TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 330
TAR
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica del titolo esecutivo al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice

    Il Collegio ha ritenuto che la notifica della sentenza al domicilio reale dell’Amministrazione intimata sia una condizione necessaria per l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza, al fine di consentire il pagamento spontaneo nel termine di 120 giorni. Tale adempimento non è surrogabile dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica ai difensori, né dall’invio di una diffida. La mancata notifica rende il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio per sanare la notifica mancante

    Il Collegio ha rigettato la richiesta di rinvio, affermando che la tesi dell’improcedibilità temporanea vale solo se la sentenza è stata notificata prima del ricorso e il termine di 120 giorni non è ancora scaduto, ma non quando la notifica è del tutto mancata. In tal caso, il ricorso è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 330
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo