Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1310/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis 49 e 51 c.p.c. da: nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alfonso Penna (C.F.: C.F._2
e (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
domiciliati presso il loro studio in Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 112, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e/o gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
EX INTERVENTORE LEGE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Per le parti, come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025; il P.M. non formulava parere nei termini di legge. pagina 1 di 6
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c., depositato in data 21/12/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati deducevano: di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di GG
(SA) in data 04/03/2004, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di GG;
che dall'unione coniugale era nato un figlio, nato a [...]
PO (SA) il 13/07/2005; che tra i coniugi era venuta meno qualsiasi forma di unione affettiva e sentimentale, e non vi erano le condizioni per una riconciliazione tra gli stessi;
che i coniugi, percettori di reddito autonomo, non richiedevano alcun assegno di mantenimento, né avevano beni immobili in comune, conti correnti cointestati, fonti di reddito comune;
che il ricorrente era proprietario esclusivo della casa di abitazione, già coniugale, sita in GG (SA) alla via Valle Cupa n. 36 e di due autoveicoli, Fiat Panda tg CR515LN e Range Rover tg EK706GC; che la ricorrente era proprietaria esclusiva dell'autoveicolo Fiat Panda tg GM632WF; che i ricorrenti avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) la casa già coniugale, ubicata in GG (SA), alla via Valle Cupa n. 36, di proprietà esclusiva del sig. , rimane assegnata al con i beni e gli arredi Parte_1 Parte_1
ivi contenuti, come vengono assegnati al medesimo le accessioni e le pertinenze a questa relative;
il sig. provvederà, quindi, a sostenere tutti i costi necessari per l'energia elettrica, il Pt_1
riscaldamento, il gas, l'acqua per l'intero immobile, ivi compresi quelli relativi alle imposte accessorie e conseguenziali, riflettenti l'indicato immobile. La signora si allontanerà dalla Parte_2
casa coniugale e andrà a stabilire la propria residenza e dimora in altra abitazione, della quale provvederà a sostenere, in via esclusiva, tutti i costi necessari per l'eventuale canone di locazione,
l'energia elettrica, riscaldamento, il gas, l'acqua, ivi compresi quelli relativi alle imposte accessorie e consequenziali riflettenti l'indicato immobile, ove dovuti, con esclusione di contribuzione, ancorché parziale, a carico del marito. La signora viene autorizzata ad asportare dalla casa Parte_2
coniugale i suoi effetti personali, le suppellettili di sua proprietà e le cose di sua pertinenza. 3) Il figlio ormai maggiorenne, continuerà ad abitare presso la casa già coniugale, con Persona_2
residenza principale presso il padre. 4) Il sig. si impegna a mantenere il figlio, non Parte_1
ancora economicamente autosufficiente, a suo esclusivo e totale carico provvedendo alle sue necessità
e bisogni, fino a quando lo stesso non sarà divenuto economicamente autosufficiente. 5) I coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente al suo inserimento nel mondo del lavoro, alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali, ove dovesse presentarsi la necessità, essendo lo stesso maggiorenne.
Per tale effetto, i coniugi si impegnano, pertanto, a consultarsi e dialogare, anche in funzione di ogni pagina 2 di 6 bisogno concreto che verrà a manifestarsi nell'interesse del figlio fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare in via reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 7) Le autovetture Fiat Panda, targata CR515LN, anno 2005 e Range
Rover, targata EK706GC, anno 2015, già di proprietà di , rimangono di proprietà e in Parte_1
uso esclusivo dello stesso, sul quale incomberanno le relative spese (manutenzione e assicurazione e altro); 8) L'autovettura tipo Fiat Panda, targata GM632WF, già di proprietà e in uso della signora
, rimane di proprietà esclusiva della stessa, sulla quale incomberanno le relative Parte_2
spese (manutenzione e assicurazione e altro); 9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; 10) I coniugi dichiarano di non essere contitolari e di non avere in comune: conti correnti, depositi postali o bancari, titoli di credito, buoni fruttiferi, partecipazioni in società e/o titoli equipollenti, ragion per la quale gli stessi espressamente dichiarano di non avere altro a dividersi e/o a pretendere nei confronti dell'altro coniuge;
11) Le spese extra, nonché quelle straordinarie necessarie ed utili ai fini della tutela della salute e dello sviluppo del figlio (quali ad esempio e senza pretese esaustive le spese mediche non coperte dal SSN, quelle dentistiche, nonché quelle scolastiche) faranno carico al padre e in particolare: - spese mediche che non Parte_1
richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per le frequentazioni di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post pagina 3 di 6 universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per l'iscrizione andare al tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia all'estero, stage sportivi e vacanze messaggio genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12) I coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere in via reciproca e, di conseguenza, rinunziano, sin d'ora, richieste di addebito e dichiarano di accettare, come accettano, reciprocamente le dette rinunzie. 13) I coniugi dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse e, quindi, non risulta emesso alcun provvedimento provvisorio.”
Tanto premesso, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:”1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
1) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1.12.1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
; 3) Omologare le condizioni della separazione come innanzi indicate e concordemente
[...]
stabilite dai coniugi stessi;
4) dichiarare compensate le spese legali;
) ordinare al Comune di GG
(SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza, optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473 bis,
12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale non formulava parere nei termini di legge.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del
25/03/2025 con le quali confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
pagina 4 di 6 I via preliminare, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, la domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza degli accordi raggiunti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, le quali non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Si osserva, altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti ricorrenti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni indicate in ricorso, la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata in [...] il [...]; Pt_1 Parte_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di GG (SA) (atto n. 3, P. 1, anno 2004);
pagina 5 di 6 3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Giuseppe Izzo per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6