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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8641/2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 8641/2024 R.G.
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 10,15 innanzi al giudice OL, alla presenza del dott. Alessio
BARONE, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio, sono comparsi:
- l'avv. Vincenzo PELLERITI, in sostituzione dell'avv. Andrea PELLERITI per CP_1
[...]
- l'avv. Maria Concetta LA DELFA per Controparte_2
Il giudice invita le parti a procedere con discussione conclusiva.
I difensori si riportano a tutto quanto esposto con i precedenti scritti difensivi e l'avv. PELLERITI chiede accogliersi la opposizione mentre l'avv. LA DELFA chiede il rigetto (evidenziando in particolare la inammissibilità del ricorso).
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
IO OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IO OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8641/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Andrea PELLERITI
opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maria Concetta LA DELFA resistente
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore Controparte_3 P.IVA_2 resistente - contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. Parte_1
29380202400000881000, notificato il 26 giugno 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il provvedimento di preavviso di fermo opposto è fondato su una cartella di pagamento riferita a sanzioni per violazioni del Codice della Strada risalenti al 2018, per un importo complessivo di €
18.736,78.
pagina 2 di 6 Con un primo motivo, parte opponente ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo che il preavviso di fermo costituiva il primo atto con cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della pretesa creditoria.
Veniva altresì eccepita la omessa notifica dei verbali con i quali erano stata originariamente irrogate le sanzioni.
Con un secondo motivo veniva eccepita la intervenuta prescrizione.
Più specificamente, la difesa dell'opponente evidenziava che le sanzioni risalivano al 2018, che il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 28 L. 689/1981 e art. 209 C.d.S.) e che non vi erano validi atti interruttivi.
Parte ricorrente sollecitava sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto.
§§§§§
si costituiva in giudizio per contestare l'opposizione Controparte_4 proposta dal . Pt_1
La resistente contestava l'eccezione di omessa notifica sollevata dal ricorrente sostenendo che la cartella di pagamento n. 29320190011552266001, sottostante al preavviso opposto, era stata regolarmente notificata al in data 7 febbraio 2020, tramite servizio postale. Pt_1
In particolare, secondo la resistente la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza.
La resistente contestava anche la eccezione di prescrizione quinquennale in quanto la regolare notifica della cartella nel 2020 aveva utilmente interrotto il termine di prescrizione.
La mancata tempestiva impugnazione della cartella nei termini di legge aveva reso la pretesa irretrattabile.
Inoltre, la resistente aggiungeva che la pretesa derivava da iscrizione a ruolo disposta dalla CP_3
per sanzioni del 2018, accertate con verbale n. 000787505324-20180626, notificato senza
[...] contestazioni.
§§§§§
pagina 3 di 6 All'udienza del 14 novembre 2024 la difesa di parte opponente esibiva documentazione relativa alla notifica della e contestava le difese svolte nell'interesse della Controparte_3 [...]
che, a sua volta, ribadiva quanto sostenuto con la comparsa di costituzione. Controparte_2
Con note autorizzate la difesa del produceva la documentazione relativa alla notifica nei Pt_1 confronti della . CP_3
Indi, alla odierna udienza di discussione, sulle conclusioni come da verbale in atti, il ricorso veniva così deciso.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve darsi atto della ritualità della notifica correttamente eseguita nei confronti della posto che il presente giudizio ha ad oggetto preavviso di fermo relativo a CP_3 sanzioni per violazioni al codice della strada riferibili a ' ome emerge dallo stesso CP_3 preavviso) per le quali sussiste competenza per valore del Tribunale (art.6 comma 5 lett. a)
d.lgs.150/2011); inoltre, nel presente 'giudizio di primo grado […] l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente' (art.6 comma 9 d.lgs.150/2011).
La , nonostante la ritualità della notifica (come da documentazione prodotta con note del CP_3
18.11.2024), ha ritenuto di non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Sulla base della documentazione offerta da risulta che la cartella Controparte_2 sottostante alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta è stata ritualmente notificata dal a mezzo servizio postale, con notifica perfezionata per compiuta CP_5 giacenza.
Come correttamente evidenziato dalla opposta, la notifica è stata effettuata con invio diretto ai sensi dell'art.26 comma 1 seconda parte d.P.R. 602/73.
pagina 4 di 6 Parte opponente ha eccepito la mancata documentazione della integralità della notifica sostenendo che avrebbe dovuto essere documentato invio e ricezione di raccomandata informativa.
Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa di ed in linea con la Controparte_2 consolidata interpretazione della Suprema Corte in materia, 'in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982' (Cass. civ., sez. VI, 10 aprile 2019 n.10037; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2024 n.9866).
Pertanto, provata la corretta notifica della cartella sottostante, il primo motivo di opposizione è infondato.
§§§§§
Anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Ed invero, posto che la cartella sottostante è stata notificata in data notificata in data 07.02.2020, alla data di notifica della comunicazione preventiva impugnata (26.06.2024) non era decorso il termine di prescrizione che aveva ripreso il suo corso proprio dalla notifica della cartella (nuovo dies a quo).
§§§§§
All'udienza di prima comparizione, parte opponente ha anche eccepito la violazione dell'art.201 c.d.s. con riferimento ai tempi di notifica dei verbali con i quali erano state irrogate le sanzioni.
La eccezione deve considerarsi inammissibile e tardiva.
In primo luogo, la eccezione in esame costituisce motivo nuovo rispetto a quelli su cui si fonda la originaria opposizione e la formalizzazione alla prima udienza è, evidentemente, tardiva.
pagina 5 di 6 Inoltre, posto che è stata provata la rituale notifica della cartella, ogni questione afferente alla notifica dei verbali avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella medesima, risultando inammissibile una censura proposta in epoca successiva.
§§§§§
In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della resistente costituita, secondo i valori minimi per fasi studio, introduttiva e decisionale, attesa la semplicità delle questioni;
nulla va statuito nei confronti della , rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, RIGETTA la opposizione e NA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 di che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CP e Controparte_2 rimborso forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti della . Controparte_3
Letto in udienza.
IL GIUDICE IO OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 8641/2024 R.G.
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 10,15 innanzi al giudice OL, alla presenza del dott. Alessio
BARONE, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio, sono comparsi:
- l'avv. Vincenzo PELLERITI, in sostituzione dell'avv. Andrea PELLERITI per CP_1
[...]
- l'avv. Maria Concetta LA DELFA per Controparte_2
Il giudice invita le parti a procedere con discussione conclusiva.
I difensori si riportano a tutto quanto esposto con i precedenti scritti difensivi e l'avv. PELLERITI chiede accogliersi la opposizione mentre l'avv. LA DELFA chiede il rigetto (evidenziando in particolare la inammissibilità del ricorso).
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
IO OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IO OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8641/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Andrea PELLERITI
opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maria Concetta LA DELFA resistente
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore Controparte_3 P.IVA_2 resistente - contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. Parte_1
29380202400000881000, notificato il 26 giugno 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il provvedimento di preavviso di fermo opposto è fondato su una cartella di pagamento riferita a sanzioni per violazioni del Codice della Strada risalenti al 2018, per un importo complessivo di €
18.736,78.
pagina 2 di 6 Con un primo motivo, parte opponente ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo che il preavviso di fermo costituiva il primo atto con cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della pretesa creditoria.
Veniva altresì eccepita la omessa notifica dei verbali con i quali erano stata originariamente irrogate le sanzioni.
Con un secondo motivo veniva eccepita la intervenuta prescrizione.
Più specificamente, la difesa dell'opponente evidenziava che le sanzioni risalivano al 2018, che il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 28 L. 689/1981 e art. 209 C.d.S.) e che non vi erano validi atti interruttivi.
Parte ricorrente sollecitava sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto.
§§§§§
si costituiva in giudizio per contestare l'opposizione Controparte_4 proposta dal . Pt_1
La resistente contestava l'eccezione di omessa notifica sollevata dal ricorrente sostenendo che la cartella di pagamento n. 29320190011552266001, sottostante al preavviso opposto, era stata regolarmente notificata al in data 7 febbraio 2020, tramite servizio postale. Pt_1
In particolare, secondo la resistente la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza.
La resistente contestava anche la eccezione di prescrizione quinquennale in quanto la regolare notifica della cartella nel 2020 aveva utilmente interrotto il termine di prescrizione.
La mancata tempestiva impugnazione della cartella nei termini di legge aveva reso la pretesa irretrattabile.
Inoltre, la resistente aggiungeva che la pretesa derivava da iscrizione a ruolo disposta dalla CP_3
per sanzioni del 2018, accertate con verbale n. 000787505324-20180626, notificato senza
[...] contestazioni.
§§§§§
pagina 3 di 6 All'udienza del 14 novembre 2024 la difesa di parte opponente esibiva documentazione relativa alla notifica della e contestava le difese svolte nell'interesse della Controparte_3 [...]
che, a sua volta, ribadiva quanto sostenuto con la comparsa di costituzione. Controparte_2
Con note autorizzate la difesa del produceva la documentazione relativa alla notifica nei Pt_1 confronti della . CP_3
Indi, alla odierna udienza di discussione, sulle conclusioni come da verbale in atti, il ricorso veniva così deciso.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve darsi atto della ritualità della notifica correttamente eseguita nei confronti della posto che il presente giudizio ha ad oggetto preavviso di fermo relativo a CP_3 sanzioni per violazioni al codice della strada riferibili a ' ome emerge dallo stesso CP_3 preavviso) per le quali sussiste competenza per valore del Tribunale (art.6 comma 5 lett. a)
d.lgs.150/2011); inoltre, nel presente 'giudizio di primo grado […] l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente' (art.6 comma 9 d.lgs.150/2011).
La , nonostante la ritualità della notifica (come da documentazione prodotta con note del CP_3
18.11.2024), ha ritenuto di non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Sulla base della documentazione offerta da risulta che la cartella Controparte_2 sottostante alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta è stata ritualmente notificata dal a mezzo servizio postale, con notifica perfezionata per compiuta CP_5 giacenza.
Come correttamente evidenziato dalla opposta, la notifica è stata effettuata con invio diretto ai sensi dell'art.26 comma 1 seconda parte d.P.R. 602/73.
pagina 4 di 6 Parte opponente ha eccepito la mancata documentazione della integralità della notifica sostenendo che avrebbe dovuto essere documentato invio e ricezione di raccomandata informativa.
Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa di ed in linea con la Controparte_2 consolidata interpretazione della Suprema Corte in materia, 'in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982' (Cass. civ., sez. VI, 10 aprile 2019 n.10037; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2024 n.9866).
Pertanto, provata la corretta notifica della cartella sottostante, il primo motivo di opposizione è infondato.
§§§§§
Anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Ed invero, posto che la cartella sottostante è stata notificata in data notificata in data 07.02.2020, alla data di notifica della comunicazione preventiva impugnata (26.06.2024) non era decorso il termine di prescrizione che aveva ripreso il suo corso proprio dalla notifica della cartella (nuovo dies a quo).
§§§§§
All'udienza di prima comparizione, parte opponente ha anche eccepito la violazione dell'art.201 c.d.s. con riferimento ai tempi di notifica dei verbali con i quali erano state irrogate le sanzioni.
La eccezione deve considerarsi inammissibile e tardiva.
In primo luogo, la eccezione in esame costituisce motivo nuovo rispetto a quelli su cui si fonda la originaria opposizione e la formalizzazione alla prima udienza è, evidentemente, tardiva.
pagina 5 di 6 Inoltre, posto che è stata provata la rituale notifica della cartella, ogni questione afferente alla notifica dei verbali avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella medesima, risultando inammissibile una censura proposta in epoca successiva.
§§§§§
In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della resistente costituita, secondo i valori minimi per fasi studio, introduttiva e decisionale, attesa la semplicità delle questioni;
nulla va statuito nei confronti della , rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, RIGETTA la opposizione e NA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 di che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CP e Controparte_2 rimborso forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti della . Controparte_3
Letto in udienza.
IL GIUDICE IO OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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