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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4326/2024, est. Dott.ssa Saioni, discussa all'udienza collegiale del 24-9-2025 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Arturo Maresco, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni sito in Milano, Via G. Modena n. 3
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, CP_1
MA RI e TT DI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori sito in Brescia, Via Solferino n. 3
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro di secondo grado, in accoglimento dei motivi sopra illustrati, riformare la sentenza n. 4326/2024 resa inter-partes dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Saioni, pubblicata il 31.10.2024 nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 10844/2023, non notificata e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite dal sig.
con condanna di quest'ultimo alla restituzione a di quanto ricevuto in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 (Euro 19.306,15), oltre interessi e rivalutazione, o della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
[1] In via subordinata, in accoglimento del motivo di appello n. IV) e in riforma della sentenza di primo grado, voglia condannare il sig. alla restituzione a della somma netta di CP_1 Parte_1 Euro 19.306,15 a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata, sempre in accoglimento del motivo di appello n. IV), voglia rideterminare l'indennità ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015 nella misura minima (2,5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia (comunque inferiore a quella della sentenza di primo Part grado), con condanna del sig. alla restituzione a della differenza rispetto a CP_1 quanto versatogli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
PER L'APPELLATO:
“rigettare l'appello avversario;
accogliere le domande rassegnate con il ricorso di I grado;
in ogni caso confermare le statuizioni di cui alla sentenza di I grado. In subordine rispetto alla richiesta di rigetto dell'appello in punto indennità risarcitoria, si formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 4326/2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro (Dott.ssa Saioni), nella causa promossa da contro CP_1 Pt_1
ha dichiarato sussistente tra le parti in causa un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dall'11 aprile 2022, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale, condannando la società resistente a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 2.089,41 mensili) nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. La causa trae origine dal ricorso promosso da nei confronti di CP_1 con cui ha lamentato la natura illecita dell'appalto di trasporto in essere Pt_1 con la formale datrice di lavoro , poi Controparte_2 Persona_1 diventata Controparte_3
A supporto delle sue domande esponeva:
. di avere sempre “formalmente” lavorato alle dipendenze di Controparte_3
con decorrenza dall' aprile 2022, in qualità di driver, addetto alla guida di
[...] furgone con portata inferiore a 35 quintali, nell'ambito di contratti di Parte appalto/trasporto non genuini, commissionati da
. di aver sempre iniziato e terminato la propria giornata lavorativa presso il Parte magazzino di Caorso ove dapprima consegnando una bolla cartacea, poi attraverso un dispositivo palmare, aveva sempre fornito a tutti gli autisti le informazioni relative ai colli da consegnare;
Parte
. che erano gli impiegati di che assegnavano i colli agli autisti;
[2] . che tutta la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività era di Parte proprietà di
. che, per ogni evenienza, vi erano contatti diretti tra gli autisti e gli impiegati Parte
Parte
. che, quindi, era che, da sempre, aveva esercitato nei suoi confronti i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare) attraverso la figura del OA (coordinatore degli acquisiti), mentre la società datrice di lavoro non aveva una propria struttura imprenditoriale e una gestione a proprio rischio dei servizi e dei trasporti. Parte Si costituiva ritualmente in giudizio contrastando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto. Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, escussi i testi e disattesa l'eccezione di inutilizzabilità ai fini processuali dei documenti attorei da 12 a 18, relativi all'indagine promossa in sede penale nei Parte confronti di (sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno, e poi revocata dal Tribunale di Milano nelle more del presente giudizio), e dichiarati gli elementi istruttori raccolti nel suddetto procedimento pienamente utilizzabili, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi in relazione a cause analoghe accoglieva il ricorso, ritenendo che nel periodo oggetto di causa non vi fosse stato alcun rapporto di effettiva dipendenza tra il ricorrente e AEG s.a.s. di OL AN poi divenuta essendo invece Controparte_3 emersa la sottoposizione del ricorrente alle direttive e al potere organizzativo della
. Pt_1 Parte In particolare, dall'istruttoria testimoniale era emerso che: sino al 2023 controllava la corretta esecuzione della prestazione e le relative tempistiche, organizzava i turni di lavoro;
alla medesima società venivano chieste le ferie o i permessi e ad essa ci si rivolgeva anche nel caso di problemi con le consegne;
sia Parte la divisa che il palmare erano forniti da che pure esercitava, nella sostanza, il potere disciplinare, valutando la rilevanza e la gravità delle condotte poste in essere dai drivers: risultava quindi provato che il lavoratore non fosse stato mai sottoposto alle direttive dell'appaltatore/datore di lavoro quanto piuttosto e in via diretta a quelle dei dipendenti di . Pt_1
Pertanto, il Tribunale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dall'art. 39 del D.lgs 81/2015, accertava la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro con con decorrenza dall'11/04/2022 - data Pt_1 di inizio della fattispecie interpositoria - alle condizioni in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale (inquadramento autista, livello G1 del CCNL Trasporto Merci Spedizioni, con retribuzione utile ai fini del TFR, da ultimo, pari ad euro 2.089,41). Parte Condannava altresì a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione delle dimensioni dell'impresa e della gravità del comportamento adottato dalla stessa.
[3] con atto depositato in data 29/04/25 ha proposto appello per i Parte_1 seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. Parte Con il primo motivo ha criticato l'acquisizione al presente giudizio dei doc. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 prodotti dal ricorrente e afferenti all'indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Parte_1 documenti posti poi a fondamento della decisione del Tribunale di Milano, nonostante gli stessi non avessero alcuna afferenza con la posizione di o CP_4 con le attività della filiale di Caorso. Parte appellante denuncia, infatti, la mancata prova circa la legittima acquisizione dei suddetti documenti, così come stabilito dall'art. 116 c.p.p. (“
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione
o la sentenza”), non avendo prodotto alcuna istanza formulata alla CP_4
Procura per accedere a tali documenti, né alcuna autorizzazione del Pubblico Ministero ad estrarne copia. Sostiene inoltre che, quand'anche si ritenesse (per mera ipotesi) che i predetti documenti avessero potuto trovare ingresso nell'odierno giudizio, il Tribunale aveva comunque completamente omesso di chiarirne la pertinenza rispetto ai fatti dedotti dal sig. come invece richiesto dalla Suprema Corte, che aveva CP_1 ammesso la rilevanza delle prove atipiche purché “della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2023, n. 2947): sul punto, ritiene infatti parte appellante che, nello specifico, i fatti contestati dalla Procura di Milano, così come le dichiarazioni sommarie evocate nella sentenza: (i) non erano afferenti alla posizione del CP_4
(ii) non erano relativi alla filiale di Caorso, in cui parte appellata dichiarava di aver operato.
- Violazione degli artt. 112, c.p.c. e 1678 c.c. Parte Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto, a suo avviso, il Tribunale avrebbe compiuto una 'riqualificazione' che non aveva mai CP_4
[4] Parte chiesto, riqualificando in appalto il contratto di trasporto intercorso con infatti, aveva domandato di “accertare e dichiarare la non genuinità CP_4 dell'appalto di servizi di trasporto” (cfr. conclusioni del ricorso), con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. 276/2003, senza preventivamente chiedere (come avrebbe dovuto fare) la riqualificazione dei contratti di trasporto in appalti. In ogni caso, ad avviso di parte appellante, il primo giudice, in violazione degli insegnamenti della consolidata giurisprudenza, aveva anche travisato i Parte numerosi elementi dedotti da a sostegno della genuinità dei contratti di trasporto, dando invece rilevanza a profili inconferenti o comunque secondari. Il ricorrente, ad avviso di parte appellante, non aveva dedotto la sussumibilità del Parte contratto di trasporto concluso da nello schema tipico del contratto di appalto, posto che lo stesso avrebbe dovuto prima addurre la riconducibilità di tale negozio allo schema dell'appalto e, poi, (tentare di) provarne la illiceità. Parte Ribadisce pertanto che il contratto intercorso tra e il datore di lavoro del lavoratore inerisce la tipica attività di trasporto (senza alcuna predeterminazione) e le attività accessorie (come le operazioni di c.d. picking e di carico e scarico della merce) erano solo quelle strettamente strumentali e funzionali al trasporto. Inoltre, rammenta che i trasporti da effettuare non erano stati in alcun modo pianificati e/o predeterminati;
ciò emerge dalla mancanza di qualsivoglia indicazione nel contratto di un numero quantomeno minimo di trasporti giornalieri da affidare, che invece variava quotidianamente e dipendeva dal numero di consegne e ritiri, che venivano richiesti dai vari clienti della mittente, variabili a seconda dell'andamento del mercato e delle stagioni commerciali. Inoltre, non vi era alcun corrispettivo unitario pattuito tra le parti, poiché questo era calcolato sulla base dei singoli trasporti affidati e non su un minimo garantito;
in aggiunta, vi era una responsabilità diretta e senza limitazioni del vettore per tutti i danni che fossero stati arrecati ai colli trasportati, oltre che ai beni (mobili e immobili) e di terzi, nonché alle persone.
- Erronea ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado con riferimento agli elementi di fatto che denotano la genuinità dei rapporti intercorsi tra e il vettore, nonché alle risultanze e alla Parte_1 valutazione della prova testimoniale Parte Con il terzo motivo ha censurato l'errata valutazione delle testimonianze e delle prove documentali effettuata dal primo giudice: valutazione che lo aveva poi Parte erroneamente condotto a qualificare come appalto il rapporto in essere tra e
Controparte_3
Parte appellante ribadisce che il vettore era proprietario o comunque utilizzatore in leasing dei furgoni utilizzati per la consegna, ne sosteneva i costi per manutenzione e trasporto (assicurazioni, carburante, ecc.), disponendo altresì di proprio personale e di una struttura idonea a gestire i rapporti di lavoro. Relativamente poi al rischio di impresa a suo carico, esso era indubbiamente presente, come emerge:
[5] a) dall'assoggettamento a penali per il caso di ritardi nelle consegne o di perdita o avaria della merce (all. 2 della memoria di primo grado); b) dall'assenza di un corrispettivo minimo garantito;
c) dalla commisurazione del corrispettivo sulla base dei trasporti effettuati;
d) dalla circostanza che il vettore ha sostenuto direttamente tutti i costi necessari, assumendo il rischio che i corrispettivi potessero non coprire le spese sostenute. Con riferimento all'esercizio del potere direttivo rammenta invece che le indicazioni funzionali ad eseguire la consegna della merce o le attività propedeutiche/accessorie (come, ad esempio, il prelievo del pacco in filiale), così come i riscontri degli autisti in ordine alle consegne effettuate o non perfezionate non possono essere ricondotte al concetto di esercizio del potere direttivo. Infatti, l'art. 1683 c.c. prevede che: “il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto…” e, appunto, in totale coerenza con tale assunto, nei contratti di Parte trasporto si era obbligata a «fornire al vettore ogni utile indicazione, ai sensi dell'art. 1683 cod. civ., per la corretta esecuzione dei trasporti, compresi gli orari ed i luoghi di carico e presa in consegna delle merci e gli orari ed i luoghi della loro riconsegna a destinazione» (art. 1, all. 2 della memoria di primo grado). Conclude quindi ribadendo l'impossibilità di qualificare tali indicazioni come espressione del potere direttivo e organizzativo nei confronti del personale del vettore, sostenendo inoltre che indicazioni trasmesse tramite il palmare non costituivano esercizio di un potere direttivo, ma rappresentano informazioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione del servizio di consegna: tali informazioni riguardano infatti esclusivamente i dettagli relativi alle consegne (ad esempio, indirizzi, orari, e particolari richiesti dal cliente) e sono di natura logistica e non direttiva. Era infatti emerso dall'istruttoria testimoniale in primo grado che il Sig. operava in totale autonomia, decidendo lui l'ordine delle consegne, i CP_1 Parte suoi orari di lavoro, le sue pause, ecc.; non aveva mai esercitato forme di controllo o irrogato sanzioni nei suoi confronti, né aveva impartito ordini che configurerebbero un rapporto di etero-organizzazione della prestazione. Riguardo poi alle dichiarazioni testimoniali, parte appellante lamenta che nessuno dei testi (alcuni dei quali avevano espressamente dichiarato di essere Parte anch'essi in causa con per i medesimi motivi dell'odierno appellante) aveva saputo riferire per cognizione diretta sulle attività svolte dal lavoratore durante la giornata di lavoro dal momento dell'uscita dalla filiale. Parte conclude quindi sul punto ribadendo che non era corretta l'affermazione della sentenza secondo cui – dalla valutazione delle testimonianze rese nel Parte presente giudizio – avrebbe esercitato i poteri datoriali, sostenendo che l'accertamento compiuto dal Tribunale era stato anche parziale, posto che non aveva tenuto conto dei numerosi elementi, risultanti anche documentalmente,
[6] che attestavano l'effettiva organizzazione del vettore, titolare dei relativi mezzi, e il rischio d'impresa da lui sostenuto.
- Falsa applicazione dell'art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 Parte Con l'ultimo motivo ha censurato l'erronea applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 – inapplicabile e inconferente, dal momento che non solo la predetta disposizione disciplina le conseguenze di un istituto diverso da quello dedotto in giudizio (la somministrazione illecita), ma nel caso di specie era pacifico che il lavoratore, sin dal periodo precedente all'introduzione del presente giudizio così come alla data di pubblicazione della sentenza, aveva sempre continuato a lavorare presso la filiale di Caorso, non essendosi quindi mai verificata alcuna interruzione del suo rapporto di lavoro e, quindi, non avendo egli subìto alcun danno derivante dall'assenza di retribuzione e di occupazione, non si era mai realizzato il presupposto normativo della tutela economica che (erroneamente) era stata applicata dal Tribunale. Infine, l'appellante censura la totale mancanza di equilibro nella quantificazione dell'indennità, liquidata nella misura massima (12 mensilità) pur in assenza di qualunque danno derivante al lavoratore, avendo quest'ultimo continuato a lavorare con continuità. Insiste quindi per la riforma della sentenza con condanna del sig. alla CP_1 Parte restituzione a della somma di euro 19.306,15 (all. 4 del presente atto, corrispondente alla somma netta pagata dalla Società al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015 di 12 mensilità) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Infatti, come si evince dall'allegato cedolino e dalle relative distinte di bonifico (all. 4 del presente atto), l'indennità lorda ammontava ad euro 25.072,92, con un importo bonificato al netto delle ritenute di legge pari ad euro 19.306,15. In via subordinata, insiste affinché l'indennità sia riliquidata nella misura minima (2,5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia (comunque inferiore a quella della sentenza di primo grado), con condanna del sig. alla CP_1 Parte restituzione a della differenza rispetto a quanto versatogli. Riproposizione delle domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., per quanto non evidenziato nel presente ricorso, parte appellante ha dichiarato di voler reiterare tutte le eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze contenute nella memoria di costituzione del precedente grado di giudizio e nei relativi documenti.
Con memoria depositata in data 10/09/25 si è costituito CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata, respingendo tutti i motivi di appello avversario, ed in particolare:
1. quanto alla rilevanza degli atti penali, ribadisce che, pur essendo le prove testimoniali raccolte nel processo civile già di per sé sufficienti, gli atti penali -
[7] considerati “prove atipiche” - possono comunque essere valutati dal giudice, essendo pacifico che il giudicante possa formare il proprio convincimento anche in base a prove appunto “atipiche” come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Richiama dunque i capp. 74-87 del ricorso di I grado (doc.B) per il contenuto delle suddette dichiarazioni e relativi accertamenti della Procura e del GIP, rammentando che, tanto dalle deposizioni dell'amministratore delegato sig. Pt_2 quanto da quelle del legale di fiducia avv. , era emerso che: Parte_3 Parte
• valorizzava gli appalti sulla base unicamente di una stima delle ore di lavoro;
• nessun rischio di impresa sussisteva in capo alle appaltatrici;
Parte
• partecipava direttamente, ed anzi si imponeva, nell'ambito delle trattative sindacali delle appaltatrici, così da definire condizioni uniformi per tutte;
Parte
• era perfettamente consapevole che i costi del personale delle appaltatrici Parte era ampiamente superiore a quanto corrisposto a titolo di compenso da alle appaltatrici stesse;
Parte
• era perfettamente consapevole che queste ultime evadevano l'IVA e sottopagavano i lavoratori;
Parte
• si accollava i costi degli esuberi dei lavoratori sgraditi;
• ai fornitori era proibito avere più del 10% dei mezzi in filiale, ciò per evitare la sindacalizzazione;
ciò “determina la necessità che qualcuno organizzi il lavoro Parte degli autisti … è quindi la stessa attraverso la figura del OA (coordinatore degli autisti) ad organizzare il lavoro, ciò che in diverse occasioni sconfina in una vera e propria interposizione)”.
2. Sostiene inoltre che sia da ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la qualificazione dei contratti come di trasporto anziché Parte di appalto, ribadendo che i contratti tra e le cooperative non sono veri contratti di trasporto, ma appalti di servizi di trasporto: è infatti irrilevante il
“nomen juris” utilizzato dalle parti in sede negoziale se nella sostanza si tratta di somministrazione illecita.
3. Con riferimento alla censura relativa all'appalto non genuino / somministrazione illecita, ritiene che anche tale motivo di appello sia meritevole Parte di rigetto in quanto esercitava tutti i poteri tipici del datore di lavoro: organizzazione, direzione, controllo, mentre le cooperative erano meri prestanome, senza autonomia organizzativa. Le testimonianze sul punto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, Parte avevano confermato che gestiva direttamente ferie, turni, permessi, assegnazione del lavoro, etc.
4. In relazione alla censura sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lgs. 81/2015, respinge la tesi dell'appellante e, sul punto, richiama quanto stabilito dall'art. 38, c.2, d.lgs. 81/2015 (“il lavoratore può chiedere, anche
[8] soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione” e dall'art. 39: “2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1 [di costituzione del rapporto presso l'utilizzatore], condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”). L'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, poi, definisce l'appalto distinguendolo dalla somministrazione di lavoro ("ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto (...) si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore...nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"). Non solo, ma in base alle previsioni di cui agli artt. 27 e 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, le distinzioni tipologiche tracciate dal legislatore perdono rilievo nel caso di illegittimità della somministrazione (irregolare) o dell'appalto (non genuino), producendosi, in entrambi i casi, l'effetto della imputazione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Parte appellata, in conclusione - rammentando di essere padre di due figli, di avere subito demansionamenti, trasferimenti e infine di essere stato licenziato- chiede quindi la conferma delle 12 mensilità, in base ai criteri dell'art. 8 l. 604/1966:
. Dimensioni aziendali: BRT ha oltre 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 2 miliardi;
. Anzianità del lavoratore: oltre 3 anni. Parte
. Comportamento delle parti: ha attuato una “frode di massa” e ha adottato condotte ritorsive. In subordine chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., per chiarire se l'indennità sia dovuta anche in assenza di interruzione del rapporto.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente fondato. Procedendo alla disamina dell'appello, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica. Il sig. ha agito in giudizio per veder costituito un rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze di ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 Parte_1 settembre 2003 n. 276, sull'assunto che si fosse realizzata una fattispecie interpositoria, nella quale utilizzava e dirigeva le prestazioni lavorative Parte_1 del ricorrente, mentre le società formali datrici di lavoro si limitavano alla mera
[9] gestione amministrativa del rapporto, senza alcuna autonomia organizzativa, né assunzione di rischio di impresa. Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori Parte_1 di lavoro del ricorrente: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto. Ne deriva che, contrariamente alla tesi dell'appellante, l'accoglimento della domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto. Le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di prime cure costituiscono un mero passaggio motivazionale, privo di autonomo carattere decisorio, sicché, anche per tale ragione, la pronuncia non viola sotto alcun profilo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Tanto premesso, all'accertamento dell'esistenza di un'interposizione di manodopera e al conseguente accoglimento della domanda attorea il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in giudizio, ritenute sufficientemente eloquenti e funzionali all'accoglimento delle tesi di parte ricorrente. Risultano con ciò assorbite le censure svolte nell'appello in punto di inutilizzabilità dei documenti prodotti in atti dal lavoratore, afferenti all'indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di Infatti, pur avendone dichiarato l'utilizzabilità, il Parte_1
Tribunale non ha posto a fondamento della pronuncia alcun elemento tratto da tali documenti, sicché l'astratta valutazione di utilizzabilità non ha spiegato concreti effetti sulla decisione (vedi sentenza n. 353/2025 di questa Corte, rel. Dossi).
In ogni caso, il fatto che il lavoratore non abbia prodotto alcuna istanza rivolta alla Procura per accedere a tali documenti non assume nella specie alcuna rilevanza. La stessa sentenza citata dall'appellante (Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8459) precisa che sono estranee alle fonti di prova, anche atipiche, solamente quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, l'inviolabilità del domicilio, dovendo distinguersi le ipotesi in cui le norme processuali violate, preordinate alle modalità di acquisizione probatoria, abbiano determinato una lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del soggetto contro cui la prova si intende far valere, da quelle in cui non si
[10] verifica tale lesione, essendo diretta la norma violata a tutelare un bene diverso non riferibile direttamente alla sfera giuridica dell'interessato. In particolare, la Suprema Corte, afferma che “La categoria della "inutilizzabilità" della prova ex art. 191 c.p.p. - posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270,271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale - cui provvede l'art. 238 c.p.p., comma 1 -, tenuto conto della diversa rilevanza degli interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile, nel quale il Giudice non incontra i limiti della "tipicità" del mezzo probatorio (cfr. Corte Cass. Sez. L -, Sentenza n. 28974 del 04/12/2017 - con riferimento alla utilizzabilità nel giudizio del lavoro degli scritti anonimi e la inapplicabilità dei limiti posti dagli artt. 240 e 333 c.p.p. -; id. Sez. 5, Sentenza n. 8206 del 22/04/2015). Nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca "ex se" - per il suo modo di essere - lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo - nè potendo essere censurato in cassazione - alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2
-Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, con specifico riferimento al verbale di "sommarie informazioni testimoniali")”. Nella specie, quindi, i documenti tratti dal procedimento penale non possono essere ritenuti inutilizzabili solamente perché manca la prova dell'autorizzazione del P.M., non essendovi, al contrario, la prova che la documentazione penale sia stata acquisita con modalità tali da ledere le libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio
[11] sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto) (vedi, ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9957; Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947).
Nella specie, infine, la pertinenza degli atti penali emerge in modo evidente laddove si tenga conto che l'indagine investe il periodo oggetto di causa e riguarda Parte le modalità di gestione degli appalti facenti capo a facendo emergere un modus operandi generalizzato di avvalersi – attraverso compiacenti società cooperative – di somministrazione illecita di manodopera.
Si ritengono poi infondate le censure nei confronti della sentenza, per avere ravvisato nella fattispecie controversa un'interposizione illecita di manodopera. Giova osservare che questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in cause analoghe, promosse da altri autisti –formalmente dipendenti di società con Parte Parte cui aveva stipulato contratti di trasporto- impiegati da con modalità analoghe a quelle che hanno connotato l'attività resa dall'odierno appellato. Le pronunce (sentenza n. 1023/24, est. Picciau, relativa al medesimo magazzino di Caorso presso cui è operativo l'autista parte di questo giudizio;
sentenza n. 354/2025, est. Pattumelli;
sentenza n. 353/2025, est. Dossi, anch'essa relativa a lavoratori impiegati a Caorso nonché sentenza n. 570/2025, est. sono Per_2 state rese in controversie caratterizzate dalla sostanziale sovrapponibilità delle questioni giuridiche valutate (e ciò anche in ragione della coincidenza soggettiva dei difensori delle parti nei differenti processi), oltre che della parziale identità del materiale istruttorio raccolto. Per queste ragioni, il Collegio reputa di richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sentenza n. 354/2025, condividendole appieno e facendole per questo proprie: «Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato quest'ultimo Parte mezzo di impugnazione, con particolare riguardo alle critiche rivolte da … alla qualificazione dei rapporti, intercorsi fra detta società e le formali datrici di lavoro dei lavoratori …, come appalti, e all'accertamento della loro irregolarità. La decisione assunta al riguardo dal Tribunale appare immune da censure, in quanto basata sulla condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali all'univoco quadro probatorio formatosi durante la prima fase processuale. Con riguardo alla qualificazione, (…) questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n. 1023/24 (Pres. Est. Picciau), sulla
[12] base delle seguenti argomentazioni: “ritiene il collegio che, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di trasporto, poiché, come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di rispondente alle esigenze del committente” (cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio. Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017). Essa è, infatti, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte (v. sent. nn. 874/2019, e 998/2024, Pres. Picciau, Persona_3 Persona_4
e del Supremo Collegio, che ha valorizzato in modo costante, ai Persona_5 fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass. 13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”; Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015). Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza 31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle
[13] prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”. L'applicazione degli invalsi insegnamenti sopra riportati al caso di specie evidenzia la correttezza della qualificazione operata dalla sentenza di primo grado. Parte Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da con i vettori”- contratti prodotti anche in questo giudizio e di tenore analogo a quello esaminato nel precedente giudiziario richiamato: si vedano i documenti sub 2 del fascicolo BRT- “avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, trasporto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e «quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi» (art.1 …), nonché delle operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione) (art. 3…); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo (art. 3..); nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi (art. 3…) e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo (art. 3…), con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione dei dati relativi alle Parte consegne, forniti dalla stessa (art. 3…), a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti e poi via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti. Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto. Del tutto condivisibilmente i rapporti, così qualificati, sono stati ritenuti irregolari dal Tribunale”. Tra l'altro, è comunque decisivo quanto del tutto correttamente il primo giudice ha evidenziato, rilevando che “il ricorso [ex art. 414 c.p.c.] chiede in ogni caso di accertare che la convenuta è stata ed è l'effettivo datore di lavoro del ricorrente e, quindi, che preteso soggetto intermediario è il committente: ne consegue che per valutare la domanda in esame è necessario esaminare lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ricorrente al fine di individuare una eventuale fattispecie di intermediazione di manodopera e l'effettivo datore di lavoro. Ciò prescinde dalla forma che hanno assunto i rapporti tra il committente ed i datori del ricorrente e dalla ricostruzione in diritto offerta in ricorso”. Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 353/2025, est. Dossi, “Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori di lavoro di Parte_1 [...]
: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il lavoratore Parte_4 deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto. Ne deriva che, contrariamente alla tesi di l'accoglimento della domanda Pt_1 proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non
[14] presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto”. Parimenti va disatteso il motivo di gravame relativo al rigetto dell'eccezione di decadenza. Anche in ordine a tale questione soccorre il richiamo – ex art. 118 disp. att. c.p.c.- al condiviso precedente di questo ufficio, sent. n.354/2025, est. Pattumelli: Parte
“La sentenza resiste, anche su quest'ultimo punto, alle censure svolte da non essendo ravvisabile l'atto dell'appaltante, equivalente ad una comunicazione di recesso, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'operatività dell'eccepita decadenza. Il Collegio ritiene, in proposito, di uniformarsi ai precedenti di legittimità secondo cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (Cass. 28.10.2021, n. 304909; conf. Cass. 8.8.2022, n. 24437; Cass. 3.11.2023, n. 30624; Cass. 8.3.2024, n. 6266, che ha ritenuto “l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”). Né in appare conferente – in senso contrario – la pronuncia di legittimità n. 11901 del 3.5.2024, invocata a sostegno del motivo di appello incidentale in esame, in quanto relativa alla diversa fattispecie del distacco (peraltro cessato, nella fattispecie oggetto di tale precedente di legittimità, in virtù di un espresso atto del distaccatario). Del tutto correttamente, pertanto, il TRIBUNALE non ha attribuito rilevanza, ai Parte fini del decorso del termine di decadenza, agli elementi valorizzati da quali la consapevolezza dell'irregolarità dell'appalto o la cessazione dei singoli rapporti con le formali datrici di lavoro, non potendosi i relativi atti riferire all'effettiva parte datoriale, individuata nella predetta società sulla base di una condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali e di una corretta valutazione del quadro probatorio. Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante, “in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che
[15] tema di divieto di intermediazione di manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione dell'attività lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del 26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent. 15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)”. A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità». Parimenti sono infondate le censure concernenti la valutazione del materiale istruttorio. Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante, “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889). A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità. I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro sono emersi con chiarezza dall'istruttoria esperita avanti al Tribunale, avendo i testimoni concordemente riferito come l'organizzazione del lavoro dei trasportatori – presso il polo logistico Parte di sito in Caorso – fosse interamente gestita dalla formale committente, che stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare fornito, completo di apposito software, a ciascun autista dalla stessa Parte
Significative in tal senso risultano in primo luogo le dichiarazioni del teste
(dipendente di con funzioni di responsabile di filiale Testimone_1 Parte_1 da marzo 2023 e in precedenza, dal 2010, di responsabile operativo), il quale ha riferito, per cognizione diretta, puntuali circostanze relative all'organizzazione del lavoro nella filiale di Caorso.
[16] ha affermato che: era a suddividere le consegne tra i vari Tes_1 CP_5 autisti a disposizione, utilizzando il palmare che la stessa forniva ai CP_5 medesimi driver;
in caso di sopravvenuti cambiamenti di alcune specifiche Parte attinenti le consegne già affidate, il singolo autista riceveva direttamente da tramite palmare, le istruzioni per far fronte a detti cambiamenti;
era il Tes_1 destinatario diretto del piano ferie che gli autisti elaboravano e che doveva essere Parte approvato dallo stesso;
i dipendenti di indirizzavano in prima Tes_1 battuta direttamente agli autisti richieste di chiarimenti in ordine a problematiche di consegna sollevate dai destinatari della merce. Analoghe modalità organizzative sono state riferite da colleghi autisti pure operativi presso la medesima filiale. Nessun referente delle società appaltatrici è mai stato presente, né Parte quotidianamente né saltuariamente, presso la filiale della di Caorso e che Parte ove anche tali referenti fossero stati presenti nel magazzino gli stessi potevano emanare direttive vincolanti relative all'organizzazione del lavoro e alle modalità operative, stante la procedimentalizzazione delle operazioni poste in Parte Parte essere dagli impiegati e dal software Il teste ha riferito, in particolare, che “Prima dei fatti oggetto di Tes_1 indagine, il sig. veniva saltuariamente a Caorso, intendo ogni 7 – 10 giorni, CP_3 circa”; Parte il teste (dipendente ha confermato che “Da circa un anno, è presente Tes_2 per , un preposto che è anche autista, è fisso sulla sede di Controparte_3
Caorso. In precedenza, non avevo contatti con i fornitori perché non rientrava nel mio ruolo ma mi sembra che venisse in filiale circa ogni 7 – 15 giorni. CP_3
Anche il teste ha precisato che “in tutti gli anni di mio lavoro a Caorso Tes_3 mai è stato presente sull'appalto qualcuno, in veste di coordinatore o responsabile delle cooperative di cui sono stato dipendente. Ho sempre ricevuto istruzioni per il mio lavoro da di cui non conosco il cognome, Per_6 Per_7 Parte e di
[...] Persona_8
Il teste ha riferito che “ non veniva a Caorso, lo vedevo una o due volte Tes_4 CP_3 Parte al mese, al massimo. Era sempre a darmi istruzioni per il mio lavoro”. Dalle deposizioni testimoniali risulta dunque che “i referenti delle fornitrici” siano giunti in magazzino soltanto dal 2023 (e cioè in seguito all'intervento della Procura di Milano), peraltro soltanto occasionalmente. Fino al 2023, al contrario, Parte in relazione a qualsivoglia problematica, si rivolgeva direttamente all'autista, ed analogamente avveniva per le assenze. Quest'ultima circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi:
- “Ho sempre ricevuto istruzioni per il mio lavoro da di cui non Tes_3 Per_6 Parte conosco il cognome, e di Se, avevo Persona_7 Persona_8 problemi durante il mio giro, parlavo con per risolvere il problema. Persona_7
Non chiamavo nessuno della cooperativa. Quando finivo il mio giro, chiamavo Parte
di perché poteva essere necessario fare un altro giro”; Per_7
[17] - Barragato: “Se nel corso del giro sorgono problemi inerenti al giro, gli autisti chiamano in ufficio;
se invece, ad esempio, si rompe il camion, devono chiamare il loro datore di lavoro. Se un autista arriva in ritardo, gli viene detto di cercare di arrivare puntuale perché questo ha ripercussioni sul giro. Se la condotta è frequente, chiamiamo il datore di lavoro perché si adoperi a fare cessare questo comportamento che mette in difficoltà la filiale”; Parte
- “Se, nel corso del giro avevo problemi, chiamavo se il problema era Tes_4 Parte di lavoro. Se invece il problema era con il mezzo, prima chiamavo e poi il mio Parte capo. Quando finivo il giro, informavo;
- “Siamo noi che forniamo agli autisti il numero di consegne giornaliero Tes_2 da effettuare;
è poi l'autista, in base alla sua esperienza, a organizzarselo. Se nel corso del giro, sorgevano problemi, prima gli autisti si rivolgevano a noi per problemi inerenti consegne e ritiri”. Da tali dichiarazioni, pienamente convergenti, emerge che le società di cui l'appellato è stato formalmente dipendente non disponeva di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie presso la filiale di Caorso interamente demandata a la Parte_1 quale esercitava un controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di durante l'intero turno di lavoro. Come visto, e come Parte_1 univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie e gli autisti, a loro volta, erano tenuti a fornire al personale di riscontri in ordine alle consegne effettuate o non Parte_1 perfezionate. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori. Del resto, che non vi fosse distinzione nelle modalità di impiego dei differenti autisti, a prescindere dall'identità soggettiva delle società formalmente titolari del Parte rapporto, è comprovato anche dal fatto che la stessa abbia utilizzato identici moduli contrattuali (di “trasporto”) per disciplinare i rapporti con tutte le società presso le quali gli odierni appellanti erano formalmente assunti. L'accertamento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra il Parte ricorrente in primo grado e costituisce la diretta conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto fattuale e della sua condivisibile qualificazione giuridica.
[18] Deve, invece, ritenersi fondata l'ultima censura, riferita alla erronea condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. È pacifico che il lavoratore appellato abbia continuato a lavorare presso la filiale di Caorso anche dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado. La norma invocata dall'appellante, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Ad avviso del Collegio, il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di
“risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che il lavoratore Parte non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di Caorso fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Quanto, infine, alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
[19] In applicazione del principio di soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante nella misura di due terzi e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 5.500,00 per il primo grado ed € 4.400,00 per l'appello, per un totale di € 9.900,00, la cui quota di due terzi, posta a carico della società, ammonta ad € 6.600,00). Compensa tra le parti il restante terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4326/2024 del Tribunale di Milano, rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'indennità risarcitoria ex Parte_1 art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato due terzi delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 6.600,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
[20]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4326/2024, est. Dott.ssa Saioni, discussa all'udienza collegiale del 24-9-2025 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Arturo Maresco, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni sito in Milano, Via G. Modena n. 3
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, CP_1
MA RI e TT DI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori sito in Brescia, Via Solferino n. 3
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro di secondo grado, in accoglimento dei motivi sopra illustrati, riformare la sentenza n. 4326/2024 resa inter-partes dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Saioni, pubblicata il 31.10.2024 nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 10844/2023, non notificata e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite dal sig.
con condanna di quest'ultimo alla restituzione a di quanto ricevuto in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 (Euro 19.306,15), oltre interessi e rivalutazione, o della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
[1] In via subordinata, in accoglimento del motivo di appello n. IV) e in riforma della sentenza di primo grado, voglia condannare il sig. alla restituzione a della somma netta di CP_1 Parte_1 Euro 19.306,15 a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata, sempre in accoglimento del motivo di appello n. IV), voglia rideterminare l'indennità ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015 nella misura minima (2,5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia (comunque inferiore a quella della sentenza di primo Part grado), con condanna del sig. alla restituzione a della differenza rispetto a CP_1 quanto versatogli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
PER L'APPELLATO:
“rigettare l'appello avversario;
accogliere le domande rassegnate con il ricorso di I grado;
in ogni caso confermare le statuizioni di cui alla sentenza di I grado. In subordine rispetto alla richiesta di rigetto dell'appello in punto indennità risarcitoria, si formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 4326/2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro (Dott.ssa Saioni), nella causa promossa da contro CP_1 Pt_1
ha dichiarato sussistente tra le parti in causa un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dall'11 aprile 2022, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale, condannando la società resistente a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 2.089,41 mensili) nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. La causa trae origine dal ricorso promosso da nei confronti di CP_1 con cui ha lamentato la natura illecita dell'appalto di trasporto in essere Pt_1 con la formale datrice di lavoro , poi Controparte_2 Persona_1 diventata Controparte_3
A supporto delle sue domande esponeva:
. di avere sempre “formalmente” lavorato alle dipendenze di Controparte_3
con decorrenza dall' aprile 2022, in qualità di driver, addetto alla guida di
[...] furgone con portata inferiore a 35 quintali, nell'ambito di contratti di Parte appalto/trasporto non genuini, commissionati da
. di aver sempre iniziato e terminato la propria giornata lavorativa presso il Parte magazzino di Caorso ove dapprima consegnando una bolla cartacea, poi attraverso un dispositivo palmare, aveva sempre fornito a tutti gli autisti le informazioni relative ai colli da consegnare;
Parte
. che erano gli impiegati di che assegnavano i colli agli autisti;
[2] . che tutta la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività era di Parte proprietà di
. che, per ogni evenienza, vi erano contatti diretti tra gli autisti e gli impiegati Parte
Parte
. che, quindi, era che, da sempre, aveva esercitato nei suoi confronti i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare) attraverso la figura del OA (coordinatore degli acquisiti), mentre la società datrice di lavoro non aveva una propria struttura imprenditoriale e una gestione a proprio rischio dei servizi e dei trasporti. Parte Si costituiva ritualmente in giudizio contrastando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto. Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, escussi i testi e disattesa l'eccezione di inutilizzabilità ai fini processuali dei documenti attorei da 12 a 18, relativi all'indagine promossa in sede penale nei Parte confronti di (sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno, e poi revocata dal Tribunale di Milano nelle more del presente giudizio), e dichiarati gli elementi istruttori raccolti nel suddetto procedimento pienamente utilizzabili, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi in relazione a cause analoghe accoglieva il ricorso, ritenendo che nel periodo oggetto di causa non vi fosse stato alcun rapporto di effettiva dipendenza tra il ricorrente e AEG s.a.s. di OL AN poi divenuta essendo invece Controparte_3 emersa la sottoposizione del ricorrente alle direttive e al potere organizzativo della
. Pt_1 Parte In particolare, dall'istruttoria testimoniale era emerso che: sino al 2023 controllava la corretta esecuzione della prestazione e le relative tempistiche, organizzava i turni di lavoro;
alla medesima società venivano chieste le ferie o i permessi e ad essa ci si rivolgeva anche nel caso di problemi con le consegne;
sia Parte la divisa che il palmare erano forniti da che pure esercitava, nella sostanza, il potere disciplinare, valutando la rilevanza e la gravità delle condotte poste in essere dai drivers: risultava quindi provato che il lavoratore non fosse stato mai sottoposto alle direttive dell'appaltatore/datore di lavoro quanto piuttosto e in via diretta a quelle dei dipendenti di . Pt_1
Pertanto, il Tribunale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dall'art. 39 del D.lgs 81/2015, accertava la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro con con decorrenza dall'11/04/2022 - data Pt_1 di inizio della fattispecie interpositoria - alle condizioni in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale (inquadramento autista, livello G1 del CCNL Trasporto Merci Spedizioni, con retribuzione utile ai fini del TFR, da ultimo, pari ad euro 2.089,41). Parte Condannava altresì a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione delle dimensioni dell'impresa e della gravità del comportamento adottato dalla stessa.
[3] con atto depositato in data 29/04/25 ha proposto appello per i Parte_1 seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. Parte Con il primo motivo ha criticato l'acquisizione al presente giudizio dei doc. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 prodotti dal ricorrente e afferenti all'indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Parte_1 documenti posti poi a fondamento della decisione del Tribunale di Milano, nonostante gli stessi non avessero alcuna afferenza con la posizione di o CP_4 con le attività della filiale di Caorso. Parte appellante denuncia, infatti, la mancata prova circa la legittima acquisizione dei suddetti documenti, così come stabilito dall'art. 116 c.p.p. (“
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione
o la sentenza”), non avendo prodotto alcuna istanza formulata alla CP_4
Procura per accedere a tali documenti, né alcuna autorizzazione del Pubblico Ministero ad estrarne copia. Sostiene inoltre che, quand'anche si ritenesse (per mera ipotesi) che i predetti documenti avessero potuto trovare ingresso nell'odierno giudizio, il Tribunale aveva comunque completamente omesso di chiarirne la pertinenza rispetto ai fatti dedotti dal sig. come invece richiesto dalla Suprema Corte, che aveva CP_1 ammesso la rilevanza delle prove atipiche purché “della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2023, n. 2947): sul punto, ritiene infatti parte appellante che, nello specifico, i fatti contestati dalla Procura di Milano, così come le dichiarazioni sommarie evocate nella sentenza: (i) non erano afferenti alla posizione del CP_4
(ii) non erano relativi alla filiale di Caorso, in cui parte appellata dichiarava di aver operato.
- Violazione degli artt. 112, c.p.c. e 1678 c.c. Parte Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto, a suo avviso, il Tribunale avrebbe compiuto una 'riqualificazione' che non aveva mai CP_4
[4] Parte chiesto, riqualificando in appalto il contratto di trasporto intercorso con infatti, aveva domandato di “accertare e dichiarare la non genuinità CP_4 dell'appalto di servizi di trasporto” (cfr. conclusioni del ricorso), con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. 276/2003, senza preventivamente chiedere (come avrebbe dovuto fare) la riqualificazione dei contratti di trasporto in appalti. In ogni caso, ad avviso di parte appellante, il primo giudice, in violazione degli insegnamenti della consolidata giurisprudenza, aveva anche travisato i Parte numerosi elementi dedotti da a sostegno della genuinità dei contratti di trasporto, dando invece rilevanza a profili inconferenti o comunque secondari. Il ricorrente, ad avviso di parte appellante, non aveva dedotto la sussumibilità del Parte contratto di trasporto concluso da nello schema tipico del contratto di appalto, posto che lo stesso avrebbe dovuto prima addurre la riconducibilità di tale negozio allo schema dell'appalto e, poi, (tentare di) provarne la illiceità. Parte Ribadisce pertanto che il contratto intercorso tra e il datore di lavoro del lavoratore inerisce la tipica attività di trasporto (senza alcuna predeterminazione) e le attività accessorie (come le operazioni di c.d. picking e di carico e scarico della merce) erano solo quelle strettamente strumentali e funzionali al trasporto. Inoltre, rammenta che i trasporti da effettuare non erano stati in alcun modo pianificati e/o predeterminati;
ciò emerge dalla mancanza di qualsivoglia indicazione nel contratto di un numero quantomeno minimo di trasporti giornalieri da affidare, che invece variava quotidianamente e dipendeva dal numero di consegne e ritiri, che venivano richiesti dai vari clienti della mittente, variabili a seconda dell'andamento del mercato e delle stagioni commerciali. Inoltre, non vi era alcun corrispettivo unitario pattuito tra le parti, poiché questo era calcolato sulla base dei singoli trasporti affidati e non su un minimo garantito;
in aggiunta, vi era una responsabilità diretta e senza limitazioni del vettore per tutti i danni che fossero stati arrecati ai colli trasportati, oltre che ai beni (mobili e immobili) e di terzi, nonché alle persone.
- Erronea ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado con riferimento agli elementi di fatto che denotano la genuinità dei rapporti intercorsi tra e il vettore, nonché alle risultanze e alla Parte_1 valutazione della prova testimoniale Parte Con il terzo motivo ha censurato l'errata valutazione delle testimonianze e delle prove documentali effettuata dal primo giudice: valutazione che lo aveva poi Parte erroneamente condotto a qualificare come appalto il rapporto in essere tra e
Controparte_3
Parte appellante ribadisce che il vettore era proprietario o comunque utilizzatore in leasing dei furgoni utilizzati per la consegna, ne sosteneva i costi per manutenzione e trasporto (assicurazioni, carburante, ecc.), disponendo altresì di proprio personale e di una struttura idonea a gestire i rapporti di lavoro. Relativamente poi al rischio di impresa a suo carico, esso era indubbiamente presente, come emerge:
[5] a) dall'assoggettamento a penali per il caso di ritardi nelle consegne o di perdita o avaria della merce (all. 2 della memoria di primo grado); b) dall'assenza di un corrispettivo minimo garantito;
c) dalla commisurazione del corrispettivo sulla base dei trasporti effettuati;
d) dalla circostanza che il vettore ha sostenuto direttamente tutti i costi necessari, assumendo il rischio che i corrispettivi potessero non coprire le spese sostenute. Con riferimento all'esercizio del potere direttivo rammenta invece che le indicazioni funzionali ad eseguire la consegna della merce o le attività propedeutiche/accessorie (come, ad esempio, il prelievo del pacco in filiale), così come i riscontri degli autisti in ordine alle consegne effettuate o non perfezionate non possono essere ricondotte al concetto di esercizio del potere direttivo. Infatti, l'art. 1683 c.c. prevede che: “il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto…” e, appunto, in totale coerenza con tale assunto, nei contratti di Parte trasporto si era obbligata a «fornire al vettore ogni utile indicazione, ai sensi dell'art. 1683 cod. civ., per la corretta esecuzione dei trasporti, compresi gli orari ed i luoghi di carico e presa in consegna delle merci e gli orari ed i luoghi della loro riconsegna a destinazione» (art. 1, all. 2 della memoria di primo grado). Conclude quindi ribadendo l'impossibilità di qualificare tali indicazioni come espressione del potere direttivo e organizzativo nei confronti del personale del vettore, sostenendo inoltre che indicazioni trasmesse tramite il palmare non costituivano esercizio di un potere direttivo, ma rappresentano informazioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione del servizio di consegna: tali informazioni riguardano infatti esclusivamente i dettagli relativi alle consegne (ad esempio, indirizzi, orari, e particolari richiesti dal cliente) e sono di natura logistica e non direttiva. Era infatti emerso dall'istruttoria testimoniale in primo grado che il Sig. operava in totale autonomia, decidendo lui l'ordine delle consegne, i CP_1 Parte suoi orari di lavoro, le sue pause, ecc.; non aveva mai esercitato forme di controllo o irrogato sanzioni nei suoi confronti, né aveva impartito ordini che configurerebbero un rapporto di etero-organizzazione della prestazione. Riguardo poi alle dichiarazioni testimoniali, parte appellante lamenta che nessuno dei testi (alcuni dei quali avevano espressamente dichiarato di essere Parte anch'essi in causa con per i medesimi motivi dell'odierno appellante) aveva saputo riferire per cognizione diretta sulle attività svolte dal lavoratore durante la giornata di lavoro dal momento dell'uscita dalla filiale. Parte conclude quindi sul punto ribadendo che non era corretta l'affermazione della sentenza secondo cui – dalla valutazione delle testimonianze rese nel Parte presente giudizio – avrebbe esercitato i poteri datoriali, sostenendo che l'accertamento compiuto dal Tribunale era stato anche parziale, posto che non aveva tenuto conto dei numerosi elementi, risultanti anche documentalmente,
[6] che attestavano l'effettiva organizzazione del vettore, titolare dei relativi mezzi, e il rischio d'impresa da lui sostenuto.
- Falsa applicazione dell'art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 Parte Con l'ultimo motivo ha censurato l'erronea applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 39, secondo comma, D.Lgs. 81/2015 – inapplicabile e inconferente, dal momento che non solo la predetta disposizione disciplina le conseguenze di un istituto diverso da quello dedotto in giudizio (la somministrazione illecita), ma nel caso di specie era pacifico che il lavoratore, sin dal periodo precedente all'introduzione del presente giudizio così come alla data di pubblicazione della sentenza, aveva sempre continuato a lavorare presso la filiale di Caorso, non essendosi quindi mai verificata alcuna interruzione del suo rapporto di lavoro e, quindi, non avendo egli subìto alcun danno derivante dall'assenza di retribuzione e di occupazione, non si era mai realizzato il presupposto normativo della tutela economica che (erroneamente) era stata applicata dal Tribunale. Infine, l'appellante censura la totale mancanza di equilibro nella quantificazione dell'indennità, liquidata nella misura massima (12 mensilità) pur in assenza di qualunque danno derivante al lavoratore, avendo quest'ultimo continuato a lavorare con continuità. Insiste quindi per la riforma della sentenza con condanna del sig. alla CP_1 Parte restituzione a della somma di euro 19.306,15 (all. 4 del presente atto, corrispondente alla somma netta pagata dalla Società al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015 di 12 mensilità) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Infatti, come si evince dall'allegato cedolino e dalle relative distinte di bonifico (all. 4 del presente atto), l'indennità lorda ammontava ad euro 25.072,92, con un importo bonificato al netto delle ritenute di legge pari ad euro 19.306,15. In via subordinata, insiste affinché l'indennità sia riliquidata nella misura minima (2,5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia (comunque inferiore a quella della sentenza di primo grado), con condanna del sig. alla CP_1 Parte restituzione a della differenza rispetto a quanto versatogli. Riproposizione delle domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., per quanto non evidenziato nel presente ricorso, parte appellante ha dichiarato di voler reiterare tutte le eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze contenute nella memoria di costituzione del precedente grado di giudizio e nei relativi documenti.
Con memoria depositata in data 10/09/25 si è costituito CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata, respingendo tutti i motivi di appello avversario, ed in particolare:
1. quanto alla rilevanza degli atti penali, ribadisce che, pur essendo le prove testimoniali raccolte nel processo civile già di per sé sufficienti, gli atti penali -
[7] considerati “prove atipiche” - possono comunque essere valutati dal giudice, essendo pacifico che il giudicante possa formare il proprio convincimento anche in base a prove appunto “atipiche” come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Richiama dunque i capp. 74-87 del ricorso di I grado (doc.B) per il contenuto delle suddette dichiarazioni e relativi accertamenti della Procura e del GIP, rammentando che, tanto dalle deposizioni dell'amministratore delegato sig. Pt_2 quanto da quelle del legale di fiducia avv. , era emerso che: Parte_3 Parte
• valorizzava gli appalti sulla base unicamente di una stima delle ore di lavoro;
• nessun rischio di impresa sussisteva in capo alle appaltatrici;
Parte
• partecipava direttamente, ed anzi si imponeva, nell'ambito delle trattative sindacali delle appaltatrici, così da definire condizioni uniformi per tutte;
Parte
• era perfettamente consapevole che i costi del personale delle appaltatrici Parte era ampiamente superiore a quanto corrisposto a titolo di compenso da alle appaltatrici stesse;
Parte
• era perfettamente consapevole che queste ultime evadevano l'IVA e sottopagavano i lavoratori;
Parte
• si accollava i costi degli esuberi dei lavoratori sgraditi;
• ai fornitori era proibito avere più del 10% dei mezzi in filiale, ciò per evitare la sindacalizzazione;
ciò “determina la necessità che qualcuno organizzi il lavoro Parte degli autisti … è quindi la stessa attraverso la figura del OA (coordinatore degli autisti) ad organizzare il lavoro, ciò che in diverse occasioni sconfina in una vera e propria interposizione)”.
2. Sostiene inoltre che sia da ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la qualificazione dei contratti come di trasporto anziché Parte di appalto, ribadendo che i contratti tra e le cooperative non sono veri contratti di trasporto, ma appalti di servizi di trasporto: è infatti irrilevante il
“nomen juris” utilizzato dalle parti in sede negoziale se nella sostanza si tratta di somministrazione illecita.
3. Con riferimento alla censura relativa all'appalto non genuino / somministrazione illecita, ritiene che anche tale motivo di appello sia meritevole Parte di rigetto in quanto esercitava tutti i poteri tipici del datore di lavoro: organizzazione, direzione, controllo, mentre le cooperative erano meri prestanome, senza autonomia organizzativa. Le testimonianze sul punto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, Parte avevano confermato che gestiva direttamente ferie, turni, permessi, assegnazione del lavoro, etc.
4. In relazione alla censura sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lgs. 81/2015, respinge la tesi dell'appellante e, sul punto, richiama quanto stabilito dall'art. 38, c.2, d.lgs. 81/2015 (“il lavoratore può chiedere, anche
[8] soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione” e dall'art. 39: “2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1 [di costituzione del rapporto presso l'utilizzatore], condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”). L'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, poi, definisce l'appalto distinguendolo dalla somministrazione di lavoro ("ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto (...) si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore...nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"). Non solo, ma in base alle previsioni di cui agli artt. 27 e 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, le distinzioni tipologiche tracciate dal legislatore perdono rilievo nel caso di illegittimità della somministrazione (irregolare) o dell'appalto (non genuino), producendosi, in entrambi i casi, l'effetto della imputazione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Parte appellata, in conclusione - rammentando di essere padre di due figli, di avere subito demansionamenti, trasferimenti e infine di essere stato licenziato- chiede quindi la conferma delle 12 mensilità, in base ai criteri dell'art. 8 l. 604/1966:
. Dimensioni aziendali: BRT ha oltre 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 2 miliardi;
. Anzianità del lavoratore: oltre 3 anni. Parte
. Comportamento delle parti: ha attuato una “frode di massa” e ha adottato condotte ritorsive. In subordine chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., per chiarire se l'indennità sia dovuta anche in assenza di interruzione del rapporto.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente fondato. Procedendo alla disamina dell'appello, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica. Il sig. ha agito in giudizio per veder costituito un rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze di ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 Parte_1 settembre 2003 n. 276, sull'assunto che si fosse realizzata una fattispecie interpositoria, nella quale utilizzava e dirigeva le prestazioni lavorative Parte_1 del ricorrente, mentre le società formali datrici di lavoro si limitavano alla mera
[9] gestione amministrativa del rapporto, senza alcuna autonomia organizzativa, né assunzione di rischio di impresa. Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori Parte_1 di lavoro del ricorrente: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto. Ne deriva che, contrariamente alla tesi dell'appellante, l'accoglimento della domanda proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto. Le argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza di prime cure costituiscono un mero passaggio motivazionale, privo di autonomo carattere decisorio, sicché, anche per tale ragione, la pronuncia non viola sotto alcun profilo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Tanto premesso, all'accertamento dell'esistenza di un'interposizione di manodopera e al conseguente accoglimento della domanda attorea il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in giudizio, ritenute sufficientemente eloquenti e funzionali all'accoglimento delle tesi di parte ricorrente. Risultano con ciò assorbite le censure svolte nell'appello in punto di inutilizzabilità dei documenti prodotti in atti dal lavoratore, afferenti all'indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di Infatti, pur avendone dichiarato l'utilizzabilità, il Parte_1
Tribunale non ha posto a fondamento della pronuncia alcun elemento tratto da tali documenti, sicché l'astratta valutazione di utilizzabilità non ha spiegato concreti effetti sulla decisione (vedi sentenza n. 353/2025 di questa Corte, rel. Dossi).
In ogni caso, il fatto che il lavoratore non abbia prodotto alcuna istanza rivolta alla Procura per accedere a tali documenti non assume nella specie alcuna rilevanza. La stessa sentenza citata dall'appellante (Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8459) precisa che sono estranee alle fonti di prova, anche atipiche, solamente quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, l'inviolabilità del domicilio, dovendo distinguersi le ipotesi in cui le norme processuali violate, preordinate alle modalità di acquisizione probatoria, abbiano determinato una lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del soggetto contro cui la prova si intende far valere, da quelle in cui non si
[10] verifica tale lesione, essendo diretta la norma violata a tutelare un bene diverso non riferibile direttamente alla sfera giuridica dell'interessato. In particolare, la Suprema Corte, afferma che “La categoria della "inutilizzabilità" della prova ex art. 191 c.p.p. - posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270,271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale - cui provvede l'art. 238 c.p.p., comma 1 -, tenuto conto della diversa rilevanza degli interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile, nel quale il Giudice non incontra i limiti della "tipicità" del mezzo probatorio (cfr. Corte Cass. Sez. L -, Sentenza n. 28974 del 04/12/2017 - con riferimento alla utilizzabilità nel giudizio del lavoro degli scritti anonimi e la inapplicabilità dei limiti posti dagli artt. 240 e 333 c.p.p. -; id. Sez. 5, Sentenza n. 8206 del 22/04/2015). Nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca "ex se" - per il suo modo di essere - lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo - nè potendo essere censurato in cassazione - alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2
-Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, con specifico riferimento al verbale di "sommarie informazioni testimoniali")”. Nella specie, quindi, i documenti tratti dal procedimento penale non possono essere ritenuti inutilizzabili solamente perché manca la prova dell'autorizzazione del P.M., non essendovi, al contrario, la prova che la documentazione penale sia stata acquisita con modalità tali da ledere le libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio
[11] sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto) (vedi, ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9957; Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947).
Nella specie, infine, la pertinenza degli atti penali emerge in modo evidente laddove si tenga conto che l'indagine investe il periodo oggetto di causa e riguarda Parte le modalità di gestione degli appalti facenti capo a facendo emergere un modus operandi generalizzato di avvalersi – attraverso compiacenti società cooperative – di somministrazione illecita di manodopera.
Si ritengono poi infondate le censure nei confronti della sentenza, per avere ravvisato nella fattispecie controversa un'interposizione illecita di manodopera. Giova osservare che questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in cause analoghe, promosse da altri autisti –formalmente dipendenti di società con Parte Parte cui aveva stipulato contratti di trasporto- impiegati da con modalità analoghe a quelle che hanno connotato l'attività resa dall'odierno appellato. Le pronunce (sentenza n. 1023/24, est. Picciau, relativa al medesimo magazzino di Caorso presso cui è operativo l'autista parte di questo giudizio;
sentenza n. 354/2025, est. Pattumelli;
sentenza n. 353/2025, est. Dossi, anch'essa relativa a lavoratori impiegati a Caorso nonché sentenza n. 570/2025, est. sono Per_2 state rese in controversie caratterizzate dalla sostanziale sovrapponibilità delle questioni giuridiche valutate (e ciò anche in ragione della coincidenza soggettiva dei difensori delle parti nei differenti processi), oltre che della parziale identità del materiale istruttorio raccolto. Per queste ragioni, il Collegio reputa di richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sentenza n. 354/2025, condividendole appieno e facendole per questo proprie: «Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato quest'ultimo Parte mezzo di impugnazione, con particolare riguardo alle critiche rivolte da … alla qualificazione dei rapporti, intercorsi fra detta società e le formali datrici di lavoro dei lavoratori …, come appalti, e all'accertamento della loro irregolarità. La decisione assunta al riguardo dal Tribunale appare immune da censure, in quanto basata sulla condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali all'univoco quadro probatorio formatosi durante la prima fase processuale. Con riguardo alla qualificazione, (…) questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n. 1023/24 (Pres. Est. Picciau), sulla
[12] base delle seguenti argomentazioni: “ritiene il collegio che, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di trasporto, poiché, come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di rispondente alle esigenze del committente” (cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio. Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017). Essa è, infatti, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte (v. sent. nn. 874/2019, e 998/2024, Pres. Picciau, Persona_3 Persona_4
e del Supremo Collegio, che ha valorizzato in modo costante, ai Persona_5 fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass. 13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”; Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015). Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza 31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle
[13] prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”. L'applicazione degli invalsi insegnamenti sopra riportati al caso di specie evidenzia la correttezza della qualificazione operata dalla sentenza di primo grado. Parte Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da con i vettori”- contratti prodotti anche in questo giudizio e di tenore analogo a quello esaminato nel precedente giudiziario richiamato: si vedano i documenti sub 2 del fascicolo BRT- “avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, trasporto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e «quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi» (art.1 …), nonché delle operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione) (art. 3…); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo (art. 3..); nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi (art. 3…) e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo (art. 3…), con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione dei dati relativi alle Parte consegne, forniti dalla stessa (art. 3…), a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti e poi via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti. Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto. Del tutto condivisibilmente i rapporti, così qualificati, sono stati ritenuti irregolari dal Tribunale”. Tra l'altro, è comunque decisivo quanto del tutto correttamente il primo giudice ha evidenziato, rilevando che “il ricorso [ex art. 414 c.p.c.] chiede in ogni caso di accertare che la convenuta è stata ed è l'effettivo datore di lavoro del ricorrente e, quindi, che preteso soggetto intermediario è il committente: ne consegue che per valutare la domanda in esame è necessario esaminare lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ricorrente al fine di individuare una eventuale fattispecie di intermediazione di manodopera e l'effettivo datore di lavoro. Ciò prescinde dalla forma che hanno assunto i rapporti tra il committente ed i datori del ricorrente e dalla ricostruzione in diritto offerta in ricorso”. Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 353/2025, est. Dossi, “Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori di lavoro di Parte_1 [...]
: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il lavoratore Parte_4 deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto. Ne deriva che, contrariamente alla tesi di l'accoglimento della domanda Pt_1 proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non
[14] presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto”. Parimenti va disatteso il motivo di gravame relativo al rigetto dell'eccezione di decadenza. Anche in ordine a tale questione soccorre il richiamo – ex art. 118 disp. att. c.p.c.- al condiviso precedente di questo ufficio, sent. n.354/2025, est. Pattumelli: Parte
“La sentenza resiste, anche su quest'ultimo punto, alle censure svolte da non essendo ravvisabile l'atto dell'appaltante, equivalente ad una comunicazione di recesso, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'operatività dell'eccepita decadenza. Il Collegio ritiene, in proposito, di uniformarsi ai precedenti di legittimità secondo cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (Cass. 28.10.2021, n. 304909; conf. Cass. 8.8.2022, n. 24437; Cass. 3.11.2023, n. 30624; Cass. 8.3.2024, n. 6266, che ha ritenuto “l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”). Né in appare conferente – in senso contrario – la pronuncia di legittimità n. 11901 del 3.5.2024, invocata a sostegno del motivo di appello incidentale in esame, in quanto relativa alla diversa fattispecie del distacco (peraltro cessato, nella fattispecie oggetto di tale precedente di legittimità, in virtù di un espresso atto del distaccatario). Del tutto correttamente, pertanto, il TRIBUNALE non ha attribuito rilevanza, ai Parte fini del decorso del termine di decadenza, agli elementi valorizzati da quali la consapevolezza dell'irregolarità dell'appalto o la cessazione dei singoli rapporti con le formali datrici di lavoro, non potendosi i relativi atti riferire all'effettiva parte datoriale, individuata nella predetta società sulla base di una condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali e di una corretta valutazione del quadro probatorio. Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante, “in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che
[15] tema di divieto di intermediazione di manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione dell'attività lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del 26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent. 15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)”. A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità». Parimenti sono infondate le censure concernenti la valutazione del materiale istruttorio. Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante, “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889). A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità. I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro sono emersi con chiarezza dall'istruttoria esperita avanti al Tribunale, avendo i testimoni concordemente riferito come l'organizzazione del lavoro dei trasportatori – presso il polo logistico Parte di sito in Caorso – fosse interamente gestita dalla formale committente, che stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare fornito, completo di apposito software, a ciascun autista dalla stessa Parte
Significative in tal senso risultano in primo luogo le dichiarazioni del teste
(dipendente di con funzioni di responsabile di filiale Testimone_1 Parte_1 da marzo 2023 e in precedenza, dal 2010, di responsabile operativo), il quale ha riferito, per cognizione diretta, puntuali circostanze relative all'organizzazione del lavoro nella filiale di Caorso.
[16] ha affermato che: era a suddividere le consegne tra i vari Tes_1 CP_5 autisti a disposizione, utilizzando il palmare che la stessa forniva ai CP_5 medesimi driver;
in caso di sopravvenuti cambiamenti di alcune specifiche Parte attinenti le consegne già affidate, il singolo autista riceveva direttamente da tramite palmare, le istruzioni per far fronte a detti cambiamenti;
era il Tes_1 destinatario diretto del piano ferie che gli autisti elaboravano e che doveva essere Parte approvato dallo stesso;
i dipendenti di indirizzavano in prima Tes_1 battuta direttamente agli autisti richieste di chiarimenti in ordine a problematiche di consegna sollevate dai destinatari della merce. Analoghe modalità organizzative sono state riferite da colleghi autisti pure operativi presso la medesima filiale. Nessun referente delle società appaltatrici è mai stato presente, né Parte quotidianamente né saltuariamente, presso la filiale della di Caorso e che Parte ove anche tali referenti fossero stati presenti nel magazzino gli stessi potevano emanare direttive vincolanti relative all'organizzazione del lavoro e alle modalità operative, stante la procedimentalizzazione delle operazioni poste in Parte Parte essere dagli impiegati e dal software Il teste ha riferito, in particolare, che “Prima dei fatti oggetto di Tes_1 indagine, il sig. veniva saltuariamente a Caorso, intendo ogni 7 – 10 giorni, CP_3 circa”; Parte il teste (dipendente ha confermato che “Da circa un anno, è presente Tes_2 per , un preposto che è anche autista, è fisso sulla sede di Controparte_3
Caorso. In precedenza, non avevo contatti con i fornitori perché non rientrava nel mio ruolo ma mi sembra che venisse in filiale circa ogni 7 – 15 giorni. CP_3
Anche il teste ha precisato che “in tutti gli anni di mio lavoro a Caorso Tes_3 mai è stato presente sull'appalto qualcuno, in veste di coordinatore o responsabile delle cooperative di cui sono stato dipendente. Ho sempre ricevuto istruzioni per il mio lavoro da di cui non conosco il cognome, Per_6 Per_7 Parte e di
[...] Persona_8
Il teste ha riferito che “ non veniva a Caorso, lo vedevo una o due volte Tes_4 CP_3 Parte al mese, al massimo. Era sempre a darmi istruzioni per il mio lavoro”. Dalle deposizioni testimoniali risulta dunque che “i referenti delle fornitrici” siano giunti in magazzino soltanto dal 2023 (e cioè in seguito all'intervento della Procura di Milano), peraltro soltanto occasionalmente. Fino al 2023, al contrario, Parte in relazione a qualsivoglia problematica, si rivolgeva direttamente all'autista, ed analogamente avveniva per le assenze. Quest'ultima circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi:
- “Ho sempre ricevuto istruzioni per il mio lavoro da di cui non Tes_3 Per_6 Parte conosco il cognome, e di Se, avevo Persona_7 Persona_8 problemi durante il mio giro, parlavo con per risolvere il problema. Persona_7
Non chiamavo nessuno della cooperativa. Quando finivo il mio giro, chiamavo Parte
di perché poteva essere necessario fare un altro giro”; Per_7
[17] - Barragato: “Se nel corso del giro sorgono problemi inerenti al giro, gli autisti chiamano in ufficio;
se invece, ad esempio, si rompe il camion, devono chiamare il loro datore di lavoro. Se un autista arriva in ritardo, gli viene detto di cercare di arrivare puntuale perché questo ha ripercussioni sul giro. Se la condotta è frequente, chiamiamo il datore di lavoro perché si adoperi a fare cessare questo comportamento che mette in difficoltà la filiale”; Parte
- “Se, nel corso del giro avevo problemi, chiamavo se il problema era Tes_4 Parte di lavoro. Se invece il problema era con il mezzo, prima chiamavo e poi il mio Parte capo. Quando finivo il giro, informavo;
- “Siamo noi che forniamo agli autisti il numero di consegne giornaliero Tes_2 da effettuare;
è poi l'autista, in base alla sua esperienza, a organizzarselo. Se nel corso del giro, sorgevano problemi, prima gli autisti si rivolgevano a noi per problemi inerenti consegne e ritiri”. Da tali dichiarazioni, pienamente convergenti, emerge che le società di cui l'appellato è stato formalmente dipendente non disponeva di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie presso la filiale di Caorso interamente demandata a la Parte_1 quale esercitava un controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di durante l'intero turno di lavoro. Come visto, e come Parte_1 univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie e gli autisti, a loro volta, erano tenuti a fornire al personale di riscontri in ordine alle consegne effettuate o non Parte_1 perfezionate. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori. Del resto, che non vi fosse distinzione nelle modalità di impiego dei differenti autisti, a prescindere dall'identità soggettiva delle società formalmente titolari del Parte rapporto, è comprovato anche dal fatto che la stessa abbia utilizzato identici moduli contrattuali (di “trasporto”) per disciplinare i rapporti con tutte le società presso le quali gli odierni appellanti erano formalmente assunti. L'accertamento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra il Parte ricorrente in primo grado e costituisce la diretta conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto fattuale e della sua condivisibile qualificazione giuridica.
[18] Deve, invece, ritenersi fondata l'ultima censura, riferita alla erronea condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. È pacifico che il lavoratore appellato abbia continuato a lavorare presso la filiale di Caorso anche dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado. La norma invocata dall'appellante, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Ad avviso del Collegio, il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di
“risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che il lavoratore Parte non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di Caorso fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Quanto, infine, alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
[19] In applicazione del principio di soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante nella misura di due terzi e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 5.500,00 per il primo grado ed € 4.400,00 per l'appello, per un totale di € 9.900,00, la cui quota di due terzi, posta a carico della società, ammonta ad € 6.600,00). Compensa tra le parti il restante terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4326/2024 del Tribunale di Milano, rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'indennità risarcitoria ex Parte_1 art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato due terzi delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 6.600,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
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