Art. 5.
Entro il mese di giugno la Direzione generale del Tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali.
Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui e' prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.
Alla fine di ciascun trimestre il preventivo suddetto e' riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle valutazioni gia' fatte.
Agli effetti della formazione del preventivo di cassa, la Ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle Amministrazioni centrali, a mezzo delle rispettive ragionerie, entro il 10 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli incassi e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio.
In base a tali dati, la Ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla detta gestione e le comunica, non piu' tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi suindicati, alla Direzione generale del Tesoro.
Il preventivo di cassa, compilato e riveduto - a norma dei commi precedenti - e', ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del Tesoro al Ministro per le finanze.
Copia del preventivo e delle relative previsioni trimestrali e' trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato.
Entro il mese di giugno la Direzione generale del Tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali.
Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui e' prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.
Alla fine di ciascun trimestre il preventivo suddetto e' riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle valutazioni gia' fatte.
Agli effetti della formazione del preventivo di cassa, la Ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle Amministrazioni centrali, a mezzo delle rispettive ragionerie, entro il 10 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli incassi e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio.
In base a tali dati, la Ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla detta gestione e le comunica, non piu' tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi suindicati, alla Direzione generale del Tesoro.
Il preventivo di cassa, compilato e riveduto - a norma dei commi precedenti - e', ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del Tesoro al Ministro per le finanze.
Copia del preventivo e delle relative previsioni trimestrali e' trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato.