Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2387/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Petracca e Federico Petracca, procuratori domiciliatari;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 149/2024 R.S. del 12.01.2024 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione dalla stessa formulata avverso il verbale n. V005732 – N.R.G.
5909/2023 del 02/03/2023, elevato dalla Polizia Locale del per la Controparte_1
violazione dell'art. 142 co. 8 CdS, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, l'ente locale rimaneva contumace.
c.p.c. all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Tribunale che necessita di essere riformato il capo della motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione ritenendo omologata l'apparecchiatura PH F1 (“Dalla parte espositiva del verbale di contestazione nonché dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione comunale risulta che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione in parola è stata regolarmente omologata dal sottoposta a verifica di funzionamento e di taratura Controparte_2 ed utilizzata in un tratto stradale individuato dalla . Si aggiunga, inoltre, la sostanziale CP_3 equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale. Entrambe le procedure consistono infatti in una identica istruttoria tecnico amministrativa tesa ad accertare la validità, l'efficacia e l'efficienza dell'apparecchio e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie. Ne consegue, pertanto, che eventuali vizi relativi all'affidabilità del rilevamento ovvero a difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo devono essere allegati e provati dalla parte opponente.
In caso contrario le doglianze sollevate rimangono nel campo delle semplici asserzioni”), che invece dalla documentazione in atti risulta unicamente approvata con Decreto del
[...]
n. 257 del 19.01.16, esteso con Decreto n.372 del 08.10.20. Controparte_2
Difatti, premesso che il Comune di non ha prodotto alcuna documentazione CP_1
attestante l'avvenuta omologazione di tale apparecchio, risultando dal verbale in atti unicamente l'approvazione e la taratura del 12.09.2022, valuta il Tribunale che debba essere condiviso il recentissimo disposto di Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10505
2 secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
” in altri termini, precisa la S.C., “…l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato dalla recentissima Cassazione civile sez. II,
15/05/2025, n.12924: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
Ne consegue che, difettando i presupposti di legittimità dell'irrogazione della sanzione, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, conclude il Tribunale per l'integrale riforma della sentenza impugnata e condanna del al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 149/2024 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione formulata da ed annulla il verbale n. V005732- Parte_1
N.R.G. 5909/2023 elevato il 02/03/2023 dalla Polizia Municipale di CP_1
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00 per il primo ed in € 662,00 per il presente, oltre € 107,50 complessivi per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 27/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
4