 connaturato all'adozione del maggiore di età, tanto è vero che a tali soggetti è richiesto di prestare assenso.
In astratto il diniego di assenso all'adozione dei figli legittimi potrebbe ritenersi giustificato nel caso di indegnità della persona dell'adottando, oppure di adozioni animate da motivazioni pretestuose o egoistiche o contrarie all'interesse dell'adottante: in tali ipotesi il figlio maggiorenne che nega il consenso tutela gli interessi del gruppo familiare a non vedersi pregiudicato dall'adozione di un terzo estraneo, oppure il diritto al nome, alla dignità personale ecc.
Nel caso di specie alcun grave pregiudizio rischia di subire per effetto dell'adozione la signora
[...]
Anche sul piano patrimoniale, è vero che l'adozione comporta un ampliamento nella Controparte_1
categoria dei legittimari e quindi una conseguente diminuzione della quota legittima di eredità
devolvibile in favore della figlia biologica, ma, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte, tale pregiudizio deve considerarsi recessivo rispetto al diritto personalissimo dell'adottante a veder riconosciuto il legame che nel tempo si è instaurato con l'adottanda, diritto di rango costituzionale tutelato anche da norme sovranazionali.
In accoglimento della domanda ed in riforma della sentenza impugnata va dunque pronunciata l'adozione di da parte dell'appellante , nato a [...], il [...] Controparte_2 Parte_1
e residente a [...].
La Cancelleria provvederà agli incombenti di pubblicità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314 c.c.
Tenuto conto della natura degli interessi in causa e della peculiare natura del giudizio in questione, non contenzioso, ove la presenza delle parti è necessaria e funzionale all'adozione del provvedimento richiesto e non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza processuale, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in riforma della sentenza di primo grado,
pagina 9 di 10 dispone l'adozione di nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Mario Controparte_2
Angeloni n. 45, da parte di nato a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1
in via Mario Angeloni n. 45.
Manda alla cancelleria per l'espletamento delle comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314
c.c. nei termini di legge.
Spese compensate.
Perugia, 13.3.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Simone Salcerini
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