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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5967/2023, promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Leonardo DINOI come da mandato in atti,
ATTRICE
CONTRO
La Società c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Maria Grazia Chiumarulo e dall' Avv. Avv. Antonia Alessandra Alfonso come da mandato in atti
CONVENUTA
E
La Società , c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello
Ruggiano come da mandato in atti
RZ HI
E
La Società c.f. , Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Carbotta giusta mandato in atti,
RZ HI IN GARANZIA
1 avente ad oggetto: risarcimento danno da responsabilità extra- contrattuale.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 25 novembre 205 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2023 Parte_1 conveniva in giudizio la società d'innanzi anche Controparte_1
“ ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adìto: 1°)-dichiarare che le infiltrazioni di acqua nel vano seminterrato di proprietà attrice posta in Uggiano M.sco -Fraz. di Manduria -TA- alla Via
Acquarieddu n.26 verificatesi il giorno 12/12/2022 (e scoperti il
16/12/2022) sono diretta conseguenza delle perdite della conduttura CP_5
danneggiata in occasione del cambio del misuratore di consumi idrici e,
[...] conseguentemente condannare , corrente in Bari alla Via Cognetti CP_5
n.36, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla qui attrice, ed in favore della medesima, nella misura di €15.155,02 (quindicimilacentocinquanta cinque/02) o a quell'altra somma anche inferiore che la espletanda CTU stabilirà, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. 2)-condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. 3)-dichiarare, come per legge, esecutiva la emananda sentenza.”.
Assumeva l'attrice di essere proprietaria di una casa per civile abitazione posta in Manduria -TA- (Fraz. Uggiano M.sco) alla Via Acquarieddu n.26 composta da un piano rialzato ed un piano seminterrato;
che il giorno 12
2 dicembre 2022 l' aveva provveduto, a mezzo di suoi incaricati, a sostituire il misuratore dei consumi di acqua;
che il successivo 16 dicembre, portatasi nei vani seminterrati della propria abitazione, si accorgeva che gli stessi erano letteralmente invasi di acqua e l'umidità raggiungeva un metro circa dal piano di calpestio ed aveva già provocato danni ingentissimi;
che l' immediatamente informata era intervenuta a riparare la falla apertasi sulla tubatura in corrispondenza della “chiave di arresto” o “saracinesca”, sulla quale avevano operato gli addetti alla sostituzione del contatore per effettuare il cambio del misuratore;
che l'AQP non aveva inteso risarcire i danni.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la domanda e dedurre la propria estraneità ai fatti in quanto l'evento era ascrivibile alla società
(d'innanzi anche ), effettivo legittimato passivo, Controparte_2 CP_2 che per tramite dei propri dipendenti aveva appaltato i lavori di sostituzione massiva dei misuratori di utenza dell' Aqp, provocando la rottura dell'impianto di derivazione trasversale, e tanto in ragione di quanto era previsto allo art 35 del Contratto D' Appalto allegato: “1.
L'Appaltatore risponderà, sempre e in ogni caso, tanto verso quanto CP_5 verso terzi di qualsiasi danno alle persone, animali e alle cose in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della . CP_2
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attrice per essere estranea al danno, in quanto che aveva appaltato la sostituzione dei soli misuratori e non era responsabile del danno derivante dalla “saracinesca”; chiedeva comunque d'essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia presso la quale aveva assicurato il rischio del danno a terzi.
Autorizzata la chiamata si costituiva in giudizio la Controparte_3
(d'innanzi anche “ ), la quale in via preliminare
[...] CP_3 eccepiva la inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell' atto di
3 chiamata in causa, siccome non aveva partecipato ad alcun ADR;
nel merito chiedeva la propria estromissione poiché il contratto di assicurazione con la non copriva il periodo nel quale s'era verificato l'evento dedotto in CP_2 causa;
deduceva che i “presunti” danni lamentati fossero
“contrattualmente esclusi” dal contratto di assicurazione, e che la copertura assicurativa non operava poiché “dolosamente” non aveva CP_2 informato, nei termini contrattuali, la Compagnia neppure dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in causa;
ancora, contestava l'esistenza del nesso causale tra la sostituzione del misuratore ed i danni lamentati, nonché la domanda della rivalutazione monetaria del danno che in ogni caso, poteva riconoscersi garantito esclusivamente al “netto della franchigia e dello scoperto di polizza”.
La causa è stata istruita con la prova documentale prodotta dalle parti con i rispettivi atti di costituzione, ed è stata disposta consulenza tecnica di
Ufficio per la verifica delle cause dell'evento oltre che l'ammontare dell'eventuale risarcimento debendo.
In particolare quanto all'esperimento peritale di Ufficio, questo Magistrato rileva che lo stesso è stato svolto in modo ineccepibile quanto alle modalità di indagine ed ai criteri percettivi e deduttivi utilizzati dal consulente per pervenire alle proprie conclusioni, non validamente confutati dalle parti cui questo Magistrato intende aderire e far propri.
Il consulente dell'Ufficio, chiamato a indicare le cause dei pregiudizi lamentati dalla attrice li ha riconosciuti, in facto, nella fuoriuscita d'acqua verificatasi a causa delle lesione di un manicotto filettato collegato alla saracinesca di arresto del flusso d'acqua nella derivazione che dal tronco principale raggiunge il misuratore oggetto della sostituzione;
che
“l'afflusso idrico diretto verso le fondazioni ha pertanto saturato il terreno di riempimento e la platea in calcestruzzo, consentendo all'acqua di penetrare nel seminterrato”; che gli operai della per effettuare la CP_2 sostituzione del misuratore “…hanno necessariamente agito sulla valvola
4 d'arresto posta a monte dell'utenza, interrompendo il flusso e, a intervento concluso, riaprendolo per ripristinare la fornitura” , cosicchè la rottura s'era verosimilmente verificata nel corso di quelle manovre della saracinesca in quanto che “le valvole a saracinesca di piccola derivazione, specie se installate da diverso tempo, tollerano malamente manovre brusche o gli sforzi di torsione” costituendo quella manovra unica causa efficiente alla produzione del danno;
che non concorreva alcun fatto dell'attrice idoneo ad interrompere il nesso causale;
che parimenti non era ravvisabile una responsabilità propria di per essere mero committente di lavori affidati a un soggetto specializzato oltre che per aver disposto tempestivi interventi di riparazione che non era ragionevolmente in grado di prevenire adeguatamente attraverso un controllo diretto;
che i danni all'appartamento della attrice a causa delle infiltrazioni, potevano quantificarsi in complessivi € 12.363,40 al netto dell'Iva, siccome strettamente necessari alla riduzione in pristino stato.
In ragione di quelle emergenze il mezzo di prova orale dedotto dalle parti si palesa inammissibile e, soprattutto, irrilevante in quanto che attraverso i capitoli di prova i quali, comunque invalidi a porre in discussione l'evento, s'intendevano assumere valutazioni o giudizi che sono preclusi ai testi.
La domanda è dunque fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Le previsioni del contratto di appalto in essere tra ed per la CP_2 sostituzione dei misuratori di consumo, ed in particolar modo il capitolato speciale d'appalto a quello allegato, a giudizio del Magistrato chiariscono le responsabilità nell'occorso. Ferma, come ognun intende, la necessità della operazione di chiusura (e successiva riapertura) della saracinesca per interrompere il flusso idrico al misuratore sostituendo, detta operazione, per espressa previsione contrattuale di cui al punto 71 del disciplinare di appalto, era vietata a l'appaltatore non poteva CP_2
5 provvedere autonomamente alle manovre sulle chiavi di arresto che, ove le avesse ritenute necessarie, attraverso la Direzione dei Lavori, avrebbe dovuto chiedere l'intervento dell'appaltatore, in difetto assumendosene ogni responsabilità.
La previsione contrattuale, concorre a chiarire, da un lato, in via definitiva la necessità di quelle manovre preliminari alla sostituzione del misuratore e, dall'altro, l'obbligo di Easy di chiedere l'intervento di cui era riservata in via esclusiva quella manovra. Detta richiesta non risulta in atti fosse stata inoltrata da e ignorata o disattesa da allo scopo di CP_2 ritenere che quest'ultima possa aver concorso, con comportamento omissivo a produrre l'evento.
La responsabilità di per fatto del proprio è dunque esclusiva. E' CP_2 pertanto che è tenuta al risarcimento in favore della attrice in ragione CP_2 della evidente estensione a quella della domanda attorea.
Per contro deve escludersi alcun valido obbligo di garanzia della in CP_3 ragione della circostanza, rimasta incontrastata ed incontestata (art. 115
c.p.c.), per cui l'evento sarebbe antecedente la decorrenza della copertura assicurativa (cfr. comparsa costituzione . Tale circostanza CP_3 risultando quella più liquida esime il Magistrato dall'indagare la fondatezza delle ulteriori eccezioni di merito pure sollevate dalla chiamata in garanzia per escludere altrettanto l'obbligo risarcitorio o vederne ridotto il valore.
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento deve maggiorarsi dei soli interessi legali rappresentando un debito di valuta e non un debito di valore, dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
6 confronti delle società e e la CP_1 CP_1 Controparte_2 chiamata in garanzia da questa proposta nei confronti di
[...] ogni diversa eccezione, istanza e conclusione Controparte_3 disattesa, così provvede:
1)Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata da e Parte_1 riconosciuta la responsabilità dell'occorso esclusivamente in capo alla per l'effetto condanna in persona del Controparte_2 Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patrimoniali arrecati all'immobile di proprietà della nell'importo Controparte_6 complessivo di € 12.363,40 oltre IVA, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna n persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rimborsare a le spese e competenze del Parte_1 presente giudizio nella misura complessiva di € 3.764,00 di cui € 264,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
3) condanna n persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rimborsare ad le spese del presente Controparte_1 giudizio nella misura complessiva di € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
4) rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei Controparte_2 confronti di siccome infondata e Controparte_3 non provata e, per l'effetto, condanna in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 le spese del presente giudizio nella misura complessiva di € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
5) compensa integralmente le spese del procedimento tra l'attrice e l' Controparte_1
7 5) pone le spese della espletata consulenza di Ufficio, definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore.
Così deciso in Taranto oggi 26 novembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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