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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2220/2023 promossa in grado d'appello
DA
RA Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_1
MARSALA N.26 LODI presso lo studio dell'avv. BASSANETTI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
inizialmente rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Rizza (c.f. pagina 1 di 9 ) e Vittorio Soffietti (c.f. ) del Foro di C.F._1 C.F._2
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Milano (MI), via
Soperga n. 14/A, e successivamente contumace nella fase di riassunzione
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per TRA Parte_1 Parte_2
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, così giudicare:
A) in parziale riforma della sentenza n. 405/2023 emessa dal Tribunale di Lodi in data 17/04/2023, depositata in data 12/06/2023, a definizione del giudizio civile R.G.
1723/2021 di opposizione a D.I. n. 339/2021, accogliere il presente appello, e per l'effetto:
Nel merito:
B) Rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte da Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., perché del tutto infondate in fatto ed
[...]
in diritto, nonché sfornite di supporto probatorio;
C) Confermare il decreto ingiuntivo n. 339/2021 emesso dal Tribunale di Lodi per la somma di € 102.431,37 e, pertanto, anche per la somma di € 72.172,84 esclusa dal
Giudice di prime cure;
D) Per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante p.t., a pagare, in favore di già OP
, in persona del legale rappresentante p.t., la Parte_2
somma di € 102.431,37, relativa alle fatture elencate nella narrativa del ricorso per pagina 2 di 9 D.I., oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, e, pertanto, ritenere dovuta all'appellante anche la somma di € 72.172,84 esclusa dal Giudice di prime cure;
E) in ogni caso: correggere la sentenza impugnata laddove ha ritenuto dovuta al punto 2) del dispositivo la somma di € 29.462,48 in luogo che la somma di €
30.258,53;
F) Con vittoria di spese e compensi professionali;
G) in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. in data 21/03/2022 e non ammesse, da intendersi, in questa sede, integralmente riproposte.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria:
A Nel merito
- rigettare l'appello promosso da (c.f. Controparte_3
) in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi esposti in narrativa P.IVA_3
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 405/2023 del Tribunale di Lodi sub Rg
1723/2021 pubblicata in data 12/06/2021.
B In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, rigettare le avverse istanze di prova orale poiché inammissibili e infondate per tutti i motivi esposti con la terza memoria istruttoria del giudizio di primo grado;
C. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Lodi, nei confronti di Parte_3
nuova denominazione assunta dalla il decreto CP_1 Controparte_1 Controparte_4
ingiuntivo n. 339\2021 per l'importo di euro 102.431,37 oltre interessi.
A sostegno della domanda monitoria la ricorrente esponeva che l' Controparte_5
aveva sottoscritto con TT s.p.a. e con un contratto con il quale
[...] Pt_2 Parte_2 aveva affidato alla prima l'attività di elaborazione dati relativi ai suoi dipendenti ed alla seconda lo svolgimento degli adempimenti riservati agli esercenti l'attività di commercialisti ed esperti contabili.
La esponeva come in forza di detto contratto aveva emesso, per le attività svolte, a Parte_2
carico di in amministrazione straordinaria, fatture, nel periodo dicembre 2017-dicembre CP_5
2018, per euro 40.286,16, e come, dopo la stipulazione del contratto di affitto d'azienda tra CP_5
in amministrazione straordinaria e aveva altresì emesso, a carico della Controparte_4
affittuaria ulteriori fatture, nel periodo ottobre 2019-febbraio 2021, per un Controparte_4
totale di euro 62.145,21.
nuova denominazione assunta dalla proponeva Controparte_1 Controparte_4
opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo, quanto alle fatture emesse nei suoi confronti, come le stesse non erano sufficienti a dimostrare il credito azionato, e come non risultasse in atti la allegata cessione del contratto di fornitura di servizi dedotto in giudizio.
Quanto alle fatture emesse a carico di prima della stipulazione del contratto di affitto CP_5
d'azienda, l'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, mentre per le fatture emesse successivamente, faceva rilevare come solo una, tra le otto indicate, si riferiva ad un periodo in cui il servizio era stato erogato, posto che dall'ottobre 2019 e avevano Parte_1 Pt_2 Parte_2
interrotto ogni prestazione.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Lodi con la sentenza n. 405\2023 pubblicata il 24-4-2023, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della della somma di 29.462,48 Parte_2
oltre interessi, compensando le spese di lite.
Senza sostanziale attività istruttoria, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice riteneva anzitutto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata pagina 4 di 9 dall'opponente, quanto alle fatture azionate emesse a carico di dovendo il contratto di servizi CP_5
posto a sostegno della domanda di pagamento ritenersi trasferito alla affittuaria secondo i principi posti dall'art. 2558 c.c.
Secondo il tribunale l'obbligo di pagamento della opponente andava tuttavia limitato alle sole fatture emesse successivamente al contratto di affitto d'azienda, stipulato il 31-10-2018, con esclusione della somma di euro 35.167,58, relativa alle fatture precedenti.
Il primo giudice richiamava sul punto l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale nel caso di affitto di azienda, ed a differenza del caso di cessione di azienda, l'affittuario non rispondeva dei debiti pregressi, e ciò quindi conduceva ad escludere che la affittuaria potesse rispondere per le prestazioni già eseguite all'ottobre 2018.
Quanto alle fatture intestate ad , emesse nel periodo ottobre-febbraio 2021, il primo Controparte_1 giudice, osservato come la circostanza dell'interruzione del servizio a partire dall'ottobre 2019 non fosse contestata, riconosceva alla opposta unicamente il diritto ad ottenere il pagamento della fattura n.
389\PI del 31-10-2019 di euro 25.779,10, ad eccezione dell'importo di euro 1.435,20, e della fattura n.4\MI del 7-11-2019 di euro 796,05
Il tribunale riteneva pertanto dovuti gli importi portati dalle fatture n.389 del 31-10-2019 di euro
25.779,10 (ad esclusione dell'importo di euro 1.435,20), n.4 del 7-11-2019 di euro 796,05, n.421 del
30-11-2018 di euro 2.594,50, e n. 461 del 31-12-2018 di euro 2.524,08, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 29.462,48.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi di appello, da Controparte_3
già che chiede di respingersi l'opposizione al decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo opposto e di accogliere integralmente la propria domanda di pagamento.
Si è costituita la , aderendo alla richiesta di correzione di errore materiale oggetto del Controparte_1
primo motivo di appello, e contestando nel resto il fondamento della impugnazione, della quale si chiedeva il rigetto.
Il processo, interrotto a seguito alla comunicazione della ammissione della appellata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2 d.l. 347\2003, è stato riassunto per iniziativa dell'appellante.
Nella fase di riassunzione, nessuno si è costituito per in amministrazione Controparte_1
straordinaria.
All'udienza del 24 settembre 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione pagina 5 di 9 l'udienza del 21 gennaio 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Solo la parte appellante depositava le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 21 gennaio 2025 nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
In via preliminare rileva il Collegio come l'ammissione di parte appellata alla procedura di amministrazione straordinaria non determini alcuna incidenza sulla prosecuzione del presente processo.
Come insegna la Suprema Corte “ la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore insolvente posto, successivamente alla pubblicazione della sentenza, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, conseguentemente, il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che voglia ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3) l.fall., applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999”
(Cass. 6293\2022).
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante assume come il tribunale sia incorso in un errore di calcolo, dal momento che la somma degli importi delle fatture riconosciute come dovute dalla opponente in primo grado, ammontava ad euro 30.258,53 e non ad euro 29.462,48 come ritenuto nella sentenza appellata.
Il motivo è fondato.
L'errore di calcolo compiuto dal tribunale è evidente, ed è stato riconosciuto dalla stessa parte appellata, nella propria originaria comparsa di costituzione.
Il primo giudice ha ritenuto la fondatezza della domanda di pagamento quanto alla fattura 389, per l'importo di euro 24.343,90 (euro 25.779,10 indicati nella fattura – euro 1.435,20 quale somma non dovuta), alla fattura n.4 di euro 796,05, alla fattura 421 di euro 2.594,50, alla fattura n.461 di euro
2.524,08.
Il totale del dovuto dalla ammonta pertanto ad euro 30.258,53. Controparte_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che fosse tenuta al pagamento delle fatture per servizi svolti in data antecedente alla Controparte_1
stipulazione del contratto di affitto di azienda.
Assume l'appellante come il primo giudice non avesse preso in considerazione la circostanza che CP
aveva provveduto a sanare la ingente morosità accumulata da alla data dell'1- CP_1 CP_1
pagina 6 di 9 11-2018 nei confronti di sempre nell'ambito del contratto trilaterale stipulato anche con Parte_1 [...]
Parte_2
Secondo l'appellante, la circostanza che avesse pagato le fatture emesse da Controparte_1
per prestazioni antecedenti al contratto di affitto d'azienda, dimostrava che l'affittuaria Parte_1 aveva assunto l'obbligazione di pagamento dei debiti pregressi della affittante, e quindi anche di quelli nei confronti di Parte_2
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come il principio affermato dal tribunale, secondo il quale la stipulazione di un contratto di azienda non comporta, per i debiti pregressi dell'affittante, una responsabilità dell'affittuario, non è messo in discussione dall'appellante, che sostiene piuttosto l'esistenza di un CP accollo assunto da , dei pregressi debiti della affittante . CP_1 CP_1
Di detto accollo, non è stata tuttavia fornita la prova, non potendo questo ricavarsi dai rapporti intervenuti tra e TT s.p.a., ossia con un soggetto estraneo al rapporto Controparte_1
obbligatorio di cui si discute in questo giudizio.
CP Seppure il contratto in base al quale sono state eseguite le prestazioni sia stato stipulato tra , da un lato, e TT s.p.a. e dall'altro, le obbligazioni assunte da questa due società Parte_2
sono tra loro indipendenti, dovendosi escludere qualsiasi solidarietà, attiva o passiva, tra i due distinti soggetti, ognuno dei quali era legittimata ad agire per il pagamento esclusivamente per le prestazioni fornite. CP Pertanto, dalla circostanza che abbia deciso di sanare la morosità di , pregressa Controparte_1
rispetto alla conclusione del contratto di affitto di azienda, nei confronti di TT s.p.a., non emerge
CP l'esistenza di una volontà della affittuaria di accollarsi anche il debito preesistente di nei confronti di Parte_2
Con il terzo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la spettanza di un compenso in favore della per il periodo Parte_2 successivo all'ottobre 2019, a partire dal quale era stata sospesa l'erogazione del servizio in favore di
CP_1 Controparte_1
L'appellante sostiene la debenza degli importi relativi alle fatture emesse dopo la sospensione del servizio, facendo rilevare di avere dovuto mantenere, anche per tale periodo, la propria struttura operativa, ed assumendo che le prestazioni oggetto delle fatture azionate erano relative a canoni di manutenzione, dovuti notoriamente anche in assenza di esecuzione della relativa prestazione.
pagina 7 di 9 Anche la conservazione dei documenti, rappresentava una prestazione dalla stessa prestata.
Aggiunge in via subordinata l'appellante come il tribunale avrebbe comunque dovuto considerare i corrispettivi chiesti come penale, e procedere d'ufficio alla riduzione degli stessi, attribuendo una somma non inferiore al 70% dell'importo delle fatture.
Il motivo è infondato.
L'affermazione del primo giudice, secondo la quale la non aveva contestato di Parte_2 avere sospeso il servizio nei confronti di , non è in discussione. Controparte_1
L'allegazione dell'appellante, secondo cui i canoni di manutenzione sarebbero dovuti anche nel caso di sospensione del servizio, è incomprensibile, prima ancora che infondata.
Non è dato infatti individuare, sulla scorta dell'assunto dell'appellante, la causa giuridica di una attribuzione patrimoniale, in assenza di una controprestazione.
Neppure l'appellante ha concretamente indicato quali sarebbero le specifiche attività dalla medesima erogate durante il periodo di sospensione del servizio, e quale sarebbe il corrispettivo delle stesse.
Come correttamente affermato dal tribunale “sarebbe stato, invece, onere del creditore fornire contezza delle specifiche attività comunque espletate in costanza di sospensione dei servizi e ritenute asseritamente funzionali e necessaria alla successiva riattivazione. In particolare ..
[...]
avrebbe dovuto indicare le specifiche attività comunque compiute Controparte_6
quantificandone i costi…”.
Anche la prospettazione subordinata dell'appellante, secondo la quale il tribunale avrebbe potuto ritenere dovute le somme per il periodo in questione, a titolo di penale, non ha fondamento.
La clausola contrattuale invocata dall'appellante, non prevede alcuna penale.
La pattuizione n.
4.4 del contratto ha il seguente contenuto :”salvo i casi espressamente previsti dal
Contratto, qualora il CLIENTE divenga inadempiente verso il FORNITORE per pagamenti di prestazioni oggetto del presente Contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di sospendere il Servizio senza che ciò rappresenti per lo stesso inadempienza contrattuale…”.
E' quindi evidente che la detta pattuizione non prevede un diritto di ottenere il corrispettivo pattuito, una volta sospeso il servizio, ma si limita a disciplinare le modalità in base alle quali diveniva legittimo il rifiuto di proseguire nella esecuzione del contratto.
Va aggiunto come il pagamento delle fatture in questione sia stato chiesto a titolo di penale solo in questo grado di appello, in evidente violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di una somma chiesta a titolo risarcitorio, mentre nel giudizio di primo grado la domanda di pagamento ha riguardato i pagina 8 di 9 corrispettivi contrattuali, con una evidente mutazione della causa petendi.
La sentenza impugnata va pertanto unicamente emendata dell'errore materiale di calcolo compiuto dal primo giudice, oggetto del primo motivo di appello, sul quale non vi è stata contestazione da parte dell'appellata, nella fase precedente alla interruzione del processo.
La statuizione del primo giudice, che ha compensato le spese del primo grado, non è stata autonomamente impugnata, posto che l'appellante si è limitata a far rilevare come dall'accoglimento dell'appello doveva conseguire una riforma anche del capo sulle spese.
Posto che la correzione dell'errore materiale non comporta alcuna sostanziale modifica della pronuncia impugnata, deve confermarsi la compensazione delle spese processuali per il primo grado.
Quanto al presente grado di appello, deve rilevarsi come, secondo la Suprema Corte, in seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte (Cass. 26372\2014).
Pertanto, valutato l'esito della impugnazione, accolta limitatamente al motivo attinente alla correzione dell'errore materiale compiuto dal tribunale, ricorrono ragioni per una integrale compensazione delle spese processuali, quanto alla fase sino alla interruzione del processo, mentre per la fase successiva dette spese devono essere dichiarate non ripetibili dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento del primo motivo di appello, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, condanna al CP_1 Controparte_1
pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 30.258,53 oltre interessi come indicato nella sentenza impugnata, che nel resto va confermata;
b)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra le parti sino al momento della interruzione del processo, dichiara non ripetibili quelle successivamente sostenute dall'appellante.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2220/2023 promossa in grado d'appello
DA
RA Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_1
MARSALA N.26 LODI presso lo studio dell'avv. BASSANETTI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
inizialmente rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Rizza (c.f. pagina 1 di 9 ) e Vittorio Soffietti (c.f. ) del Foro di C.F._1 C.F._2
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Milano (MI), via
Soperga n. 14/A, e successivamente contumace nella fase di riassunzione
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per TRA Parte_1 Parte_2
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, così giudicare:
A) in parziale riforma della sentenza n. 405/2023 emessa dal Tribunale di Lodi in data 17/04/2023, depositata in data 12/06/2023, a definizione del giudizio civile R.G.
1723/2021 di opposizione a D.I. n. 339/2021, accogliere il presente appello, e per l'effetto:
Nel merito:
B) Rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte da Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., perché del tutto infondate in fatto ed
[...]
in diritto, nonché sfornite di supporto probatorio;
C) Confermare il decreto ingiuntivo n. 339/2021 emesso dal Tribunale di Lodi per la somma di € 102.431,37 e, pertanto, anche per la somma di € 72.172,84 esclusa dal
Giudice di prime cure;
D) Per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante p.t., a pagare, in favore di già OP
, in persona del legale rappresentante p.t., la Parte_2
somma di € 102.431,37, relativa alle fatture elencate nella narrativa del ricorso per pagina 2 di 9 D.I., oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, e, pertanto, ritenere dovuta all'appellante anche la somma di € 72.172,84 esclusa dal Giudice di prime cure;
E) in ogni caso: correggere la sentenza impugnata laddove ha ritenuto dovuta al punto 2) del dispositivo la somma di € 29.462,48 in luogo che la somma di €
30.258,53;
F) Con vittoria di spese e compensi professionali;
G) in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. in data 21/03/2022 e non ammesse, da intendersi, in questa sede, integralmente riproposte.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria:
A Nel merito
- rigettare l'appello promosso da (c.f. Controparte_3
) in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi esposti in narrativa P.IVA_3
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 405/2023 del Tribunale di Lodi sub Rg
1723/2021 pubblicata in data 12/06/2021.
B In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, rigettare le avverse istanze di prova orale poiché inammissibili e infondate per tutti i motivi esposti con la terza memoria istruttoria del giudizio di primo grado;
C. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Lodi, nei confronti di Parte_3
nuova denominazione assunta dalla il decreto CP_1 Controparte_1 Controparte_4
ingiuntivo n. 339\2021 per l'importo di euro 102.431,37 oltre interessi.
A sostegno della domanda monitoria la ricorrente esponeva che l' Controparte_5
aveva sottoscritto con TT s.p.a. e con un contratto con il quale
[...] Pt_2 Parte_2 aveva affidato alla prima l'attività di elaborazione dati relativi ai suoi dipendenti ed alla seconda lo svolgimento degli adempimenti riservati agli esercenti l'attività di commercialisti ed esperti contabili.
La esponeva come in forza di detto contratto aveva emesso, per le attività svolte, a Parte_2
carico di in amministrazione straordinaria, fatture, nel periodo dicembre 2017-dicembre CP_5
2018, per euro 40.286,16, e come, dopo la stipulazione del contratto di affitto d'azienda tra CP_5
in amministrazione straordinaria e aveva altresì emesso, a carico della Controparte_4
affittuaria ulteriori fatture, nel periodo ottobre 2019-febbraio 2021, per un Controparte_4
totale di euro 62.145,21.
nuova denominazione assunta dalla proponeva Controparte_1 Controparte_4
opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo, quanto alle fatture emesse nei suoi confronti, come le stesse non erano sufficienti a dimostrare il credito azionato, e come non risultasse in atti la allegata cessione del contratto di fornitura di servizi dedotto in giudizio.
Quanto alle fatture emesse a carico di prima della stipulazione del contratto di affitto CP_5
d'azienda, l'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, mentre per le fatture emesse successivamente, faceva rilevare come solo una, tra le otto indicate, si riferiva ad un periodo in cui il servizio era stato erogato, posto che dall'ottobre 2019 e avevano Parte_1 Pt_2 Parte_2
interrotto ogni prestazione.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Lodi con la sentenza n. 405\2023 pubblicata il 24-4-2023, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della della somma di 29.462,48 Parte_2
oltre interessi, compensando le spese di lite.
Senza sostanziale attività istruttoria, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice riteneva anzitutto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata pagina 4 di 9 dall'opponente, quanto alle fatture azionate emesse a carico di dovendo il contratto di servizi CP_5
posto a sostegno della domanda di pagamento ritenersi trasferito alla affittuaria secondo i principi posti dall'art. 2558 c.c.
Secondo il tribunale l'obbligo di pagamento della opponente andava tuttavia limitato alle sole fatture emesse successivamente al contratto di affitto d'azienda, stipulato il 31-10-2018, con esclusione della somma di euro 35.167,58, relativa alle fatture precedenti.
Il primo giudice richiamava sul punto l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale nel caso di affitto di azienda, ed a differenza del caso di cessione di azienda, l'affittuario non rispondeva dei debiti pregressi, e ciò quindi conduceva ad escludere che la affittuaria potesse rispondere per le prestazioni già eseguite all'ottobre 2018.
Quanto alle fatture intestate ad , emesse nel periodo ottobre-febbraio 2021, il primo Controparte_1 giudice, osservato come la circostanza dell'interruzione del servizio a partire dall'ottobre 2019 non fosse contestata, riconosceva alla opposta unicamente il diritto ad ottenere il pagamento della fattura n.
389\PI del 31-10-2019 di euro 25.779,10, ad eccezione dell'importo di euro 1.435,20, e della fattura n.4\MI del 7-11-2019 di euro 796,05
Il tribunale riteneva pertanto dovuti gli importi portati dalle fatture n.389 del 31-10-2019 di euro
25.779,10 (ad esclusione dell'importo di euro 1.435,20), n.4 del 7-11-2019 di euro 796,05, n.421 del
30-11-2018 di euro 2.594,50, e n. 461 del 31-12-2018 di euro 2.524,08, revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 29.462,48.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi di appello, da Controparte_3
già che chiede di respingersi l'opposizione al decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo opposto e di accogliere integralmente la propria domanda di pagamento.
Si è costituita la , aderendo alla richiesta di correzione di errore materiale oggetto del Controparte_1
primo motivo di appello, e contestando nel resto il fondamento della impugnazione, della quale si chiedeva il rigetto.
Il processo, interrotto a seguito alla comunicazione della ammissione della appellata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2 d.l. 347\2003, è stato riassunto per iniziativa dell'appellante.
Nella fase di riassunzione, nessuno si è costituito per in amministrazione Controparte_1
straordinaria.
All'udienza del 24 settembre 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione pagina 5 di 9 l'udienza del 21 gennaio 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Solo la parte appellante depositava le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 21 gennaio 2025 nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
In via preliminare rileva il Collegio come l'ammissione di parte appellata alla procedura di amministrazione straordinaria non determini alcuna incidenza sulla prosecuzione del presente processo.
Come insegna la Suprema Corte “ la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore insolvente posto, successivamente alla pubblicazione della sentenza, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, conseguentemente, il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che voglia ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3) l.fall., applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999”
(Cass. 6293\2022).
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante assume come il tribunale sia incorso in un errore di calcolo, dal momento che la somma degli importi delle fatture riconosciute come dovute dalla opponente in primo grado, ammontava ad euro 30.258,53 e non ad euro 29.462,48 come ritenuto nella sentenza appellata.
Il motivo è fondato.
L'errore di calcolo compiuto dal tribunale è evidente, ed è stato riconosciuto dalla stessa parte appellata, nella propria originaria comparsa di costituzione.
Il primo giudice ha ritenuto la fondatezza della domanda di pagamento quanto alla fattura 389, per l'importo di euro 24.343,90 (euro 25.779,10 indicati nella fattura – euro 1.435,20 quale somma non dovuta), alla fattura n.4 di euro 796,05, alla fattura 421 di euro 2.594,50, alla fattura n.461 di euro
2.524,08.
Il totale del dovuto dalla ammonta pertanto ad euro 30.258,53. Controparte_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che fosse tenuta al pagamento delle fatture per servizi svolti in data antecedente alla Controparte_1
stipulazione del contratto di affitto di azienda.
Assume l'appellante come il primo giudice non avesse preso in considerazione la circostanza che CP
aveva provveduto a sanare la ingente morosità accumulata da alla data dell'1- CP_1 CP_1
pagina 6 di 9 11-2018 nei confronti di sempre nell'ambito del contratto trilaterale stipulato anche con Parte_1 [...]
Parte_2
Secondo l'appellante, la circostanza che avesse pagato le fatture emesse da Controparte_1
per prestazioni antecedenti al contratto di affitto d'azienda, dimostrava che l'affittuaria Parte_1 aveva assunto l'obbligazione di pagamento dei debiti pregressi della affittante, e quindi anche di quelli nei confronti di Parte_2
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come il principio affermato dal tribunale, secondo il quale la stipulazione di un contratto di azienda non comporta, per i debiti pregressi dell'affittante, una responsabilità dell'affittuario, non è messo in discussione dall'appellante, che sostiene piuttosto l'esistenza di un CP accollo assunto da , dei pregressi debiti della affittante . CP_1 CP_1
Di detto accollo, non è stata tuttavia fornita la prova, non potendo questo ricavarsi dai rapporti intervenuti tra e TT s.p.a., ossia con un soggetto estraneo al rapporto Controparte_1
obbligatorio di cui si discute in questo giudizio.
CP Seppure il contratto in base al quale sono state eseguite le prestazioni sia stato stipulato tra , da un lato, e TT s.p.a. e dall'altro, le obbligazioni assunte da questa due società Parte_2
sono tra loro indipendenti, dovendosi escludere qualsiasi solidarietà, attiva o passiva, tra i due distinti soggetti, ognuno dei quali era legittimata ad agire per il pagamento esclusivamente per le prestazioni fornite. CP Pertanto, dalla circostanza che abbia deciso di sanare la morosità di , pregressa Controparte_1
rispetto alla conclusione del contratto di affitto di azienda, nei confronti di TT s.p.a., non emerge
CP l'esistenza di una volontà della affittuaria di accollarsi anche il debito preesistente di nei confronti di Parte_2
Con il terzo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la spettanza di un compenso in favore della per il periodo Parte_2 successivo all'ottobre 2019, a partire dal quale era stata sospesa l'erogazione del servizio in favore di
CP_1 Controparte_1
L'appellante sostiene la debenza degli importi relativi alle fatture emesse dopo la sospensione del servizio, facendo rilevare di avere dovuto mantenere, anche per tale periodo, la propria struttura operativa, ed assumendo che le prestazioni oggetto delle fatture azionate erano relative a canoni di manutenzione, dovuti notoriamente anche in assenza di esecuzione della relativa prestazione.
pagina 7 di 9 Anche la conservazione dei documenti, rappresentava una prestazione dalla stessa prestata.
Aggiunge in via subordinata l'appellante come il tribunale avrebbe comunque dovuto considerare i corrispettivi chiesti come penale, e procedere d'ufficio alla riduzione degli stessi, attribuendo una somma non inferiore al 70% dell'importo delle fatture.
Il motivo è infondato.
L'affermazione del primo giudice, secondo la quale la non aveva contestato di Parte_2 avere sospeso il servizio nei confronti di , non è in discussione. Controparte_1
L'allegazione dell'appellante, secondo cui i canoni di manutenzione sarebbero dovuti anche nel caso di sospensione del servizio, è incomprensibile, prima ancora che infondata.
Non è dato infatti individuare, sulla scorta dell'assunto dell'appellante, la causa giuridica di una attribuzione patrimoniale, in assenza di una controprestazione.
Neppure l'appellante ha concretamente indicato quali sarebbero le specifiche attività dalla medesima erogate durante il periodo di sospensione del servizio, e quale sarebbe il corrispettivo delle stesse.
Come correttamente affermato dal tribunale “sarebbe stato, invece, onere del creditore fornire contezza delle specifiche attività comunque espletate in costanza di sospensione dei servizi e ritenute asseritamente funzionali e necessaria alla successiva riattivazione. In particolare ..
[...]
avrebbe dovuto indicare le specifiche attività comunque compiute Controparte_6
quantificandone i costi…”.
Anche la prospettazione subordinata dell'appellante, secondo la quale il tribunale avrebbe potuto ritenere dovute le somme per il periodo in questione, a titolo di penale, non ha fondamento.
La clausola contrattuale invocata dall'appellante, non prevede alcuna penale.
La pattuizione n.
4.4 del contratto ha il seguente contenuto :”salvo i casi espressamente previsti dal
Contratto, qualora il CLIENTE divenga inadempiente verso il FORNITORE per pagamenti di prestazioni oggetto del presente Contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di sospendere il Servizio senza che ciò rappresenti per lo stesso inadempienza contrattuale…”.
E' quindi evidente che la detta pattuizione non prevede un diritto di ottenere il corrispettivo pattuito, una volta sospeso il servizio, ma si limita a disciplinare le modalità in base alle quali diveniva legittimo il rifiuto di proseguire nella esecuzione del contratto.
Va aggiunto come il pagamento delle fatture in questione sia stato chiesto a titolo di penale solo in questo grado di appello, in evidente violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di una somma chiesta a titolo risarcitorio, mentre nel giudizio di primo grado la domanda di pagamento ha riguardato i pagina 8 di 9 corrispettivi contrattuali, con una evidente mutazione della causa petendi.
La sentenza impugnata va pertanto unicamente emendata dell'errore materiale di calcolo compiuto dal primo giudice, oggetto del primo motivo di appello, sul quale non vi è stata contestazione da parte dell'appellata, nella fase precedente alla interruzione del processo.
La statuizione del primo giudice, che ha compensato le spese del primo grado, non è stata autonomamente impugnata, posto che l'appellante si è limitata a far rilevare come dall'accoglimento dell'appello doveva conseguire una riforma anche del capo sulle spese.
Posto che la correzione dell'errore materiale non comporta alcuna sostanziale modifica della pronuncia impugnata, deve confermarsi la compensazione delle spese processuali per il primo grado.
Quanto al presente grado di appello, deve rilevarsi come, secondo la Suprema Corte, in seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte (Cass. 26372\2014).
Pertanto, valutato l'esito della impugnazione, accolta limitatamente al motivo attinente alla correzione dell'errore materiale compiuto dal tribunale, ricorrono ragioni per una integrale compensazione delle spese processuali, quanto alla fase sino alla interruzione del processo, mentre per la fase successiva dette spese devono essere dichiarate non ripetibili dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento del primo motivo di appello, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, condanna al CP_1 Controparte_1
pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 30.258,53 oltre interessi come indicato nella sentenza impugnata, che nel resto va confermata;
b)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra le parti sino al momento della interruzione del processo, dichiara non ripetibili quelle successivamente sostenute dall'appellante.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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