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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2072/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Lovo Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Maria Cristina Manni Controparte_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2940/2022 pubblicata il 30/03/2022
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ad integrale riforma della sentenza resa inter partes dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott.ssa Paola Crisanti n. 2940/2022, emessa in data 30.3.2022 e pubblicata in pari data, voglia revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2834/2020 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott. in data 23.3.2020, CP_2 dichiarandolo inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto anche con riguardo alla insufficiente prova delle prestazioni dichiarate rese”
Per l'appellato:
“rigettare l'appello avversario perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare la al pagamento delle Parte_2 somme che, salvo impugnazione, saranno ritenute di giustizia oltre interessi di legge e con la condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2020 ha proposto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.2834/2020 del 23.3.2020 con il quale il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha ingiunto di pagare la somma di euro 10.265,02, oltre interessi e spese in favore di
[...]
a titolo di compenso trasfusionale per il periodo dal 2014 al CP_1
2016 incluso.
L'opponente ha eccepito l'estinzione/cessazione dell'azienda ospedaliera ed incorporazione con la e Controparte_3 CP_4 successivamente con l' nonché Parte_1
l'inefficacia degli atti deliberativi assunti dall'azienda ospedaliera
[...]
[...
[...] e, successivamente, dall' e l'inesistenza del credito CP_5 CP_4 azionato in via monitoria e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2834/2020, R.G.N. 5312/2020 emesso dal Tribunale
Civile di Roma - Sez. Lavoro, Giudice Dott. , in data 23.03.2020 CP_2 per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarandolo inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto anche con riguardo alla insufficiente prova delle prestazioni dichiarate rese, per le ragioni sopra esposte. In via subordinata, e comunque tenuto conto dei principi sanciti dall'art.1188 c.c. ovvero del diritto della ricorrente per decreto ingiuntivo alla partecipazione in misura percentuale al fatturato complessivo subordinatamente all'effettivo incasso da parte dell'azienda e secondo i limiti di cui alla deliberazione ex E in Pt_2 vigore n. 234/2010 per i periodi successivi all' 01.01.2015, e nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della pretesa creditoria, per il periodo successivo al 01.01.2015, con il decreto ingiuntivo n. 2834/2020, R.G.N. 5312/2020 emesso dal Tribunale
Civile di Roma - Sez. Lavoro, Giudice Dott. in data 23.03.2020, CP_2 riconoscere, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2834/2020, R.G.N.
5312/2020, l' tenuta esclusivamente nei limiti di calcolo di cui Pt_3 al vigente sistema remunerativo per il personale del servizio immuno ematologico della medicina trasfusionale della secondo le Parte_2 deliberazioni aziendali ex in vigore n.132/2007, Parte_4
n.234/2010 e n.1382/2005 di cui agli allegati prospetti contabili/tabulati. Con vittoria di spese, competenze”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...] che ha contestato in fatto ed in diritto i motivi CP_1 dell'opposizione spiegata ed ha concluso per il rigetto della stessa.
3 Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante prove documentali, con la sentenza in epigrafe ha così statuito:
” respinge l'opposizione e per l'effetto dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.”.
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 Parte_5
1 ha proposto gravame avverso la suddetta sentenza.
[...]
L'appellante con un unico motivo ha lamentato l'erronea applicazione della normativa vigente atteso che, a seguito della fusione per incorporazione nell' , ora , ogni atto regolamentare CP_4 Parte_2 dell' ha perso efficacia Controparte_6 giuridica, ai sensi dell'art. 2112 c.c.; ha sostenuto pertanto che l'unica regolamentazione del compenso trasfusionale è quella vigente presso Parte la
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha concluso per il rigetto del gravame proposto e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è fondato.
Preme ricordare che, su analoga materia la Corte si è già espressa più volte con sentenze n. 3761/2021 e 2711/2021 e, più di recente, anche di questa sezione, con la Sentenza n. 1375/2022 le cui argomentazioni possono qui riportarsi anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc. non ha rivendicato alcuna pretesa per l'anno 2014, Controparte_1 avanzando le proprie pretese economiche esclusivamente per il periodo successivo a detta data, per come inequivocabilmente emerge dal prospetto di calcolo contenuto nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo.
4 Quanto al compenso trasfusionale per gli anni 2015 e 2016 deve, invece, trovare applicazione la regolamentazione vigente nei suddetti anni presso l'allora E, poi divenuta e più Pt_2 Parte_2 esattamente il Regolamento di cui alla delibera n. 1382/2005 e delle deliberazioni aziendali n. 132/2007 e n.234/2010.
La motivazione della sentenza del Tribunale deve essere, quindi, disattesa nella parte in cui ha reputato che la disciplina organizzativa che autorizzava il pagamento del compenso per attività trasfusionale durante l'orario di servizio dovesse intendersi resistente alla trasformazione del quale presidio ospedaliero della Controparte_3
Parte
in virtù di una mancata revoca della precedente delibera 77/04 e della omessa integrazione delle due discipline.
Deve premettersi che fino al 2015 vigeva la disciplina della determina
77/04 che, in tema di compensi per attività trasfusionale del personale del garantiva l'erogazione del pagamento anche Controparte_3 laddove l'attività era svolta in costanza di orario di servizio.
In relazione alle pretese avanzate per gli anni 2015 e 2016, dopo la fusione per incorporazione del con la , valgono Controparte_3 CP_4 invece le seguenti considerazioni.
In caso di fusione per incorporazione di un ente ad un altro, come è accaduto per il incorporato dall'1.1.15 nella Controparte_3 CP_4 si verifica una successione a titolo universale;
quanto ai rapporti di lavoro, opera la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., sicché i dipendenti transitati sono soggetti alla disciplina collettiva e regolamentare applicabile presso l'ente incorporante, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso l'incorporante
5 i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. Sentenza n. 19303 del 2015).
La disciplina regolamentare vigente presso la poi CP_4 Pt_3 prevedeva che il pagamento dei compensi per l'attività trasfusionale resa dopo la data dell'agosto 2005 avrebbe potuto avvenire solo in regime libero professionale con orario aggiuntivo;
ai sensi della delibera della Giunta Regionale 376/2001, l'equipe del centro trasfusionale, per le attività svolte in favore delle case di cura, maturava il diritto a conseguire il 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione.
Tuttavia, la normativa prevedeva che le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi sarebbe stata fissata nell'atto deliberativo Parte aziendale. La deliberazione n. 1382/05 e la n. 234/10 hanno, poi, statuito che il pagamento dei compensi per l'attività resa avrebbe potuto aver luogo solo in presenza di orario aggiuntivo prestato in regime libero professionale.
Le considerazioni che precedono depongono, quindi, per la fondatezza dei rilievi della appellante;
al rapporto della Pt_3 CP_1 pertanto, si applica la regolamentazione vigente negli anni in contestazione (2015-2016) presso l'allora poi divenuta Parte_4
, e più esattamente il Regolamento di cui alla delibera n. Parte_2
1382/2005 e delle deliberazioni aziendali n. 132/2007 e n.234/2010.
Non può, quindi, essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non è mai esistita un'integrazione tra le delibere aziendali adottate dalle due aziende, né è mai stata revocata la delibera
n. 77/2004 esistente presso l' , sicché tale Parte_6 delibera dovrebbe considerarsi ancora vigente.
6 L'affermazione del Tribunale finisce per imporre all'Azienda accorpante l'applicazione della normativa interna dell'accorpata senza un fondamento normativo, tenuto pure conto che, per come da ultimo chiarito dalle SU (n. 21970/2021), la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, non prospettandosi una mera vicenda modificativa, “ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica”.
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
2834/2020 che, pertanto, va revocato.
La peculiarità della controversia ed il contrasto giurisprudenziale sulla vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione dell' e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2834/2020;
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 11.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2072/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Lovo Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Maria Cristina Manni Controparte_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2940/2022 pubblicata il 30/03/2022
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ad integrale riforma della sentenza resa inter partes dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott.ssa Paola Crisanti n. 2940/2022, emessa in data 30.3.2022 e pubblicata in pari data, voglia revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2834/2020 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott. in data 23.3.2020, CP_2 dichiarandolo inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto anche con riguardo alla insufficiente prova delle prestazioni dichiarate rese”
Per l'appellato:
“rigettare l'appello avversario perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare la al pagamento delle Parte_2 somme che, salvo impugnazione, saranno ritenute di giustizia oltre interessi di legge e con la condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2020 ha proposto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.2834/2020 del 23.3.2020 con il quale il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha ingiunto di pagare la somma di euro 10.265,02, oltre interessi e spese in favore di
[...]
a titolo di compenso trasfusionale per il periodo dal 2014 al CP_1
2016 incluso.
L'opponente ha eccepito l'estinzione/cessazione dell'azienda ospedaliera ed incorporazione con la e Controparte_3 CP_4 successivamente con l' nonché Parte_1
l'inefficacia degli atti deliberativi assunti dall'azienda ospedaliera
[...]
[...
[...] e, successivamente, dall' e l'inesistenza del credito CP_5 CP_4 azionato in via monitoria e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2834/2020, R.G.N. 5312/2020 emesso dal Tribunale
Civile di Roma - Sez. Lavoro, Giudice Dott. , in data 23.03.2020 CP_2 per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarandolo inammissibile, improponibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto anche con riguardo alla insufficiente prova delle prestazioni dichiarate rese, per le ragioni sopra esposte. In via subordinata, e comunque tenuto conto dei principi sanciti dall'art.1188 c.c. ovvero del diritto della ricorrente per decreto ingiuntivo alla partecipazione in misura percentuale al fatturato complessivo subordinatamente all'effettivo incasso da parte dell'azienda e secondo i limiti di cui alla deliberazione ex E in Pt_2 vigore n. 234/2010 per i periodi successivi all' 01.01.2015, e nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della pretesa creditoria, per il periodo successivo al 01.01.2015, con il decreto ingiuntivo n. 2834/2020, R.G.N. 5312/2020 emesso dal Tribunale
Civile di Roma - Sez. Lavoro, Giudice Dott. in data 23.03.2020, CP_2 riconoscere, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2834/2020, R.G.N.
5312/2020, l' tenuta esclusivamente nei limiti di calcolo di cui Pt_3 al vigente sistema remunerativo per il personale del servizio immuno ematologico della medicina trasfusionale della secondo le Parte_2 deliberazioni aziendali ex in vigore n.132/2007, Parte_4
n.234/2010 e n.1382/2005 di cui agli allegati prospetti contabili/tabulati. Con vittoria di spese, competenze”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...] che ha contestato in fatto ed in diritto i motivi CP_1 dell'opposizione spiegata ed ha concluso per il rigetto della stessa.
3 Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante prove documentali, con la sentenza in epigrafe ha così statuito:
” respinge l'opposizione e per l'effetto dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.”.
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 Parte_5
1 ha proposto gravame avverso la suddetta sentenza.
[...]
L'appellante con un unico motivo ha lamentato l'erronea applicazione della normativa vigente atteso che, a seguito della fusione per incorporazione nell' , ora , ogni atto regolamentare CP_4 Parte_2 dell' ha perso efficacia Controparte_6 giuridica, ai sensi dell'art. 2112 c.c.; ha sostenuto pertanto che l'unica regolamentazione del compenso trasfusionale è quella vigente presso Parte la
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha concluso per il rigetto del gravame proposto e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è fondato.
Preme ricordare che, su analoga materia la Corte si è già espressa più volte con sentenze n. 3761/2021 e 2711/2021 e, più di recente, anche di questa sezione, con la Sentenza n. 1375/2022 le cui argomentazioni possono qui riportarsi anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc. non ha rivendicato alcuna pretesa per l'anno 2014, Controparte_1 avanzando le proprie pretese economiche esclusivamente per il periodo successivo a detta data, per come inequivocabilmente emerge dal prospetto di calcolo contenuto nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo.
4 Quanto al compenso trasfusionale per gli anni 2015 e 2016 deve, invece, trovare applicazione la regolamentazione vigente nei suddetti anni presso l'allora E, poi divenuta e più Pt_2 Parte_2 esattamente il Regolamento di cui alla delibera n. 1382/2005 e delle deliberazioni aziendali n. 132/2007 e n.234/2010.
La motivazione della sentenza del Tribunale deve essere, quindi, disattesa nella parte in cui ha reputato che la disciplina organizzativa che autorizzava il pagamento del compenso per attività trasfusionale durante l'orario di servizio dovesse intendersi resistente alla trasformazione del quale presidio ospedaliero della Controparte_3
Parte
in virtù di una mancata revoca della precedente delibera 77/04 e della omessa integrazione delle due discipline.
Deve premettersi che fino al 2015 vigeva la disciplina della determina
77/04 che, in tema di compensi per attività trasfusionale del personale del garantiva l'erogazione del pagamento anche Controparte_3 laddove l'attività era svolta in costanza di orario di servizio.
In relazione alle pretese avanzate per gli anni 2015 e 2016, dopo la fusione per incorporazione del con la , valgono Controparte_3 CP_4 invece le seguenti considerazioni.
In caso di fusione per incorporazione di un ente ad un altro, come è accaduto per il incorporato dall'1.1.15 nella Controparte_3 CP_4 si verifica una successione a titolo universale;
quanto ai rapporti di lavoro, opera la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., sicché i dipendenti transitati sono soggetti alla disciplina collettiva e regolamentare applicabile presso l'ente incorporante, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso l'incorporante
5 i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. Sentenza n. 19303 del 2015).
La disciplina regolamentare vigente presso la poi CP_4 Pt_3 prevedeva che il pagamento dei compensi per l'attività trasfusionale resa dopo la data dell'agosto 2005 avrebbe potuto avvenire solo in regime libero professionale con orario aggiuntivo;
ai sensi della delibera della Giunta Regionale 376/2001, l'equipe del centro trasfusionale, per le attività svolte in favore delle case di cura, maturava il diritto a conseguire il 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione.
Tuttavia, la normativa prevedeva che le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi sarebbe stata fissata nell'atto deliberativo Parte aziendale. La deliberazione n. 1382/05 e la n. 234/10 hanno, poi, statuito che il pagamento dei compensi per l'attività resa avrebbe potuto aver luogo solo in presenza di orario aggiuntivo prestato in regime libero professionale.
Le considerazioni che precedono depongono, quindi, per la fondatezza dei rilievi della appellante;
al rapporto della Pt_3 CP_1 pertanto, si applica la regolamentazione vigente negli anni in contestazione (2015-2016) presso l'allora poi divenuta Parte_4
, e più esattamente il Regolamento di cui alla delibera n. Parte_2
1382/2005 e delle deliberazioni aziendali n. 132/2007 e n.234/2010.
Non può, quindi, essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non è mai esistita un'integrazione tra le delibere aziendali adottate dalle due aziende, né è mai stata revocata la delibera
n. 77/2004 esistente presso l' , sicché tale Parte_6 delibera dovrebbe considerarsi ancora vigente.
6 L'affermazione del Tribunale finisce per imporre all'Azienda accorpante l'applicazione della normativa interna dell'accorpata senza un fondamento normativo, tenuto pure conto che, per come da ultimo chiarito dalle SU (n. 21970/2021), la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, non prospettandosi una mera vicenda modificativa, “ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica”.
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
2834/2020 che, pertanto, va revocato.
La peculiarità della controversia ed il contrasto giurisprudenziale sulla vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione dell' e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2834/2020;
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 11.2.2025
Il Presidente Estensore
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