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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 37082/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con gli avv. LECCI GIANLUCA, Parte_1 P.IVA_1
GALATTI ALBERTO e FACHINETTI ALBERTO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. NUZZO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPINA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data i procuratori delle parti precisavano come da fogli allegati al verbale d'udienza
Parte attrice:
In via principale e nel merito: dichiarare nullo, inefficace e revocare il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n. 13330/2023 D.I. - n. 27759/2023 RG emesso in data 11/08/2022, pubblicato in data 12/08/2023 e notificato in data 06/09/2023 e respingere ogni domanda, eccezione e contraria pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati;
In via riconvenzionale:
- preso atto ed accertato l'esercizio del diritto di opzione di acquisto da parte di Parte_1
, trasferire in capo a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la piena proprietà dei
[...]
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
beni di cui al contratto del 7.09.2018 stipulato avanti il notaio di RE (rep. N. Persona_1
153979 – racc. n. 19845) con sentenza sostitutiva di rogito subordinata alla condizione sospensiva del versamento da parte di del saldo del prezzo di vendita, pari Parte_1
a € 334.000,00 oltre IVA in quanto dovuto, offerto da a favore di Parte_1 [...]
oppure quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse accertare Controparte_2 all'esito del giudizio, al netto di quanto già versato in corso di causa;
- respingere, poiché inammissibili e, comunque, infondate, le domande svolte in via riconvenzionale da parte opposta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso: dichiararsi non ripetibili le spese di cui al procedimento monitorio;
rifuse spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: solo se ritenuto opportuno dal Giudice per la decisone ex art. 2932 c.c., si chiede che sia espletata una CTU contabile volta ad accertare:
(i) che la somma di € 334.000,00 offerta dal con l'atto di citazione in opposizione è Parte_1
congrua rispetto al prezzo di vendita dei beni in ragione del contratto sottoscritto tra le parti;
(ii) in ogni caso e per quanto occorrer possa, che la somma complessivamente già pagata dal
a favore di è congrua rispetto alla detenzione dei dei beni oggetto di causa Parte_1 CP_1
sino alla pronuncia ex art. 2932 c.c.. “
Parte convenuta:
“nel merito, rigettata ogni domanda avversa, in accoglimento della domanda principale formulata dalla società opposta confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale Civile di Milano in data 11.8.23, al n. 13330/2023 (RG. N.27759/2023), notificato il
6.9.2023, con il quale si ingiunge al il pagamento di € 330.000,00, oltre Parte_1
interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo di ogni singolo pagamento dovuto, oltre le spese di procedura liquidate in € 4.000,00 per compenso, € 634,00 per spese, oltre oneri di legge;
Dare atto dell'avvenuto pagamento da parte del dell'importo di € 360.000,00, oltre Parte_1
iva, nelle more nel corso del giudizio in corso e pertanto
- condannare il al pagamento delle somme tutte ivi indicate per sorte capitale, Parte_1
interessi liquidati ex art art. 5 D. lgs 231/2002 fino alla data dell'effettivo soddisfo e spese legali liquidate, con rivalutazione monetaria delle somme, ed il favore delle spese del presente
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
giudizio, salva detrazione dell'importo di € 360.000,00, oltre iva, corrisposto dal Parte_1
;
[...]
-in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui in premessa, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto,
- condannare il al pagamento dell'IVA dovuta sulla somma di € Parte_1
330.0000,00 di cui all'ingiunzione di pagamento, come previsto dal contratto 7.9.2018;
-condannare il all'integrale manutenzione del contratto, e quindi al Parte_1 pagamento delle somme ulteriori tutte dovute per differenza, a titolo godimento e prezzo, di €
266.000,00, oltre iva, e la somma di € 70.000,00 oltre iva da versare all'atto del trasferimento, il tutto, anche quale giusto prezzo per il trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. a fronte del contratto del 7.9.2018, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale per
-la condanna del all'integrale manutenzione del contratto, e quindi al Parte_1
pagamento delle somme tutte dovute a fronte del contratto 7.9.2018, a titolo godimento e prezzo, per € 596.000,00, oltre iva, e per € 70.000,00, oltre iva, da versare all'atto del trasferimento, il tutto, anche quale giusto prezzo per il trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. a fronte del contratto del 7.9.2018, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, dalla quale effettuare detrazione dell'importo di € 360.000,00, oltre iva, versato nelle more nel corso del presente giudizio dal . Parte_1
In ogni caso, sempre in via riconvenzionale si richiede l'accoglimento della domanda di condanna del al pagamento di € 12.000 oltre Iva al mese dal 31.8.2023 Parte_1
alla data dell'effettivo trasferimento dei beni, a fronte del godimento beni in corso, e quindi quale risarcimento del danno subito e subendo quale perdita patrimoniale della a Controparte_1
fronte della disponibilità dei beni goduta dal in pendenza del presente giudizio, o Parte_1
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e comunque rimessa al Giudice secondo equità.
Si richiede inoltre la condanna del per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la Parte_1
condanna al pagamento degli interessi ex art. 5 D. lgs 231/2002 su tutte le somme liquidate dalla scadenza al saldo di ogni singolo pagamento dovuto, oltre rivalutazione monetaria di tutte le somme liquidate in accoglimento delle domande sopra proposte.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Con vittoria di spese di lite tenuto conto dell'interesse tutelato dalla e del grave Controparte_1
atteggiamento contrattuale posto in essere da parte avversa, confermato dalla ennesima transazione effettuata tra le parti e inadempiuta dal opposto.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/09/2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.13330/2023 emesso in data 11/08/2023 con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 330.000,00, oltre CP_1
interessi e spese di procedura, a titolo di canoni maturati in base al contratto di concessione in godimento di beni stipulato in data 07/09/2018.
Quali motivi di opposizione, : Parte_1
- che nessun canone era dovuto, poiché la riduzione dei ratei era conseguenza di un accordo modificativo del contratto;
- che, in ogni caso la controparte aveva erroneamente omesso di detrarre dagli importi asseritamente dovuti l'importo di € 10.000,00.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta.
Come già rilevato nell'ordinanza riservata in data 30/04/2024, in punto di canoni ingiunti deve rilevarsi che la riduzione del canone mensile da € 30.000,00 ad € 20.000 ( IVA esclusa) non costituiva remissione parziale del debito, ma mera dilazione di pagamento, avendo le parti prolungato sino al 30/04/2025 ( a fronte della data originariamente fissata al 30/07/2023) i pagamenti mensili ridotti ( cfr. email 01/06/2020 da avv. Nuzzo a avv. Badolato).
Dunque, alla data di presunto esercizio dell'opzione ( marzo 2023), la parte attrice non avrebbe potuto limitarsi a versale il solo importo originariamente concordato per il riscatto ( € 1.200.000). risultando debitrice del minor importo (€ 10.000) di ciascuna rata per il numero di rate residue.
Indi, l'opposizione – sotto tale profilo-risulta infondata.
E' inoltre documentalmente smentita l'ulteriore doglianza per cui la detrazione prevista nel contratto sia di € 130.000,00 e non di € 120.000,00, laddove il contratto di godimento con opzione di vendita specificatamente riporta che in caso di mancata consegna dei materiali di cui
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
all'allegato C), identificati come beni il relativo valore di € 130.000,00 deve CP_3 essere detratto per € 120.000,00 dagli importi di cui al punto 5 d) e per € 10.0000,00 dal saldo dell'opzione finale.
Indi, poiché alla data del deposito del ricorso ingiuntivo ( 23/07/2023) il contratto risultava ancora efficacie ( poiché la relativa scadenza era fissata al 30/07/2023) correttamente l'ingiunzione di pagamento è stata richiesta per le sole rate non versate ( in misura di €
120.000,00) e non per il residuo importo esigibile solo mediante storno dal prezzo di opzione.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice ( che ha proposto l'acquisot dei beni ad un valore inferiore a quello risultante dal contratto), deve dichiararsene l'infondatezza atteso il chiaro disposto contrattuale di cui agli artt.
5.1 d), 5.1 e), 5.2 e 5.4 da cui si evince che: il prezzo di vendita finale dei beni è stato pattuito in € 2.000.000,00 di cui:
€ 708.000,00 - n. 59 rate x 12.000 quota per godimento mensile;
€ 92.000,00 quota godimento della caparra di € 150.000,00;
1.200.000,00 il prezzo indicato al punto 5.4 per l'acquisto dei beni.
Indi, non vi è ragione giuridica alcuna per cui il trasferimento dei beni possa essere rivendicato ad un prezzo inferiore da quello pattuito tra le parti.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opposta si osserva.
Per le ragioni già esposte, è documentalmente provato e non smentito che: ai fini del trasferimento dei beni il prezzo da versare è pari alla differenza tra € 1.200.000,00 ed €
748.000,00 ( canoni ), ovvero alla somma di € 452.000.00 oltre quanto ancora dovuto per il godimento fruito al 30/07/2023, ossia € € 144.000,00 [(già dedotti € 120.000,00 per la mancata consegna dei beni di cui all'allegato C)] ed oltre quanto dovuto all'atto di trasferimento per €
70.000,00, per un totale quindi di € 666.000 da cui:
a) € 330.000,00 già oggetto dell'ingiunzione opposta;
b) € 266.000,00 oltre IVA quale differenza di prezzo:
c) € 70.000,00 da versare a saldo all'atto di trasferimento[(già dedotti € 10.000,00 per la mancata consegna dei beni di cui all'allegato C)].
Indi, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere accolta e, per l'effetto, l'attrice deve essere condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 336.000,00 oltre IVA ed interessi legali ( Cass. n. 20731/2024), come sopra specificato per le causali di cui ai punti b) e c)
e con le decorrenze di cui in dispositivo.
Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Va altresì accolta l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'IVA sull'importo già oggetto di ingiunzione, o come di evince dal combinato disposto di cui ai commi c) e d) dell'art.
5.1 del contratto, e così per complessivi € 72.600,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (come ampliata a seguito della domanda riconvenzionale accolta- cfr. Cass. n. 6481/2021) e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 37082/2023, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13330/2023 emesso in data
11/08/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di [C.F. Parte_1
] ed in favore di [C.F. P.IVA_1 Controparte_1
] e per l'effetto; P.IVA_2
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) respinge la domanda riconvenzionale formulata da Parte_2
4) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 72.600,00 a titolo di IVA sulle somme di cui al decreto
[...]
ingiuntivo di cui al punto 1);
5) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 336.000,00 oltre IVA ed oltre interessi legali dal dovuto al
[...]
saldo effettivo per le causali di cui in parte motiva;
6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 759,00 per spese esenti ed €
[...]
29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Pagina nr. 6
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 37082/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con gli avv. LECCI GIANLUCA, Parte_1 P.IVA_1
GALATTI ALBERTO e FACHINETTI ALBERTO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. NUZZO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPINA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data i procuratori delle parti precisavano come da fogli allegati al verbale d'udienza
Parte attrice:
In via principale e nel merito: dichiarare nullo, inefficace e revocare il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n. 13330/2023 D.I. - n. 27759/2023 RG emesso in data 11/08/2022, pubblicato in data 12/08/2023 e notificato in data 06/09/2023 e respingere ogni domanda, eccezione e contraria pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati;
In via riconvenzionale:
- preso atto ed accertato l'esercizio del diritto di opzione di acquisto da parte di Parte_1
, trasferire in capo a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la piena proprietà dei
[...]
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
beni di cui al contratto del 7.09.2018 stipulato avanti il notaio di RE (rep. N. Persona_1
153979 – racc. n. 19845) con sentenza sostitutiva di rogito subordinata alla condizione sospensiva del versamento da parte di del saldo del prezzo di vendita, pari Parte_1
a € 334.000,00 oltre IVA in quanto dovuto, offerto da a favore di Parte_1 [...]
oppure quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse accertare Controparte_2 all'esito del giudizio, al netto di quanto già versato in corso di causa;
- respingere, poiché inammissibili e, comunque, infondate, le domande svolte in via riconvenzionale da parte opposta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso: dichiararsi non ripetibili le spese di cui al procedimento monitorio;
rifuse spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: solo se ritenuto opportuno dal Giudice per la decisone ex art. 2932 c.c., si chiede che sia espletata una CTU contabile volta ad accertare:
(i) che la somma di € 334.000,00 offerta dal con l'atto di citazione in opposizione è Parte_1
congrua rispetto al prezzo di vendita dei beni in ragione del contratto sottoscritto tra le parti;
(ii) in ogni caso e per quanto occorrer possa, che la somma complessivamente già pagata dal
a favore di è congrua rispetto alla detenzione dei dei beni oggetto di causa Parte_1 CP_1
sino alla pronuncia ex art. 2932 c.c.. “
Parte convenuta:
“nel merito, rigettata ogni domanda avversa, in accoglimento della domanda principale formulata dalla società opposta confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale Civile di Milano in data 11.8.23, al n. 13330/2023 (RG. N.27759/2023), notificato il
6.9.2023, con il quale si ingiunge al il pagamento di € 330.000,00, oltre Parte_1
interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo di ogni singolo pagamento dovuto, oltre le spese di procedura liquidate in € 4.000,00 per compenso, € 634,00 per spese, oltre oneri di legge;
Dare atto dell'avvenuto pagamento da parte del dell'importo di € 360.000,00, oltre Parte_1
iva, nelle more nel corso del giudizio in corso e pertanto
- condannare il al pagamento delle somme tutte ivi indicate per sorte capitale, Parte_1
interessi liquidati ex art art. 5 D. lgs 231/2002 fino alla data dell'effettivo soddisfo e spese legali liquidate, con rivalutazione monetaria delle somme, ed il favore delle spese del presente
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
giudizio, salva detrazione dell'importo di € 360.000,00, oltre iva, corrisposto dal Parte_1
;
[...]
-in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui in premessa, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto,
- condannare il al pagamento dell'IVA dovuta sulla somma di € Parte_1
330.0000,00 di cui all'ingiunzione di pagamento, come previsto dal contratto 7.9.2018;
-condannare il all'integrale manutenzione del contratto, e quindi al Parte_1 pagamento delle somme ulteriori tutte dovute per differenza, a titolo godimento e prezzo, di €
266.000,00, oltre iva, e la somma di € 70.000,00 oltre iva da versare all'atto del trasferimento, il tutto, anche quale giusto prezzo per il trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. a fronte del contratto del 7.9.2018, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale per
-la condanna del all'integrale manutenzione del contratto, e quindi al Parte_1
pagamento delle somme tutte dovute a fronte del contratto 7.9.2018, a titolo godimento e prezzo, per € 596.000,00, oltre iva, e per € 70.000,00, oltre iva, da versare all'atto del trasferimento, il tutto, anche quale giusto prezzo per il trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. a fronte del contratto del 7.9.2018, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, dalla quale effettuare detrazione dell'importo di € 360.000,00, oltre iva, versato nelle more nel corso del presente giudizio dal . Parte_1
In ogni caso, sempre in via riconvenzionale si richiede l'accoglimento della domanda di condanna del al pagamento di € 12.000 oltre Iva al mese dal 31.8.2023 Parte_1
alla data dell'effettivo trasferimento dei beni, a fronte del godimento beni in corso, e quindi quale risarcimento del danno subito e subendo quale perdita patrimoniale della a Controparte_1
fronte della disponibilità dei beni goduta dal in pendenza del presente giudizio, o Parte_1
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e comunque rimessa al Giudice secondo equità.
Si richiede inoltre la condanna del per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la Parte_1
condanna al pagamento degli interessi ex art. 5 D. lgs 231/2002 su tutte le somme liquidate dalla scadenza al saldo di ogni singolo pagamento dovuto, oltre rivalutazione monetaria di tutte le somme liquidate in accoglimento delle domande sopra proposte.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Con vittoria di spese di lite tenuto conto dell'interesse tutelato dalla e del grave Controparte_1
atteggiamento contrattuale posto in essere da parte avversa, confermato dalla ennesima transazione effettuata tra le parti e inadempiuta dal opposto.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/09/2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.13330/2023 emesso in data 11/08/2023 con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 330.000,00, oltre CP_1
interessi e spese di procedura, a titolo di canoni maturati in base al contratto di concessione in godimento di beni stipulato in data 07/09/2018.
Quali motivi di opposizione, : Parte_1
- che nessun canone era dovuto, poiché la riduzione dei ratei era conseguenza di un accordo modificativo del contratto;
- che, in ogni caso la controparte aveva erroneamente omesso di detrarre dagli importi asseritamente dovuti l'importo di € 10.000,00.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta.
Come già rilevato nell'ordinanza riservata in data 30/04/2024, in punto di canoni ingiunti deve rilevarsi che la riduzione del canone mensile da € 30.000,00 ad € 20.000 ( IVA esclusa) non costituiva remissione parziale del debito, ma mera dilazione di pagamento, avendo le parti prolungato sino al 30/04/2025 ( a fronte della data originariamente fissata al 30/07/2023) i pagamenti mensili ridotti ( cfr. email 01/06/2020 da avv. Nuzzo a avv. Badolato).
Dunque, alla data di presunto esercizio dell'opzione ( marzo 2023), la parte attrice non avrebbe potuto limitarsi a versale il solo importo originariamente concordato per il riscatto ( € 1.200.000). risultando debitrice del minor importo (€ 10.000) di ciascuna rata per il numero di rate residue.
Indi, l'opposizione – sotto tale profilo-risulta infondata.
E' inoltre documentalmente smentita l'ulteriore doglianza per cui la detrazione prevista nel contratto sia di € 130.000,00 e non di € 120.000,00, laddove il contratto di godimento con opzione di vendita specificatamente riporta che in caso di mancata consegna dei materiali di cui
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Sentenza
all'allegato C), identificati come beni il relativo valore di € 130.000,00 deve CP_3 essere detratto per € 120.000,00 dagli importi di cui al punto 5 d) e per € 10.0000,00 dal saldo dell'opzione finale.
Indi, poiché alla data del deposito del ricorso ingiuntivo ( 23/07/2023) il contratto risultava ancora efficacie ( poiché la relativa scadenza era fissata al 30/07/2023) correttamente l'ingiunzione di pagamento è stata richiesta per le sole rate non versate ( in misura di €
120.000,00) e non per il residuo importo esigibile solo mediante storno dal prezzo di opzione.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice ( che ha proposto l'acquisot dei beni ad un valore inferiore a quello risultante dal contratto), deve dichiararsene l'infondatezza atteso il chiaro disposto contrattuale di cui agli artt.
5.1 d), 5.1 e), 5.2 e 5.4 da cui si evince che: il prezzo di vendita finale dei beni è stato pattuito in € 2.000.000,00 di cui:
€ 708.000,00 - n. 59 rate x 12.000 quota per godimento mensile;
€ 92.000,00 quota godimento della caparra di € 150.000,00;
1.200.000,00 il prezzo indicato al punto 5.4 per l'acquisto dei beni.
Indi, non vi è ragione giuridica alcuna per cui il trasferimento dei beni possa essere rivendicato ad un prezzo inferiore da quello pattuito tra le parti.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opposta si osserva.
Per le ragioni già esposte, è documentalmente provato e non smentito che: ai fini del trasferimento dei beni il prezzo da versare è pari alla differenza tra € 1.200.000,00 ed €
748.000,00 ( canoni ), ovvero alla somma di € 452.000.00 oltre quanto ancora dovuto per il godimento fruito al 30/07/2023, ossia € € 144.000,00 [(già dedotti € 120.000,00 per la mancata consegna dei beni di cui all'allegato C)] ed oltre quanto dovuto all'atto di trasferimento per €
70.000,00, per un totale quindi di € 666.000 da cui:
a) € 330.000,00 già oggetto dell'ingiunzione opposta;
b) € 266.000,00 oltre IVA quale differenza di prezzo:
c) € 70.000,00 da versare a saldo all'atto di trasferimento[(già dedotti € 10.000,00 per la mancata consegna dei beni di cui all'allegato C)].
Indi, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere accolta e, per l'effetto, l'attrice deve essere condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 336.000,00 oltre IVA ed interessi legali ( Cass. n. 20731/2024), come sopra specificato per le causali di cui ai punti b) e c)
e con le decorrenze di cui in dispositivo.
Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Va altresì accolta l'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'IVA sull'importo già oggetto di ingiunzione, o come di evince dal combinato disposto di cui ai commi c) e d) dell'art.
5.1 del contratto, e così per complessivi € 72.600,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (come ampliata a seguito della domanda riconvenzionale accolta- cfr. Cass. n. 6481/2021) e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 37082/2023, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13330/2023 emesso in data
11/08/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di [C.F. Parte_1
] ed in favore di [C.F. P.IVA_1 Controparte_1
] e per l'effetto; P.IVA_2
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) respinge la domanda riconvenzionale formulata da Parte_2
4) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 72.600,00 a titolo di IVA sulle somme di cui al decreto
[...]
ingiuntivo di cui al punto 1);
5) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 336.000,00 oltre IVA ed oltre interessi legali dal dovuto al
[...]
saldo effettivo per le causali di cui in parte motiva;
6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 759,00 per spese esenti ed €
[...]
29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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