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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/08/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1738 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
RI d'PP (VV) in Via Delle Industrie n. 27- c.f. in qualità C.F._1 di titolare dell'omonima azienda agricola elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla
Via G. Barrio (Palazzo Pugliese) s.n.c., presso lo Studio dell''Avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in
[...] opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Alberto Ciriaco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Lamezia Terme (CZ), Piazza della Repubblica n. 10;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.12.2022, , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, ha convenuto in giudizio , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme, Sezione Unica Civile, n. 492/2022 dell'11.11.2022, con il quale gli veniva ingiunto e il pagamento entro 40 giorni dalla notifica della somma di € 15.000,00, oltre interessi ex
D. lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, ed oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in € 652,05 per compenso professionale, comprensivo del rimborso forfettario, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta, ed € 145,50 per esborsi.
Deduceva l'opponente: a) la declaratoria di improcedibilità dell'azione monitoria;
b) la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dell'azione monitoria.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 15.04.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1.1. L'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per mancata attivazione, da parte dell'opposta, della procedura di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 va disattesa.
Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il giudizio sia introdotto in sede monitoria, nella successiva eventuale fase di opposizione, parte opposta (nella sua qualità di attore sostanziale) è onerata ad attivare il procedimento di mediazione, a pena di declaratoria di improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, esclusivamente nelle ipotesi in cui l'oggetto del contendere rientri nelle ipotesi della cd. mediazione obbligatoria, come disciplinato dal D.lgs. n. 28/2010.
Nel caso di specie, invece, la controversia riguarda un contratto di vendita di frutto pendente e, di conseguenza, esula dalle ipotesi di obbligatorio avvio della mediazione.
Ne consegue, in via ulteriore, l'infondatezza della doglianza.
1.2. Anche le ulteriori deduzioni avanzate dall'opponente sono prive di fondamento. Deduce parte opponente che “si rileva la nullità del contratto di frutto pendente posto a base dell'ingiunzione notificata poiché sprovvista di documentazione probatoria sull'esatta quantità di frutto (olive) consegnati, che viene richiesto dalla normativa in materia per tale fattispecie”.
La lagnanza deve essere disattesa posto che, per i contratti come quello de quo,
l'ammontare della quantità di frutti deve essere indicata, anche per stima, in contratto, cosa effettivamente accaduta (cfr. contratto allegato alla comparsa di risposta), non essendo necessari, per il perfezionamento della fattispecie, ulteriori incombenze documentali.
Deduce inoltre l'opponente che i frutti non hanno avuto “una resa per come rappresentata dall'opposta e un prodotto finale qualitativamente sperato”.
La doglianza è meramente generica ed apodittica, priva di qualsivoglia riscontro probatorio versato in atti.
Ciò è sufficiente a determinare il rigetto della lagnanza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1738/2022, pendente tra , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, -opponente-contro , in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato D.I. n. 492/2022 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme;
b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1738 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
RI d'PP (VV) in Via Delle Industrie n. 27- c.f. in qualità C.F._1 di titolare dell'omonima azienda agricola elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla
Via G. Barrio (Palazzo Pugliese) s.n.c., presso lo Studio dell''Avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in
[...] opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Alberto Ciriaco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Lamezia Terme (CZ), Piazza della Repubblica n. 10;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.12.2022, , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, ha convenuto in giudizio , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme, Sezione Unica Civile, n. 492/2022 dell'11.11.2022, con il quale gli veniva ingiunto e il pagamento entro 40 giorni dalla notifica della somma di € 15.000,00, oltre interessi ex
D. lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, ed oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in € 652,05 per compenso professionale, comprensivo del rimborso forfettario, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta, ed € 145,50 per esborsi.
Deduceva l'opponente: a) la declaratoria di improcedibilità dell'azione monitoria;
b) la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dell'azione monitoria.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 15.04.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1.1. L'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per mancata attivazione, da parte dell'opposta, della procedura di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 va disattesa.
Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il giudizio sia introdotto in sede monitoria, nella successiva eventuale fase di opposizione, parte opposta (nella sua qualità di attore sostanziale) è onerata ad attivare il procedimento di mediazione, a pena di declaratoria di improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, esclusivamente nelle ipotesi in cui l'oggetto del contendere rientri nelle ipotesi della cd. mediazione obbligatoria, come disciplinato dal D.lgs. n. 28/2010.
Nel caso di specie, invece, la controversia riguarda un contratto di vendita di frutto pendente e, di conseguenza, esula dalle ipotesi di obbligatorio avvio della mediazione.
Ne consegue, in via ulteriore, l'infondatezza della doglianza.
1.2. Anche le ulteriori deduzioni avanzate dall'opponente sono prive di fondamento. Deduce parte opponente che “si rileva la nullità del contratto di frutto pendente posto a base dell'ingiunzione notificata poiché sprovvista di documentazione probatoria sull'esatta quantità di frutto (olive) consegnati, che viene richiesto dalla normativa in materia per tale fattispecie”.
La lagnanza deve essere disattesa posto che, per i contratti come quello de quo,
l'ammontare della quantità di frutti deve essere indicata, anche per stima, in contratto, cosa effettivamente accaduta (cfr. contratto allegato alla comparsa di risposta), non essendo necessari, per il perfezionamento della fattispecie, ulteriori incombenze documentali.
Deduce inoltre l'opponente che i frutti non hanno avuto “una resa per come rappresentata dall'opposta e un prodotto finale qualitativamente sperato”.
La doglianza è meramente generica ed apodittica, priva di qualsivoglia riscontro probatorio versato in atti.
Ciò è sufficiente a determinare il rigetto della lagnanza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1738/2022, pendente tra , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, -opponente-contro , in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato D.I. n. 492/2022 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme;
b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone