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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 155/2025 avente ad oggetto Interdizione,
vertente
TRA
nato a [...] il [...], nata a Parte_1 Parte_2
Pistoia il 3.11.1977, anche quali genitori di nato a [...] il Persona_1
26.8.2008, nato a [...] il [...], nato a Parte_3 Parte_4
Pistoia il 16.2.1974, , nata a [...] il [...], Parte_5
anche quali genitori di nato a [...] il [...], Persona_2 [...]
nato a [...] il [...], , nata a [...] il Parte_6 Parte_7
4.1.1961, nato a [...] il [...], Parte_8 Parte_9
nata a [...] il [...], questi ultimi due anche quali genitori di
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_3 Parte_10
il 16.10.2016;
Ricorrenti
E
1 nata a [...] il [...], residente in [...]
Montalese n. 108;
Resistente - Interdicenda
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 24.1.2025, Parte_1 [...]
Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
deducevano, in Parte_9 Persona_3 Parte_10
qualità di parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, che
è affetta dalla nascita dalle seguenti patologie: ritardo globale CP_1
di sviluppo ed epilessia in trattamento farmacologico, agenesia del corpo calloso, ritardo mentale cifosi dorsale.
Esaminato l'interdicenda, sentite le parti, acquisita documentazione medica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.
È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità
2 dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione.
Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
3 In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità
(Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente,
è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Al riguardo, in data 11.2.2025, è stato effettuato l'esame dell'interdicenda, principale fonte di convincimento del giudice, che ha evidenziato lo stato di grave ed abituale infermità di mente di CP_1
D'altra parte, la seria patologia dell'interdicenda trova conferma nella documentazione medica allegata, dalla quale si evincono le patologie da cui è affetta (ritardo globale di sviluppo ed epilessia in trattamento farmacologico, agenesia del corpo calloso, ritardo mentale cifosi dorsale).
Appare, dunque, evidente che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetto configura l'ipotesi delineata
4 dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità del caso concreto, l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace;
in definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di quale adeguato strumento di CP_1
protezione dello stesso nel caso di specie.
Devesi disporre l'annotazione della sentenza a cura del cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 c.c.. e 48
c.c.).
E' già stata nominata, ad esito dell'esame dell'interdicenda (vedi verbale del
11.2.2025), quale tutore provvisorio la madre al fine di Parte_2
evitare che, fino alla nomina del tutore definitivo, la sig.ra CP_1
rimanga sprovvista di adeguata cura dei propri interessi, spettando tuttavia al
Giudice Tutelare ex art. 424 c.c. in relazione agli artt. 345, 2° comma e 346 c.c., la nomina del tutore definitivo e del protutore. Devesi, pertanto, trasmettere copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att.
c.c.), per la nomina del tutore definitivo e del protutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
3. In considerazione della particolare natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, così provvede:
1) pronuncia l'interdizione di nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, e residente in [...]; C.F._1
2) nulla alle spese.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per
5 l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 155/2025 avente ad oggetto Interdizione,
vertente
TRA
nato a [...] il [...], nata a Parte_1 Parte_2
Pistoia il 3.11.1977, anche quali genitori di nato a [...] il Persona_1
26.8.2008, nato a [...] il [...], nato a Parte_3 Parte_4
Pistoia il 16.2.1974, , nata a [...] il [...], Parte_5
anche quali genitori di nato a [...] il [...], Persona_2 [...]
nato a [...] il [...], , nata a [...] il Parte_6 Parte_7
4.1.1961, nato a [...] il [...], Parte_8 Parte_9
nata a [...] il [...], questi ultimi due anche quali genitori di
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_3 Parte_10
il 16.10.2016;
Ricorrenti
E
1 nata a [...] il [...], residente in [...]
Montalese n. 108;
Resistente - Interdicenda
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 24.1.2025, Parte_1 [...]
Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
deducevano, in Parte_9 Persona_3 Parte_10
qualità di parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, che
è affetta dalla nascita dalle seguenti patologie: ritardo globale CP_1
di sviluppo ed epilessia in trattamento farmacologico, agenesia del corpo calloso, ritardo mentale cifosi dorsale.
Esaminato l'interdicenda, sentite le parti, acquisita documentazione medica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.
È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità
2 dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione.
Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
3 In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità
(Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente,
è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Al riguardo, in data 11.2.2025, è stato effettuato l'esame dell'interdicenda, principale fonte di convincimento del giudice, che ha evidenziato lo stato di grave ed abituale infermità di mente di CP_1
D'altra parte, la seria patologia dell'interdicenda trova conferma nella documentazione medica allegata, dalla quale si evincono le patologie da cui è affetta (ritardo globale di sviluppo ed epilessia in trattamento farmacologico, agenesia del corpo calloso, ritardo mentale cifosi dorsale).
Appare, dunque, evidente che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetto configura l'ipotesi delineata
4 dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità del caso concreto, l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace;
in definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di quale adeguato strumento di CP_1
protezione dello stesso nel caso di specie.
Devesi disporre l'annotazione della sentenza a cura del cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 c.c.. e 48
c.c.).
E' già stata nominata, ad esito dell'esame dell'interdicenda (vedi verbale del
11.2.2025), quale tutore provvisorio la madre al fine di Parte_2
evitare che, fino alla nomina del tutore definitivo, la sig.ra CP_1
rimanga sprovvista di adeguata cura dei propri interessi, spettando tuttavia al
Giudice Tutelare ex art. 424 c.c. in relazione agli artt. 345, 2° comma e 346 c.c., la nomina del tutore definitivo e del protutore. Devesi, pertanto, trasmettere copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att.
c.c.), per la nomina del tutore definitivo e del protutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
3. In considerazione della particolare natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, così provvede:
1) pronuncia l'interdizione di nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, e residente in [...]; C.F._1
2) nulla alle spese.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per
5 l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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