Art. 10. Effetti 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all' articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 45 della legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 45 (Efficacia degli accordi). - L'ultimo comma dell' art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali'.
E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata.
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' art. 45 della legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 45 (Efficacia degli accordi). - L'ultimo comma dell' art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali'.
E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata.
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari".