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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. r.g. 764/2024
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Filippini
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Daniele Dorsi
APPELLATO con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 10
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 500/2024 emessa il 4.6.2024 all'esito del procedimento n. 371/2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via preliminare: disporre la sospensione, anche ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., della sentenza di primo grado qui impugnata, con conseguente sospensione dell'obbligo di mantenimento della figlia , o PE quantomeno, in via subordinata, disporre che la Sig.ra sia autorizzata a Pt_1 versare le somme dovute secondo la sentenza di primo grado direttamente nel conto corrente della figlia;
PE
- Nel merito: riformare la sentenza di primo grado qui impugnata, revocando ex tunc l'obbligo di mantenimento della figlia o, in via subordinata, PE riducendolo a quanto di ragione, tenuto conto dell'attività lavorativa della figlia e delle reali condizioni economiche della Sig.ra e del Sig. PE Pt_1
CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, successive occorrende e diritti maturandi.
Dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, così statuire:
- In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- Rigettare altresì la subordinata richiesta di versamento diretto alla figlia
; PE
- Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte, sia in via principale di revoca dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia sia, PE in via subordinata, di riduzione di detto obbligo rispetto all'ammontare stabilito dal Giudice di primo grado;
- Per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'inibitoria (invero già rigettata) con conferma della sentenza appellata.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della ex coniuge CP_1 [...]
- diretta ad ottenere un contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 convivente, , nata il [...], maggiorenne, ma economicamente non PE autosufficiente – dato atto che il matrimonio celebrato in Marocco, era stato sciolto con sentenza del Giudice marocchino del 29.9.2022, ha ritenuto l'ammissibilità della domanda ex art. 36 bis e 37 della L. n. 218/1995 qualificandola come modifica delle condizioni di divorzio e, richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla questione concernente il mantenimento dei figli maggiorenni, valutate la situazione della figlia delle parti nonché le condizioni economiche degli ex coniugi, ha ritenuto congruo determinare l'assegno dovuto dalla appellante in €. 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , considerati l'età di quest'ultima e il PE fatto che la medesima, al momento, non ha frequentazioni con la madre.
II.) ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, con Parte_1 ricorso depositato il 15.1.2016, articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi di seguito illustrati e chiedendo - in via preliminare- la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata o quantomeno, in via subordinata, di disporre il versamento della somma dovuta direttamente nel conto corrente della figlia e - nel merito - di riformare la sentenza impugnata revocando ex PE tunc l'obbligo di mantenimento o, in via subordinata, di ridurre a quanto di ragione l'importo, con vittoria di spese.
III.) si è costituito contestando il gravame e chiedendo la CP_1 reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, previa reiezione pagina 3 di 10 della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
IV.) Il Procuratore Generale, “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate in quanto il Tribunale ha adottato, motivando adeguatamente, un provvedimento corretto aderente alle emergenze processuali, alle statuizioni giurisprudenziali in materia e tenendo conto della situazione reddituale delle parti documentalmente provata”, ha chiesto la reiezione dell'appello e della inibitoria con conferma della sentenza impugnata.
V.) Il Collegio ha dapprima respinto la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata (con ordinanza del 18-27 settembre 2024) e poi, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, in data 5.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'odierna appellante, illustrati i fatti di causa e lo svolgimento del processo e riepilogata la vicenda familiare, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico della medesima il pagamento della somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento della figlia , articolando due PE motivi di gravame.
1.1) Con il primo motivo ha censurato la decisione, perché basata su una istruttoria incompleta in ordine alla effettiva non autosufficienza economica della figlia maggiorenne: a tale riguardo l'appellante ha osservato che la controparte ha omesso di riferire che lavora già da tempo e il Tribunale ha del tutto PE omesso di attivare i poteri officiosi al fine di verificare le effettive condizioni della figlia;
l'appellante ha chiesto quindi di accertare la reale situazione economica di quest'ultima - disponendo atti di indagini (mediante, ad esempio, l'ordine ai
Centri per l'Impiego di Riccione e Cattolica di esibire la relativa documentazione) -
e, all'esito, di revocare l'assegno, o eventualmente di ridurlo, tenuto conto delle effettive necessità della figlia.
pagina 4 di 10 1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che la sentenza si fonda su una istruttoria incompleta in ordine alle effettive condizioni patrimoniali dei genitori atteso che la controparte ha presentato documentazione del tutto carente e, anche in questo caso, il Tribunale ha omesso di esercitare i poter officiosi per verificarle.
A tale riguardo ha appellante ha aggiunto che:
- l'ammontare mensile del reddito percepito dalla controparte, risultante dalla busta paga, è sì di €. 1.100,00 (come indicato nella sentenza impugnata), ma tale somma è al netto delle ritenute di legge e della cessione del quinto per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione;
-la controparte ha omesso di evidenziare la proprietà in capo al medesimo di un immobile;
- l'appellato convive con la figlia , la quale ha una propria attività PE lavorativa mentre l'appellante dove sostenere ogni spesa relativa alla propria vita quotidiana.
Anche in questo caso ha chiesto quindi di verificare la effettiva situazione economica dell'ex coniuge disponendo ulteriori atti di indagine e ordinando di esibire la documentazione prevista dalla normativa attualmente vigente (art. 473 bis 12., comma 3, c.p.c.) e, all'esito, di revocare l'assegno o eventualmente di ridurre l'importo, avuto riguardo alle reali possibilità economiche della sig.ra anche in relazione a quelle del sig. Pt_1 CP_1
1.3) Sotto diverso profilo l'appellante, valorizzando il fatto che la figlia è ormai maggiorenne, ha chiesto in base all'art. 337 septies c.c., di essere autorizzata a versare l'importo eventualmente dovuto direttamente alla stessa, essendo tra l'altro più educativo che ella gestisca autonomamente le proprie risorse economiche.
2) Le doglianze dell'appellante - che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
pagina 5 di 10 Invero, quanto alla situazione della figlia delle parti, , si osserva che la PE stessa attualmente frequenta la V classe serale dell'Istituto Alberghiero, come risulta dal certificato prodotto dall'appellato.
Inoltre la documentazione allegata dalla odierna appellante evidenzia che la figlia ha svolto attività lavorativa, soprattutto nei periodi estivi, in virtù di contratti a tempo determinato, ma non ha lavorato con la continuità dedotta dalla appellante (“quasi ininterrottamente” dal 2022) atteso che si è trattato prevalentemente di “lavoro intermittente” – che si caratterizza per la discontinuità delle prestazioni lavorative - in un determinato periodo e per un numero di ore limitato, come si evince dalle buste-paga dalle quali risulta altresì che la ragazza ha percepito retribuzioni mensili di importo modesto (circa €. 200,00).
Peraltro il sussidio pubblico (Naspi) alla stessa erogato (come rilevato dall'appellante, doc. n. 20) conferma sia l'attuale stato di disoccupazione della ragazza sia i bassi redditi conseguiti, tenuto conto che questo ammonta ad €.
129,52 mensili (per cinque giorni, doc. 14 prodotto dall'appellato).
Le circostanze delineate denotano chiaramente che la figlia delle parti, che sta frequentando l'ultimo anno degli studi scolastici, non ha ancora acquisito quella autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle quotidiane necessità e che giustifica il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, non essendo a tale fine adeguata la retribuzione percepita, per la sua modesta entità, e risultando la durata dei contratti non significativa, né quindi tale da garantire il sicuro e definitivo inserimento nel mondo del lavoro.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. n. 40282/2021).
Per le considerazioni svolte si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per revocare il provvedimento con cui è stato posto a carico della odierna appellante il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia né per ridurre pagina 6 di 10 l'importo: in ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, la discontinuità delle prestazioni svolte e la modesta entità delle retribuzioni desumibile sia dalle buste paga sia dalla breve durata dei contratti di lavoro (prevalentemente stagionale, come si evince dalla documentazione prodotta dalla appellante) inducono a ritenere congrua la somma di €. 300,00, avuto riguardo alle necessità collegate alla età della figlia delle parti che sta ultimando gli studi scolastici.
3.1) Gli aspetti valorizzati dall'appellante in ordine alla situazione economica dei genitori non inducono a pervenire a diverse conclusioni.
Invero dalla documentazione prodotta dalle parti (dichiarazioni dei redditi, buste paga ed estratti conto) si evince che entrambe sono proprietarie di un immobile, svolgono stabilmente attività lavorativa e percepiscono redditi annuali pressoché equivalenti che, in base a quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi, ammontano circa €. 19.400,00.
In tale contesto, valutate complessivamente le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi e considerato che attualmente la figlia non PE frequenta la madre, ma convive con il padre (circostanze pacifiche) e tenuto conto del conseguente maggiore impegno economico gravante sull'appellato che deve sostenere le spese connesse alle quotidiane esigenze della figlia, si ritiene che la somma di €. 300,00 - da un lato - sia congrua in relazione alle necessità della ragazza, avuto riguardo anche ai modesti importi dalla stessa percepiti con i lavori stagionali e, comunque, discontinui e di breve durata e, dall'altro, sia compatibile con i redditi di ciascun genitore (che come si è detto sono equiparabili) i quali, seppure privati del suddetto importo, sono comunque in grado di far fronte alle rispettive spese e personali esigenze.
3.2) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata, in quanto ininfluente: invero dalla documentazione prodotta sia dall'appellante che dall'appellato emerge una attendibile ricostruzione delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti medesime e della figlia tale, quindi, da non giustificare ulteriori approfondimenti istruttori. PE
pagina 7 di 10 4.) La richiesta della appellante che ha domandato di versare direttamente alla figlia maggiorenne la propria quota di contributo non è meritevole di PE accoglimento.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato che , “sebbene l'art. 337- septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c....” (Cass. civ. n. 34100/2021;
Cass. civ. n. 27308/2022).
Del resto la Suprema Corte, aveva già avuto occasione di chiarire che
"giammai …potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., Sez. I,
11/11/2013, n. 25300), richiamando, a tale riguardo, la propria giurisprudenza formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c.) in base alla quale “sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede;
e si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass.
21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998)”.
Alla luce di tali condivisibili e consolidati principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può
pagina 8 di 10 pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
5.) L'impugnata sentenza va dunque integralmente confermata;
in applicazione del principio della soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga,
l'appellante va condannata a rifondere a controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al DM n. 55 del
2014 e succ. modif., ragguagliati allo scaglione delle cause di bassa complessità, concretamente rapportati alla natura delle problematiche trattate - concernenti esclusivamente una questione economica - ed alla effettiva attività processuale espletata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.500/2024; condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, che si liquidano in €.1.029,00 per fase studio, €. 709,00 per fase introduttiva ed €. 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore pagina 9 di 10 importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Ancona, il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Bora
Il Presidente dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. r.g. 764/2024
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Filippini
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Daniele Dorsi
APPELLATO con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 10
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 500/2024 emessa il 4.6.2024 all'esito del procedimento n. 371/2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via preliminare: disporre la sospensione, anche ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., della sentenza di primo grado qui impugnata, con conseguente sospensione dell'obbligo di mantenimento della figlia , o PE quantomeno, in via subordinata, disporre che la Sig.ra sia autorizzata a Pt_1 versare le somme dovute secondo la sentenza di primo grado direttamente nel conto corrente della figlia;
PE
- Nel merito: riformare la sentenza di primo grado qui impugnata, revocando ex tunc l'obbligo di mantenimento della figlia o, in via subordinata, PE riducendolo a quanto di ragione, tenuto conto dell'attività lavorativa della figlia e delle reali condizioni economiche della Sig.ra e del Sig. PE Pt_1
CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, successive occorrende e diritti maturandi.
Dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, così statuire:
- In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- Rigettare altresì la subordinata richiesta di versamento diretto alla figlia
; PE
- Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte, sia in via principale di revoca dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia sia, PE in via subordinata, di riduzione di detto obbligo rispetto all'ammontare stabilito dal Giudice di primo grado;
- Per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'inibitoria (invero già rigettata) con conferma della sentenza appellata.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della ex coniuge CP_1 [...]
- diretta ad ottenere un contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 convivente, , nata il [...], maggiorenne, ma economicamente non PE autosufficiente – dato atto che il matrimonio celebrato in Marocco, era stato sciolto con sentenza del Giudice marocchino del 29.9.2022, ha ritenuto l'ammissibilità della domanda ex art. 36 bis e 37 della L. n. 218/1995 qualificandola come modifica delle condizioni di divorzio e, richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla questione concernente il mantenimento dei figli maggiorenni, valutate la situazione della figlia delle parti nonché le condizioni economiche degli ex coniugi, ha ritenuto congruo determinare l'assegno dovuto dalla appellante in €. 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , considerati l'età di quest'ultima e il PE fatto che la medesima, al momento, non ha frequentazioni con la madre.
II.) ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, con Parte_1 ricorso depositato il 15.1.2016, articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi di seguito illustrati e chiedendo - in via preliminare- la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata o quantomeno, in via subordinata, di disporre il versamento della somma dovuta direttamente nel conto corrente della figlia e - nel merito - di riformare la sentenza impugnata revocando ex PE tunc l'obbligo di mantenimento o, in via subordinata, di ridurre a quanto di ragione l'importo, con vittoria di spese.
III.) si è costituito contestando il gravame e chiedendo la CP_1 reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, previa reiezione pagina 3 di 10 della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
IV.) Il Procuratore Generale, “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate in quanto il Tribunale ha adottato, motivando adeguatamente, un provvedimento corretto aderente alle emergenze processuali, alle statuizioni giurisprudenziali in materia e tenendo conto della situazione reddituale delle parti documentalmente provata”, ha chiesto la reiezione dell'appello e della inibitoria con conferma della sentenza impugnata.
V.) Il Collegio ha dapprima respinto la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata (con ordinanza del 18-27 settembre 2024) e poi, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, in data 5.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'odierna appellante, illustrati i fatti di causa e lo svolgimento del processo e riepilogata la vicenda familiare, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico della medesima il pagamento della somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento della figlia , articolando due PE motivi di gravame.
1.1) Con il primo motivo ha censurato la decisione, perché basata su una istruttoria incompleta in ordine alla effettiva non autosufficienza economica della figlia maggiorenne: a tale riguardo l'appellante ha osservato che la controparte ha omesso di riferire che lavora già da tempo e il Tribunale ha del tutto PE omesso di attivare i poteri officiosi al fine di verificare le effettive condizioni della figlia;
l'appellante ha chiesto quindi di accertare la reale situazione economica di quest'ultima - disponendo atti di indagini (mediante, ad esempio, l'ordine ai
Centri per l'Impiego di Riccione e Cattolica di esibire la relativa documentazione) -
e, all'esito, di revocare l'assegno, o eventualmente di ridurlo, tenuto conto delle effettive necessità della figlia.
pagina 4 di 10 1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che la sentenza si fonda su una istruttoria incompleta in ordine alle effettive condizioni patrimoniali dei genitori atteso che la controparte ha presentato documentazione del tutto carente e, anche in questo caso, il Tribunale ha omesso di esercitare i poter officiosi per verificarle.
A tale riguardo ha appellante ha aggiunto che:
- l'ammontare mensile del reddito percepito dalla controparte, risultante dalla busta paga, è sì di €. 1.100,00 (come indicato nella sentenza impugnata), ma tale somma è al netto delle ritenute di legge e della cessione del quinto per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione;
-la controparte ha omesso di evidenziare la proprietà in capo al medesimo di un immobile;
- l'appellato convive con la figlia , la quale ha una propria attività PE lavorativa mentre l'appellante dove sostenere ogni spesa relativa alla propria vita quotidiana.
Anche in questo caso ha chiesto quindi di verificare la effettiva situazione economica dell'ex coniuge disponendo ulteriori atti di indagine e ordinando di esibire la documentazione prevista dalla normativa attualmente vigente (art. 473 bis 12., comma 3, c.p.c.) e, all'esito, di revocare l'assegno o eventualmente di ridurre l'importo, avuto riguardo alle reali possibilità economiche della sig.ra anche in relazione a quelle del sig. Pt_1 CP_1
1.3) Sotto diverso profilo l'appellante, valorizzando il fatto che la figlia è ormai maggiorenne, ha chiesto in base all'art. 337 septies c.c., di essere autorizzata a versare l'importo eventualmente dovuto direttamente alla stessa, essendo tra l'altro più educativo che ella gestisca autonomamente le proprie risorse economiche.
2) Le doglianze dell'appellante - che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
pagina 5 di 10 Invero, quanto alla situazione della figlia delle parti, , si osserva che la PE stessa attualmente frequenta la V classe serale dell'Istituto Alberghiero, come risulta dal certificato prodotto dall'appellato.
Inoltre la documentazione allegata dalla odierna appellante evidenzia che la figlia ha svolto attività lavorativa, soprattutto nei periodi estivi, in virtù di contratti a tempo determinato, ma non ha lavorato con la continuità dedotta dalla appellante (“quasi ininterrottamente” dal 2022) atteso che si è trattato prevalentemente di “lavoro intermittente” – che si caratterizza per la discontinuità delle prestazioni lavorative - in un determinato periodo e per un numero di ore limitato, come si evince dalle buste-paga dalle quali risulta altresì che la ragazza ha percepito retribuzioni mensili di importo modesto (circa €. 200,00).
Peraltro il sussidio pubblico (Naspi) alla stessa erogato (come rilevato dall'appellante, doc. n. 20) conferma sia l'attuale stato di disoccupazione della ragazza sia i bassi redditi conseguiti, tenuto conto che questo ammonta ad €.
129,52 mensili (per cinque giorni, doc. 14 prodotto dall'appellato).
Le circostanze delineate denotano chiaramente che la figlia delle parti, che sta frequentando l'ultimo anno degli studi scolastici, non ha ancora acquisito quella autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle quotidiane necessità e che giustifica il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, non essendo a tale fine adeguata la retribuzione percepita, per la sua modesta entità, e risultando la durata dei contratti non significativa, né quindi tale da garantire il sicuro e definitivo inserimento nel mondo del lavoro.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. n. 40282/2021).
Per le considerazioni svolte si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per revocare il provvedimento con cui è stato posto a carico della odierna appellante il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia né per ridurre pagina 6 di 10 l'importo: in ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, la discontinuità delle prestazioni svolte e la modesta entità delle retribuzioni desumibile sia dalle buste paga sia dalla breve durata dei contratti di lavoro (prevalentemente stagionale, come si evince dalla documentazione prodotta dalla appellante) inducono a ritenere congrua la somma di €. 300,00, avuto riguardo alle necessità collegate alla età della figlia delle parti che sta ultimando gli studi scolastici.
3.1) Gli aspetti valorizzati dall'appellante in ordine alla situazione economica dei genitori non inducono a pervenire a diverse conclusioni.
Invero dalla documentazione prodotta dalle parti (dichiarazioni dei redditi, buste paga ed estratti conto) si evince che entrambe sono proprietarie di un immobile, svolgono stabilmente attività lavorativa e percepiscono redditi annuali pressoché equivalenti che, in base a quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi, ammontano circa €. 19.400,00.
In tale contesto, valutate complessivamente le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi e considerato che attualmente la figlia non PE frequenta la madre, ma convive con il padre (circostanze pacifiche) e tenuto conto del conseguente maggiore impegno economico gravante sull'appellato che deve sostenere le spese connesse alle quotidiane esigenze della figlia, si ritiene che la somma di €. 300,00 - da un lato - sia congrua in relazione alle necessità della ragazza, avuto riguardo anche ai modesti importi dalla stessa percepiti con i lavori stagionali e, comunque, discontinui e di breve durata e, dall'altro, sia compatibile con i redditi di ciascun genitore (che come si è detto sono equiparabili) i quali, seppure privati del suddetto importo, sono comunque in grado di far fronte alle rispettive spese e personali esigenze.
3.2) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata, in quanto ininfluente: invero dalla documentazione prodotta sia dall'appellante che dall'appellato emerge una attendibile ricostruzione delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti medesime e della figlia tale, quindi, da non giustificare ulteriori approfondimenti istruttori. PE
pagina 7 di 10 4.) La richiesta della appellante che ha domandato di versare direttamente alla figlia maggiorenne la propria quota di contributo non è meritevole di PE accoglimento.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato che , “sebbene l'art. 337- septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c....” (Cass. civ. n. 34100/2021;
Cass. civ. n. 27308/2022).
Del resto la Suprema Corte, aveva già avuto occasione di chiarire che
"giammai …potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., Sez. I,
11/11/2013, n. 25300), richiamando, a tale riguardo, la propria giurisprudenza formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c.) in base alla quale “sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede;
e si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass.
21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998)”.
Alla luce di tali condivisibili e consolidati principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può
pagina 8 di 10 pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
5.) L'impugnata sentenza va dunque integralmente confermata;
in applicazione del principio della soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga,
l'appellante va condannata a rifondere a controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al DM n. 55 del
2014 e succ. modif., ragguagliati allo scaglione delle cause di bassa complessità, concretamente rapportati alla natura delle problematiche trattate - concernenti esclusivamente una questione economica - ed alla effettiva attività processuale espletata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.500/2024; condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, che si liquidano in €.1.029,00 per fase studio, €. 709,00 per fase introduttiva ed €. 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore pagina 9 di 10 importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Ancona, il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Bora
Il Presidente dott. Guido Federico
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