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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 565/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.3.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato ed assistito dall'avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Polati, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Verona, via Timavo 5, appellante/attore in riassunzione in primo grado
E
, C.F. già con sede legale ON P.IVA_1 in Verona, Corso Venezia n. 83, in persona del curatore, dott. , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Rinaldi, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Verona, Lungadige Rubele 30, pec Email_1
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
Massimiliano Bertanza, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Verona, via
A. Saffi 1, pec Email_2 appellati/convenuti in riassunzione in primo grado
E
P.I. , rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. CP_4 P.IVA_2
Lorenzo Taddei, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Verona, via Luigi
Settembrini 8,
1 appellato non costituito/ attore e convenuto in riassunzione in primo grado avente ad oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 287/2023, pubblicata il 10.2.2023 a definizione del procedimento n. 5972/2016 R.G., promossa da contro CP_4
e e con la chiamata in causa di CP_3 ON Pt_1
, dichiarata interrotta a seguito del Fallimento di Bio Fish S.r.l. in liquidazione
[...]
e riassunta da nei confronti di , Parte_1 ON
e limitatamente al capo 1), nella parte in cui: “dichiara CP_3 CP_4
(omissis) il difetto di interesse alla riassunzione di con conseguente Parte_1 inammissibilità della riassunzione da egli posta in essere”; capo 2): “condanna Pt_1
a rifondere al e a le
[...] ON CP_3 spese di lite della fase del procedimento successiva alla riassunzione, spese che liquidano per ciascuna di dette parti in € 7500,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili”; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni dell'appellante : Parte_1
“In via pregiudiziale: - disporsi, per le causali di cui al presente atto, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, qualora medio tempore avviata, del secondo capo della sentenza appellata, con cui Pt_1
è stato condannato alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado
[...]
a favore del e di . Nel merito: in ON CP_3 accoglimento dei motivi proposti nell'atto d'appello, riformarsi gli impugnati capi 1, nella parte in cui: “dichiara - omissis - il difetto di interesse alla riassunzione di Pt_1
con conseguente inammissibilità della riassunzione da egli posta in essere” e
[...]
2 della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa civile, n. 287/2023, pubblicata in data 10/2/2023, Rep. n. 763/2023, e per l'effetto condannarsi , o in via alternativa subordinata e il CP_3 CP_4
, questi ultimi in solido fra loro, a rimborsare a le ON Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado. Vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si ripropongono tutte le istanze già formulate nel giudizio di primo grado, che si intendono qui trascritte”; conclusioni dell'appellato : ON
“In relazione alla sentenza n. 287/2023, pubblicata il 10.2.2023, nel giudizio
5971/2016 e 6340/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata
2 in materia di impresa, nel merito: - rigettare l'appello proposto da , Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
- spese e compenso rifusi, anche per la fase sospensiva, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”; conclusioni dell'appellato : CP_3
“Premesso che con provvedimento del 7 giugno 2023 la Corte D'Appello adita ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 31 ottobre 2024 assegnando alle parti i termini massimi ex art. 352 cpc disponendo, altresì, la sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024 dal deposito di note scritte, il sottoscritto procuratore, come in atti legittimato, richiamate e reiterate tutte le istanze, deduzioni/allegazioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado ex art.
346 cpc nonché nel corso del presente grado di giudizio, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta datata 15 giugno 2023, opponendosi alle avverse istanze (anche istruttorie), deduzioni/allegazioni ed eccezioni dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni avversarie”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 27.5.2016, agendo nella sua CP_4 duplice veste di creditore sociale e di socio di (con la quota del 40%), ON evocava in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, (A.U. della società dalla sua costituzione nel 2012 fino alla CP_3 messa in liquidazione nel 2014) e , esercitando due ON azioni: in via principale, l'azione ex 2394 c.c. (ora 2476, comma 6, c.c., come introdotto dal D.L.gs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019), siccome ritenuta applicabile anche alle s.r.l., e in via subordinata l'azione ex art. 2476, comma 3, c.c.
Nello specifico, a fondamento delle domande avanzate in causa deduceva che il aveva posto in essere plurime condotte di mala gestio. In particolare, CP_3 esponeva: -) che la società (e cioè , avente ad oggetto sociale “la CP_1 commercializzazione in Italia e all'estero, sia all'ingrosso, che al dettaglio, di prodotti ittici e quant'altro attiene alla alimentazione umana e animale, nonché il trasporto con i mezzi specializzati societari di prodotti ittici anche di e per conto di terzi”) aveva iniziato ad operare con un primo acquisto di merce proveniente da un fallimento, che era stata stoccata presso un centro logistico e da un primo controllo era emersa una discordanza tra la merce acquistata e quella effettivamente consegnata, ma l'amministratore pur informato di ciò, era rimasto inerte;
-) che il , in tutta la CP_3 sua attività di amministratore aveva fatto susseguire ordini di acquisto del tutto
3 sproporzionati rispetto alle reali necessità del magazzino in prospettiva dei dati previsionali di vendita, di talché la merce spesso rimaneva stoccata sino a diventare incommerciabile;
-) che molte operazioni di vendita, anche per quantità consistenti, erano avvenute in favore di imprese commerciali appena avviate, prive di solidità economica, senza la previa verifica della affidabilità e sostenibilità e senza richiedere le dovute garanzie, con accettazione, quale mezzo di pagamento, di assegni post datati che alla data di scadenza venivano sistematicamente “rinegoziati” dai clienti;
-) che il non si era poi attivato per il recupero dei crediti sociali nei confronti CP_3 dei clienti insolventi, aveva gestito il magazzino in modo anomalo, in quanto le quantità effettive non coincidevano con quelle teoricamente presenti, e non si era neppure mai attivato per risolvere le anomalie a fronte della differenze inventariali;
neppure vi erano i verbali di smaltimento della merce scaduta e/o avariata;
-) che la condotta dell'amministratore era inoltre censurabile anche sotto il profilo della erogazione di “apparenti utili” a soggetti estranei alla compagine sociale: risultava, infatti, che avesse erogato € 20.000,00 a tale a titolo di anticipo Persona_1 sull'utile, e questo benché il non avesse alcun rapporto sociale con Per_1 CP_1
e non vi fossero utili da distribuire, né in ogni caso delibere della assemblea dei
[...] soci che avessero disposto la distribuzione di utili;
-) che la condotta del aveva CP_3 comportato un pregiudizio patrimoniale per la società di importo pari ad almeno €
511.090,00, nonché direttamente ad essa per € 483.000,00, posta CP_4
l'impossibilità di di soddisfare il suo credito. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo: in principalità, la condanna di , ex art. CP_3
2394 c.c., al pagamento in proprio favore della somma di € 483.000,00, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi;
in via subordinata, la condanna di ex art 2476 c.c. al pagamento in favore di della somma CP_3 ON di € 511.090,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
2. , nel costituirsi in giudizio dopo aver dato atto di aver ricoperto CP_3 da aprile 2012 a luglio 2014 la carica di amministratore unico, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di relativamente all'azione sociale di responsabilità CP_4
e, nel merito, contestava la relativa domanda. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della domanda svolta ex art 2394 c.c. Affermava che in ogni caso il vero “dominus” della società era stato tale socio di Parte_1 CP_4 unitamente alla moglie che si era sempre intromesso nella
[...] CP_5 gestione societaria, tanto che ogni attività gestoria e ogni decisione venivano poste in essere solo dopo l'approvazione del il quale prendeva le decisioni, imponeva Pt_1
4 veti, impartiva direttive e strategie in tutti gli ambiti della gestione societaria affiancandosi all'amministratore di diritto ed anzi spesso sovrastandolo.
Subordinatamente deduceva che il ruolo di amministratore di fatto di era CP_1 stato svolto da a mezzo dello stesso KI. CP_4
Sulla base di tali premesse chiedeva, in via preliminare lo spostamento dell'udienza al fine di poter chiamare in causa , e concludeva, quindi, nei seguenti Parte_1 termini: “Contrariis reiectis e previo accertamento di tutto quanto esposto da CP_3
: nel merito:
1. Rigettarsi tutte le istanze deduzioni e/o eccezioni svolte da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o svolte dal CP_4
in persona del suo curatore – legale rappresentante pro ON tempore, in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e/o infondate in fatto e in diritto. In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande avversarie, accertare e dichiarare che è stato Parte_1 amministratore di fatto di avendo svolto attività gestoria in modo ON continuo e non episodico.
3. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità del sig. Parte_1 stabilendo/accertando e dichiarando, in quest'ultimo caso, anche il grado di responsabilità dello stesso sig.
4. Per l'effetto, nella denegata ipotesi Parte_1 di accoglimento (anche solo parziale) della domanda avversaria svolta in via principale e/o le domande svolte dal in persona del suo ON curatore – legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_3 condannare il sig. a versare a in persona del suo legale Parte_1 CP_4 rappresentante pro tempore, e/o a favore del Fallimento di Bio Fish S.r.l., in persona del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, le somme ritenute di giustizia in base alla responsabilità accertata nei suoi confronti.
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) della domanda avversaria svolta in via subordinata e/o delle domande svolte dal nei confronti di ON
, condannare il sig. a versare a in persona CP_3 Parte_1 ON del suo legale rappresentante pro tempore e/o al in persona ON del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, le somme ritenute di giustizia in base alla responsabilità accertata nei suoi confronti.
6. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte sub n. 4 e sub n. 5, previo accoglimento delle domande svolte sub n. 2 e 3, condannarsi il sig. Pt_1
a versare, se del caso anche in via di regresso, a favore di
[...] CP_3
l'intera somma che il convenuto dovesse essere condannato a pagare a favore di
5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o di CP_4 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o del
[...] ON
in persona del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, o quella
[...] diversa somma ritenuta di giustizia imputabile alla responsabilità accertata in capo ad il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. In via di Parte_1 estremo subordine:
7. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte nel merito sub n. 1, in via subordinata sub n. 2, 3, 4, 5 e 6, accertare e dichiarare che è stata amministratrice di fatto di avendo CP_4 ON svolto attività gestoria in modo continuo e non episodico per mezzo del sig. Pt_1
8. Conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, in subordine, la
[...] concorrente responsabilità di quale amministratrice di fatto di CP_4 CP_1
e di nella causazione dei danni, stabilendo/accertando e
[...] Parte_1 dichiarando, in quest'ultimo caso, anche il grado di responsabilità di e CP_4 dello stesso sig.
9. Per l'effetto, condannare in persona Parte_1 CP_4 del suo legale rappresentante pro tempore, ed in solido tra loro a Parte_1 versare a favore di , se del caso anche in via di regresso, l'intera CP_3 somma che il convenuto dovesse essere condannato a pagare a favore di CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o di in
[...] ON persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o del ON in persona del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, o quella diversa somma ritenuta di giustizia imputabile alla responsabilità accertata in capo a CP_4
e/o ad il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
[...] Parte_1 legge. In via istruttoria. 10. Si insiste per l'accoglimento delle istanze deduzioni ed eccezioni svolte nelle memorie ex art 183, VI comma, c.p.c. n. 1, 2 e 3, il contenuto delle quali è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, e ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze deduzioni ed eccezioni. In ogni caso: 11. accertarsi e dichiararsi la temerarietà della lite radicata da parte attrice e per l'effetto condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_4 risarcire al convenuto tutti i danni patiti ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa. 12. Vittoria di spese di lite (anche forfetarie 15%) oltre IVA
e Cpa come per legge”.
3. non si costituiva in giudizio, restando contumace. ON
4. Ammesse le prove orali e fissata l'udienza per l'escussione dei testi, all'udienza del 6.11.2018 la difesa di parte attrice dichiarava che ON
6 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona 74/2018 del 28/29 maggio 2018 e il giudice dichiarava corrispondentemente l'interruzione del giudizio.
5. La causa veniva riassunta da notificando l'atto di citazione in Parte_1 riassunzione e il pedissequo decreto a , e al CP_3 CP_4 [...]
. ON
6. depositava comparsa di costituzione con la quale richiamava CP_3 tutto quanto già precedentemente dedotto.
7. Il si costituiva dando atto che con atto ON di citazione del 17.6.2019 aveva esercitato ex novo, e autonomamente, nei confronti dell'ex amministratore, , le due azioni spettantegli ex art. 146 L.F. (e CP_3 pertanto, a favore della massa, sia l'azione creditoria – già normata ex art. 2394 c.c.
e oggi espressamente prevista anche per le S.r.l. dall'art. 2476 c.c. – sia l'azione sociale, ex art. 2476, comma 2 c.c., la prima, avente natura extracontrattuale e attinente al danno indiretto patito dai creditori per depauperamento del patrimonio sociale, la seconda, contrattuale, attinente al danno diretto patito dalla società, l'uno e l'altro determinati dalla mala gestio dell'amministratore, azioni che si cumulano, ma non si confondono, e sono pertanto soggette ciascuna alle regole ad essa proprie, in particolare riguardo all'onere probatorio e al regime di prescrizione), radicando presso il medesimo Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il procedimento R.G. n. 6340/2019, nel quale chiedeva (v. le conclusioni riportate nella comparsa di costituzione del , pag. 8): “in via principale: ai sensi CP_1 dell'art. 40 c.p.c., fissare, per i motivi svolti in narrativa, termine per la riunione della presente causa alla causa R.G. 6340/2019, presso il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, udienza 13.11.2019, G.I. dott. Liliana Guzzo;
in via subordinata: in caso di reiezione della precedente istanza, dichiararsi improcedibile la presente azione ex art. 146, comma 2, l.fall. In ogni caso: con rifusione dei compensi e delle spese, oltre 15% spese generali, c.p.a. e iva, come per legge”.
8. Con memoria depositata in pct il 12.6.2019 si costituiva anche CP_6 richiamando le domande e le deduzioni già in precedenza svolte, ed in seguito aderendo formalmente alla tesi del riassumente di essere legittimato Parte_1 alla riassunzione, sostenendo come questi, siccome già parte del processo, in quanto chiamato in causa dalla difesa del rag. , avesse piena legittimazione a CP_3 promuovere la riassunzione del giudizio R.G. n. 5972/2016, tanto più considerato che anche qualora l'azione di fosse ritenuta improcedibile, residuerebbe il diritto CP_4
7 del terzo chiamato ad ottenere una pronuncia sulle domande svolte nei suoi confronti, seppur in via subordinata, quand'anche solo per ottenere la refusione delle spese di lite.
9. Nel prosieguo della causa anche deduceva l'improcedibilità del CP_3 giudizio, oltre al difetto di interesse, e quindi la legittimazione attiva del KI alla riassunzione del processo.
10. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza in data
13/14.7.2022 il Collegio, “Rilevato che dai doc. 3, prodotti in entrambi i procedimenti dal risulta che il curatore ha depositato, in ON data 14.5.2019, istanza al G.D. di autorizzazione a stare in giudizio ex art. 25 comma
6, L.F., e che ha depositato una successiva integrazione in data 20.5.2019 che rimanda ad allegata comunicazione dell'avv.to Alberto Rinaldi del 16.05.2019; rilevato che non sono state depositate, né l'originaria istanza del curatore, né
l'allegato a cui fa riferimento la “integrazione” del curatore. Rilevato che dai doc. 3 dimessi dal Fallimento risulta che il giudice delegato ha emesso un “Visto si autorizza” in data 28.5.2019, ma in assenza della originaria istanza e della integrazione che rimanda alla “comunicazione dell'avv.to Alberto Rinaldi del 16.05.2019” richiamate nel doc. 3 non è dato sapere cosa sia stato autorizzato dal Giudice delegato ex art 25
L.F.”, disponeva che il difensore del provvedesse ad ON integrare la documentazione relativa all'autorizzazione ex art. 25 L.F. con la documentazione relativa all'originaria istanza del curatore e alla “Comunicazione
Avv.to Rinaldi” allegata all'integrazione del curatore del 20.5.2019, dando termine per l'incombente fino al 6.9.2022 e rinviava per la nuova precisazione delle conclusioni davanti al G.I dott.ssa Guzzo al 14.9.2022.
11. Integrata, come indicato dal Tribunale la documentazione comprovante il perimetro della autorizzazione del G.D. e precisate nuovamente le conclusioni, all'esito della nuova concessione di termini per conclusionali e repliche la causa n.
5972/2016 R.G. è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ha così statuito: “1) dichiara la improcedibilità del giudizio relativamente alle originarie domande attoree e il difetto di interesse alla riassunzione di , con conseguente inammissibilità della Parte_1 riassunzione da egli posta in essere;
2) condanna a rifondere al Parte_1
e a le spese di lite della fase ON CP_3 del procedimento successiva alla riassunzione, spese che si liquidano per ciascuna di dette parti in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed oltre
8 IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili;
3) compensa le spese di lite tra Pt_1
e , nello specifico motivando la decisione sulla base delle
[...] CP_4 seguenti considerazioni:
a) va preliminarmente osservato che a seguito del Fallimento di una società a responsabilità limitata il socio che abbia promosso l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3,
c.c. perde la legittimazione, e così pure il singolo creditore che abbia proposto l'azione del creditore sociale, nel mentre il è legittimato ad agire con l'azione ex CP_1 art. 146 L.F., azione che “assorbe” sia l'azione sociale, sia azione dei creditori sociali, quest'ultima configurandosi in costanza di procedura fallimentare, come azione “di massa”;
b) finché dura il fallimento non può “sopravvivere” la legittimazione del singolo creditore sociale all'azione dei creditori sociali, restando salva solo la diversa azione, individuale e per danno “diretto”, del terzo ex art. 2476, 6° (ora 7°) comma c.c., azione che non è tuttavia propria del presente giudizio;
c) ne consegue che nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l'organo amministrativo della società, qualora intervenga il Fallimento spetta solo al curatore della Procedura la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse, accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate;
in difetto di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori;
d) nel caso di specie il , ancor prima della sua costituzione nel giudizio CP_1 riassunto R.G. 5972/2016, ha instaurato verso l'amministratore un autonomo giudizio ex art. 146 L.F. – di cui ha dato atto nel costituirsi nel giudizio riassunto – così dimostrando di voler iniziare ex novo la causa di responsabilità verso l'A.U.
ex art. 146 L.F. e di non voler proseguire la causa interrotta;
in tal CP_3 senso, peraltro, erano state pure le determinazioni del giudice delegato al . CP_1
Del resto, nel giudizio n. 5972/2016 R.G. il , pur richiedendo la riunione CP_1 del procedimento autonomamente promosso a quello riassunto dal ha poi Pt_1 inequivocabilmente concluso per la declaratoria di improcedibilità;
e) il giudizio per mala gestio già pendente, in difetto di volontà in tal senso del
, non può dunque procedere per impulso di altri soggetti, ed in particolare CP_1 del terzo chiamato, verso cui sono state rivolte domande solo dal convenuto e in via meramente subordinata;
dette domande, svolte nei suoi confronti, infatti, presuppongono la procedibilità delle domande originariamente svolte da parte attrice
9 verso la parte convenuta, di talché, in difetto di procedibilità di queste ultime, il terzo chiamato difetta di interesse alla riassunzione, né può ritenersi che sussista un autonomo interesse, giuridicamente rilevante, del chiamato in causa alla riassunzione per ottenere, in relazione al giudizio interrotto, la regolamentazione delle pregresse spese di lite (interesse peraltro solo da ultimo adombrato, nel mentre egli [e cioè
] ha proceduto tout court alla riassunzione del giudizio richiamando le Parte_1 difese e le conclusioni tutte svolte nel giudizio ante fallimento), posto che per il caso di mancata riassunzione del processo nei termini opera l'estinzione del giudizio e le spese di lite sono regolate ex lege ai sensi dell'art. 310, u.c., c.p.c.;
f) il giudizio R.G. n. 5972/2016 va, dunque, definito con declaratoria di improcedibilità delle domande originariamente svolte dagli attori e declaratoria di difetto di interesse alla riassunzione del KI, con conseguente inammissibilità della riassunzione da questo promossa;
g) essendo detto giudizio R.G. n. 5972/2016 definito con la presente sentenza, vanno regolate le spese successive alla riassunzione: le spese di lite del e CP_1 di – che costituitisi a seguito della notifica del ricorso per riassunzione CP_3 hanno poi dedotto l'improcedibilità, e/o il difetto di interesse alla riassunzione del
– vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, secondo Pt_1 lo scaglione di valore e per la sola attività svoltasi relativamente alla fase post riassunzione. Vanno invece compensate le spese tra e posto che Pt_1 CP_4 quest'ultima ha assunto in relazione a dette questioni posizione “adesiva” alle tesi del ribadendo anche da ultimo la sussistenza in capo a quest'ultimo dell'interesse Pt_1 alla riassunzione.
12. ha appellato la sentenza sulla base di due motivi, censurando la Parte_1 decisione del Tribunale nella parte in cui:
A – primo motivo), ha valutato il comportamento processuale tenuto dalla difesa del trascurando che questa aveva inizialmente chiesto la riunione del CP_1 procedimento riassunto a quello autonomamente promosso e solo successivamente aveva rinunciato alla domanda originariamente promossa da donde la CP_6 necessità di definire il processo con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e valutazione delle posizioni delle parti sulla base del principio della soccombenza virtuale;
B – secondo motivo), ha omesso di statuire sulle spese relative alla fase del giudizio precedente alla riassunzione e ha addossato a le spese della fase Parte_1 successiva nel rapporto con il e il ritenendolo nei confronti CP_3 ON
10 di questi soccombente in quanto non legittimato alla riassunzione, mentre avrebbe dovuto procedere alla relativa valutazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, e quindi in relazione alle “normali” di accoglimento della domanda fondata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito, concludendo, quindi, nei termini sopra trascritti.
13. Respinta l'istanza di inibitoria con ordinanza in data 18.5.2023 e fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
14. I motivi di impugnazione attengono alla questione se, una volta introdotta prima della dichiarazione di fallimento, dal socio e/o dal creditore sociale, rispettivamente, l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., e l'azione di responsabilità diretta ex art. 2476, co. 6, c.c., ed essendosi interrotta la causa per l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fallimentare, la riassunzione possa essere effettuata da un soggetto differente rispetto al curatore fallimentare, anche all'eventuale esclusivo fine di regolare le spese di lite del giudizio interrotto. Il Tribunale ha escluso una tale possibilità, dichiarando inammissibile la riassunzione del processo attivata dal terzo chiamato in garanzia, , e improcedibile il relativo procedimento, regolando, quindi, Parte_1 le spese sul presupposto della piena operatività degli artt. 310, u.c., e 92 c.p.c. in considerazione del fatto che in una controversia interrotta per dichiarazione di fallimento, con riguardo alla fase intercorrente tra l'inizio del processo e la sua interruzione si applica l'art. 310 c.p.c., mentre con riguardo alla successiva fase, dalla riassunzione fino alla decisione di merito, nella quale si è discusso se l'estinzione del procedimento si sia verificata o meno.
15. La decisione è nella sostanza corretta e va confermata.
16. L'impugnazione ruota attorno al concetto di “soccombenza virtuale”, di cui, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione, mal considerando che se è vero che la dichiarazione di fallimento attribuisce in via esclusiva al curatore la legittimazione ad causam, e cioè la titolarità del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, è altrettanto vero che nella specie non è stata la declaratoria di fallimento, bensì la scelta compiuta dal curatore di in ON
11 liquidazione di non proseguire l'azione originariamente proposta da a CP_4 determinare l'improcedibilità della domanda.
In realtà, a ben vedere, considerato lo sviluppo degli eventi processuali come descritti in premessa, deve escludersi che nel caso di specie venga in qualche modo in rilievo il concetto di “soccombenza virtuale”, che, come noto, trova applicazione quando una causa si conclude con la cessazione della materia del contendere, ovverosia senza una vera e propria vittoria o sconfitta per le parti. In questi casi, il giudice, pur non potendo applicare il principio di soccombenza tradizionale, deve comunque stabilire chi avrebbe dovuto pagare le spese legali e di giudizio, valutando quale parte sarebbe stata probabilmente soccombente se il processo fosse proseguito fino alla sentenza.
In pratica, il giudice formula un giudizio prognostico su quale sarebbe stato l'esito del processo, considerando la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, e attribuisce la responsabilità delle spese di conseguenza.
Invero, nella specie la causa non può ritenersi essere stata ritualmente riassunta, sicché la valutazione in merito a quale sarebbe stata la parte vincitrice sulla base di un giudizio di verosimiglianza allo stato degli atti non è neppure ipotizzabile, ciò presupponendo una valida riattivazione del processo da parte del soggetto a ciò legittimato in quanto titolare in via esclusiva dell'interesse sostanziale dedotto in causa, identificabile, nella specie, nel curatore del ON
, al quale solo spettava la legittimazione ad esperire le azioni verso
[...]
l'amministratore convenuto ( ) scegliendo, appunto, se proseguire il CP_3 giudizio già pendente e interrotto nello stato in cui questo si trovava, con le preclusioni già maturate, oppure iniziarne uno nuovo, evitando in tal modo di subire preclusioni di sorta.
Ebbene, il curatore di , a seguito di una pertinente interlocuzione con il legale CP_1 della Procedura e con il giudice delegato, si è determinato proprio in questo secondo modo, come risulta evidente dal fatto che:
a) non ha autonomamente riassunto il processo n. 5972/2016 R.G.;
b) ha notificato a un nuovo atto di citazione, con il quale ha radicato CP_3 un nuovo e distinto procedimento (il n. 6340/2019 R.G. Tribunale Venezia), chiedendo, previo accertamento della responsabilità di questi ex art. 146 L.F. ed ex art. 2043 c.c., la condanna del medesimo al pagamento in favore del ON della somma di € 214.168,29 a titolo di risarcimento dei danni per i crediti
[...] non riscossi e di € 20.000,00 per il pagamento di debiti non dovuti, e in via alternativa, di € 472.636,60 a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza della
12 perdita del capitale sociale e dell'insorgere del dissesto al 31.12.2012 della società
o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre ON rivalutazione ed interessi legali;
c) solo dopo aver notificato l'atto di citazione genetico del proc. n. 6340/2019
R.G., si è costituito nel processo n. 5972/2016 R.G. (essendovi stato espressamente citato) limitandosi in detta sede a dare atto della esperita autonoma azione giudiziaria e senza svolgere alcuna autonoma iniziativa, né proporre alcuna domanda di merito, come risulta evidente dal contenuto della comparsa di costituzione datata 2.7.2019
(“(omissis) - In sintesi: l'azione di responsabilità di in qualità di creditore CP_4 sociale (art. 2394 c.c. – 2476, comma 6, c.c.), riguarda singole condotte e quantifica il danno nei propri crediti rimasti insoluti per € 488.000,00; la corrispondente azione del quantifica in danni in € 214.168,29 per mancato accertamento della CP_1 solvibilità dei creditori;
l'azione di responsabilità di in qualità di socio CP_4
(art. 2476, comma 1 e 3, c.c.), riguarda singole condotte e quantifica il danno in €
511.000,00, pari alle perdite maturate nel 2014: si osserva che tale criterio non aderisce ad alcun orientamento giurisprudenziale o di dottrina;
l'analoga azione del
ha raggio più ampio, perché riguarda non solo singole condotte, ma anche CP_1 la responsabilità ex art. 2486 c.c. per perdita del capitale sociale e quindi il danno è stato quantificato attraverso il metodo dei netti patrimoniali, con danno pari a €
472.636,60. - Quanto alla legittimazione all'azione di responsabilità a seguito di declaratoria di fallimento della società, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass.
10/04/2019, n. 10087; Cass. 31/05/2016, n. 11264), essendo il curatore fallimentare l'unico soggetto legittimato ad esperire l'azione di responsabilità ex art.
146, comma 2, l.fall., nei confronti degli organi di amministrazione di società fallita,
l'azione introdotta prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del fallimento è improcedibile, qualora il fallimento manifesti l'intenzione di non proseguire l'azione. Nella fattispecie il ha in data 18.6.2019 notificato CP_1 autonomo atto di citazione, con ciò manifestando l'interesse a proseguire l'azione.
Per azione si intende infatti il potere di proporre una domanda;
la domanda è
l'estrinsecazione del potere che un soggetto ha di proporre la domanda stessa. La domanda può essere rinunciata mediante rinuncia agli atti del giudizio (art. 306
c.p.c.), che necessita di accettazione dell'altra parte, mentre la rinuncia all'azione non necessita di alcuna accettazione e comporta l'estinzione del diritto fatto valere, avendo contenuto analogo alla reiezione della domanda (Cass. 2268/1999). Posto quindi che l'azione è espressione del potere di un soggetto di effettuare una domanda,
13 nella fattispecie il fallimento ha con l'atto di citazione del 17.6.2019 ON manifestato l'interesse a proseguire l'azione introdotta da Peraltro, CP_4
l'azione proposta dal è più ampia rispetto a quella proposta da CP_1 CP_4
perché comprende anche l'azione ex art. 2486 c.c., per violazione dell'obbligo
[...] di apertura della fase di liquidazione della società e dell'obbligo di chiedere
l'autofallimento, previsto dall'art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. e sanzionato dall'art.
2043 c.c. Le due cause sono quindi connesse ai sensi dell'art. 40 c.p.c. e la causa principale appare essere quella incardinata dal , per cui si ritiene che la CP_1 presente causa debba essere riunita all'altra. - Nel caso in cui il Tribunale non condivida la prospettazione proposta, risulta allora evidente che il ha, CP_1 attraverso la notifica dell'atto di citazione del 17.6.2019, manifestato l'intenzione di non proseguire la presente causa, avendone incardinata una di oggetto più ampio e si chiede quindi la dichiarazione di improcedibilità della presente causa ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall. Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse del rassegna le seguenti conclusioni: - in via ON principale: ai sensi dell'art. 40 c.p.c., fissare, per i motivi svolti in narrativa, termine per la riunione della presente causa alla causa R.G. 6340/2019, presso il Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, udienza 13.11.2019, G.I. dott.
Liliana Guzzo;
- in via subordinata: in caso di reiezione della precedente istanza, dichiararsi improcedibile la presente azione ex art. 146, comma 2, l.fall.. In ogni caso: con rifusione dei compensi e delle spese, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed
i.v.a., come per legge”), corrispondente a quanto rappresentato al G.D. e all'autorizzazione da questi prestata (v. istanza di autorizzazione a stare in giudizio ex art. 25, comma 6, L.F. in data 14.5.2019 avanzata al Giudice Delegato dal curatore, dott. : “(omissis) premesso che - in data 6.11.2018 è Controparte_2 stato dichiarato interrotto presso il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, il procedimento R.G. 5972/2016 che socio al 40% CP_4 della fallita, ha incardinato, in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento di
[...]
(notifica citazione 27.5.2016, dichiarazione di fallimento 29.5.2018) per CP_1
l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, terzo comma, c.c. (azione sociale di responsabilità) e 2394 c.c. (azione di responsabilità del creditore sociale), nei confronti dell'amministratore della fallita rag. chiedendo il CP_3 risarcimento dei danni di € 511.090,00. Il rag. si è costituito in CP_3 giudizio, contestando le richieste e ha chiamato in garanzia il dott. Parte_1 socio di sostenendo che quest'ultimo avrebbe rivestito la qualità di CP_4
14 amministratore di fatto di e che sarebbe quindi l'unico responsabile dei ON fatti addebitati all'amministratore di diritto. Il dott. si è a sua volta Parte_1 costituito in giudizio, negando ogni addebito;
- le parti hanno depositato le memorie istruttorie (art. 183, sesto comma, c.p.c.) nei termini di legge ed il giudice ha ammesso alcuni testimoni, per l'assunzione dei quali era stata fissata l'udienza del
6.11.2018. A questa udienza la causa è stata dichiarata interrotta ex art. 43, comma
3, l.fall.; - il è stato autorizzato a non riassumere la causa (all. 1); - in CP_1 data 28.3.2019 ha notificato atto di citazione in riassunzione ed è stata CP_4 fissata udienza al 3.7.2019 (all. 2); - circa la convenienza del di proseguire CP_1 il giudizio o di incardinarne altro giudizio ex novo, il sottoscritto curatore ha richiesto parere all'avv. Alberto Rinaldi di Verona, che con comunicazione del 31.1.2019 (all.
3), ha riferito che la fase in cui attualmente si trova il processo ora riassunto non permette più l'introduzione di ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto e di documenti, per cui eventuali ulteriori e diverse domande del , anche CP_1 conseguenti alla dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento ai danni da perdita del capitale sociale (artt. 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2485, 2486 c.c.) e da reato (art. 2043 c.c. in correlazione all'art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., in primo luogo), non potranno trovare ingresso nel processo pendente, mentre dette istanze potranno essere presentate in una nuova causa, anche all'esito di ulteriore esame della documentazione disponibile. L'avv. Rinaldi ha anche individuato i presupposti per
l'utile l'esercizio di una più ampia azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. e 2043
c.c.; in particolare l'azione ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. (bancarotta semplice da ritardato fallimento) e quella ex art. 2392 c.c. (azione sociale di responsabilità) può essere introdotta solo a seguito della dichiarazione di fallimento;
- con ulteriore parere del 14.5.2019 (all. 4), l'avv. Rinaldi ha anche riferito che la riassunzione di
è improcedibile ai sensi dell'art. 43, comma 1, l.fall., in quanto a seguito CP_4 della dichiarazione di fallimento, tutte le azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall. spettano al curatore fallimentare e quindi appare opportuno che il si CP_1 costituisca in giudizio per chiedere l'improcedibilità; - come riferito nel parere dell'avv. Rinaldi del 31.1.2019 e dal parere integrativo del 14.5.2019, sussistono anche i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore avv. per i quali CP_3 Controparte_7 il curatore è in attesa degli esiti delle richieste all'Agenzia ex art. 492- Parte_2 bis c.p.c. e 156-ter disp. att. c.p.c. L'avv. Rinaldi ha già eseguito visure ipotecarie dalle quali risulta che entrambi i soggetti sono capienti e quindi è già possibile
15 procedere con l'azione giudiziaria. Tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore chiede che il G.D., ai sensi dell'art. 25, comma 6, L.F., autorizzi il curatore a costituirsi nel giudizio R.G. 5972/2016, pendente presso il Tribunale di Venezia, e lo autorizzi a proporre azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. ed ex art. 2043 c.c., anche ex art.
41, comma 4, l.fall., in sostituzione del comitato dei creditori, non ancora nominato”).
La giurisprudenza è d'altra parte costante nell'affermazione che “Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è
l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio” (Cass. civ., sez. 1, Ordinanza, 22.6.2022, n. 20180).
Ciò posto, deve confermarsi la valutazione fatta dal Tribunale in merito al fatto che il terzo chiamato, attuale appellante, , in assenza di riassunzione da parte Parte_1 del non aveva alcun interesse a proseguire la causa n. 5972/2016 R.G. CP_1
(interesse peraltro neppure esplicitato: v. ricorso in riassunzione, punto 11) in quanto la stessa era divenuta, come detto, improcedibile.
In altri termini, l'interesse del a contraddire era legato alle domande formulate Pt_1 nei suoi confronti dall'amministratore di diritto , le quali domande, a CP_3 loro volta, erano però subordinate all'accoglimento di quelle attoree, divenute improcedibili in difetto di tempestiva riassunzione del processo da parte del curatore del – e cioè da parte del soggetto al quale solo spettava di proseguire il CP_1 processo – nel termine perentorio di tre mesi dall'evento interruttivo. La mancata riassunzione del processo da parte del entro il termine perentorio di tre CP_1 mesi dalla sua interruzione (disposta con ordinanza in data 6.11.2018, mentre il si è costituito con comparsa depositata il 2.7.2019, senza peraltro, come CP_1 detto, svolgere alcuna domanda, donde l'irrilevanza ai fini di cui si tratta dell'istanza di riunione) ha condotto inevitabilmente all'estinzione del giudizio n. 5972/2016 R.G.
– operante di diritto, come previsto dall'art. 307, u.c., c.p.c. – e alla conseguente compensazione delle spese legali sino alla data dell'interruzione, come previsto dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c.,
In definitiva, deve affermarsi:
- che in caso di fallimento l'azione di responsabilità promossa ex artt. 2476 e
2394 c.c. prima del fallimento, e interrotta a causa di quest'ultimo, può essere
16 riassunta dal curatore fallimentare, ma non da altri soggetti, in quanto il curatore, subentrando nella gestione del patrimonio della società, e di conseguenza nell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali o dai soci, ai sensi degli artt. 2394 e
2476 c.c., è l'unico legittimato a proseguire il processo, anche al solo fine di regolare le spese di lite, in quanto titolare dell'interesse alla gestione del patrimonio del fallito e alla tutela della massa dei creditori;
- che il terzo chiamato, , in assenza di riassunzione da parte del Parte_1
non poteva, quindi, avere alcun interesse giuridicamente tutelato ad una CP_1 pronuncia sulle spese, e/o sulla domanda di accertamento riguardo al suo ruolo di amministratore di fatto, poiché tale domanda, svolta da nei suoi CP_3 confronti, era subordinata all'accoglimento della domanda attorea divenuta improcedibile;
- il Tribunale ha, quindi, correttamente rilevato la carenza di interesse del predetto alla riassunzione del giudizio n. 5972/2016 R.G. e dichiarato per l'effetto inammissibile la riassunzione del processo dallo stesso posta in essere, condannandolo al pagamento delle spese di lite per la fase successiva alla riassunzione irritualmente disposta (cfr. sentenza, pag. 9 – 10: “Va osservato che a seguito del Fallimento di S.r.l. il socio che abbia promosso l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.. perde la legittimazione e così pure il singolo creditore che abbia proposto l'azione del creditore sociale nel mentre il è legittimato ad agire CP_1 con l'azione ex art 146 l.f., azione che “assorbe” sia l'azione sociale sia azione dei creditori sociali quest'ultima configurandosi in costanza di procedura fallimentare, come azione “di massa”. Finché dura il fallimento non può “sopravvivere” la legittimazione del singolo creditore sociale all'azione dei creditori sociali restando salva solo la diversa azione, individuale e per danno “diretto” del terzo ex art 2476
VI (ora VII) comma c.c. azione che non è predicata nel presente procedimento. Ne consegue che nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l'organo amministrativo della società qualora intervenga il Fallimento della società spetta solo al la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse CP_1 accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate;
in difetto di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori. Nel caso di specie il ancor prima della sua costituzione nel giudizio riassunto R.G. CP_1
5972/2016 ha instaurato verso l'amministratore un autonomo giudizio ex art 146 L
17 F - di cui ha dato atto nel costituirsi nel giudizio riassunto - così dimostrando di voler iniziare ex novo la causa di responsabilità verso il ex art. 146 L.F. e di non CP_3 voler proseguire la causa interrotta;
in tal senso peraltro erano pure le determinazioni del Giudice delegato al . Nel giudizio RG 5972/16 del resto il pur CP_1 CP_1 richiedendo la riunione ha poi inequivocabilmente concluso per la declaratoria di improcedibilità. Il giudizio per mala gestio già pendente, in difetto di volontà in tal senso del , non può dunque procedere per impulso di altri soggetti ed in CP_1 particolare del terzo chiamato verso cui sono state rivolte domande solo da convenuto ed in via meramente subordinata;
dette domande svolte nei suoi confronti infatti presuppongono la procedibilità delle domande originariamente svolta da parte attrice verso parte convenuta di tal che in difetto di procedibilità di queste ultime il terzo chiamato difetta di interesse alla riassunzione. Né può ritenersi che sussista un autonomo giuridico interesse del chiamato in causa alla riassunzione per ottenere, in relazione al giudizio interrotto la regolamentazione delle pregresse spese di lite
(interesse peraltro solo da ultimo adombrato nel mentre egli ha proceduto tout court alla riassunzione del giudizio richiamando le difese e conclusioni tutte svolte nel giudizio ante fallimento) posto che per il caso della mancata riassunzione nei termini, opera l'estinzione del giudizio e le spese di lite sono regolate ex lege ai sensi dell'art.
310 ultimo comma c.p.c.”.
17. Per mera completezza di disamina è appena il caso di osservare come la tesi sostenuta dal circa la propria radicale estraneità ai fatti di causa, ed in Pt_1 particolare al proprio personale coinvolgimento nella gestione di non ON emerga affatto – come da questo preteso – in termini di ragionevole probabilità alla luce delle evidenze di causa.
Nello specifico, il convenuto aveva allegato in capo al una CP_3 Pt_1 condotta di stabile e penetrante intromissione nella gestione sociale di , tale CP_1 da farlo qualificare come amministratore di fatto.
In effetti molteplici sono i documenti – segnatamente mail dello stesso KI indirizzate al e al ridotto staff sociale formato da e Pastore, CP_3 CP_8 commerciali, e dalla sola impiegata della società, , parente del Parte_3
KI – che danno sostegno alla tesi. Fra le molte, si ha la mail del 21.12.2013 del
(doc. 74 del fascicolo di parte ) intitolata “KI – situazione rilevata Pt_1 CP_3 il 20.12.2013 con ” da cui si apprende che aveva fatto il punto dei Pt_3 Pt_1 crediti verso clienti rapportandosi direttamente con l'impiegata, dando direttive al e allo staff sul comportamento da tenere con diversi specificati clienti. Ancor CP_3
18 prima, con mail del 21.10.2013 (doc. 58 del fasc. ) aveva CP_3 Parte_1 inviato a il testo di una perentoria mail che il avrebbe dovuto inviare CP_3 CP_3 alla (gestrice del magazzino), con cui si chiedeva entro breve termine Controparte_9 un inventario di magazzino e si diffidava la a non discutere sul ruolo della CP_9 impiegata . Ancora, con mail dell'8.7.2013 (doc. 57 ), aveva Pt_3 CP_3 Pt_1 predisposto un “nuovo organigramma” della società, argomentando fra l'altro sulla necessità di monitorare e affrontare dilazioni e incagli dei crediti, che il redigente aveva “notato” essere in aumento”. Il KI aveva anche dato indicazioni all'avvocato Amicone sul da farsi con un cliente moroso di Bio Fish, Coop. Service
(doc. 15 , mail di “ho dato pertanto mandato all'avvocato Barbara CP_3 Pt_1
Amicone di procedere con la messa in mora della cooperativa”).
18. Quanto alla condanna alle spese (oggetto del secondo motivo), la stessa non è altro che la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto della illegittima riassunzione e della successiva infondata opposizione del Pt_1 all'estinzione del giudizio.
Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c., secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova, invero, applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi, innanzitutto, il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza 14.7.2021, n. 20073).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante e a favore degli appellati costituiti, Parte_1
e , con riferimento al D.M. n. CP_3 ON
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime tre fasi (di studio, di introduzione e di trattazione) ed invece quello minimo per la fase decisoria, non avendo le parti sviluppato valutazioni ulteriori rispetto a quelle sviluppate negli atti
19 di costituzione, limitandosi a ripetere (nella sostanza con le stesse parole) quanto già esposto, nell'ambito dello scaglione dichiarato: da € 5.201 a € 26.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 565/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 287/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati, Parte_1 CP_3
e , le spese di lite del presente secondo ON grado, che liquida, per compensi, in € 4.854,00 in favore di ciascuna parte, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti Parte_1 di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 565/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.3.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato ed assistito dall'avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Polati, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Verona, via Timavo 5, appellante/attore in riassunzione in primo grado
E
, C.F. già con sede legale ON P.IVA_1 in Verona, Corso Venezia n. 83, in persona del curatore, dott. , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Rinaldi, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Verona, Lungadige Rubele 30, pec Email_1
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
Massimiliano Bertanza, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Verona, via
A. Saffi 1, pec Email_2 appellati/convenuti in riassunzione in primo grado
E
P.I. , rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. CP_4 P.IVA_2
Lorenzo Taddei, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Verona, via Luigi
Settembrini 8,
1 appellato non costituito/ attore e convenuto in riassunzione in primo grado avente ad oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 287/2023, pubblicata il 10.2.2023 a definizione del procedimento n. 5972/2016 R.G., promossa da contro CP_4
e e con la chiamata in causa di CP_3 ON Pt_1
, dichiarata interrotta a seguito del Fallimento di Bio Fish S.r.l. in liquidazione
[...]
e riassunta da nei confronti di , Parte_1 ON
e limitatamente al capo 1), nella parte in cui: “dichiara CP_3 CP_4
(omissis) il difetto di interesse alla riassunzione di con conseguente Parte_1 inammissibilità della riassunzione da egli posta in essere”; capo 2): “condanna Pt_1
a rifondere al e a le
[...] ON CP_3 spese di lite della fase del procedimento successiva alla riassunzione, spese che liquidano per ciascuna di dette parti in € 7500,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili”; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni dell'appellante : Parte_1
“In via pregiudiziale: - disporsi, per le causali di cui al presente atto, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, qualora medio tempore avviata, del secondo capo della sentenza appellata, con cui Pt_1
è stato condannato alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado
[...]
a favore del e di . Nel merito: in ON CP_3 accoglimento dei motivi proposti nell'atto d'appello, riformarsi gli impugnati capi 1, nella parte in cui: “dichiara - omissis - il difetto di interesse alla riassunzione di Pt_1
con conseguente inammissibilità della riassunzione da egli posta in essere” e
[...]
2 della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa civile, n. 287/2023, pubblicata in data 10/2/2023, Rep. n. 763/2023, e per l'effetto condannarsi , o in via alternativa subordinata e il CP_3 CP_4
, questi ultimi in solido fra loro, a rimborsare a le ON Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado. Vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si ripropongono tutte le istanze già formulate nel giudizio di primo grado, che si intendono qui trascritte”; conclusioni dell'appellato : ON
“In relazione alla sentenza n. 287/2023, pubblicata il 10.2.2023, nel giudizio
5971/2016 e 6340/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata
2 in materia di impresa, nel merito: - rigettare l'appello proposto da , Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
- spese e compenso rifusi, anche per la fase sospensiva, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”; conclusioni dell'appellato : CP_3
“Premesso che con provvedimento del 7 giugno 2023 la Corte D'Appello adita ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 31 ottobre 2024 assegnando alle parti i termini massimi ex art. 352 cpc disponendo, altresì, la sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024 dal deposito di note scritte, il sottoscritto procuratore, come in atti legittimato, richiamate e reiterate tutte le istanze, deduzioni/allegazioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado ex art.
346 cpc nonché nel corso del presente grado di giudizio, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta datata 15 giugno 2023, opponendosi alle avverse istanze (anche istruttorie), deduzioni/allegazioni ed eccezioni dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni avversarie”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 27.5.2016, agendo nella sua CP_4 duplice veste di creditore sociale e di socio di (con la quota del 40%), ON evocava in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, (A.U. della società dalla sua costituzione nel 2012 fino alla CP_3 messa in liquidazione nel 2014) e , esercitando due ON azioni: in via principale, l'azione ex 2394 c.c. (ora 2476, comma 6, c.c., come introdotto dal D.L.gs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019), siccome ritenuta applicabile anche alle s.r.l., e in via subordinata l'azione ex art. 2476, comma 3, c.c.
Nello specifico, a fondamento delle domande avanzate in causa deduceva che il aveva posto in essere plurime condotte di mala gestio. In particolare, CP_3 esponeva: -) che la società (e cioè , avente ad oggetto sociale “la CP_1 commercializzazione in Italia e all'estero, sia all'ingrosso, che al dettaglio, di prodotti ittici e quant'altro attiene alla alimentazione umana e animale, nonché il trasporto con i mezzi specializzati societari di prodotti ittici anche di e per conto di terzi”) aveva iniziato ad operare con un primo acquisto di merce proveniente da un fallimento, che era stata stoccata presso un centro logistico e da un primo controllo era emersa una discordanza tra la merce acquistata e quella effettivamente consegnata, ma l'amministratore pur informato di ciò, era rimasto inerte;
-) che il , in tutta la CP_3 sua attività di amministratore aveva fatto susseguire ordini di acquisto del tutto
3 sproporzionati rispetto alle reali necessità del magazzino in prospettiva dei dati previsionali di vendita, di talché la merce spesso rimaneva stoccata sino a diventare incommerciabile;
-) che molte operazioni di vendita, anche per quantità consistenti, erano avvenute in favore di imprese commerciali appena avviate, prive di solidità economica, senza la previa verifica della affidabilità e sostenibilità e senza richiedere le dovute garanzie, con accettazione, quale mezzo di pagamento, di assegni post datati che alla data di scadenza venivano sistematicamente “rinegoziati” dai clienti;
-) che il non si era poi attivato per il recupero dei crediti sociali nei confronti CP_3 dei clienti insolventi, aveva gestito il magazzino in modo anomalo, in quanto le quantità effettive non coincidevano con quelle teoricamente presenti, e non si era neppure mai attivato per risolvere le anomalie a fronte della differenze inventariali;
neppure vi erano i verbali di smaltimento della merce scaduta e/o avariata;
-) che la condotta dell'amministratore era inoltre censurabile anche sotto il profilo della erogazione di “apparenti utili” a soggetti estranei alla compagine sociale: risultava, infatti, che avesse erogato € 20.000,00 a tale a titolo di anticipo Persona_1 sull'utile, e questo benché il non avesse alcun rapporto sociale con Per_1 CP_1
e non vi fossero utili da distribuire, né in ogni caso delibere della assemblea dei
[...] soci che avessero disposto la distribuzione di utili;
-) che la condotta del aveva CP_3 comportato un pregiudizio patrimoniale per la società di importo pari ad almeno €
511.090,00, nonché direttamente ad essa per € 483.000,00, posta CP_4
l'impossibilità di di soddisfare il suo credito. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo: in principalità, la condanna di , ex art. CP_3
2394 c.c., al pagamento in proprio favore della somma di € 483.000,00, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi;
in via subordinata, la condanna di ex art 2476 c.c. al pagamento in favore di della somma CP_3 ON di € 511.090,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
2. , nel costituirsi in giudizio dopo aver dato atto di aver ricoperto CP_3 da aprile 2012 a luglio 2014 la carica di amministratore unico, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di relativamente all'azione sociale di responsabilità CP_4
e, nel merito, contestava la relativa domanda. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della domanda svolta ex art 2394 c.c. Affermava che in ogni caso il vero “dominus” della società era stato tale socio di Parte_1 CP_4 unitamente alla moglie che si era sempre intromesso nella
[...] CP_5 gestione societaria, tanto che ogni attività gestoria e ogni decisione venivano poste in essere solo dopo l'approvazione del il quale prendeva le decisioni, imponeva Pt_1
4 veti, impartiva direttive e strategie in tutti gli ambiti della gestione societaria affiancandosi all'amministratore di diritto ed anzi spesso sovrastandolo.
Subordinatamente deduceva che il ruolo di amministratore di fatto di era CP_1 stato svolto da a mezzo dello stesso KI. CP_4
Sulla base di tali premesse chiedeva, in via preliminare lo spostamento dell'udienza al fine di poter chiamare in causa , e concludeva, quindi, nei seguenti Parte_1 termini: “Contrariis reiectis e previo accertamento di tutto quanto esposto da CP_3
: nel merito:
1. Rigettarsi tutte le istanze deduzioni e/o eccezioni svolte da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o svolte dal CP_4
in persona del suo curatore – legale rappresentante pro ON tempore, in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e/o infondate in fatto e in diritto. In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande avversarie, accertare e dichiarare che è stato Parte_1 amministratore di fatto di avendo svolto attività gestoria in modo ON continuo e non episodico.
3. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità del sig. Parte_1 stabilendo/accertando e dichiarando, in quest'ultimo caso, anche il grado di responsabilità dello stesso sig.
4. Per l'effetto, nella denegata ipotesi Parte_1 di accoglimento (anche solo parziale) della domanda avversaria svolta in via principale e/o le domande svolte dal in persona del suo ON curatore – legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_3 condannare il sig. a versare a in persona del suo legale Parte_1 CP_4 rappresentante pro tempore, e/o a favore del Fallimento di Bio Fish S.r.l., in persona del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, le somme ritenute di giustizia in base alla responsabilità accertata nei suoi confronti.
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) della domanda avversaria svolta in via subordinata e/o delle domande svolte dal nei confronti di ON
, condannare il sig. a versare a in persona CP_3 Parte_1 ON del suo legale rappresentante pro tempore e/o al in persona ON del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, le somme ritenute di giustizia in base alla responsabilità accertata nei suoi confronti.
6. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte sub n. 4 e sub n. 5, previo accoglimento delle domande svolte sub n. 2 e 3, condannarsi il sig. Pt_1
a versare, se del caso anche in via di regresso, a favore di
[...] CP_3
l'intera somma che il convenuto dovesse essere condannato a pagare a favore di
5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o di CP_4 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o del
[...] ON
in persona del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, o quella
[...] diversa somma ritenuta di giustizia imputabile alla responsabilità accertata in capo ad il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. In via di Parte_1 estremo subordine:
7. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte nel merito sub n. 1, in via subordinata sub n. 2, 3, 4, 5 e 6, accertare e dichiarare che è stata amministratrice di fatto di avendo CP_4 ON svolto attività gestoria in modo continuo e non episodico per mezzo del sig. Pt_1
8. Conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, in subordine, la
[...] concorrente responsabilità di quale amministratrice di fatto di CP_4 CP_1
e di nella causazione dei danni, stabilendo/accertando e
[...] Parte_1 dichiarando, in quest'ultimo caso, anche il grado di responsabilità di e CP_4 dello stesso sig.
9. Per l'effetto, condannare in persona Parte_1 CP_4 del suo legale rappresentante pro tempore, ed in solido tra loro a Parte_1 versare a favore di , se del caso anche in via di regresso, l'intera CP_3 somma che il convenuto dovesse essere condannato a pagare a favore di CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o di in
[...] ON persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o del ON in persona del suo curatore – legale rappresentante pro tempore, o quella diversa somma ritenuta di giustizia imputabile alla responsabilità accertata in capo a CP_4
e/o ad il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
[...] Parte_1 legge. In via istruttoria. 10. Si insiste per l'accoglimento delle istanze deduzioni ed eccezioni svolte nelle memorie ex art 183, VI comma, c.p.c. n. 1, 2 e 3, il contenuto delle quali è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, e ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze deduzioni ed eccezioni. In ogni caso: 11. accertarsi e dichiararsi la temerarietà della lite radicata da parte attrice e per l'effetto condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_4 risarcire al convenuto tutti i danni patiti ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa. 12. Vittoria di spese di lite (anche forfetarie 15%) oltre IVA
e Cpa come per legge”.
3. non si costituiva in giudizio, restando contumace. ON
4. Ammesse le prove orali e fissata l'udienza per l'escussione dei testi, all'udienza del 6.11.2018 la difesa di parte attrice dichiarava che ON
6 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona 74/2018 del 28/29 maggio 2018 e il giudice dichiarava corrispondentemente l'interruzione del giudizio.
5. La causa veniva riassunta da notificando l'atto di citazione in Parte_1 riassunzione e il pedissequo decreto a , e al CP_3 CP_4 [...]
. ON
6. depositava comparsa di costituzione con la quale richiamava CP_3 tutto quanto già precedentemente dedotto.
7. Il si costituiva dando atto che con atto ON di citazione del 17.6.2019 aveva esercitato ex novo, e autonomamente, nei confronti dell'ex amministratore, , le due azioni spettantegli ex art. 146 L.F. (e CP_3 pertanto, a favore della massa, sia l'azione creditoria – già normata ex art. 2394 c.c.
e oggi espressamente prevista anche per le S.r.l. dall'art. 2476 c.c. – sia l'azione sociale, ex art. 2476, comma 2 c.c., la prima, avente natura extracontrattuale e attinente al danno indiretto patito dai creditori per depauperamento del patrimonio sociale, la seconda, contrattuale, attinente al danno diretto patito dalla società, l'uno e l'altro determinati dalla mala gestio dell'amministratore, azioni che si cumulano, ma non si confondono, e sono pertanto soggette ciascuna alle regole ad essa proprie, in particolare riguardo all'onere probatorio e al regime di prescrizione), radicando presso il medesimo Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il procedimento R.G. n. 6340/2019, nel quale chiedeva (v. le conclusioni riportate nella comparsa di costituzione del , pag. 8): “in via principale: ai sensi CP_1 dell'art. 40 c.p.c., fissare, per i motivi svolti in narrativa, termine per la riunione della presente causa alla causa R.G. 6340/2019, presso il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, udienza 13.11.2019, G.I. dott. Liliana Guzzo;
in via subordinata: in caso di reiezione della precedente istanza, dichiararsi improcedibile la presente azione ex art. 146, comma 2, l.fall. In ogni caso: con rifusione dei compensi e delle spese, oltre 15% spese generali, c.p.a. e iva, come per legge”.
8. Con memoria depositata in pct il 12.6.2019 si costituiva anche CP_6 richiamando le domande e le deduzioni già in precedenza svolte, ed in seguito aderendo formalmente alla tesi del riassumente di essere legittimato Parte_1 alla riassunzione, sostenendo come questi, siccome già parte del processo, in quanto chiamato in causa dalla difesa del rag. , avesse piena legittimazione a CP_3 promuovere la riassunzione del giudizio R.G. n. 5972/2016, tanto più considerato che anche qualora l'azione di fosse ritenuta improcedibile, residuerebbe il diritto CP_4
7 del terzo chiamato ad ottenere una pronuncia sulle domande svolte nei suoi confronti, seppur in via subordinata, quand'anche solo per ottenere la refusione delle spese di lite.
9. Nel prosieguo della causa anche deduceva l'improcedibilità del CP_3 giudizio, oltre al difetto di interesse, e quindi la legittimazione attiva del KI alla riassunzione del processo.
10. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza in data
13/14.7.2022 il Collegio, “Rilevato che dai doc. 3, prodotti in entrambi i procedimenti dal risulta che il curatore ha depositato, in ON data 14.5.2019, istanza al G.D. di autorizzazione a stare in giudizio ex art. 25 comma
6, L.F., e che ha depositato una successiva integrazione in data 20.5.2019 che rimanda ad allegata comunicazione dell'avv.to Alberto Rinaldi del 16.05.2019; rilevato che non sono state depositate, né l'originaria istanza del curatore, né
l'allegato a cui fa riferimento la “integrazione” del curatore. Rilevato che dai doc. 3 dimessi dal Fallimento risulta che il giudice delegato ha emesso un “Visto si autorizza” in data 28.5.2019, ma in assenza della originaria istanza e della integrazione che rimanda alla “comunicazione dell'avv.to Alberto Rinaldi del 16.05.2019” richiamate nel doc. 3 non è dato sapere cosa sia stato autorizzato dal Giudice delegato ex art 25
L.F.”, disponeva che il difensore del provvedesse ad ON integrare la documentazione relativa all'autorizzazione ex art. 25 L.F. con la documentazione relativa all'originaria istanza del curatore e alla “Comunicazione
Avv.to Rinaldi” allegata all'integrazione del curatore del 20.5.2019, dando termine per l'incombente fino al 6.9.2022 e rinviava per la nuova precisazione delle conclusioni davanti al G.I dott.ssa Guzzo al 14.9.2022.
11. Integrata, come indicato dal Tribunale la documentazione comprovante il perimetro della autorizzazione del G.D. e precisate nuovamente le conclusioni, all'esito della nuova concessione di termini per conclusionali e repliche la causa n.
5972/2016 R.G. è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ha così statuito: “1) dichiara la improcedibilità del giudizio relativamente alle originarie domande attoree e il difetto di interesse alla riassunzione di , con conseguente inammissibilità della Parte_1 riassunzione da egli posta in essere;
2) condanna a rifondere al Parte_1
e a le spese di lite della fase ON CP_3 del procedimento successiva alla riassunzione, spese che si liquidano per ciascuna di dette parti in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed oltre
8 IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili;
3) compensa le spese di lite tra Pt_1
e , nello specifico motivando la decisione sulla base delle
[...] CP_4 seguenti considerazioni:
a) va preliminarmente osservato che a seguito del Fallimento di una società a responsabilità limitata il socio che abbia promosso l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3,
c.c. perde la legittimazione, e così pure il singolo creditore che abbia proposto l'azione del creditore sociale, nel mentre il è legittimato ad agire con l'azione ex CP_1 art. 146 L.F., azione che “assorbe” sia l'azione sociale, sia azione dei creditori sociali, quest'ultima configurandosi in costanza di procedura fallimentare, come azione “di massa”;
b) finché dura il fallimento non può “sopravvivere” la legittimazione del singolo creditore sociale all'azione dei creditori sociali, restando salva solo la diversa azione, individuale e per danno “diretto”, del terzo ex art. 2476, 6° (ora 7°) comma c.c., azione che non è tuttavia propria del presente giudizio;
c) ne consegue che nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l'organo amministrativo della società, qualora intervenga il Fallimento spetta solo al curatore della Procedura la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse, accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate;
in difetto di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori;
d) nel caso di specie il , ancor prima della sua costituzione nel giudizio CP_1 riassunto R.G. 5972/2016, ha instaurato verso l'amministratore un autonomo giudizio ex art. 146 L.F. – di cui ha dato atto nel costituirsi nel giudizio riassunto – così dimostrando di voler iniziare ex novo la causa di responsabilità verso l'A.U.
ex art. 146 L.F. e di non voler proseguire la causa interrotta;
in tal CP_3 senso, peraltro, erano state pure le determinazioni del giudice delegato al . CP_1
Del resto, nel giudizio n. 5972/2016 R.G. il , pur richiedendo la riunione CP_1 del procedimento autonomamente promosso a quello riassunto dal ha poi Pt_1 inequivocabilmente concluso per la declaratoria di improcedibilità;
e) il giudizio per mala gestio già pendente, in difetto di volontà in tal senso del
, non può dunque procedere per impulso di altri soggetti, ed in particolare CP_1 del terzo chiamato, verso cui sono state rivolte domande solo dal convenuto e in via meramente subordinata;
dette domande, svolte nei suoi confronti, infatti, presuppongono la procedibilità delle domande originariamente svolte da parte attrice
9 verso la parte convenuta, di talché, in difetto di procedibilità di queste ultime, il terzo chiamato difetta di interesse alla riassunzione, né può ritenersi che sussista un autonomo interesse, giuridicamente rilevante, del chiamato in causa alla riassunzione per ottenere, in relazione al giudizio interrotto, la regolamentazione delle pregresse spese di lite (interesse peraltro solo da ultimo adombrato, nel mentre egli [e cioè
] ha proceduto tout court alla riassunzione del giudizio richiamando le Parte_1 difese e le conclusioni tutte svolte nel giudizio ante fallimento), posto che per il caso di mancata riassunzione del processo nei termini opera l'estinzione del giudizio e le spese di lite sono regolate ex lege ai sensi dell'art. 310, u.c., c.p.c.;
f) il giudizio R.G. n. 5972/2016 va, dunque, definito con declaratoria di improcedibilità delle domande originariamente svolte dagli attori e declaratoria di difetto di interesse alla riassunzione del KI, con conseguente inammissibilità della riassunzione da questo promossa;
g) essendo detto giudizio R.G. n. 5972/2016 definito con la presente sentenza, vanno regolate le spese successive alla riassunzione: le spese di lite del e CP_1 di – che costituitisi a seguito della notifica del ricorso per riassunzione CP_3 hanno poi dedotto l'improcedibilità, e/o il difetto di interesse alla riassunzione del
– vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, secondo Pt_1 lo scaglione di valore e per la sola attività svoltasi relativamente alla fase post riassunzione. Vanno invece compensate le spese tra e posto che Pt_1 CP_4 quest'ultima ha assunto in relazione a dette questioni posizione “adesiva” alle tesi del ribadendo anche da ultimo la sussistenza in capo a quest'ultimo dell'interesse Pt_1 alla riassunzione.
12. ha appellato la sentenza sulla base di due motivi, censurando la Parte_1 decisione del Tribunale nella parte in cui:
A – primo motivo), ha valutato il comportamento processuale tenuto dalla difesa del trascurando che questa aveva inizialmente chiesto la riunione del CP_1 procedimento riassunto a quello autonomamente promosso e solo successivamente aveva rinunciato alla domanda originariamente promossa da donde la CP_6 necessità di definire il processo con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e valutazione delle posizioni delle parti sulla base del principio della soccombenza virtuale;
B – secondo motivo), ha omesso di statuire sulle spese relative alla fase del giudizio precedente alla riassunzione e ha addossato a le spese della fase Parte_1 successiva nel rapporto con il e il ritenendolo nei confronti CP_3 ON
10 di questi soccombente in quanto non legittimato alla riassunzione, mentre avrebbe dovuto procedere alla relativa valutazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, e quindi in relazione alle “normali” di accoglimento della domanda fondata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito, concludendo, quindi, nei termini sopra trascritti.
13. Respinta l'istanza di inibitoria con ordinanza in data 18.5.2023 e fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
14. I motivi di impugnazione attengono alla questione se, una volta introdotta prima della dichiarazione di fallimento, dal socio e/o dal creditore sociale, rispettivamente, l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., e l'azione di responsabilità diretta ex art. 2476, co. 6, c.c., ed essendosi interrotta la causa per l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fallimentare, la riassunzione possa essere effettuata da un soggetto differente rispetto al curatore fallimentare, anche all'eventuale esclusivo fine di regolare le spese di lite del giudizio interrotto. Il Tribunale ha escluso una tale possibilità, dichiarando inammissibile la riassunzione del processo attivata dal terzo chiamato in garanzia, , e improcedibile il relativo procedimento, regolando, quindi, Parte_1 le spese sul presupposto della piena operatività degli artt. 310, u.c., e 92 c.p.c. in considerazione del fatto che in una controversia interrotta per dichiarazione di fallimento, con riguardo alla fase intercorrente tra l'inizio del processo e la sua interruzione si applica l'art. 310 c.p.c., mentre con riguardo alla successiva fase, dalla riassunzione fino alla decisione di merito, nella quale si è discusso se l'estinzione del procedimento si sia verificata o meno.
15. La decisione è nella sostanza corretta e va confermata.
16. L'impugnazione ruota attorno al concetto di “soccombenza virtuale”, di cui, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione, mal considerando che se è vero che la dichiarazione di fallimento attribuisce in via esclusiva al curatore la legittimazione ad causam, e cioè la titolarità del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, è altrettanto vero che nella specie non è stata la declaratoria di fallimento, bensì la scelta compiuta dal curatore di in ON
11 liquidazione di non proseguire l'azione originariamente proposta da a CP_4 determinare l'improcedibilità della domanda.
In realtà, a ben vedere, considerato lo sviluppo degli eventi processuali come descritti in premessa, deve escludersi che nel caso di specie venga in qualche modo in rilievo il concetto di “soccombenza virtuale”, che, come noto, trova applicazione quando una causa si conclude con la cessazione della materia del contendere, ovverosia senza una vera e propria vittoria o sconfitta per le parti. In questi casi, il giudice, pur non potendo applicare il principio di soccombenza tradizionale, deve comunque stabilire chi avrebbe dovuto pagare le spese legali e di giudizio, valutando quale parte sarebbe stata probabilmente soccombente se il processo fosse proseguito fino alla sentenza.
In pratica, il giudice formula un giudizio prognostico su quale sarebbe stato l'esito del processo, considerando la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, e attribuisce la responsabilità delle spese di conseguenza.
Invero, nella specie la causa non può ritenersi essere stata ritualmente riassunta, sicché la valutazione in merito a quale sarebbe stata la parte vincitrice sulla base di un giudizio di verosimiglianza allo stato degli atti non è neppure ipotizzabile, ciò presupponendo una valida riattivazione del processo da parte del soggetto a ciò legittimato in quanto titolare in via esclusiva dell'interesse sostanziale dedotto in causa, identificabile, nella specie, nel curatore del ON
, al quale solo spettava la legittimazione ad esperire le azioni verso
[...]
l'amministratore convenuto ( ) scegliendo, appunto, se proseguire il CP_3 giudizio già pendente e interrotto nello stato in cui questo si trovava, con le preclusioni già maturate, oppure iniziarne uno nuovo, evitando in tal modo di subire preclusioni di sorta.
Ebbene, il curatore di , a seguito di una pertinente interlocuzione con il legale CP_1 della Procedura e con il giudice delegato, si è determinato proprio in questo secondo modo, come risulta evidente dal fatto che:
a) non ha autonomamente riassunto il processo n. 5972/2016 R.G.;
b) ha notificato a un nuovo atto di citazione, con il quale ha radicato CP_3 un nuovo e distinto procedimento (il n. 6340/2019 R.G. Tribunale Venezia), chiedendo, previo accertamento della responsabilità di questi ex art. 146 L.F. ed ex art. 2043 c.c., la condanna del medesimo al pagamento in favore del ON della somma di € 214.168,29 a titolo di risarcimento dei danni per i crediti
[...] non riscossi e di € 20.000,00 per il pagamento di debiti non dovuti, e in via alternativa, di € 472.636,60 a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza della
12 perdita del capitale sociale e dell'insorgere del dissesto al 31.12.2012 della società
o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre ON rivalutazione ed interessi legali;
c) solo dopo aver notificato l'atto di citazione genetico del proc. n. 6340/2019
R.G., si è costituito nel processo n. 5972/2016 R.G. (essendovi stato espressamente citato) limitandosi in detta sede a dare atto della esperita autonoma azione giudiziaria e senza svolgere alcuna autonoma iniziativa, né proporre alcuna domanda di merito, come risulta evidente dal contenuto della comparsa di costituzione datata 2.7.2019
(“(omissis) - In sintesi: l'azione di responsabilità di in qualità di creditore CP_4 sociale (art. 2394 c.c. – 2476, comma 6, c.c.), riguarda singole condotte e quantifica il danno nei propri crediti rimasti insoluti per € 488.000,00; la corrispondente azione del quantifica in danni in € 214.168,29 per mancato accertamento della CP_1 solvibilità dei creditori;
l'azione di responsabilità di in qualità di socio CP_4
(art. 2476, comma 1 e 3, c.c.), riguarda singole condotte e quantifica il danno in €
511.000,00, pari alle perdite maturate nel 2014: si osserva che tale criterio non aderisce ad alcun orientamento giurisprudenziale o di dottrina;
l'analoga azione del
ha raggio più ampio, perché riguarda non solo singole condotte, ma anche CP_1 la responsabilità ex art. 2486 c.c. per perdita del capitale sociale e quindi il danno è stato quantificato attraverso il metodo dei netti patrimoniali, con danno pari a €
472.636,60. - Quanto alla legittimazione all'azione di responsabilità a seguito di declaratoria di fallimento della società, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass.
10/04/2019, n. 10087; Cass. 31/05/2016, n. 11264), essendo il curatore fallimentare l'unico soggetto legittimato ad esperire l'azione di responsabilità ex art.
146, comma 2, l.fall., nei confronti degli organi di amministrazione di società fallita,
l'azione introdotta prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del fallimento è improcedibile, qualora il fallimento manifesti l'intenzione di non proseguire l'azione. Nella fattispecie il ha in data 18.6.2019 notificato CP_1 autonomo atto di citazione, con ciò manifestando l'interesse a proseguire l'azione.
Per azione si intende infatti il potere di proporre una domanda;
la domanda è
l'estrinsecazione del potere che un soggetto ha di proporre la domanda stessa. La domanda può essere rinunciata mediante rinuncia agli atti del giudizio (art. 306
c.p.c.), che necessita di accettazione dell'altra parte, mentre la rinuncia all'azione non necessita di alcuna accettazione e comporta l'estinzione del diritto fatto valere, avendo contenuto analogo alla reiezione della domanda (Cass. 2268/1999). Posto quindi che l'azione è espressione del potere di un soggetto di effettuare una domanda,
13 nella fattispecie il fallimento ha con l'atto di citazione del 17.6.2019 ON manifestato l'interesse a proseguire l'azione introdotta da Peraltro, CP_4
l'azione proposta dal è più ampia rispetto a quella proposta da CP_1 CP_4
perché comprende anche l'azione ex art. 2486 c.c., per violazione dell'obbligo
[...] di apertura della fase di liquidazione della società e dell'obbligo di chiedere
l'autofallimento, previsto dall'art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. e sanzionato dall'art.
2043 c.c. Le due cause sono quindi connesse ai sensi dell'art. 40 c.p.c. e la causa principale appare essere quella incardinata dal , per cui si ritiene che la CP_1 presente causa debba essere riunita all'altra. - Nel caso in cui il Tribunale non condivida la prospettazione proposta, risulta allora evidente che il ha, CP_1 attraverso la notifica dell'atto di citazione del 17.6.2019, manifestato l'intenzione di non proseguire la presente causa, avendone incardinata una di oggetto più ampio e si chiede quindi la dichiarazione di improcedibilità della presente causa ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall. Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse del rassegna le seguenti conclusioni: - in via ON principale: ai sensi dell'art. 40 c.p.c., fissare, per i motivi svolti in narrativa, termine per la riunione della presente causa alla causa R.G. 6340/2019, presso il Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, udienza 13.11.2019, G.I. dott.
Liliana Guzzo;
- in via subordinata: in caso di reiezione della precedente istanza, dichiararsi improcedibile la presente azione ex art. 146, comma 2, l.fall.. In ogni caso: con rifusione dei compensi e delle spese, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed
i.v.a., come per legge”), corrispondente a quanto rappresentato al G.D. e all'autorizzazione da questi prestata (v. istanza di autorizzazione a stare in giudizio ex art. 25, comma 6, L.F. in data 14.5.2019 avanzata al Giudice Delegato dal curatore, dott. : “(omissis) premesso che - in data 6.11.2018 è Controparte_2 stato dichiarato interrotto presso il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, il procedimento R.G. 5972/2016 che socio al 40% CP_4 della fallita, ha incardinato, in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento di
[...]
(notifica citazione 27.5.2016, dichiarazione di fallimento 29.5.2018) per CP_1
l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, terzo comma, c.c. (azione sociale di responsabilità) e 2394 c.c. (azione di responsabilità del creditore sociale), nei confronti dell'amministratore della fallita rag. chiedendo il CP_3 risarcimento dei danni di € 511.090,00. Il rag. si è costituito in CP_3 giudizio, contestando le richieste e ha chiamato in garanzia il dott. Parte_1 socio di sostenendo che quest'ultimo avrebbe rivestito la qualità di CP_4
14 amministratore di fatto di e che sarebbe quindi l'unico responsabile dei ON fatti addebitati all'amministratore di diritto. Il dott. si è a sua volta Parte_1 costituito in giudizio, negando ogni addebito;
- le parti hanno depositato le memorie istruttorie (art. 183, sesto comma, c.p.c.) nei termini di legge ed il giudice ha ammesso alcuni testimoni, per l'assunzione dei quali era stata fissata l'udienza del
6.11.2018. A questa udienza la causa è stata dichiarata interrotta ex art. 43, comma
3, l.fall.; - il è stato autorizzato a non riassumere la causa (all. 1); - in CP_1 data 28.3.2019 ha notificato atto di citazione in riassunzione ed è stata CP_4 fissata udienza al 3.7.2019 (all. 2); - circa la convenienza del di proseguire CP_1 il giudizio o di incardinarne altro giudizio ex novo, il sottoscritto curatore ha richiesto parere all'avv. Alberto Rinaldi di Verona, che con comunicazione del 31.1.2019 (all.
3), ha riferito che la fase in cui attualmente si trova il processo ora riassunto non permette più l'introduzione di ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto e di documenti, per cui eventuali ulteriori e diverse domande del , anche CP_1 conseguenti alla dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento ai danni da perdita del capitale sociale (artt. 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2485, 2486 c.c.) e da reato (art. 2043 c.c. in correlazione all'art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., in primo luogo), non potranno trovare ingresso nel processo pendente, mentre dette istanze potranno essere presentate in una nuova causa, anche all'esito di ulteriore esame della documentazione disponibile. L'avv. Rinaldi ha anche individuato i presupposti per
l'utile l'esercizio di una più ampia azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. e 2043
c.c.; in particolare l'azione ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. (bancarotta semplice da ritardato fallimento) e quella ex art. 2392 c.c. (azione sociale di responsabilità) può essere introdotta solo a seguito della dichiarazione di fallimento;
- con ulteriore parere del 14.5.2019 (all. 4), l'avv. Rinaldi ha anche riferito che la riassunzione di
è improcedibile ai sensi dell'art. 43, comma 1, l.fall., in quanto a seguito CP_4 della dichiarazione di fallimento, tutte le azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall. spettano al curatore fallimentare e quindi appare opportuno che il si CP_1 costituisca in giudizio per chiedere l'improcedibilità; - come riferito nel parere dell'avv. Rinaldi del 31.1.2019 e dal parere integrativo del 14.5.2019, sussistono anche i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore avv. per i quali CP_3 Controparte_7 il curatore è in attesa degli esiti delle richieste all'Agenzia ex art. 492- Parte_2 bis c.p.c. e 156-ter disp. att. c.p.c. L'avv. Rinaldi ha già eseguito visure ipotecarie dalle quali risulta che entrambi i soggetti sono capienti e quindi è già possibile
15 procedere con l'azione giudiziaria. Tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore chiede che il G.D., ai sensi dell'art. 25, comma 6, L.F., autorizzi il curatore a costituirsi nel giudizio R.G. 5972/2016, pendente presso il Tribunale di Venezia, e lo autorizzi a proporre azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. ed ex art. 2043 c.c., anche ex art.
41, comma 4, l.fall., in sostituzione del comitato dei creditori, non ancora nominato”).
La giurisprudenza è d'altra parte costante nell'affermazione che “Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è
l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio” (Cass. civ., sez. 1, Ordinanza, 22.6.2022, n. 20180).
Ciò posto, deve confermarsi la valutazione fatta dal Tribunale in merito al fatto che il terzo chiamato, attuale appellante, , in assenza di riassunzione da parte Parte_1 del non aveva alcun interesse a proseguire la causa n. 5972/2016 R.G. CP_1
(interesse peraltro neppure esplicitato: v. ricorso in riassunzione, punto 11) in quanto la stessa era divenuta, come detto, improcedibile.
In altri termini, l'interesse del a contraddire era legato alle domande formulate Pt_1 nei suoi confronti dall'amministratore di diritto , le quali domande, a CP_3 loro volta, erano però subordinate all'accoglimento di quelle attoree, divenute improcedibili in difetto di tempestiva riassunzione del processo da parte del curatore del – e cioè da parte del soggetto al quale solo spettava di proseguire il CP_1 processo – nel termine perentorio di tre mesi dall'evento interruttivo. La mancata riassunzione del processo da parte del entro il termine perentorio di tre CP_1 mesi dalla sua interruzione (disposta con ordinanza in data 6.11.2018, mentre il si è costituito con comparsa depositata il 2.7.2019, senza peraltro, come CP_1 detto, svolgere alcuna domanda, donde l'irrilevanza ai fini di cui si tratta dell'istanza di riunione) ha condotto inevitabilmente all'estinzione del giudizio n. 5972/2016 R.G.
– operante di diritto, come previsto dall'art. 307, u.c., c.p.c. – e alla conseguente compensazione delle spese legali sino alla data dell'interruzione, come previsto dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c.,
In definitiva, deve affermarsi:
- che in caso di fallimento l'azione di responsabilità promossa ex artt. 2476 e
2394 c.c. prima del fallimento, e interrotta a causa di quest'ultimo, può essere
16 riassunta dal curatore fallimentare, ma non da altri soggetti, in quanto il curatore, subentrando nella gestione del patrimonio della società, e di conseguenza nell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali o dai soci, ai sensi degli artt. 2394 e
2476 c.c., è l'unico legittimato a proseguire il processo, anche al solo fine di regolare le spese di lite, in quanto titolare dell'interesse alla gestione del patrimonio del fallito e alla tutela della massa dei creditori;
- che il terzo chiamato, , in assenza di riassunzione da parte del Parte_1
non poteva, quindi, avere alcun interesse giuridicamente tutelato ad una CP_1 pronuncia sulle spese, e/o sulla domanda di accertamento riguardo al suo ruolo di amministratore di fatto, poiché tale domanda, svolta da nei suoi CP_3 confronti, era subordinata all'accoglimento della domanda attorea divenuta improcedibile;
- il Tribunale ha, quindi, correttamente rilevato la carenza di interesse del predetto alla riassunzione del giudizio n. 5972/2016 R.G. e dichiarato per l'effetto inammissibile la riassunzione del processo dallo stesso posta in essere, condannandolo al pagamento delle spese di lite per la fase successiva alla riassunzione irritualmente disposta (cfr. sentenza, pag. 9 – 10: “Va osservato che a seguito del Fallimento di S.r.l. il socio che abbia promosso l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.. perde la legittimazione e così pure il singolo creditore che abbia proposto l'azione del creditore sociale nel mentre il è legittimato ad agire CP_1 con l'azione ex art 146 l.f., azione che “assorbe” sia l'azione sociale sia azione dei creditori sociali quest'ultima configurandosi in costanza di procedura fallimentare, come azione “di massa”. Finché dura il fallimento non può “sopravvivere” la legittimazione del singolo creditore sociale all'azione dei creditori sociali restando salva solo la diversa azione, individuale e per danno “diretto” del terzo ex art 2476
VI (ora VII) comma c.c. azione che non è predicata nel presente procedimento. Ne consegue che nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l'organo amministrativo della società qualora intervenga il Fallimento della società spetta solo al la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse CP_1 accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate;
in difetto di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori. Nel caso di specie il ancor prima della sua costituzione nel giudizio riassunto R.G. CP_1
5972/2016 ha instaurato verso l'amministratore un autonomo giudizio ex art 146 L
17 F - di cui ha dato atto nel costituirsi nel giudizio riassunto - così dimostrando di voler iniziare ex novo la causa di responsabilità verso il ex art. 146 L.F. e di non CP_3 voler proseguire la causa interrotta;
in tal senso peraltro erano pure le determinazioni del Giudice delegato al . Nel giudizio RG 5972/16 del resto il pur CP_1 CP_1 richiedendo la riunione ha poi inequivocabilmente concluso per la declaratoria di improcedibilità. Il giudizio per mala gestio già pendente, in difetto di volontà in tal senso del , non può dunque procedere per impulso di altri soggetti ed in CP_1 particolare del terzo chiamato verso cui sono state rivolte domande solo da convenuto ed in via meramente subordinata;
dette domande svolte nei suoi confronti infatti presuppongono la procedibilità delle domande originariamente svolta da parte attrice verso parte convenuta di tal che in difetto di procedibilità di queste ultime il terzo chiamato difetta di interesse alla riassunzione. Né può ritenersi che sussista un autonomo giuridico interesse del chiamato in causa alla riassunzione per ottenere, in relazione al giudizio interrotto la regolamentazione delle pregresse spese di lite
(interesse peraltro solo da ultimo adombrato nel mentre egli ha proceduto tout court alla riassunzione del giudizio richiamando le difese e conclusioni tutte svolte nel giudizio ante fallimento) posto che per il caso della mancata riassunzione nei termini, opera l'estinzione del giudizio e le spese di lite sono regolate ex lege ai sensi dell'art.
310 ultimo comma c.p.c.”.
17. Per mera completezza di disamina è appena il caso di osservare come la tesi sostenuta dal circa la propria radicale estraneità ai fatti di causa, ed in Pt_1 particolare al proprio personale coinvolgimento nella gestione di non ON emerga affatto – come da questo preteso – in termini di ragionevole probabilità alla luce delle evidenze di causa.
Nello specifico, il convenuto aveva allegato in capo al una CP_3 Pt_1 condotta di stabile e penetrante intromissione nella gestione sociale di , tale CP_1 da farlo qualificare come amministratore di fatto.
In effetti molteplici sono i documenti – segnatamente mail dello stesso KI indirizzate al e al ridotto staff sociale formato da e Pastore, CP_3 CP_8 commerciali, e dalla sola impiegata della società, , parente del Parte_3
KI – che danno sostegno alla tesi. Fra le molte, si ha la mail del 21.12.2013 del
(doc. 74 del fascicolo di parte ) intitolata “KI – situazione rilevata Pt_1 CP_3 il 20.12.2013 con ” da cui si apprende che aveva fatto il punto dei Pt_3 Pt_1 crediti verso clienti rapportandosi direttamente con l'impiegata, dando direttive al e allo staff sul comportamento da tenere con diversi specificati clienti. Ancor CP_3
18 prima, con mail del 21.10.2013 (doc. 58 del fasc. ) aveva CP_3 Parte_1 inviato a il testo di una perentoria mail che il avrebbe dovuto inviare CP_3 CP_3 alla (gestrice del magazzino), con cui si chiedeva entro breve termine Controparte_9 un inventario di magazzino e si diffidava la a non discutere sul ruolo della CP_9 impiegata . Ancora, con mail dell'8.7.2013 (doc. 57 ), aveva Pt_3 CP_3 Pt_1 predisposto un “nuovo organigramma” della società, argomentando fra l'altro sulla necessità di monitorare e affrontare dilazioni e incagli dei crediti, che il redigente aveva “notato” essere in aumento”. Il KI aveva anche dato indicazioni all'avvocato Amicone sul da farsi con un cliente moroso di Bio Fish, Coop. Service
(doc. 15 , mail di “ho dato pertanto mandato all'avvocato Barbara CP_3 Pt_1
Amicone di procedere con la messa in mora della cooperativa”).
18. Quanto alla condanna alle spese (oggetto del secondo motivo), la stessa non è altro che la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto della illegittima riassunzione e della successiva infondata opposizione del Pt_1 all'estinzione del giudizio.
Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c., secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova, invero, applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi, innanzitutto, il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza 14.7.2021, n. 20073).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante e a favore degli appellati costituiti, Parte_1
e , con riferimento al D.M. n. CP_3 ON
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime tre fasi (di studio, di introduzione e di trattazione) ed invece quello minimo per la fase decisoria, non avendo le parti sviluppato valutazioni ulteriori rispetto a quelle sviluppate negli atti
19 di costituzione, limitandosi a ripetere (nella sostanza con le stesse parole) quanto già esposto, nell'ambito dello scaglione dichiarato: da € 5.201 a € 26.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 565/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 287/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati, Parte_1 CP_3
e , le spese di lite del presente secondo ON grado, che liquida, per compensi, in € 4.854,00 in favore di ciascuna parte, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti Parte_1 di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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