Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1103/2024, avente per oggetto la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
6.12.1985 e residente a [...],
e da
(c.f. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2
il 12.8.1984 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO GESTRA, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
Gli esponenti IG. e IG.ra , come in epigrafe assistiti, Parte_2 Parte_1
rappresentati e difesi,
C H I E D O N O
pagina 1 di 8
[…] rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
C O N C L U S I O N I inerenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT (LC) in data 30 aprile 2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AT (LC) al n. 1 – parte II
– serie A – anno 2014;
2. ordinare al Comune di AT (LC) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali. nonché voglia
OMOLOGARE le seguenti condizioni relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assunte dai coniugi come funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché alla sistemazione globale e definitiva della crisi stessa, in occasione della cessazione del rapporto matrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo ed a regolare appunto definitivamente i rapporti patrimoniali fra gli stessi:
1. i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti;
nulla viene quindi richiesto e stabilito per il mantenimento, cui entrambi vicendevolmente rinunciano.
2. Il IG. a tacitazione dei rapporti di dare/avere fra le parti e di ogni pretesa derivante, Parte_2
anche indirettamente, dal matrimonio e/o dalla sua cessazione, riconosce alla IG.ra , che Pt_1 accetta, una quota pari al 50% del valore dell'Immobile, come di seguito quantificato e secondo le modalità pure di seguito indicate;
le Parti si danno atto che gli arredamenti ed i beni attualmente presenti nell'Immobile, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 10), sono di piena esclusiva disponibilità e proprietà della IG.ra . Pt_1
3. Il IG. si impegna, in primo luogo, a propria cura e spese, a far sistemare da Parte_2 professionisti e da imprese dallo stesso incaricati le non conformità catastali ed edilizie dell'Immobile,
a ciò consentendo la IG.ra , la quale si rende a tal fine disponibile, previo accordo, a Pt_1 consentire l'accesso all'Immobile anche a terzi quali, esemplificativamente, tecnici, muratori ed operai che dovessero necessitare di accedere all'Immobile per la suddetta finalità, con impegno a mantenere integro il contenuto dell'Immobile ed a ripristinare eventuali mobili, arredi o oggetti eventualmente pagina 2 di 8 smontati e/o modificati e/o rovinati in occasione dell'esecuzione dei lavori, ferma restando la necessità delle opere e degli interventi necessari per la sistemazione delle non conformità dell'Immobile.
4. Terminata tale sistemazione (e comunque non prima del 30 settembre 2026), l'Immobile verrà fatto stimare, secondo i valori di mercato al momento della sua stima, da un professionista congiuntamente scelto dalle parti;
i costi di stima saranno a carico del IG. la relazione di stima verrà Parte_2
trasmessa, dal suddetto professionista, al IG. ed alla IG.ra . Parte_2 Pt_1
5. La IG.ra , entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione della relazione di stima Pt_1 dell'Immobile di cui al punto 4), potrà comunicare per iscritto al IG. la propria Parte_2
irrevocabile intenzione di acquistare per sé o per persona da nominare la piena proprietà dell'Immobile stesso, corrispondendo al IG. il 50% del valore indicato nella relazione di Parte_2 stima di cui al punto 4); l'atto notarile dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della ricezione da parte del IG. della comunicazione della IG.ra di voler acquistare l'Immobile; Parte_2 Pt_1 costi, imposte e tasse notarili per il trasferimento dell'Immobile saranno a carico della IG.ra . Pt_1
6. Nel caso in cui la IG.ra non abbia manifestato la propria intenzione di acquistare Pt_1
l'Immobile come da precedente punto 5), l'Immobile verrà messo in vendita dal IG. sul Parte_2
mercato immobiliare, tramite agenzia immobiliare scelta di comune accordo, al prezzo dallo stesso
IG. fissato, a proprio insindacabile giudizio e con espressa facoltà dello stesso IG. Parte_2
di modificare, in aumento o in diminuzione, la proposta di prezzo di vendita sempre a Parte_2
proprio insindacabile giudizio durante le operazioni di vendita.
7. In caso di ribasso della proposta di prezzo di vendita dell'Immobile, il IG. si impegna a Parte_2
comunicare per iscritto ciò alla IG.ra la quale, a sua volta, entro e non oltre un mese da tale Pt_1
comunicazione, potrà comunicare per iscritto al IG. la propria irrevocabile intenzione di Parte_2 acquistare la piena proprietà dell'Immobile stesso per sé o per persona da nominare, corrispondendo al IG. il 50% della proposta di prezzo di vendita dallo stesso fissata come da precedente Parte_2 punto 6); l'atto notarile dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della ricezione da parte del IG. della comunicazione della IG.ra di voler acquistare l'immobile; costi, imposte e Parte_2 Pt_1 tasse notarili per il trasferimento dell'immobile saranno a carico della IG.ra . Pt_1
8. Nel caso in cui la IG.ra non intendesse acquistare l'Immobile e lo stesso fosse acquistato da Pt_1
terzi, il IG. si impegna a corrispondere alla stessa, entro cinque giorni dal trasferimento Parte_2 della proprietà dell'Immobile a terzi, il 50% del valore della stima come quantificata al precedente par. 4), indipendentemente dal prezzo effettivo di vendita.
9. Fino alla vendita dell'Immobile, la IG.ra , a titolo di comodato d'uso gratuito, potrà abitare Pt_1
l'Immobile con accollo in capo alla stessa delle spese per la manutenzione ordinaria e delle utenze pagina 3 di 8 (acqua, luce e gas) che verranno dalla stessa saldate direttamente agli Enti erogatori dei servizi o al
IG. a semplice richiesta di quest'ultimo, e previa esibizione dei relativi giustificativi. In Parte_2 caso di alienazione dell'Immobile a terzi, la IG.ra si impegna a liberare l'Immobile da sé, cose Pt_1
sue ed altrui, entro la data pattuita in fase di compravendita.
10. I coniugi si danno atto che il sopradetto accordo economico, indispensabile per la soluzione della crisi familiare, trova la sua esclusiva causa giuridica nell'ambito del presente procedimento per dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate, tenuto conto di tutti gli apporti fin qui da ciascuno effettuati alla vita comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario il 30.4.2014 a AT (LC), nel corso del quale non sono nati figli.
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28.8.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero),
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, primo comma, cod. civ.;
2. ordinare al Comune di AT (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è disciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, cod. proc. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. dichiarare compensate le spese legali, nonché voglia
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti;
nulla viene quindi richiesto e stabilito per il mantenimento, cui entrambi vicendevolmente rinunciano.
pagina 4 di 8 2. Il IG. a tacitazione dei rapporti di dare/avere fra le parti e di ogni pretesa derivante, Parte_2
anche indirettamente, dal matrimonio e/o dalla sua cessazione, riconosce alla IG.ra , che Pt_1 accetta, una quota pari al 50% del valore dell'Immobile, come di seguito quantificato e secondo le modalità pure di seguito indicate;
le Parti si danno atto che gli arredamenti ed i beni attualmente presenti nell'Immobile, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 10), sono di piena esclusiva disponibilità e proprietà della IG.ra . Pt_1
3. Il IG. si impegna, in primo luogo, a propria cura e spese, a far sistemare da Parte_2 professionisti e da imprese dallo stesso incaricati le non conformità catastali ed edilizie dell'Immobile,
a ciò consentendo la IG.ra , la quale si rende a tal fine disponibile, previo accordo, a Pt_1 consentire l'accesso all'Immobile anche a terzi quali, esemplificativamente, tecnici, muratori ed operai che dovessero necessitare di accedere all'Immobile per la suddetta finalità, con impegno a mantenere integro il contenuto dell'Immobile ed a ripristinare eventuali mobili, arredi o oggetti eventualmente smontati e/o modificati e/o rovinati in occasione dell'esecuzione dei lavori, ferma restando la necessità delle opere e degli interventi necessari per la sistemazione delle non conformità dell'Immobile.
4. Terminata tale sistemazione (e comunque non prima del 30 settembre 2026), l'Immobile verrà fatto stimare, secondo i valori di mercato al momento della sua stima, da un professionista congiuntamente scelto dalle parti;
i costi di stima saranno a carico del IG. la relazione di stima verrà Parte_2
trasmessa, dal suddetto professionista, al IG. ed alla IG.ra . Parte_2 Pt_1
5. La IG.ra , entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione della relazione di stima Pt_1 dell'Immobile di cui al punto 4), potrà comunicare per iscritto al IG. la propria Parte_2
irrevocabile intenzione di acquistare per sé o per persona da nominare la piena proprietà dell'Immobile stesso, corrispondendo al IG. il 50% del valore indicato nella relazione di Parte_2 stima di cui al punto 4); l'atto notarile dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della ricezione da parte del IG. della comunicazione della IG.ra di voler acquistare l'Immobile; Parte_2 Pt_1 costi, imposte e tasse notarili per il trasferimento dell'Immobile saranno a carico della IG.ra . Pt_1
6. Nel caso in cui la IG.ra non abbia manifestato la propria intenzione di acquistare Pt_1
l'Immobile come da precedente punto 5), l'Immobile verrà messo in vendita dal IG. sul Parte_2
mercato immobiliare, tramite agenzia immobiliare scelta di comune accordo, al prezzo dallo stesso
IG. fissato, a proprio insindacabile giudizio e con espressa facoltà dello stesso IG. Parte_2
di modificare, in aumento o in diminuzione, la proposta di prezzo di vendita sempre a Parte_2
proprio insindacabile giudizio durante le operazioni di vendita.
7. In caso di ribasso della proposta di prezzo di vendita dell'Immobile, il IG. si impegna a Parte_2
comunicare per iscritto ciò alla IG.ra la quale, a sua volta, entro e non oltre un mese da tale Pt_1
pagina 5 di 8 comunicazione, potrà comunicare per iscritto al IG. la propria irrevocabile intenzione di Parte_2 acquistare la piena proprietà dell'Immobile stesso per sé o per persona da nominare, corrispondendo al IG. il 50% della proposta di prezzo di vendita dallo stesso fissata come da precedente Parte_2 punto 6); l'atto notarile dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della ricezione da parte del IG. della comunicazione della IG.ra di voler acquistare l'immobile; costi, imposte e Parte_2 Pt_1 tasse notarili per il trasferimento dell'immobile saranno a carico della IG.ra . Pt_1
8. Nel caso in cui la IG.ra non intendesse acquistare l'Immobile e lo stesso fosse acquistato da Pt_1
terzi, il IG. si impegna a corrispondere alla stessa, entro cinque giorni dal trasferimento Parte_2 della proprietà dell'Immobile a terzi, il 50% del valore della stima come quantificata al precedente par. 4), indipendentemente dal prezzo effettivo di vendita.
9. Fino alla vendita dell'Immobile, la IG.ra , a titolo di comodato d'uso gratuito, potrà abitare Pt_1
l'Immobile con accollo in capo alla stessa delle spese per la manutenzione ordinaria e delle utenze
(acqua, luce e gas) che verranno dalla stessa saldate direttamente agli Enti erogatori dei servizi o al
IG. a semplice richiesta di quest'ultimo, e previa esibizione dei relativi giustificativi. In Parte_2 caso di alienazione dell'Immobile a terzi, la IG.ra si impegna a liberare l'Immobile da sé, cose Pt_1
sue ed altrui, entro la data pattuita in fase di compravendita.
10. Il IG. si impegna entro e non oltre tre mesi dalla data di deposito del presente ricorso Parte_2
ad asportare beni ed oggetti di sua pertinenza, a ciò consentendo la IG.ra , nonché a trasferire Pt_1
altrove la propria residenza anagrafica.
11. I coniugi si danno atto che il sopradetto accordo economico, indispensabile per la soluzione della crisi familiare, trova la sua esclusiva causa giuridica nell'ambito del presente procedimento per separazione personale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate, tenuto conto di tutti gli apporti fin qui da ciascuno effettuati alla vita comune.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 250/2024 del 14.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970.
pagina 6 di 8 La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il 5.5.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da loro concordate.
Il Tribunale si limita a dare atto della condizione di cui ai numeri da 2 a 10, in quanto rappresenta una mera regolazione di rapporti patrimoniali non strettamente attinenti all'oggetto del presente giudizio.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28/08/2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in data 30.4.2014 in AT, trascritto al
[...] Parte_2
n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate dando atto delle condizioni di cui ai numeri da 2 a 10; ordina pagina 7 di 8 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASATENOVO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 8 di 8