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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 70/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ARGIOLAS TATIANA TINA Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO CP_1
APPELLATA
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte accogliere l'appello Parte_1 per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Sassari nel giudizio recante R.G. n. 3681/2019, pubblicata il 19.09.2022, A) Accogliersi le domande formulate dall'attore nel corso del giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“In via principale:
1. Dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 07.02.2006-22-02-2014 e per l'effetto dichiararsi non dovuto l'importo di € 5.891,92 di cui alla fattura n. 201900168981;
pagina 1 di 7
2. Dichiararsi l'attore non tenuto – per le ragioni di cui all'espositiva e per effetto della prescrizione di cui al punto 1) che precede – al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura n. 201900168981, nella misura in essa esposta e dichiararsi, altresì, il diritto dell'attore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto in rapporto a quanto effettivamente somministrato, in riferimento al periodo 07.02.2006-14.11.2018 ed al consumo di mc 2449 registrato dal suo contatore matricola 03016813, come da Tariffe Idriche vigenti in tali periodi, per l'importo di € 1.348,43.
3. Darsi atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 1.348,43 e dichiararsi che nulla è più dovuto dall'attore ad per la fattura oggetto di causa e per i periodi e i consumi in essa CP_1 indicati, nemmeno a titolo di interessi di mora.
In subordine ed ove ritenuta la sussistenza del negato obbligo di pagamento dei consumi in eccedenza (relativi al “master”):
4. In ogni caso e comunque e per quanto necessario, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di lettura e fatturazione dei consumi e segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali.
5. Per l'effetto e ritenuta la responsabilità della Società convenuta, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ., dichiararsi che tale inadempimento ha determinato a carico dell'attore un danno pari all'ammontare di quanto dalla medesima convenuta preteso in eccedenza rispetto a quanto dovuto e determinato sulla scorta dei “consumi reali”, ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
6. Condannarsi al risarcimento di tale danno nella misura come sopra accertata. CP_1
7. Dichiararsi la compensazione – fino alla concorrente quantità – delle rispettive ragioni di debito credito.
8. Dichiararsi ai sensi dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico, che nulla è dovuto dall'attore alla società convenuta per i canoni fognari e di depurazione relativamente ai mc non consumati dall'utenza n. 36626061 e dal contatore matricola n. 03016813 allo stesso intestati ed addebitati in eccedenza, in quanto gli stessi non sono confluiti nella rete fognaria a servizio dell'utenza per cui è causa.
9. In tutti i casi dichiararsi tenuta la Società alla emissione di nuova fattura con CP_1 contabilizzazione dei corrispettivi ad essa dovuti e per il periodo in essa indicato, in coerenza con le statuizioni che verranno rese in ordine a tutte le domande che precedono ed alle risultanze di prova circa la consistenza dei consumi, con condanna della stessa al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'emananda sentenza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
10. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge”.
B) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre oneri accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 in via principale: a) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 924, pronunciata dalla Sezione II Civile Parte_1
pagina 2 di 7 del Tribunale di Sassari, Dott.ssa Ada Gambardella, il 19/09/2022, a definizione del procedimento recante R.G. 3681/2019, e, per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 924, resa dal Tribunale di Sassari, II Sezione Civile, Dottoressa Ada Gambardella, nel procedimento recante R.G.
3681/2019 e, conseguentemente, c) confermare altresì la piena legittimità e debenza della pretesa creditoria di cui alla fattura n° fattura n. 201900168981, nella misura riconosciuta come dovuta nella sentenza di I grado (euro 3.715,20); d) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del II grado di giudizio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure 924, pronunciata dalla Sezione II Civile del
Tribunale di Sassari, Dott.ssa Ada Gambardella, il 19/09/2022, a definizione del procedimento recante
R.G. 3681/2019, voglia e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP_1 nei confronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre CP_1 interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
g) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del II grado del giudizio o, in subordine, compensare gli stessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari la Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere titolare di un'utenza idrica per l'abitazione di Alghero, in via Marongiu n. 49;
- di aver ricevuto la fattura a saldo n. 201900168980 per l'importo di € 10.955,55 inerente al periodo compreso fra il 7.2.2006 ed il 14.11.2018;
- di aver ricevuto, nell'arco di 12 anni, solo due fatture;
- di aver controllato l'assenza di perdite occulte sia nell'impianto privato che in quello condominiale e di aver constatato consumi abnormi;
- di aver segnalato la prescrizione delle somme per il periodo compreso fra il 7.2.2006 ed il
22.2.2014, invitando la controparte ad un ricalcolo del dovuto;
- di non aver ricevuto alcun riscontro, ma viceversa, un sollecito del pagamento con preavviso di sospensione della fornitura;
- di aver rideterminato in autonomia l'importo dovuto in € 1.348,43;
- di non aver la convenuta ripartito sulle singole utenze condominiali le eccedenze del contatore master che serviva l'intero stabile.
L'attore concludeva affermando che il credito era prescritto, che egli aveva già pagato l'importo di €
1.348,43 e che nulla più doveva, essendo la restante parte relativa ad un consumo di acqua condominiale. Domandava altresì condannarsi al risarcimento del danno per violazione degli CP_1
obblighi di diligenza relativi alla tempistica di lettura, fatturazione consumi e segnalazione di consumi anomali.
pagina 3 di 7 non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Con la sentenza n. 924/2022 del 19.9.2022, il Giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava non dovuto l'importo di € 5.891,92 relativo ai consumi del periodo compreso fra il 7.2.2002 ed il 22.2.2014 perché prescritto e, viceversa, dovuto l'importo di € 3.715,20; condannava al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 20,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della condanna e alla rifusione delle spese di lite.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla ripartizione dell'onere della prova fra le parti;
2) erronea interpretazione e valutazione della documentazione, delle norme del R.S.I.I. e della
Carta del Servizio Idrico;
3) omessa pronuncia sulla domanda relativa all'inadempimento della società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione, alla responsabilità di cui all'art. 1227, co. 2,
c.c. e al risarcimento del danno.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello, confermare la sentenza impugnata e CP_1
condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali;
in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da controparte, condannare l'appellante al pagamento di detto credito e alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, nonostante parte appellante abbia richiamato nelle sue conclusioni sia la domanda relativa alla intervenuta prescrizione di una parte del credito, sia quella relativa all'avvenuto pagamento della somma di € 1.348,42 da esso già versata, nessuna decisione può essere assunta su tali questioni in questo grado, avendo il Giudice già accolto tali domande (cfr. punti 1 e 2 delle conclusioni).
L'oggetto del presente appello è riferito, pertanto, alla somma di € 3.715,20, alla erronea interpretazione della documentazione, nonché alla omessa pronuncia in merito all'inadempimento degli obblighi di diligenza della convenuta, alla sua responsabilità ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. e al pagina 4 di 7 risarcimento del danno, censurati con distinti motivi di doglianza, che per ragioni di ordine logico possono essere trattati congiuntamente.
Il Giudice correttamente si pronunciava in merito alla ripartizione dell'onere della prova sul corretto funzionamento del misuratore e sulla conseguente lettura registrata in fattura.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova sulla rilevazione dei consumi, insegna la Suprema Corte che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 24904 del 15/09/2021).
Viceversa, “in ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio (secondo quanto stabilito dall'art.
6.5 della Carta dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente. Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B.35 Regolamento del Servizio Idrico Integrato)” (Cass., sentt. nn. 31/2021;
60/2021; 185/2021; 114/2022).
La giurisprudenza di legittimità riconosce, quindi, una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (cfr. Cass. 17401/2024), salva la prova da parte dell'utente che essa sia dipesa da fattori esterni a lui non imputabili.
Riportando tali principi al caso concreto, si osserva che alla pag. 2 della fattura contestata emerge che i consumi del contatore master rilevati con la lettura effettuata in data 14.11.2018 - tenuta in considerazione per l'emissione della successiva - sono pari a 24.626 metri cubi, di cui 2090 mc addebitati al ed espressamente indicati alla voce “info bolletta” come “quota relativa al Pt_1 centrale” (v. doc. 1).
Infatti, al contrario di quanto ha asserito la difesa, il gestore idrico indicava che il consumo della abitazione, e non del master, era pari a 2449 metri cubi. Ed allora non può condividersi il ricalcolo degli importi fatto dall'attore che ha sostenuto, anche nel presente grado, che tali metri cubi sarebbero solo quelli relativi al master e, pertanto, da lui non dovuti.
Viceversa, era onere del dimostrare che la quantificazione dei consumi sia derivata da una Pt_1
perdita da lui non visibile con conseguente esonero su ogni sua responsabilità per omessa diligenza.
pagina 5 di 7 Sul punto, i testi e dichiaravano in modo univoco di aver trovato e Testimone_1 Testimone_2
riparato una perdita nell'impianto di riscaldamento in una camera all'interno di un appartamento del e di aver provveduto alla sostituzione di un tubo in polipropilene con nuove valvole e CP_2 saracinesche. Il teste in particolare, dichiarava che “ero riuscito a individuare il punto della Tes_2 perdita quanto ha iniziato ad affiorare l'umidità in entrambi gli appartamenti (del e del Per_1
), tra i quali corre la colonna montante, in cui era la perdita” (v. verbale di udienza del Per_2
26.4.2022).
Ciò premesso, si condivide la valutazione del Giudice che riteneva che la perdita era da riferirsi al contatore condominiale e non a quello individuale: non si trattava, infatti, di una perdita all'interno dell'appartamento del né di una perdita occulta in quanto, al contrario, essa era ben visibile Pt_1
dal cortile condominiale.
Inoltre, a conferma che si sia trattata di una perdita condominiale visibile e non, viceversa, di una perdita occulta all'interno della propria abitazione, si osserva che l'appellante, presentando reclamo nel
2019, affermava che, a seguito della ricezione della bolletta, aveva controllato insieme agli altri condomini se fossero presenti perdite, che non erano mai state trovate (v. doc. 3).
A fronte di tali elementi, appare dimostrata la congruità dei consumi indicati in fattura, stante la presunzione del corretto funzionamento del contatore, quantomeno in via presuntiva, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c., non avendo, viceversa, l'utente dimostrato che il consumo eccessivo sia dipeso da fattori esterni da lui non controllabili ed evitabili (perdita occulta).
Quanto alla ulteriore doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di diligenza e correttezza contrattuale, negata in sede di appello dal si condivide la valutazione negativa fatta dal Pt_1
tribunale in ordine al suo operato. Egli, pur resosi conto che non aveva fatturato per oltre 10 CP_1
anni, non aveva debitamente segnalato la mancata emissione, né aveva segnalato la perdita d'acqua trovata, come previsto dall'art. B.16 del R.S.I.I.
Allo stesso modo, anche il comportamento di appare violativo dell'obbligo di diligenza e CP_1
buona fede contrattuale, in quanto il gestore deve emettere le fatture in un arco di tempo non inferiore a due volte all'anno, e in particolar modo, con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, come previsto dall'art. B.16 del R.S.I.I. e dall'art.
6.2. della Carta del Servizio Idrico.
infatti, con tale comportamento, non permetteva al di constatare ed eventualmente CP_1 Pt_1 contestare l'abnormità dei consumi, stante il lasso di tempo di 10 anni intercorso fra una lettura e l'altra
(7.2.2006-3.8.2016), in cui venivano emesse solo due fatture.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, stante il comportamento scorretto di entrambe le parti, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento del danno.
pagina 6 di 7 Le richieste ulteriori da parte di relative all'accertamento del credito e al suo ammontare sono CP_1
da considerare domande nuove, e sono pertanto inammissibili.
Per tali motivi la sentenza di primo grado deve essere confermata, con condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ai valori minimi, stante la semplicità della controversia.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 924/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari il 19.9.2022, che conferma;
- condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado del Parte_1 CP_1
giudizio, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, che liquida in complessivi €
1.458,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 3.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 70/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ARGIOLAS TATIANA TINA Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO CP_1
APPELLATA
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte accogliere l'appello Parte_1 per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Sassari nel giudizio recante R.G. n. 3681/2019, pubblicata il 19.09.2022, A) Accogliersi le domande formulate dall'attore nel corso del giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“In via principale:
1. Dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 07.02.2006-22-02-2014 e per l'effetto dichiararsi non dovuto l'importo di € 5.891,92 di cui alla fattura n. 201900168981;
pagina 1 di 7
2. Dichiararsi l'attore non tenuto – per le ragioni di cui all'espositiva e per effetto della prescrizione di cui al punto 1) che precede – al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura n. 201900168981, nella misura in essa esposta e dichiararsi, altresì, il diritto dell'attore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto in rapporto a quanto effettivamente somministrato, in riferimento al periodo 07.02.2006-14.11.2018 ed al consumo di mc 2449 registrato dal suo contatore matricola 03016813, come da Tariffe Idriche vigenti in tali periodi, per l'importo di € 1.348,43.
3. Darsi atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 1.348,43 e dichiararsi che nulla è più dovuto dall'attore ad per la fattura oggetto di causa e per i periodi e i consumi in essa CP_1 indicati, nemmeno a titolo di interessi di mora.
In subordine ed ove ritenuta la sussistenza del negato obbligo di pagamento dei consumi in eccedenza (relativi al “master”):
4. In ogni caso e comunque e per quanto necessario, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di lettura e fatturazione dei consumi e segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali.
5. Per l'effetto e ritenuta la responsabilità della Società convenuta, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ., dichiararsi che tale inadempimento ha determinato a carico dell'attore un danno pari all'ammontare di quanto dalla medesima convenuta preteso in eccedenza rispetto a quanto dovuto e determinato sulla scorta dei “consumi reali”, ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
6. Condannarsi al risarcimento di tale danno nella misura come sopra accertata. CP_1
7. Dichiararsi la compensazione – fino alla concorrente quantità – delle rispettive ragioni di debito credito.
8. Dichiararsi ai sensi dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico, che nulla è dovuto dall'attore alla società convenuta per i canoni fognari e di depurazione relativamente ai mc non consumati dall'utenza n. 36626061 e dal contatore matricola n. 03016813 allo stesso intestati ed addebitati in eccedenza, in quanto gli stessi non sono confluiti nella rete fognaria a servizio dell'utenza per cui è causa.
9. In tutti i casi dichiararsi tenuta la Società alla emissione di nuova fattura con CP_1 contabilizzazione dei corrispettivi ad essa dovuti e per il periodo in essa indicato, in coerenza con le statuizioni che verranno rese in ordine a tutte le domande che precedono ed alle risultanze di prova circa la consistenza dei consumi, con condanna della stessa al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'emananda sentenza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
10. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge”.
B) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre oneri accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 in via principale: a) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 924, pronunciata dalla Sezione II Civile Parte_1
pagina 2 di 7 del Tribunale di Sassari, Dott.ssa Ada Gambardella, il 19/09/2022, a definizione del procedimento recante R.G. 3681/2019, e, per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 924, resa dal Tribunale di Sassari, II Sezione Civile, Dottoressa Ada Gambardella, nel procedimento recante R.G.
3681/2019 e, conseguentemente, c) confermare altresì la piena legittimità e debenza della pretesa creditoria di cui alla fattura n° fattura n. 201900168981, nella misura riconosciuta come dovuta nella sentenza di I grado (euro 3.715,20); d) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del II grado di giudizio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure 924, pronunciata dalla Sezione II Civile del
Tribunale di Sassari, Dott.ssa Ada Gambardella, il 19/09/2022, a definizione del procedimento recante
R.G. 3681/2019, voglia e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP_1 nei confronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre CP_1 interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
g) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del II grado del giudizio o, in subordine, compensare gli stessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari la Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere titolare di un'utenza idrica per l'abitazione di Alghero, in via Marongiu n. 49;
- di aver ricevuto la fattura a saldo n. 201900168980 per l'importo di € 10.955,55 inerente al periodo compreso fra il 7.2.2006 ed il 14.11.2018;
- di aver ricevuto, nell'arco di 12 anni, solo due fatture;
- di aver controllato l'assenza di perdite occulte sia nell'impianto privato che in quello condominiale e di aver constatato consumi abnormi;
- di aver segnalato la prescrizione delle somme per il periodo compreso fra il 7.2.2006 ed il
22.2.2014, invitando la controparte ad un ricalcolo del dovuto;
- di non aver ricevuto alcun riscontro, ma viceversa, un sollecito del pagamento con preavviso di sospensione della fornitura;
- di aver rideterminato in autonomia l'importo dovuto in € 1.348,43;
- di non aver la convenuta ripartito sulle singole utenze condominiali le eccedenze del contatore master che serviva l'intero stabile.
L'attore concludeva affermando che il credito era prescritto, che egli aveva già pagato l'importo di €
1.348,43 e che nulla più doveva, essendo la restante parte relativa ad un consumo di acqua condominiale. Domandava altresì condannarsi al risarcimento del danno per violazione degli CP_1
obblighi di diligenza relativi alla tempistica di lettura, fatturazione consumi e segnalazione di consumi anomali.
pagina 3 di 7 non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Con la sentenza n. 924/2022 del 19.9.2022, il Giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava non dovuto l'importo di € 5.891,92 relativo ai consumi del periodo compreso fra il 7.2.2002 ed il 22.2.2014 perché prescritto e, viceversa, dovuto l'importo di € 3.715,20; condannava al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 20,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della condanna e alla rifusione delle spese di lite.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla ripartizione dell'onere della prova fra le parti;
2) erronea interpretazione e valutazione della documentazione, delle norme del R.S.I.I. e della
Carta del Servizio Idrico;
3) omessa pronuncia sulla domanda relativa all'inadempimento della società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione, alla responsabilità di cui all'art. 1227, co. 2,
c.c. e al risarcimento del danno.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello, confermare la sentenza impugnata e CP_1
condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali;
in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da controparte, condannare l'appellante al pagamento di detto credito e alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, nonostante parte appellante abbia richiamato nelle sue conclusioni sia la domanda relativa alla intervenuta prescrizione di una parte del credito, sia quella relativa all'avvenuto pagamento della somma di € 1.348,42 da esso già versata, nessuna decisione può essere assunta su tali questioni in questo grado, avendo il Giudice già accolto tali domande (cfr. punti 1 e 2 delle conclusioni).
L'oggetto del presente appello è riferito, pertanto, alla somma di € 3.715,20, alla erronea interpretazione della documentazione, nonché alla omessa pronuncia in merito all'inadempimento degli obblighi di diligenza della convenuta, alla sua responsabilità ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. e al pagina 4 di 7 risarcimento del danno, censurati con distinti motivi di doglianza, che per ragioni di ordine logico possono essere trattati congiuntamente.
Il Giudice correttamente si pronunciava in merito alla ripartizione dell'onere della prova sul corretto funzionamento del misuratore e sulla conseguente lettura registrata in fattura.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova sulla rilevazione dei consumi, insegna la Suprema Corte che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 24904 del 15/09/2021).
Viceversa, “in ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio (secondo quanto stabilito dall'art.
6.5 della Carta dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente. Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B.35 Regolamento del Servizio Idrico Integrato)” (Cass., sentt. nn. 31/2021;
60/2021; 185/2021; 114/2022).
La giurisprudenza di legittimità riconosce, quindi, una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (cfr. Cass. 17401/2024), salva la prova da parte dell'utente che essa sia dipesa da fattori esterni a lui non imputabili.
Riportando tali principi al caso concreto, si osserva che alla pag. 2 della fattura contestata emerge che i consumi del contatore master rilevati con la lettura effettuata in data 14.11.2018 - tenuta in considerazione per l'emissione della successiva - sono pari a 24.626 metri cubi, di cui 2090 mc addebitati al ed espressamente indicati alla voce “info bolletta” come “quota relativa al Pt_1 centrale” (v. doc. 1).
Infatti, al contrario di quanto ha asserito la difesa, il gestore idrico indicava che il consumo della abitazione, e non del master, era pari a 2449 metri cubi. Ed allora non può condividersi il ricalcolo degli importi fatto dall'attore che ha sostenuto, anche nel presente grado, che tali metri cubi sarebbero solo quelli relativi al master e, pertanto, da lui non dovuti.
Viceversa, era onere del dimostrare che la quantificazione dei consumi sia derivata da una Pt_1
perdita da lui non visibile con conseguente esonero su ogni sua responsabilità per omessa diligenza.
pagina 5 di 7 Sul punto, i testi e dichiaravano in modo univoco di aver trovato e Testimone_1 Testimone_2
riparato una perdita nell'impianto di riscaldamento in una camera all'interno di un appartamento del e di aver provveduto alla sostituzione di un tubo in polipropilene con nuove valvole e CP_2 saracinesche. Il teste in particolare, dichiarava che “ero riuscito a individuare il punto della Tes_2 perdita quanto ha iniziato ad affiorare l'umidità in entrambi gli appartamenti (del e del Per_1
), tra i quali corre la colonna montante, in cui era la perdita” (v. verbale di udienza del Per_2
26.4.2022).
Ciò premesso, si condivide la valutazione del Giudice che riteneva che la perdita era da riferirsi al contatore condominiale e non a quello individuale: non si trattava, infatti, di una perdita all'interno dell'appartamento del né di una perdita occulta in quanto, al contrario, essa era ben visibile Pt_1
dal cortile condominiale.
Inoltre, a conferma che si sia trattata di una perdita condominiale visibile e non, viceversa, di una perdita occulta all'interno della propria abitazione, si osserva che l'appellante, presentando reclamo nel
2019, affermava che, a seguito della ricezione della bolletta, aveva controllato insieme agli altri condomini se fossero presenti perdite, che non erano mai state trovate (v. doc. 3).
A fronte di tali elementi, appare dimostrata la congruità dei consumi indicati in fattura, stante la presunzione del corretto funzionamento del contatore, quantomeno in via presuntiva, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c., non avendo, viceversa, l'utente dimostrato che il consumo eccessivo sia dipeso da fattori esterni da lui non controllabili ed evitabili (perdita occulta).
Quanto alla ulteriore doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di diligenza e correttezza contrattuale, negata in sede di appello dal si condivide la valutazione negativa fatta dal Pt_1
tribunale in ordine al suo operato. Egli, pur resosi conto che non aveva fatturato per oltre 10 CP_1
anni, non aveva debitamente segnalato la mancata emissione, né aveva segnalato la perdita d'acqua trovata, come previsto dall'art. B.16 del R.S.I.I.
Allo stesso modo, anche il comportamento di appare violativo dell'obbligo di diligenza e CP_1
buona fede contrattuale, in quanto il gestore deve emettere le fatture in un arco di tempo non inferiore a due volte all'anno, e in particolar modo, con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, come previsto dall'art. B.16 del R.S.I.I. e dall'art.
6.2. della Carta del Servizio Idrico.
infatti, con tale comportamento, non permetteva al di constatare ed eventualmente CP_1 Pt_1 contestare l'abnormità dei consumi, stante il lasso di tempo di 10 anni intercorso fra una lettura e l'altra
(7.2.2006-3.8.2016), in cui venivano emesse solo due fatture.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, stante il comportamento scorretto di entrambe le parti, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento del danno.
pagina 6 di 7 Le richieste ulteriori da parte di relative all'accertamento del credito e al suo ammontare sono CP_1
da considerare domande nuove, e sono pertanto inammissibili.
Per tali motivi la sentenza di primo grado deve essere confermata, con condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ai valori minimi, stante la semplicità della controversia.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 924/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari il 19.9.2022, che conferma;
- condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado del Parte_1 CP_1
giudizio, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, che liquida in complessivi €
1.458,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 3.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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