Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2315/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.SS Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2315/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Vendita di cose mobili” vertente:
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
e C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]
n.54, rappresentati e difesi dall'Avv.ta Maddalena Mongillo, C.F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto di C.F._3 citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alvignano (CE), al C.so Umberto I, n. 378
-Parte attrice- CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-parte convenuta Contumace-
*** CONCLUSIONI : Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.11.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1-Con atto di citazione notificato in data 19/02/2021, a mezzo posta certificata ex art.3bis L.53/94, i sig.ri e Ester Parte_1 Pt_2 adivano il Tribunale di Napoli Nord al fine di richiedere la risoluzione del n. 2315/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 9
contratto di vendita sottoscritto con la convenuta con CP_1 contestuale restituzione del prezzo pari ad € 11.285,00. A sostegno della dispiegata azione, rappresentavano che:
-in data 3.07.2019 si recavano presso lo Showroom Oasi S.r.l. di Scafati (SA), per acquistare per uso personale, due pergotende da installare sul terrazzo presente presso l'appartamento di proprietà, sito in Aversa alla Via F. Saporito n. 54;
-che, previo consiglio del titolare, che si recava nei giorni precedenti sul posto per rilevare le misure, gli attori sceglievano ed acquistavano due pergotende mod. per la somma complessiva di Controparte_2 euro 11.285,00;
-che tale somma veniva dilazionata mediante pagamento rateale, con l'emissione di sette assegni, a partire dal 15.10.2019 e con ultima rata del 30.05.2020, di cui i primi due assegni del 15.10.2019 e del 15.12.2019 dell'importo di euro 2.000,00 cadauno ed i restanti dell'importo di euro 1.457,00 cadauno. Deducevano che nel mese di settembre 2019, si recavano gli operai della per il montaggio e collaudo delle pergotende e che durante tale CP_1 montaggio si presentavano i vigili del Comune di Aversa sul posto, al fine di verificare l'idoneità urbanistica delle pergotende;
pertanto, gli operai venivano invitati a presentarsi successivamente al fine di ultimare il montaggio delle pergotende. Conseguentemente, il montaggio delle pergotende non veniva ultimato e non venivano aperte per verificare le eventuali difformità fino al mese di marzo, in quanto necessitavano anche dell'installazione dell'impianto elettrico. Esponevano ancora che, nel mese di marzo 2020, gli attori si trasferivano con la famiglia presso l'appartamento sito in Aversa alla Via F. Saporito;
e veniva installato l'impianto elettrico, pertanto la pergotenda veniva aperta solo in quella data ed alla presenza dell'elettricista ove veniva notato un foro e un taglio su due pezzi di tenda coperti da nastro adesivo. Rilevavano gli attori che tempestivamente mediante mail del 26.3.2020, provvedevano a comunicare alla società venditrice tale difformità della pergotenda e contestualmente richiedevano il collaudo della steSS, ma contestavano che la Società convenuta, sollecitata altresì mediante mail del 26.08.2020, decideva di non intervenire. Con comunicazione trasmeSS in data 30.09.2020, gli attori rilevavano il diritto ai rimedi concessi al consumatore in forza dell'art. 130, D. Lgs. n. 206/2005, secondo cui “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, [...] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]”
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Eccepivano inoltre che a seguito delle copiose piogge invernali, si determinavano sacche e ristagni di acqua ed in data 04.12.2020, a seguito alla perizia di parte a firma della Dr.SS , venivano a Persona_1 conoscenza altresì della non corretto montaggio delle pergotende, segnatamente eccepivano che l'inclinazione minima non veniva rispettata (15%), risultando invece una inclinazione pari al 7,5%, . Comunicata ancora tramite posta elettronica certificata del 18.12.2020 tale difformità alla Società Oasis srl, essi attori lamentavano aver posto in essere vani i tentativi di risoluzione bonaria della lite, citando la convenuta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 26.05.2021 per sentir: - In via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 sostituzione in favore degli attori, delle pergotende, con altre di uguale valore e caratteristiche;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la e le parti attrici, con contestuale CP_1 restituzione del prezzo pari ad € 11.285,00 oltre ad interessi legali interessi, dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo. -Sempre in via principale condannare la
[...]
l risarcimento del danno subito dagli attori, da valutarsi in via equitativa CP_1 ed in misura non inferiore ad € 5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo. -Condannare la in persona del l.r.p.t., Parte_3 alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; stante la mancata costituzione della convenuta, veniva onerata parte attrice alla produzione della relata di notifica in formato fruibile e, in mancanza di esso, alla rinotifica dell'atto introduttivo, e disposto rinvio per la verifica all'udienza del 7.3.2022 e poi ulteriormente al 7.11.2022. Alla data da ultimo indicata ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva dichiarata la contumacia di OASIS S.r.l. Concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c, il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie dell'8.6.2023. AmmeSS la prova orale per come articolata dalla parte attrice, unica costituita, la causa veniva rinviata ai fini del relativo espletamento all'udienza del 20.6.24. Compariva e veniva escusso il teste
. All'esito, ritenuta la controversia matura per la Testimone_1 decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta regolarmente citata e non costituita.
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3. Sul merito . Preliminarmente è da ritenersi documentalmente provato che gli attori in data 3.7.2019 acquistavano due pergotende mod. Pergosistem Alfa CP_2 per la somma complessiva di euro 11.285,00 presso lo Showroom Oasi S.r.l. di Scafati (SA), pagati parzialmente a mezzo assegni dell'importo di euro 1.457,00, cadauno e con due assegni dell'importo pari ad euro 2.000,00 cadauno. (cfr. produzione parte attrice). Orbene la compravendita citata risulta certamente ricompresa nell'ambito della disciplina del Codice del Consumo, stante le rispettive qualità dei soggetti coinvolti. Ed invero, nella definizione delle tipologie contrattuali cui il suddetto Codice è destinato ad applicarsi, l'art. 128, 1 co., individua la vendita dei beni di consumo, tra cui rientrano tutti i beni mobili, usati o nuovi, montati o da assemblare, potendovi pertanto rientrare certamente quello oggetto di lite. Occorre ora venire al tema delle garanzie: fondamentale punto di riferimento della tutela del consumatore, e anzi punto di partenza dello stesso diritto dei consumatori, le garanzie nella vendita sono disciplinate agli artt. 128-135. Rispetto alla tutela civilistica ordinaria - in cui la disciplina generale delle garanzie nella vendita fa perno sul vizio (occulto) materiale della cosa (art. 1490 c.c.), sulla mancanza delle qualità essenziali (o promesse) (art. 1497 c.c.), sul difetto di funzionamento in ipotesi di garanzia convenzionale (art. 1512 c.c.) e sul caso della consegna di aliud pro alio - il codice del consumo prescrive che "il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene" (art. 130 cod. cons.), e ciò pertanto indipendentemente dalla natura del difetto o dalla sua gravità, purché al momento della consegna sussistesse la causa che avrebbe poi determinato l'insorgere del difetto. Di per sé il difetto di conformità è una nozione estremamente ampia, che va al di là della mancanza delle qualità essenziali o promesse sulle quali si incentra la disciplina generale delle garanzie nella vendita (art. 1490 ss. c.c.). Esso abbraccia tutte le forme di inesattezza qualitativa o quantitativa del bene rispetto al contratto. La disciplina di cui trattasi prescrive, ai sensi dell'art. 129 cod. cons., che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”, beni cioè che siano idonei all'uso cui servono abitualmente e che presentino le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. La conformità del bene compravenduto quindi viene a configurarsi come l'oggetto non di una garanzia in senso tecnico, bensì di una specifica obbligazione gravante sul professionista, diversa ed autonoma sia da quella avente ad oggetto il trasferimento della proprietà sia da quella di consegna del bene, che rimangono interamente ed n.2315/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 2315/2021 R.G.A.C.
esclusivamente assoggettate alla disciplina generale del contratto e dei singoli tipi contrattuali. La prestazione dovuta dal rivenditore, in altri termini, è rivolta più che a realizzare una condotta umana, ad assicurare un risultato oggettivo, relativo al modo di essere della cosa. L'art. 130 del cod. cons. prevede che “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”. Il comma 7 prevede, poi, quanto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione, che queste possono essere richieste “ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Dalla lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene. Dunque, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà giudizialmente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari). L'art. 130 cod. cons. preferisce, quindi, gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione. Il legislatore, in sostanza, manifesta il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze: l'interesse del compratore di avere un bene conforme e quello del venditore di far salvo l'affare concluso e di liberarsi dall'obbligazione assunta. Questo significa che solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene in un congruo termine dalla richiesta, o, da ultimo, quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può richiedere, sempre a sua scelta, la risoluzione del contratto o in alternativa la riduzione del prezzo. Se il consumatore non rispetta l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione, la conseguenza è
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l'inammissibilità della domanda proposta, ove eccepita dal convenuto (Trib. Trani, 21/03/2017, n. 615 in Leggid'Italia; Trib. Roma Sez. III, 22- 02-2016, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Prato Sez. Unica, 14-04-2014, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Piacenza, 14-01-2014, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Genova 29 dicembre 2008, in Nuova giur. ligure, 2009, I, 22 Trib. Milano 8 settembre 2008, in Arch. loc. e cond., 2009, 382), circostanza non sussistente nel caso di specie peraltro stante il contegno processuale della contumacia assunto dalla ditta convenuta. Inoltre, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., “il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è neceSSria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Tanto premesso in punto di diritto, paSSndo alla vicenda in esame, gli attori risultano aver rispettato il termine per la denuncia dei vizi previsto dal Codice del Consumo, che si ribadisce è pari a due mesi e, nel caso di specie, risulta assolto con l'invio della missiva del 26.3.2020 (cfr. all. produzione attore ). A tal riguardo, appare opportuno un richiamo alla decisione n.497 del 4.6.2015 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
tale norma può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene". Tanto premesso, nella fattispecie de quo agitur, ricorrono tutti i requisiti sopra indicati per riconoscere la garanzia prevista dall'ordinamento, di guisa che deve ritenersi la fondatezza della pretesa azionata. Ed invero risultano documentalmente provati i vizi contestati (cfr. perizia di parte , produzione fotografica, in particolare foto n.6 , note del 28.12.22, produzione attori), la prospettazione attorea risulta altresì corroborata dall'istruttoria espletata. Sul punto il teste , escusso all'udienza del 20.6.24, sulla Testimone_1 cui attendibilità intrinseca non sono emersi motivi di dubitare,
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dichiarava : “…[..] ero presente in quanto il sig. mi chiamò per la Pt_1 realizzazione di un piccolo allaccio elettrico, atteso che nel tempo libero mi diletto in piccoli lavoretti elettrici, in quanto erano presenti gli operai per il montaggio della pergotenda;
eravamo a casa del ad Aversa via Saporito;
Ricordo che dopo poco Pt_1 che eravamo presenti sopraggiunsero i vigili;
io andai via prima ma so che il lavoro non è stato completato me l'ha detto non è Stato ultimato, sono stato Pt_1 chiamato dopo 4/5 mesi dal Natale per fare questo allaccio elettrico, il Natale mi diceva che non era stato completato il collaudo. Ho letto dei meSSggi in cui Pt_1 sollecitava il collaudo, mi diceva che aveva chiamato la ditta ma loro non rispondevano;
Sempre dopo questi 4/5 mesi di cui vo ho detto, il si era già Pt_1 trasferito con la famiglia nella causa nuova e mi ha chiamato per effettuare questo allaccio, sono andato ho fatto l'attacco ho azionato la tenda e ho riscontrato dei tagli ricoperti con del nastro trasparente;
i tagli erano concentrati solo su una zona della tenda;
Non so riferire in merito ad eventuali ristagni di acqua non sono più tornato a casa del Posso riferire che dalla visione delle foto che mi mostrate riconosco la Pt_1 pergotenda a casa del e ricordo che i tagli di cui vi parlo correvano in maniera Pt_1 perpendicolare ai supporti in ferro che mantenevano la tenda e ne consentiva il ripiego.” (cfr. verbale udienza del 20.6.24). Orbene nella fattispecie in esame parte attrice, nella prospettazione dei fatti di causa, più che la consegna di una cosa appartenente a genere diverso da quello pattuito, ha lamentato il difetto delle qualità essenziali, deducendo un vizio della res compravenduta, ed ha dato prova che la res acquistata non fosse funzionalmente idonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promeSS e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. Pertanto, in via stragiudiziale, ante causam, chiedeva alla ditta convenuta la sostituzione della res compravenduta, atteso che quello della sostituzione è rimedio che il consumatore può richiedere al venditore e non anche giudizialmente. Non avendo visto soddisfatta la sua richiesta, ha agito quindi giudizialmente. Orbene, nella specie, trattandosi di un inadempimento che riguarda una qualità essenziale del bene e che lo rende completamente inservibile, è possibile attuare la domanda di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo versato, tenuto conto della tipologia dei vizi. Atteso inoltre che la sussistenza dei difetti di conformità è provata e che la scegliendo di rimanere contumace nel presente giudizio, non CP_1 ha ottemperato all'onere di provare la conformità del bene venduto, la steSS deve essere ritenuta responsabile, nei confronti dell'attrice, dei contestati difetti di conformità. Quanto alla quantificazione, risulta documentalmente provata l'offerta avente ad oggetto le pergotende oggetto di contestazione per un importo pari ad euro 9.250,00 + iva per un totale pari ad euro 11.285,00 di cui n.2315/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 2315/2021 R.G.A.C.
tuttavia parte attrice ha documentato la corresponsione nei limiti dell'importo pari ad euro 8.371,00 (cfr. doc. parte attrice), con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in favore degli attori della predetta somma, su cui devono riconoscersi la rivalutazione monetaria (Cass. 977/1999) e gli interessi legali dalla data del pagamento del prezzo. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno, non avendo l'attore fornito prova, nell'an e nel quantum, del pregiudizio che avrebbe subito a causa delle difformità del bene compravenduto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018 n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento avuto riguardo al decisum e non al disputatum . Ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.SS Matilde Boccia, definitivamente pronunziando nella controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Accoglie parzialmente la domanda formulata dagli attori per le causali di cui in motivazione;
E per l'effetto
- Condanna la convenuta Oasis Srl alla restituzione in favore degli attori della somma pari ad euro €8.371,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
-Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori in quanto non provata;
-Condanna Oasis Srl alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore degli attori che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e n.2315/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 2315/2021 R.G.A.C.
rimb. Forf. Spese generali nella misura del 15% C.P.A. e I.V.A, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Aversa, 25/03/2025
IL GIUDICE
(dott.SS Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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