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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 829 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Corso Mazzini n.28, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria
Vincelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
Catanzaro, alla Via Zanotti Bianco n.13, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Giacobbe che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 19 maggio 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il
[...] Parte_2
RGVG n. 829/2024 - Pagina 1 di 4 29 giugno 2010 ed in costanza del quale erano nati due figli: (nata il 12 Per_1
novembre 2010) e (nato il [...]) – deducevano che Per_2 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni avevano gravemente minato l'unione matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che il
– di comune accordo – aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito in Pt_2
un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Botricello.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“ - autorizzare i coniugi a vivere separatamente (..);
“- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre la madre, collocataria prevalente, potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
- il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, potrà trascorrere con gli stessi i giorni e i fine settimana che di volta in volta saranno concordati tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse dei figli:
a) un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi;
c) durante il periodo estivo, 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per 7 giorni durante le vacanze natalizie (dal 24 al 30 dicembre, dal 31 dicembre al 6 gennaio), comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
e) per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (duecentocinquanta euro per
RGVG n. 829/2024 - Pagina 2 di 4 ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e alle spese ludico-sportive, adeguatamente documentate;
- la signora rinuncia all'assegno di mantenimento;
Pt_1
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi e per i figli”.
1.1. Fissata dal precedente Giudice Delegato l'udienza del 13 novembre 2024, il giudizio veniva successivamente assegnato allo scrivente Magistrato in data 26 settembre 2024, giusto decreto presidenziale con il quale erano distribuiti i procedimenti di cui era titolare il precedente Giudice.
Fissata, pertanto, l'udienza del 12 febbraio 2025, con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, nonché le condizioni concordate.
Pertanto, con ordinanza del 18 marzo 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo
RGVG n. 829/2024 - Pagina 3 di 4 all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il Parte_1
25.02.1978 e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno matrimonio concordatario in RI RI (CZ) il 29 giugno 2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RI RI (CZ), Anno
2010, Parte II, Serie A, N. 5, Uff. 1, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI RI (CZ) cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 829/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 829 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Corso Mazzini n.28, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria
Vincelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
Catanzaro, alla Via Zanotti Bianco n.13, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Giacobbe che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 19 maggio 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il
[...] Parte_2
RGVG n. 829/2024 - Pagina 1 di 4 29 giugno 2010 ed in costanza del quale erano nati due figli: (nata il 12 Per_1
novembre 2010) e (nato il [...]) – deducevano che Per_2 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni avevano gravemente minato l'unione matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che il
– di comune accordo – aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito in Pt_2
un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Botricello.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“ - autorizzare i coniugi a vivere separatamente (..);
“- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre la madre, collocataria prevalente, potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
- il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, potrà trascorrere con gli stessi i giorni e i fine settimana che di volta in volta saranno concordati tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse dei figli:
a) un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi;
c) durante il periodo estivo, 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per 7 giorni durante le vacanze natalizie (dal 24 al 30 dicembre, dal 31 dicembre al 6 gennaio), comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
e) per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (duecentocinquanta euro per
RGVG n. 829/2024 - Pagina 2 di 4 ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e alle spese ludico-sportive, adeguatamente documentate;
- la signora rinuncia all'assegno di mantenimento;
Pt_1
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi e per i figli”.
1.1. Fissata dal precedente Giudice Delegato l'udienza del 13 novembre 2024, il giudizio veniva successivamente assegnato allo scrivente Magistrato in data 26 settembre 2024, giusto decreto presidenziale con il quale erano distribuiti i procedimenti di cui era titolare il precedente Giudice.
Fissata, pertanto, l'udienza del 12 febbraio 2025, con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, nonché le condizioni concordate.
Pertanto, con ordinanza del 18 marzo 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo
RGVG n. 829/2024 - Pagina 3 di 4 all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il Parte_1
25.02.1978 e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno matrimonio concordatario in RI RI (CZ) il 29 giugno 2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RI RI (CZ), Anno
2010, Parte II, Serie A, N. 5, Uff. 1, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI RI (CZ) cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 829/2024 - Pagina 4 di 4