Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 30.01.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5994/2023 del ruolo generale
Vertente tra elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Buonanno che lo rappresenta e difende
-ricorrente -
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi CP_1 con la quale elett.te domicilia presso la sede dell' Ufficio Legale di Napoli. CP_1
-resistente –
NONCHE'
, in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis presso il cui studio elett.te domicilia
-resistente-
NONCHE'
– in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t. con sede in Largo Chigi, 5 Roma
- contumace-
Con ricorso depositato in data 24.03.2023, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200005204000 (fascicolo n. 2022/54755) avente ad oggetto:
1)avviso di addebito n. 37120140018021556000 – Ente creditore relativo CP_1
a contributi I.V.S., somme aggiuntive, interessi e sanzioni per tardivo ed omesso versamento – per l'anno d'imposta 2014 per un importo di € 846,30;
2) avviso di addebito n. 3712016000733895300 – Ente creditore relativo a CP_1 contributi I.V.S., somme aggiuntive, interessi e sanzioni per tardivo ed omesso versamento – per l'anno d'imposta 2015 per un importo di € 2.509,92;
3) avviso di addebito nr. 37120160018473174000 – Ente creditore relativo CP_1
a contributi I.V.S., somme aggiuntive, interessi e sanzioni per tardivo ed omesso versamento – per l'anno d'imposta 2015 per un importo di € 2.453,77;
4) avviso di addebito n. 37120170010237405000 – Ente creditore relativo CP_1
a contributi I.V.S., somme aggiuntive, interessi e sanzioni per tardivo ed omesso versamento – per l'anno d'imposta 2016 per un importo di € 3.153,33;
5) avviso di addebito n. 37120180010607865000 – Ente creditore relativo CP_1
a contributi I.V.S., somme aggiuntive, interessi e sanzioni per tardivo ed omesso versamento – per l'anno d'imposta 2017 per un importo di € 2.312,49;
6) avviso di addebito n. 37120180023903734000, – Ente creditore relativo CP_1
a contributi I.V.S. , somme aggiuntive, interessi e sanzioni per tardivo ed omesso versamento – per l'anno d'imposta 2017 per un importo di € 754,51;
Ciò premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente sospendere l'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e relativi atti prodromici stante la fondatezza dei motivi di ricorso, nonché, in via definitiva
2) dichiarare nulli, illegittimi e/o inefficaci la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e relativi atti prodromici, e
3) dichiarare la nullità, l'estinzione, la prescrizione e/o la non debenza, degli importi vantati dall' e dall' Controparte_4 [...]
– attraverso gli atti impugnati ed indicati Controparte_5 dai punti 1 a 6 della presente opposizione;
4) dichiarare l'esecutante, per le causali di cui sopra, responsabile, ex art. 96
c.p.c., per i danni arrecati all'opponente in conseguenza dell'esecuzione e, per
l'effetto, condannare l'esecutante a dare e pagare a titolo di risarcimento del danno la somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: “in via preliminare, CP_6 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardiva ai sensi dell'art 617 cpc;
- nel merito, rigettare la domanda relativa alla prescrizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”
Si costituiva altresì l' chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di CP_1 giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita ex art. 37 c.p.c. primo comma essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e, ancora,
l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. primo comma essendo competente il
Tribunale di Napoli Sezione Esecuzioni sempre in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità o l'improponibilità del ricorso per le ragioni dedotte e/o per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. anche in considerazione della normativa sulla definizione agevolata ex d.l.193/16 art.6 commi 1 e 2 nonché dichiarare la tardività
e/o inammissibilità del ricorso giudiziario per le ragioni esposte e, conseguentemente, la definitività degli atti opposti e/o la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 per le ragioni esposte;
IN SUBORDINE: nel merito rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto per quanto dedotto. Il tutto con vittoria delle spese di lite.Infine, ove emerga in corso di causa che controparte abbia fatto ricorso all'art. 6 del decreto legge 22.10.2016, n. 193, conv.to con modificazioni dalla legge 1.12.2016 n. 225, e successive disposizioni di legge che ha previsto e disciplinato l'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e successivo periodo (cd.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE), nonché relativamente ad altri periodi si chiede di onerare il ricorrente e l' a fornirne prova ed a Controparte_4 prendere posizione in ordine al giudizio pendente. Ove risulti ex adverso PROVATA
l'istanza ex art. 6 del decreto legge 22.10.2016, n. 193, conv.to con modificazioni dalla legge 1.12.2016 n. 225, e successive disposizioni normative che ha previsto e disciplinato l'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e successivo periodo (cd. ROTTAMAZIONE DELLE
CARTELLE), ed ulteriori periodi si chiede che l'On.le Tribunale adito dichiari, previo accertamento della legittimità della condotta dell' , ed in considerazione del CP_1
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO insito nella richiesta definizione agevolata, dovuti i crediti con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.DIVERSAMENTE qualora controparte formuli atto di rinuncia al giudizio de quo si chiede che il giudice adito voglia disporre l'estinzione del presente giudizio . In via gradata si chiede rinviarsi il giudizio a data successiva a quella prevista della mentovata normativa per il completamento dei versamenti rateali (di cui l'ultimo effettuarsi entro il 2018
e/o altra data a pena di decadenza dal beneficio).”
Quanto al primo motivo dedotto in ricorso ovvero quello relativo all'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza o irrituale notifica degli atti prodromici -si ritiene che esso integri un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc.
Pertanto tale doglianza é inammissibile, considerato che il ricorso è stato depositato oltre i 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 26.10.2022, così come comprovato da attraverso il deposito della racc.ta CP_6
n.69522680413-0 a firma del . Pt_1
Quanto al secondo motivo, ovvero quello relativo alla prescrizione del credito, esso
è infondato e come tale non può essere accolto.
Risulta, infatti, infondata l'eccezione di prescrizione estintiva successiva quinquennale del credito di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente ai seguenti avvisi di addebito sottostanti la stessa: n.
37120140018021556000, n.3712016000733895300, n.37120160018473174000,
n.37120170010237405000,n.37120180010607865000,n.371201800239037340
00.
Gli avvisi di addebito di cui sopra venivano infatti notificati dall' CP_1 rispettivamente in data: 16.01.2015, 12.05.2016, 22.11.2016, 28.09.2017,
17.07.2018, 15.02.2019 e di ciò l'istituto resistente forniva adeguata prova mediante deposito delle relate di notifica. Successivamente l' deduceva e provava, in relazione ai medesimi avvisi di CP_6 addebito, atti interruttivi della prescrizione quinquennale applicabile al diritto di credito in oggetto e più precisamente: in relazione all'avviso di addebito n.
37120140018021556000 il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201500006405000 notificato da il 28.04.2015 con racc.ta n. CP_6
672163133135.
L' provava altresì ulteriore interruzione della prescrizione relativamente allo CP_6 stesso avviso di addebito n. 37120140018021556000 mediante deposito di intimazione di pagamento n. 07120189037988482000 notificata da il CP_6
07.02.2019 con racc.ta n. 67366622334-8.
A fronte di quanto detto risulta evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ordine al credito di € 846,30 vantato nell'avviso di addebito n. 37120140018021556000.
In ordine invece agli avvisi n. 3712016000733895300 e n.
37120160018473174000, notificati rispettivamente il 12.05.2016 e 22.11.2016,
l' deduceva e provava, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, la CP_6 medesima intimazione di pagamento su indicata n. 07120189037988482000 notificata da il 07.02.2019 con racc.ta n. 67366622334-8; anche in questo CP_6 caso si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ordine ai crediti di € 4.963,69 vantati negli avvisi di addebito n. 3712016000733895300
e n. 37120160018473174000.
In ordine agli avvisi di addebito n. 37120170010237405000 (notificato il
28.09.2017) , n.37120180010607865000 ( notificato il 17.07.2018) e n.
37120180023903734000 ( notificato il 15.02.2019), l'intervenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata del 28.02.2023 determina l'interruzione della prescrizione del diritto in questione, pur tenendo conto del termine di sospensione applicabile ex lege a seguito dell'insorta emergenza covid, con la conseguenza che anche sul punto la domanda del ricorrente non potrà essere accolta.
Pertanto, è evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ordine ai crediti di € 6.220,33 vantati negli avvisi di addebito n. 37120170010237405000, n.37120180010607865000 e n.
37120180023903734000.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in virtù dell'attività processuale svolta e del valore della causa liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione;
B) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.000,00 in favore dell' oltre rimborso spese generali ed in € 1.000,00 in CP_1 favore dell' oltre Iva cpa e rimborso spese Controparte_2 generali
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, in data 13/02/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo