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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1068/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Davide
Arnaldi, con domicilio digitale eletto all'indirizzo andreadavide.
[...]
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APPELLANTE
contro
:
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Malo alla Via Gorizia 18
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 726/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 27 aprile 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte adita
- riformare la sentenza n. 726/2022 del Tribunale di Vicenza in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di gravame e le causali di cui in atti;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n.
55/2014, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si richiamano le produzioni documentali depositate nel corso del primo grado di giudizio nonché, da intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Per completezza si richiamano le conclusioni di cui al primo grado:
In via principale nel merito: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per Controparte_2
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_2
favore di Parte_1 euro 36.333,97 (ora ridotto ad euro 24.231,13) per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre ad euro 11.985,31 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 11.08.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre infine alle somma pari ad euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
euro 771,96 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_2
costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre infine alla somma pari ad euro 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 3 fatture il cui tardivo pagamento da parte del CP_2
ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
In via subordinata nel merito: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare Controparte_2
il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] [...]
per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_2
costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
In via ulteriormente subordinata nel merito: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali CP_2
posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare il al CP_2 Controparte_2
pagamento in favore di degli importi di cui in Parte_1
narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. Di parte appellata
Nel merito
1) in via principale sia respinta l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, sia confermata in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 726/2022 pubblicata il 27.04.2022;
2) in subordine: accertata l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti del delle cessioni di credito dd. 29.09.2014 e Controparte_2
23.06.2016, sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore appellante, con ogni conseguenza di legge;
3) siano rigettate tutte le domande dell'attore appellante perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti;
4) sia disposta la compensazione di ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, tra le parti;
5) con vittoria di spese e competenze in entrambi i gradi di giudizio.
In caso di ammissione dell'appello e in caso di svolgimento dell'istruttoria, si ripropongono le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione notificato in data 13 agosto 2020 la società
[...]
(tale all'epoca la denominazione della società Parte_1
appellante) ha evocato al giudizio del Tribunale di Vicenza il
[...]
dichiarandosene creditrice, quale cessionaria dei crediti portati CP_2
dalle fatture emesse dalla società Edison Energia s.p.a. nei confronti dell'Ente, a titolo di sorte capitale, di interessi moratori ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, di interessi anatocistici, degli ulteriori interessi di mora su questi ultimi, nonché di tutte le somme forfetariamente dovute per ciascuna fattura azionata ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/02, e dunque chiedendone la condanna al relativo pagamento ovvero, subordinatamente, la condanna al pagamento dei medesimi importi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del codice civile.
Il convenuto ha avversato la pretesa chiedendone l'integrale rigetto CP_2
ed ha eccepito, in rito, la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione non risultando ivi individuate le fatture asseritamente cedute, e la litispendenza in relazione ad altro giudizio, allora trovantesi in grado di appello, avente ad oggetto la medesima cessione di crediti dedotta in lite, nonché ha contestato l'inefficacia delle cessioni, opponendo l'intervenuto pagamento e lo storno di varie fatture.
Il Tribunale, in ragione dello stato esclusivamente documentale del giudizio, ha rigettato le richieste istruttorie delle parti ed ha avviato la causa alla fase decisionale quindi rigettando la domanda dell'attrice al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società CP_1
chiedendone l'integrale riforma mediante l'accoglimento della sua domanda di pagamento sia pur riducendone l'ammontare rispetto all'iniziale misura.
Il appellato ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto ed ha CP_2
riproposto le istanze istruttorie formulate nel precorso grado.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 21 novembre 2024 e da parte appellata in data 14 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Coi primi due motivi di impugnazione, congiuntamente trattati in ragione del legame argomentativo agli stessi sotteso, l'appellante ha criticato la pronuncia sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione di pagamento sollevata dal convenuto in conseguenza dell'errata valutazione delle risultanze documentali (segnatamente la produzione effettuata dal comune), ed altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto che non fosse stata data prova della sussistenza del credito ogegtto di cessione ed azionato giudizialmente.
Le doglianze, ad avviso della Corte, non hanno fondamento in ciascuna delle formulazioni.
Va osservato che il contenuto dei motivi in delibazione non esprime alcun efficace spunto critico rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione impugnata: l'appellante infatti, pur dopo aver riportato integralmente il passo motivazionale reso dal Tribunale, ha riproposto in termini esclusivamente assertivi l'originario assunto secondo cui le fatture prodotte in giudizio comprovassero la sussistenza e l'ammontare del credito ceduto e rivendicato nei confronti del comune senza in alcun modo tener conto dell'enunciato motivazionale a mente del quale il aveva invece CP_2
comprovato documentalmente l'avvenuto pagamento delle fatture (e dunque l'estinzione della creditoria azionata nei suoi confronti) senza che da parte della società cessionaria fosse intervenuta dimostrazione alcuna della diversa imputazione del detto pagamento neppure contestato quanto alla sua effettuazione ed al suo ammontare.
Di contro, come già detto, l'appellante ha compendiato l'illustrazione dei motivi in disamina nella sola apodittica affermazione secondo cui era stata data piena dimostrazione del credito, senza però prendere posizione alcuna rispetto alla questione posta dal Tribunale a fondamento della decisione.
- Con il terzo motivo l'appellante ha criticato la decisione sotto il profilo dell'omessa pronuncia in riferimento alle eccezioni sollevate dal CP_2
convenuto di difetto di legittimazione attiva di essa appellante e di inefficacia delle cessioni di credito.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Non può dirsi configurato alcun vizio omissivo nei sensi proposti dall'appellante sol che si consideri che il Tribunale, avendo deciso la causa secondo il principio della ragione più liquida, non aveva motivo alcuno di pronunciarsi anche sulle eccezioni sollevate dall'allora convenuto avendo anzi escluso in radice che sussistesse alcuna fondata ragione di credito in capo alla società attrice con effetto dunque di assorbimento delle questioni. Sotto altro profilo il motivo è inammissibile difettando l'appellante di interesse ad una riforma (pur ipotetica) rispetto ad una statuizione inesistente.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione in ogni sua formulazione con la conferma della pronuncia gravata, ciò rendendo superflua la delibazione delle istanze istruttorie che l'appellato ha riproposto nel grado
- Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo per le fasi di studio, CP_2
introduttiva e decisionale, rapportata ai parametri medi vigenti tenuto conto del valore della causa.
- In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero
115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 726/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 27 aprile 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni