Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1224/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 23/05/2025
In data 23/05/2025 alle ore 11:15, dall'aula di udienza del Tribunale di Paola, per come disposto dall'art. 127 bis c.p.c., è stato avviato dal Giudice designato dott. Matteo Torretta il video collegamento telematico con l'avv. l'avv. Luigi Caravelli per l'appellato; è presente in aula l'avv. Antonietta Vattimo per gli appellanti. Il Giudice preliminarmente procede alla verifica della rituale comunicazione del decreto con il quale è stata disposta la modalità di trattazione da remoto e all'identificazione delle parti: l'avv. Caravelli è identificato mediante esibizione della carta di identità n. – Numero_1 rilasciata dal . Controparte_1
Dopo aver chiesto conferma alle parti con le quali è in collegamento se la qualità delle immagini e del suono sono accettabili e dopo aver verificato il corretto funzionamento della connessione, il Giudice chiede agli intervenuti di indicare se sussistono eventuali ragioni ostative alla trattazione dell'udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 bis c.p.c. Le parti esprimono il consenso alla prosecuzione dell'udienza. Si procede, dunque, alla trattazione del procedimento. Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa. L'avv. Vattimo si riporta a tutti gli atti difensivi e insiste nell'integrale accoglimento e chiede che la causa sia trattenuta a decisione. L'avv. Caravelli si riporta alle conclusioni rassegnate e chiede che la causa sia trattenuta a decisione, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto. L'avv. Caravelli dispensa il Giudice dall'effettuare una nuova connessione telematica per il momento della lettura del dispositivo. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il video collegamento cessa alle ore 11:20. All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.35, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1224/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona Sindaco e l.r.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona Sindaco e l.r.p.t., rappresentati e Parte_2 P.IVA_2 difesi dall'avv. ANTONIETTA VATTIMO (C.F. ); C.F._1
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
LUIGI CARAVELLI (C.F. ); C.F._3 appellato
Oggetto: appello - Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. Controparte_2
387S/2020 elevato in data 25/07/2020 dal comando di Polizia locale servizio associato dei Comuni di e DI . Con il suddetto verbale è stato accertato che Parte_1 Parte_2 il veicolo targato CL980MP ha superato i limiti massimi di velocità in violazione dell'art. 142 comma 8 del d.lgs. 285/1992. La rilevazione dell'infrazione è stata effettuata da pattuglia in movimento, in modalità cd. dinamica, con i veicoli provenienti in senso contrario, tramite l'apparecchio scout speed (matr. 4342) installato a bordo dei veicoli impiegati dagli organi di polizia.
pagina 2 di 6 L'opponente ha dedotto diversi profili di illegittimità dell'accertamento della sanzione, quali: i. incertezza sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio elettronico di controllo della velocità e mancanza di idonea certificazione di taratura/omologazione dell'apparecchio; ii. mancanza di prova certa ex art. 23 della legge 689 del 1981; iii. mancata contestazione immediata dell'infrazione; iv. mancanza dell'autorizzazione prefettizia;
v. inesistenza e/o erronea indicazione della segnaletica stradale;
vi. violazione delle norme sulla privacy. I Comuni di e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Parte_1 Parte_2
Il Giudice di pace di Paola ha annullato la sanzione sull'assunto della illegittimità della stessa per violazione dell'art. 201 comma 1 bis c.d.s., che pone l'obbligo di contestazione immediata.
1.1. Avverso la sentenza 434/2020, i e hanno Parte_3 Parte_2 proposto appello. Assumono: a) la nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; b) il malgoverno delle risultanze istruttorie, in quanto hanno fornito la prova della esistenza della segnaletica verticale fissa e, considerato che nel verbale di contestazione viene dato atto della presenza della stessa, l'unico strumento possibile per contestare la veridicità di tale affermazione è la querela di falso;
c) l'esatta indicazione, nel verbale di accertamento, dei dati GPS relativi al luogo dell'infrazione; d) di aver fornito prova documentale della perfetta funzionalità del dispositivo elettronico di controllo della velocità (decreti ministeriali di omologazione, scheda di installazione, scheda di verifica periodica di funzionalità, certificazione di conformità al campione omologato); e) la liceità dei sistemi di acquisizione delle risultanze fotografiche e delle finalità per le quali queste informazioni sono trattate;
f) la legittimità della contestazione differita ai sensi dell'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in ragione della dinamica dell'accertamento così come indicata nel verbale (il veicolo sanzionato viaggiava sulla corsia opposta rispetto all'autovettura su cui è installato il dispositivo di controllo); g) l'ingiusta condanna alle spese di lite.
1.2. L'appellato, costituitosi tardivamente, insiste per il rigetto della domanda e reitera le doglianze proposte dinnanzi al primo giudice e da questi dichiarate assorbite.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per vizio di motivazione. Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, infatti, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito abbia omesso l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento [Cass. Sez. 6, 07/04/2017, n. 9105 (Rv. 643793 - 01)]. Ciò non ricorre nel caso in esame, in cui il giudice di prime cure, seppur sinteticamente, ha motivato la decisione sull'assorbente rilievo della mancata indicazione nel verbale di accertamento dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dell'infrazione.
3. Nel merito, l'appello deve essere rigettato, sebbene sulla base di un percorso motivazionale diverso da quello offerto dal primo giudice.
3.1. Il Giudice di Pace di Paola ha ritenuto illegittimo l'accertamento dell'infrazione per mancata contestazione immediata. L'art. 201 comma 1 bis del codice della strada indica le pagina 3 di 6 situazioni in cui gli agenti sono esonerati dall'obbligo generale di contestare immediatamente l'infrazione al trasgressore. In particolare, alla lettera e), la norma prevede che la contestazione immediata non è necessaria qualora l'accertamento della violazione sia effettuato «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Dunque, l'accertamento automatico della velocità dei veicoli eseguito mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici scout speed operanti in modalità dinamica, come nella fattispecie in esame, rientra nell'ipotesi di cui alla lettera e). Tanto si evince: i. dal D.M. n. 1323 del 08/3/2012 con cui è stato approvato il prototipo del dispositivo scout speed; ii. dallo stesso verbale di contestazione oggetto di opposizione, in cui si richiama esplicitamente la lett. e) dell'art. 201, comma 1-bis, c.d.s., in conformità a quanto disposto dall'art. 384 del regolamento di attuazione del medesimo codice, e si evidenzia come l'apparecchiatura, poiché installata sul veicolo di servizio della pattuglia, è nella disponibilità dell'organo di Polizia. Sotto questo profilo, dunque, nessuna illegittimità può predicarsi relativamente al verbale in questione, sicché la motivazione adottata dal primo giudice è palesemente errata.
3.2. L'illegittimità della sanzione va, invece dichiarata con riferimento al diverso profilo della mancanza di prova della taratura del dispositivo di misurazione della velocità utilizzato.
3.2.1. A seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 6 bis dell'art. 45 del codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, è stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, il quale ha specificato, al capo 1.5 dell'allegato, che ogni esemplare di dispositivo, a seguito della procedura approvazione, deve essere sottoposto a verifica iniziale di funzionalità e taratura prima di essere posto in esercizio. Suddetto decreto prevede, inoltre, che dopo un anno dalla esecuzione della verifica iniziale di taratura, e successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo in uso dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di funzionalità e taratura di cui al capo 2. Quanto alle modalità con cui tali verifiche devono essere eseguite, il decreto precisa che le verifiche di taratura, sia in fase di approvazione che quelle iniziali e periodiche, devono essere eseguite, con emissione del certificato di taratura, da soggetti terzi o dagli stessi produttori/utilizzatori purché operino in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOEIC e siano accreditati (cfr. art.
2.2. e 2.3 del suddetto decreto). Al capo 2.4. è inoltre previsto che, successivamente alla verifica iniziale e periodica di taratura, le verifiche siano eseguite e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, nel corso della prima utilizzazione del dispositivo dopo la taratura dello stesso. Al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato, la giurisprudenza di legittimità (con la pronuncia pagina 4 di 6 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
e anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, non massimata) ha ritenuto sufficiente la produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato circa la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria. [Cass. Sez. 2, 26/05/2021, n. 14597 (Rv. 661511 - 01)] 3.2.2. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado dai Comuni resistenti, si evince che il prototipo del dispositivo utilizzato per l'accertamento automatico delle violazioni stradali relative ai limiti di velocità è stato regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. decreto n. 1323 del 08/03/2012 e quelli successivi per estensione nn. 2430 del 03/05/2013 e 260 del 20/01/2014). Inoltre, è stata pure prodotta la certificazione di taratura (sempre allegata al fascicolo di primo grado), emessa in data 15/07/2020, dal centro accreditato LAT N° 105 UOD FR VEL 279 20, rilasciata in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991, dalla quale si evince che lo strumento di taratura scout speed n. 4342 installato sul veicolo dell'organo di polizia accertatore, è stato sottoposto a verifica periodica successiva a quella iniziale, in ottemperanza a quanto prescritto dal d.m. n. 202 del 2017 del MIT, sopra richiamato. È stato pure prodotto il verbale con il quale gli organi accertatori hanno attestato di aver effettuato le verifiche iniziali/periodiche successive alla taratura in data 19/07/2020 e dichiarato aver preso visione del certificato di taratura del 15/07/2020. Tale documentazione, in astratto, sarebbe sufficiente a dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato. Tuttavia, dal verbale di contestazione dell'infrazione, si evince che l'accertamento risale al 05/02/2020. I resistenti, in primo grado, non hanno depositato alcun certificato relativo alle verifiche iniziali/periodiche di taratura antecedenti alla data del 15/07/2020 (nonostante nell'atto di appello diano atto del deposito, all'allegato 2 del fascicolo di parte di primo grado, di una verifica periodica di funzionalità effettuata in data 07/08/2019). Dunque, in concreto, non è dimostrato che alla data del 05/02/2020 fossero state effettuate, nei termini previsti, le verifiche periodiche di funzionalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia. Deve, pertanto, concludersi che, non essendovi prova che nella fattispecie in esame l'apparecchiatura scout speed sia stata sottoposta alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, l'appello va rigettato;
per l'effetto va confermato l'annullamento del verbale di contestazione opposto in primo grado con assorbimento degli altri motivi di opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, ai valori minimi, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 243/2020 del Giudice di Pace di Paola. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 332,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, si dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia. Paola, 23 maggio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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