Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2025, proposto da
HMC Premedical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidente della Regione Emilia Romagna quale Commissario Delegato Ricostruzione Post Sisma 2012, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Bologna dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l’ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 621/2024 pubblicata in data 26.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Emilia Romagna quale Commissario Delegato Ricostruzione Post Sisma 2012;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa SA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società HMC Premedical S.p.A. agisce per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Bologna in epigrafe indicata, che ha condannato il Presidente della Regione Emilia Romagna quale Commissario Delegato Ricostruzione Post Sisma 2012 al pagamento a favore della società Dimar S.r.l., poi incorporata dalla società ricorrente, della somma di €uro 128.729,46, oltre interessi legali dalla domanda (11.10.2017) al saldo effettivo.
Nella resistenza dell’Amministrazione intimata la causa è stata introitata all’udienza camerale del 15 gennaio 2026.
Dopo il passaggio in decisione è sorto dubbio sulla ammissibilità della domanda di ottemperanza, giacché non era stata documentata in giudizio l’intervenuta notifica del titolo esecutivo al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 D.L. n. 669/1996. Il Collegio pertanto con ordinanza n. 148/2026, adottata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Cod. proc. amm., ha assegnato alle parti il termine di dieci giorni per presentare memorie vertenti unicamente sulla indicata questione di diritto, eventualmente integrate da documentazione pertinente.
Nel termine assegnato entrambe le parti hanno depositato memorie, dalle quali emerge pacificamente che l’incombente non è stato adempiuto.
La società ricorrente sostiene, tuttavia, che ai fini dell’articolo 14 D.L. n. 669/1996 non è necessaria la notifica al domicilio reale della sentenza munita di formula esecutiva, e che nel caso di specie la norma può ritenersi comunque rispettata, tenuto conto:
- che la sentenza, ivi compreso il successivo provvedimento di correzione di errore materiale, è stata comunicata alle parti costituite dalla Cancelleria della Corte d’Appello;
- che la sentenza è stata poi notificata all’Amministrazione debitrice nel suo domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- che il Commissario Delegato ha disposto di dare esecuzione alla sentenza (anche se poi – occorre dare atto - è sorto contrasto sul contenuto della sentenza e conseguentemente sulle modalità di darvi esecuzione, contrasto sfociato nel presente giudizio);
- che, in ragione di tanto, l’Amministrazione debitrice è stata diffidata ad adempiere alla sentenza del Giudice ordinario.
In subordine, la società ricorrente, assumendo che il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui al già richiamato articolo 14 D.L. n. 669/1996 costituisca causa non di inammissibilità della domanda, bensì di temporanea improcedibilità, ha chiesto il rinvio della causa a una nuova udienza camerale, di modo da poter utilmente eseguire la notifica mancante.
Preso atto delle memorie depositate dalle parti, il Collegio ritiene opportuno muovere dal dato normativo e segnatamente dall’articolo 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il quale stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto».
Ora, si può pure convenire con la difesa di parte ricorrente in ordine al fatto che la sentenza notificata all’Amministrazione debitrice possa anche non essere munita di formula esecutiva, stante la specificità del giudizio di ottemperanza, per il quale il comma 3 dell’articolo 115 del Codice di rito esclude la necessità della apposizione della formula esecutiva sul titolo da ottemperare (cfr., T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n. 439/2025). Nondimeno, resta fermo che la sentenza (eventualmente anche priva di formula esecutiva) debba comunque essere notificata al domicilio reale dell’Amministrazione intimata prima dell’avvio del giudizio di ottemperanza (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 14069/2019).
Questo al fine di consentire il pagamento spontaneo nel termine di 120 giorni fissato dalla legge, evitando così l’aggravio di spese derivante dall’attivazione di procedure esecutive (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 815/2026).
L’adempimento, peraltro, non è surrogabile né dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della sentenza ottemperanda ai difensori della parte in giudizio, e nemmeno dall’invio di una diffida ad adempiere all’Amministrazione debitrice (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, sentenza n. 1407/2022).
Mancando una condizione dell’azione di ottemperanza, il ricorso risulta inammissibile (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, sentenza n. 7377/2023).
Né può accedersi richiesta di parte ricorrente di un congruo rinvio della causa per procedere alla notifica del titolo e far così decorrere il termine legale di 120 giorni per l’adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione intimata.
La tesi alla base della richiesta per cui allo stato l’azione di ottemperanza non sarebbe inammissibile, ma solamente temporaneamente improcedibile, vale solamente per il caso in cui la sentenza sia stata notificata prima della proposizione del ricorso per ottemperanza e il termine di 120 giorni non sia ancora scaduto, ma non può certo valere quando – come nel caso di specie – la notifica sia del tutto mancata: in tal caso infatti il ricorso è inammissibile (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, sentenza n. 1537/2016).
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Trattandosi di decisione in rito, le spese possono essere compensate tra le parti, salvo il contributo unificato, che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile,
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato, che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio dei giorni 15 gennaio 2026 e 12 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | UG Di NE |
IL SEGRETARIO