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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione di parte attrice,
unicamente costituita in giudizio, all'udienza del 15.7.2025,
emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2750 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Maniglio, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE sulle
CONCLUSIONI
come precisate dall'attore a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 19.6.2020, l'attore ha quivi convenuto la
[...]
deducendo quanto segue. CP_1
È titolare di una impresa individuale di rivendita di climatizzatori e caldaie denominata R.C.C., con sede dell'azienda in un locale a piano terra al civico 42 di piazza
RI in Giovinazzo, dove l'attore tiene le apparecchiature che formano oggetto della sua attività. Il giorno 13.11.2016,
intorno alle ore 19, apprendeva telefonicamente dal titolare di un esercizio commerciale adiacente al suo, che da detto locale avevano preso ad uscire acqua lurida e liquami. Recatosi
immediatamente sul posto e fatto accesso al suo locale,
constatava che lo stesso era in effetti invaso da reflui fognari,
che fuoriuscivano dal vaso del gabinetto. Il giorno seguente,
ipotizzando che il rigurgito potesse essere stato determinato da una occlusione delle condotte fognarie, il incaricava Parte_1
un'impresa specializzata di rimuoverla. Questa individuava la causa del fenomeno occorso nella realizzazione, al di sotto del
2 marciapiede antistante il locale dell'attore, di un pozzetto di
"messa a terra" dell'impianto elettrico di pertinenza del confinante locale a piano terra avente accesso dal civico 43
della stessa piazza RI, attraverso il quale la c.d.
puntazza, costituente il terminale dell'impianto, era venuta a conficcarsi nella condotta fognaria sottostante, ostruendola. Il
apprendeva quindi dal proprietario del locale a cui Parte_1
l'opera afferiva che la stessa era stata realizzata dalla società
convenuta e le denunciava il misfatto e i danni che ne erano conseguiti in suo pregiudizio. La , riconosciuto Controparte_1
di avere omesso di previamente verificare la presenza della condotta fognaria in corrispondenza del pozzetto di messa a terra realizzato, provvedeva immediatamente a rimuovere la puntazza -
dopo di che nessun rigurgito di fogna si è più verificato, così
come nessuno se ne era mai verificato precedentemente alla realizzazione del pozzetto ad opera della convenuta - ed indicava nella UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. la compagnia con la quale essa era assicurata per il risarcimento dei danni causati a terzi nell'esercizio della sua attività. Senonché, rivoltosi all'Assicurazione, l'attore riceveva da questa comunicazione di diniego di risarcimento, per non essere l'evento coperto dalla polizza con essa stipulata dalla dopo di che Controparte_1
nessun esito ha avuto ogni successiva richiesta di risarcimento successivamente rivolta dal alla convenuta, anche Parte_1
mediante invito a partecipare a procedimento di mediazione ex l.
n. 28/2010, promosso anche nei confronti della
[...]
[...] [...]
Per effetto dell'allagamento da parte dei reflui CP_2
di fogna del locale sede della sua azienda, per responsabilità
della convenuta, l'attore ha subito l'irrimediabile danneggiamento di parte della merce ivi tenuta a magazzino in attesa della vendita, le cui componenti elettriche, in particolare, sono state deteriorate dall'acqua e dai fanghi fuoriusciti così da rendere le apparecchiature definitivamente inservibili, più precisamente quanto a dieci condizionatori e a sette caldaie, del complessivo valore di € 9.474,37, che si trovavano nel locale all'interno dei relativi imballi in cartone, a diretto contatto con il pavimento andato allagato;
ha inoltre dovuto sostenere esborsi per il complessivo ammontare di
€ 271,50, di cui € 244,00 per le operazioni di spurgo della condotta fognaria ed € 27,50 per la sostituzione del vaso del gabinetto;
ha infine subito danno da mancato guadagno,
determinato dalla necessità di tenere chiuso l'esercizio commerciale per il tempo necessario per la pulizia e la sanificazione del locale, equitativamente quantificabile, per tre settimane di chiusura, nel minore complessivo introito di €
1.000,00.
Il CO chiede pertanto condannarsi la al Controparte_1
pagamento in suo favore, per risarcimento dei predetti danni,
della complessiva somma di € 10.745,87,dì dell'effettivo pagamento>>.
La convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'esito
4 dell'udienza del 16.11.2020, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.
Con l'atto di citazione e la memoria depositata ex n. 2, art. 183, co. 6, c.p.c., l'attore ha prodotto in giudizio, in copia informatica la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., dalla convenuta rimasta contumace: visura camerale della sua ditta;
fotografie ritraenti lo stato del suo locale a seguito dell'allagamento per cui è causa e del pozzetto di messa a terra dell'impianto elettrico di pertinenza del locale al civico 43 della piazza
RI in Giovinazzo;
fatture relative alle spese che ha dovuto sostenere a seguito dell'allagamento; fatture di acquisto della merce di cui allega la perdita;
corrispondenza intercorsa con i proprietari del predetto locale confinante e con la
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
istanza di mediazione e verbale di primo incontro disertato dalla convenuta e dalla Compagnia.
La causa è stata quindi istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della - che lo stesso, Controparte_1
regolarmente convocato, ha ingiustificatamente omesso di rendere
- e l'audizione di testimoni.
Questi, della cui attendibilità non risulta motivo di dubitare,
hanno tutti concordemente confermato le circostanze in fatto come sopra prospettate con l'atto di citazione: sia con riferimento all'accadimento dell'evento dannoso, riconoscendo nelle fotografie versate in atti le condizioni del locale del quale di presentava all'indomani dell'evento di danno Parte_1
5 e il pozzetto con la puntazza conficcata nella condotta fognaria,
portato a nudo nelle operazioni di ricerca della causa dell'allagamento; sia con riferimento alla perdita della merce per il valore richiesto, di cui alle fatture di acquisto depositate, che l'allagamento del locale ha causato.
Tanto consente d'altro canto di attribuire al fatto della mancata comparizione del legale rappresentante della conventa a rendere l'interpello il valore di fictio confessio contemplato dall'art. 232, co. 1, c.p.c.: col che è nella specie riconosciuta dalla con valore confessorio, la responsabilità Controparte_1
dell'accaduto quale conseguenza della maldestra realizzazione della messa a terra dell'impianto elettrico relativo al locale al civico 43 confinante con quello del Parte_1
Possono del pari reputarsi effettivamente erogati in quanto plausibilmente necessitati dall'allagamento gli esborsi che l'attore deduce di avere sostenuto per corrispettivo delle operazioni di spurgo della condotta fognaria e di sostituzione del vaso del gabinetto, nella misura di cui alle fatture parimenti versate in atti, ad onta del valore meramente indiziario che esse di per se sole rivestono (v. Cass. 7.11.2014
n. 23788 ex multis).
Non può invece riconoscersi in favore del risarcimento Parte_1
per mancato guadagno, in mancanza della prova, in punto di an,
di avere in concreto subito una contrazione degli incassi per effetto della chiusura dell'attività per tre settimane determinato dall'allagamento occorso, della cui dimostrazione,
6 quale danno già prodottosi e non a prodursi in futuro, l'attore era onerato ex art. 2697, co. 1, c.c., salvo a limitarsi a fornire elementi presuntivi ai fini di una valutazione equitativa del quantum, a mente dell'art. 1226 c.c., richiamato nella materia della responsabilità contrattuale di cui qui si tratta dall'art. 2056 c.c., che pure il ha omesso di Parte_1
fornire.
In definitiva, pertanto, in forza dell'art. 2043 c.c., la
[...]
va condannata a pagare in favore dell'attore, per CP_1
risarcimento dei danni come sopra arrecatigli, la complessiva somma di € 9.745,87.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono
7 computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora
Cass. 10.3.2006 n. 5234).
La predetta somma di € 9.745,87 va pertanto maggiorata, fino alla data della presente sentenza, prima della rivalutazione calcolata anno per anno secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, dalla data dell'allagamento quanto al valore delle apparecchiature divenute inservibili e quanto agli esborsi dalla data di ciascuno di essi,
e poi degli interessi compensativi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata,
con le medesime decorrenze.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sulla convenuta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 9.745,87, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare le spese di causa in favore dell'attore, che si liquidano nella complessiva somma di €
5.846,23, di cui € 328,23 per gli esborsi documentati ed €
8 5.518,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 11.11.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione di parte attrice,
unicamente costituita in giudizio, all'udienza del 15.7.2025,
emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2750 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Maniglio, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE sulle
CONCLUSIONI
come precisate dall'attore a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 19.6.2020, l'attore ha quivi convenuto la
[...]
deducendo quanto segue. CP_1
È titolare di una impresa individuale di rivendita di climatizzatori e caldaie denominata R.C.C., con sede dell'azienda in un locale a piano terra al civico 42 di piazza
RI in Giovinazzo, dove l'attore tiene le apparecchiature che formano oggetto della sua attività. Il giorno 13.11.2016,
intorno alle ore 19, apprendeva telefonicamente dal titolare di un esercizio commerciale adiacente al suo, che da detto locale avevano preso ad uscire acqua lurida e liquami. Recatosi
immediatamente sul posto e fatto accesso al suo locale,
constatava che lo stesso era in effetti invaso da reflui fognari,
che fuoriuscivano dal vaso del gabinetto. Il giorno seguente,
ipotizzando che il rigurgito potesse essere stato determinato da una occlusione delle condotte fognarie, il incaricava Parte_1
un'impresa specializzata di rimuoverla. Questa individuava la causa del fenomeno occorso nella realizzazione, al di sotto del
2 marciapiede antistante il locale dell'attore, di un pozzetto di
"messa a terra" dell'impianto elettrico di pertinenza del confinante locale a piano terra avente accesso dal civico 43
della stessa piazza RI, attraverso il quale la c.d.
puntazza, costituente il terminale dell'impianto, era venuta a conficcarsi nella condotta fognaria sottostante, ostruendola. Il
apprendeva quindi dal proprietario del locale a cui Parte_1
l'opera afferiva che la stessa era stata realizzata dalla società
convenuta e le denunciava il misfatto e i danni che ne erano conseguiti in suo pregiudizio. La , riconosciuto Controparte_1
di avere omesso di previamente verificare la presenza della condotta fognaria in corrispondenza del pozzetto di messa a terra realizzato, provvedeva immediatamente a rimuovere la puntazza -
dopo di che nessun rigurgito di fogna si è più verificato, così
come nessuno se ne era mai verificato precedentemente alla realizzazione del pozzetto ad opera della convenuta - ed indicava nella UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. la compagnia con la quale essa era assicurata per il risarcimento dei danni causati a terzi nell'esercizio della sua attività. Senonché, rivoltosi all'Assicurazione, l'attore riceveva da questa comunicazione di diniego di risarcimento, per non essere l'evento coperto dalla polizza con essa stipulata dalla dopo di che Controparte_1
nessun esito ha avuto ogni successiva richiesta di risarcimento successivamente rivolta dal alla convenuta, anche Parte_1
mediante invito a partecipare a procedimento di mediazione ex l.
n. 28/2010, promosso anche nei confronti della
[...]
[...] [...]
Per effetto dell'allagamento da parte dei reflui CP_2
di fogna del locale sede della sua azienda, per responsabilità
della convenuta, l'attore ha subito l'irrimediabile danneggiamento di parte della merce ivi tenuta a magazzino in attesa della vendita, le cui componenti elettriche, in particolare, sono state deteriorate dall'acqua e dai fanghi fuoriusciti così da rendere le apparecchiature definitivamente inservibili, più precisamente quanto a dieci condizionatori e a sette caldaie, del complessivo valore di € 9.474,37, che si trovavano nel locale all'interno dei relativi imballi in cartone, a diretto contatto con il pavimento andato allagato;
ha inoltre dovuto sostenere esborsi per il complessivo ammontare di
€ 271,50, di cui € 244,00 per le operazioni di spurgo della condotta fognaria ed € 27,50 per la sostituzione del vaso del gabinetto;
ha infine subito danno da mancato guadagno,
determinato dalla necessità di tenere chiuso l'esercizio commerciale per il tempo necessario per la pulizia e la sanificazione del locale, equitativamente quantificabile, per tre settimane di chiusura, nel minore complessivo introito di €
1.000,00.
Il CO chiede pertanto condannarsi la al Controparte_1
pagamento in suo favore, per risarcimento dei predetti danni,
della complessiva somma di € 10.745,87,
La convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'esito
4 dell'udienza del 16.11.2020, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.
Con l'atto di citazione e la memoria depositata ex n. 2, art. 183, co. 6, c.p.c., l'attore ha prodotto in giudizio, in copia informatica la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., dalla convenuta rimasta contumace: visura camerale della sua ditta;
fotografie ritraenti lo stato del suo locale a seguito dell'allagamento per cui è causa e del pozzetto di messa a terra dell'impianto elettrico di pertinenza del locale al civico 43 della piazza
RI in Giovinazzo;
fatture relative alle spese che ha dovuto sostenere a seguito dell'allagamento; fatture di acquisto della merce di cui allega la perdita;
corrispondenza intercorsa con i proprietari del predetto locale confinante e con la
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
istanza di mediazione e verbale di primo incontro disertato dalla convenuta e dalla Compagnia.
La causa è stata quindi istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della - che lo stesso, Controparte_1
regolarmente convocato, ha ingiustificatamente omesso di rendere
- e l'audizione di testimoni.
Questi, della cui attendibilità non risulta motivo di dubitare,
hanno tutti concordemente confermato le circostanze in fatto come sopra prospettate con l'atto di citazione: sia con riferimento all'accadimento dell'evento dannoso, riconoscendo nelle fotografie versate in atti le condizioni del locale del quale di presentava all'indomani dell'evento di danno Parte_1
5 e il pozzetto con la puntazza conficcata nella condotta fognaria,
portato a nudo nelle operazioni di ricerca della causa dell'allagamento; sia con riferimento alla perdita della merce per il valore richiesto, di cui alle fatture di acquisto depositate, che l'allagamento del locale ha causato.
Tanto consente d'altro canto di attribuire al fatto della mancata comparizione del legale rappresentante della conventa a rendere l'interpello il valore di fictio confessio contemplato dall'art. 232, co. 1, c.p.c.: col che è nella specie riconosciuta dalla con valore confessorio, la responsabilità Controparte_1
dell'accaduto quale conseguenza della maldestra realizzazione della messa a terra dell'impianto elettrico relativo al locale al civico 43 confinante con quello del Parte_1
Possono del pari reputarsi effettivamente erogati in quanto plausibilmente necessitati dall'allagamento gli esborsi che l'attore deduce di avere sostenuto per corrispettivo delle operazioni di spurgo della condotta fognaria e di sostituzione del vaso del gabinetto, nella misura di cui alle fatture parimenti versate in atti, ad onta del valore meramente indiziario che esse di per se sole rivestono (v. Cass. 7.11.2014
n. 23788 ex multis).
Non può invece riconoscersi in favore del risarcimento Parte_1
per mancato guadagno, in mancanza della prova, in punto di an,
di avere in concreto subito una contrazione degli incassi per effetto della chiusura dell'attività per tre settimane determinato dall'allagamento occorso, della cui dimostrazione,
6 quale danno già prodottosi e non a prodursi in futuro, l'attore era onerato ex art. 2697, co. 1, c.c., salvo a limitarsi a fornire elementi presuntivi ai fini di una valutazione equitativa del quantum, a mente dell'art. 1226 c.c., richiamato nella materia della responsabilità contrattuale di cui qui si tratta dall'art. 2056 c.c., che pure il ha omesso di Parte_1
fornire.
In definitiva, pertanto, in forza dell'art. 2043 c.c., la
[...]
va condannata a pagare in favore dell'attore, per CP_1
risarcimento dei danni come sopra arrecatigli, la complessiva somma di € 9.745,87.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono
7 computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora
Cass. 10.3.2006 n. 5234).
La predetta somma di € 9.745,87 va pertanto maggiorata, fino alla data della presente sentenza, prima della rivalutazione calcolata anno per anno secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, dalla data dell'allagamento quanto al valore delle apparecchiature divenute inservibili e quanto agli esborsi dalla data di ciascuno di essi,
e poi degli interessi compensativi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata,
con le medesime decorrenze.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sulla convenuta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 9.745,87, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare le spese di causa in favore dell'attore, che si liquidano nella complessiva somma di €
5.846,23, di cui € 328,23 per gli esborsi documentati ed €
8 5.518,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 11.11.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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