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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13693/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13693/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. CARTAINO MIRELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia Via Aldo Moro n. 35
e
(c.f. ), con l'avv. ALLOCCO DARIO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Gardonc Val Trompia (BS) Via Matteotti n. 281
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 24.11.2025 e 1.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. verrà affidata con il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre in Gardone Val Trompia (BS) Via Padile n. 63. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione della minore ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali, a titolo esemplificativo, l'orientamento religioso, la scelta di istituti e f indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
2. il padre potrà vedere : a) tutti i mercoledì prelevandola dall'uscita dell'asilo (o dalla Per_1 abitazione materna in periodo extrascolastico) sino alle ore 20,00 allorché la riporterà presso l'abitazione materna.; b) il sabato dalle ore 14,00 sino alla domenica mattina alle ore 11,00 prelevandola dalla casa materna cd ivi riaccompagnandola;
c) a decorrere dai tre anni della bambina ed in sostituzione di quanto previsto al punto b) che precede, anche un fine settimana alternato con la madre dal venerdì prelevandola dall'asilo/scuola sino alla domenica alle ore 19,00 allorché la riporterà presso l'abitazione della sig.ra Nella settimana in cui non è previsto il Pt_1 week-end potrà vederla il mercoledì prelevandola dall'uscita dell'asilo (o dalla abitazione materna in periodo extrascolastico) sino alle ore 20,00.
3. il padre potrà altresì trascorrere sempre a decorrere dai tre anni con la minore durante le festività natalizie, la Vigilia ed il Natale con ciascun genitore in alternanza nonché il periodo dal 26 al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali 3 gg alternando ogni anno i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo 7 gg, anche non consecutivi, di vacanza, dando preavviso alla madre entro il 30 maggio che potranno, dal compimento dei sei anni di , Per_1 aumentare sino a 15 gg anche non consecutivi in periodo extrascolastico sempre con preavviso alla madre entro il 30 maggio. Durante i periodi di vacanza della bambina con il padre o con la madre saranno sospese le frequentazioni temporanee con l'altro genitore,
4. Il Sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia, visti i tempi di permanenza presso Pt_2 la madre, verserà la somma mensile di € 350,00, al 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c personale della madre, sino a quando avrà raggiunto l'indipendenza economica. Tate assegno sarà soggetto agli aumenti Istat secondo le tabelle annuali con prima rivalutazione alla scadenza di un anno dalla data di deposito del ricorso congiunto anti il Tribunale di Brescia. il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico continui a essere percepito dalla sola Sig.ra Pt_2
Pt_1
5. I genitori contribuiranno al 50% nel pagamento delle spese straordinarie per , Si precisa Per_1 che sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
h) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o metto dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
J) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico: spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dai medico di assistenza primaria: spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituii pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico dì inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall' istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporlo pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) spese dì iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a)tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l
'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti: spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accadimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all' altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto Per le spese senza concertazione, anche ì documenti attestanti la necessita delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato eh da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a benefìcio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. I ricorrenti concedono - per sé e per la figlia minore - assenso per l'espatrio per fini turistici o di studio e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio delle rispettive carte di identità e/o passaporti.
7. Spese integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 30.6.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1 personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 11.12.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ST ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13693/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. CARTAINO MIRELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia Via Aldo Moro n. 35
e
(c.f. ), con l'avv. ALLOCCO DARIO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Gardonc Val Trompia (BS) Via Matteotti n. 281
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 24.11.2025 e 1.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. verrà affidata con il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre in Gardone Val Trompia (BS) Via Padile n. 63. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva collocazione della minore ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore importanza, quali, a titolo esemplificativo, l'orientamento religioso, la scelta di istituti e f indirizzo scolastico, gli sport particolari o pericolosi, i viaggi all'estero, il cambio di residenza al di fuori della Provincia di Brescia dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
2. il padre potrà vedere : a) tutti i mercoledì prelevandola dall'uscita dell'asilo (o dalla Per_1 abitazione materna in periodo extrascolastico) sino alle ore 20,00 allorché la riporterà presso l'abitazione materna.; b) il sabato dalle ore 14,00 sino alla domenica mattina alle ore 11,00 prelevandola dalla casa materna cd ivi riaccompagnandola;
c) a decorrere dai tre anni della bambina ed in sostituzione di quanto previsto al punto b) che precede, anche un fine settimana alternato con la madre dal venerdì prelevandola dall'asilo/scuola sino alla domenica alle ore 19,00 allorché la riporterà presso l'abitazione della sig.ra Nella settimana in cui non è previsto il Pt_1 week-end potrà vederla il mercoledì prelevandola dall'uscita dell'asilo (o dalla abitazione materna in periodo extrascolastico) sino alle ore 20,00.
3. il padre potrà altresì trascorrere sempre a decorrere dai tre anni con la minore durante le festività natalizie, la Vigilia ed il Natale con ciascun genitore in alternanza nonché il periodo dal 26 al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali 3 gg alternando ogni anno i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo 7 gg, anche non consecutivi, di vacanza, dando preavviso alla madre entro il 30 maggio che potranno, dal compimento dei sei anni di , Per_1 aumentare sino a 15 gg anche non consecutivi in periodo extrascolastico sempre con preavviso alla madre entro il 30 maggio. Durante i periodi di vacanza della bambina con il padre o con la madre saranno sospese le frequentazioni temporanee con l'altro genitore,
4. Il Sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia, visti i tempi di permanenza presso Pt_2 la madre, verserà la somma mensile di € 350,00, al 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c personale della madre, sino a quando avrà raggiunto l'indipendenza economica. Tate assegno sarà soggetto agli aumenti Istat secondo le tabelle annuali con prima rivalutazione alla scadenza di un anno dalla data di deposito del ricorso congiunto anti il Tribunale di Brescia. il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico continui a essere percepito dalla sola Sig.ra Pt_2
Pt_1
5. I genitori contribuiranno al 50% nel pagamento delle spese straordinarie per , Si precisa Per_1 che sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
h) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o metto dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
J) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico: spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dai medico di assistenza primaria: spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituii pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico dì inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall' istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporlo pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) spese dì iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a)tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l
'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti: spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accadimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all' altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto Per le spese senza concertazione, anche ì documenti attestanti la necessita delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato eh da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a benefìcio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. I ricorrenti concedono - per sé e per la figlia minore - assenso per l'espatrio per fini turistici o di studio e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio delle rispettive carte di identità e/o passaporti.
7. Spese integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 30.6.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1 personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 11.12.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ST ET