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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3664 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] CP_1 C.F._1
l'8/10/1976
e
C.F. , nata a [...] l'[...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eva BATTAGLINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.10.2002 a
SS (VI), debitamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SS al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2002 in regime di comunione dei beni tra i signori e alle seguenti CP_1 CP_2
concordate CONDIZIONI
1. Residenza della GL Persona_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, al rientro
[...]
da Trento, risiederà presso l'abitazione della madre recandosi CP_2
presso l'abitazione del padre ogniqualvolta lo desideri. CP_1
2. Mantenimento di , che ha raggiunto la maggiore età, ma non è Per_1
economicamente autosufficiente
I genitori si obbligano a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della GL fino a che non sarà in grado di provvedere in modo Per_1
autonomo alle proprie necessità, la somma mensile rispettivamente di euro
300/00 il padre e di euro 100/00 la madre, versando detta somma nel conto corrente intestato alla GL di cui in premessa il giorno 22 di ogni Per_1
mese. I genitori concordano che la detta somma è revocabile/modificabile se la mancata autosufficienza sia dovuta a negligenza o inettitudine della GL
maggiorenne.
3. Quanto alle spese straordinarie
I genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno al
2 rimborso/copertura delle spese straordinarie sostenute per la GL Per_1
compatibilmente con le condizioni economico-patrimoniali familiari, spettando conseguentemente a ciascun genitore di richiedere il relativo, e se possibile,
preventivo consenso quando ritenuto necessario rimanendo in caso contrario a carico del genitore che le ha sostenute.
4. Rapporti economici tra i coniugi
I coniugi godono di autonomia economica e danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi titolo essendo già stati tra loro regolati i rapporti patrimoniali pregressi riconfermando quanto già concordato in sede di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SS (VI)
in data 12/10/2002.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 03/12/2009
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente alla GL , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile rispettivamente di euro 300,00 a carico del padre e di euro 100,00 a carico della madre, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla GL, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
4 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in SS (VI) il 12/10/2002 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SS (VI) al n. 9,
parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3664 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] CP_1 C.F._1
l'8/10/1976
e
C.F. , nata a [...] l'[...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eva BATTAGLINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.10.2002 a
SS (VI), debitamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SS al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2002 in regime di comunione dei beni tra i signori e alle seguenti CP_1 CP_2
concordate CONDIZIONI
1. Residenza della GL Persona_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, al rientro
[...]
da Trento, risiederà presso l'abitazione della madre recandosi CP_2
presso l'abitazione del padre ogniqualvolta lo desideri. CP_1
2. Mantenimento di , che ha raggiunto la maggiore età, ma non è Per_1
economicamente autosufficiente
I genitori si obbligano a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della GL fino a che non sarà in grado di provvedere in modo Per_1
autonomo alle proprie necessità, la somma mensile rispettivamente di euro
300/00 il padre e di euro 100/00 la madre, versando detta somma nel conto corrente intestato alla GL di cui in premessa il giorno 22 di ogni Per_1
mese. I genitori concordano che la detta somma è revocabile/modificabile se la mancata autosufficienza sia dovuta a negligenza o inettitudine della GL
maggiorenne.
3. Quanto alle spese straordinarie
I genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno al
2 rimborso/copertura delle spese straordinarie sostenute per la GL Per_1
compatibilmente con le condizioni economico-patrimoniali familiari, spettando conseguentemente a ciascun genitore di richiedere il relativo, e se possibile,
preventivo consenso quando ritenuto necessario rimanendo in caso contrario a carico del genitore che le ha sostenute.
4. Rapporti economici tra i coniugi
I coniugi godono di autonomia economica e danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi titolo essendo già stati tra loro regolati i rapporti patrimoniali pregressi riconfermando quanto già concordato in sede di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SS (VI)
in data 12/10/2002.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 03/12/2009
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente alla GL , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile rispettivamente di euro 300,00 a carico del padre e di euro 100,00 a carico della madre, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla GL, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
4 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in SS (VI) il 12/10/2002 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SS (VI) al n. 9,
parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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