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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2024, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Paolo Languasco, presso il quale è
elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_3
dal dirigente pro tempore dell' ), legalmente Controparte_4
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
convenuto
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. il sig. premesso di essere Parte_1
stato assunto dal con ripetuti contratti a tempo Controparte_1
determinato, stipulati di anno in anno in successione, ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento dell'anzianità maturata ed il conseguente CP_1
maggiore trattamento economico, dovendo cumularsi i periodi lavorati in esecuzione di ciascun contratto.
Secondo il ricorrente, il , corrispondendo ad ogni nuova assunzione lo CP_1
stipendio iniziale, ha violato il principio di non discriminazione di cui all'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE, attuato nel nostro ordinamento dall'art. 6 d. lgs. n. 368/2001, in forza del quale egli ha diritto alla progressione stipendiale maturata sommando tutti i servizi scolastici prestati.
Il ricorrente ha pertanto così concluso:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire degli scatti di anzianità nella medesima
misura dei docenti di ruolo e quindi, a far data dal 109° mese fattivamente lavorato a godere dello
scatto di anzianità previsto dal CCNL per la fascia 9-14 anni di anzianità.
2. Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
7.483,95 o la somma maggiore o minore meglio vista, a titolo di scatti di anzianità o al titolo
meglio visto;
per il periodo sino all'ottobre 2023 e/o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la
maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° comma dal
dovuto al deposito del ricorso ed interessi legali ex Art 1284 cc, 4° comma dal deposito del
presente ricorso al saldo).
3. Vinte le spese”
Il si è costituito in giudizio con articolata memoria difensiva, CP_1
contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione.
2 Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. CP_1
La causa è stata discussa oralmente e quindi decisa, come da dispositivo letto in udienza.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.
E' in particolare pacifico e documentalmente provato che il ricorrente abbia insegnato alle dipendenze del in forza dei seguenti contratti a tempo CP_1
determinato:
- nell'a.s. 2012/2013 nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, con supplenze brevi e saltuarie succedutesi senza alcuna soluzione di continuità, con due unici intervalli non lavorati nel periodo natalizio e nel periodo pasquale;
- nell'a.s. 2013/2014 nel periodo dal 19 ottobre 2013 al 30 giugno 2014, con supplenze brevi e saltuarie succedutesi senza alcuna soluzione di continuità
- nell'a.s. 2014/2015 con contratto dal 1 ottobre 2014 al 31 agosto 2015;
- nell'a.s. 2015/2016 nel periodo dal 30 settembre 2015 al 30 giugno 2016, con 2
supplenze brevi e saltuarie succedutesi senza soluzione di continuità;
- nell'a.s. 2016/2017 con contratto dal 22 settembre 2016 al 31 agosto 2017, con 2
supplenze succedutesi senza soluzione di continuità;
- nell'a.s. 2017/2018 con contratto dal 18 settembre 2017 al 31 agosto 2018;
- nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 17 settembre 2018 al 31 agosto 2019;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 16 settembre 2019 al 31 agosto 2020;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024.
3 E' pacifico che il ricorrente abbia sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale con inquadramento assunto a tempo indeterminato, senza ottenere il riconoscimento dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo.
Ai sensi dell'art. 526 d.lgs. n. 297/94 infatti, ”al personale docente ed educativo non di
ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di
ruolo.”
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 47 C.C.N.L. scuola del 4 agosto 1995.
Al contrario, l'art. 79 C.C.N.L. Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007) prevede un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali in ragione dell'anzianità via via maturata dal dipendente in ruolo (con passaggio di posizione stipendiale al compimento del 3° anno,
del 9° anno, del 15° anno, del 21° anno, del 28° anno, del 35° anno).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 co. 1° disp. att. c.p.c., a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del
2016, “«nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le
disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.».
All'affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr.
fra le più recenti Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che:
4 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,
sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che
quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto
interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la
riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non
può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore,
costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse
possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una
giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione
fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo
da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e
che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto Persona_2
5 I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella
motivazione della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo
cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a
una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di
un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti
assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un
determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale
integrazione salariale.»” (Cass., 5 agosto 2019 n. 20918, ex multis).
Tali principi devono trovare applicazione nella fattispecie, in quanto,
“l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia
“ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di
verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto
comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne
indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della
Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio 2016 n. 2468).
Poiché, come già evidenziato, il ricorrente ha lavorato per anni alle dipendenze del in forza di successivi e ripetuti contratti di lavoro, la reiterazione dei CP_1
rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha pertanto acquisito la stessa esperienza dei colleghi di pari anzianità e qualifica, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
Né il convenuto ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a CP_1
smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché dipendente con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
6 Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
La disparità di trattamento applicata al ricorrente risulta dunque in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamato.
E' vero che il ricorrente, se sarà immesso in ruolo, potrà ottenere il riconoscimento dell'anzianità anche per il servizio pre-ruolo.
Tale riconoscimento è, peraltro, in primo luogo soltanto eventuale (essendo condizionato ad un evento – la futura immissione in ruolo – che allo stato è meramente ipotetico) ed in secondo luogo comunque parziale, perché destinato ad avere effetti soltanto a decorrere dalla - eventuale - immissione in ruolo (e ciò anche a prescindere dal fatto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. D.P.R. n. 399/1988 e dell'art. 3 D.L.
n. 370/70, conv. in legge n. 576/70, il servizio pre-ruolo viene valutato per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre per il resto è valutato per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici).
Deve dunque essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai cui sensi
”al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto
per il corrispondente personale docente di ruolo”).
Il ricorrente ha dunque diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio,
tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
Deve, in particolare, rilevarsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva,
con conseguente esclusione del meccanismo (di fittizia estensione dell'anzianità)
7 previsto dall'art. 11 co. 14° legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo, “il
servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è
considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il
servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale”.
La norma non può trovare applicazione sia perché la clausola 4 della direttiva dell'Unione 1999/70/CE prevede il principio della parità di condizioni di impiego fra lavoratori “comparabili” e la prestazione di lavoro effettiva non può essere assimilata alla fictio iuris prevista dall'art. 11 co. 14° legge n. 124/99, sia perché la norma si inserisce in quel meccanismo di valutazione del servizio pre-ruolo, in caso di immissione in ruolo, che, come si è già argomentato, si pone in contrasto con la regola di diritto immediatamente applicabile dettata dalla direttiva.
Deve pure precisarsi che i soli contratti che possono assumere rilievo sono quelli indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il
personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013;
8 - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto
2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013,
per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale,
dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo
per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano
per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione
automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione
delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è
dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva ) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
9 Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità
richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co.
5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord.
11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno
2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco
dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire
negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
10 La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost.
n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010
(e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale,
transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità,
essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte
Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità
e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n.
304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
11 “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le
progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n.
189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di
evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione
possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto
il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così
in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la
misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il
meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in
un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il
blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure,
non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro,
giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n.
243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,
sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art.
97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale),
ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto
dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più
ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la
12 maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di
bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per
politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla
difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano
dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad
un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una
dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti
professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che
comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di
bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata
quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si
verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di
“sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale”
della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un
arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte
Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e,
conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni”
(Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che
13 hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità
costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Il deve quindi essere condannato a corrispondere al ricorrente - con CP_1
riferimento ai periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato indicati in ricorso, esclusa l'utilità dei servizi prestati nell'anno 2013 - le differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva di cui sopra.
I servizi prestati nell'anno 2013 restano utili ai soli fini giuridici.
Il credito complessivo del ricorrente per i titoli di cui sopra è stato quantificato da parte ricorrente in complessivi euro 3.501,26. Tale quantificazione non è stata contestata dal . CP_1
Poiché le differenze retributive in questione si riferiscono al periodo a decorrere dal novembre 2022, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Sui crediti maturati il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
14 - dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dal C.C.N.L. comparto scuola, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, con esclusione dell'anno 2013, utile ai fini esclusivamente giuridici;
- condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente per tale titolo la somma complessiva di euro
3.501,26, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.314,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
- riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 12 luglio 2024
Il Giudice
Maria Ida Scotto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Paolo Languasco, presso il quale è
elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_3
dal dirigente pro tempore dell' ), legalmente Controparte_4
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
convenuto
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. il sig. premesso di essere Parte_1
stato assunto dal con ripetuti contratti a tempo Controparte_1
determinato, stipulati di anno in anno in successione, ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento dell'anzianità maturata ed il conseguente CP_1
maggiore trattamento economico, dovendo cumularsi i periodi lavorati in esecuzione di ciascun contratto.
Secondo il ricorrente, il , corrispondendo ad ogni nuova assunzione lo CP_1
stipendio iniziale, ha violato il principio di non discriminazione di cui all'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE, attuato nel nostro ordinamento dall'art. 6 d. lgs. n. 368/2001, in forza del quale egli ha diritto alla progressione stipendiale maturata sommando tutti i servizi scolastici prestati.
Il ricorrente ha pertanto così concluso:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire degli scatti di anzianità nella medesima
misura dei docenti di ruolo e quindi, a far data dal 109° mese fattivamente lavorato a godere dello
scatto di anzianità previsto dal CCNL per la fascia 9-14 anni di anzianità.
2. Condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
7.483,95 o la somma maggiore o minore meglio vista, a titolo di scatti di anzianità o al titolo
meglio visto;
per il periodo sino all'ottobre 2023 e/o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la
maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° comma dal
dovuto al deposito del ricorso ed interessi legali ex Art 1284 cc, 4° comma dal deposito del
presente ricorso al saldo).
3. Vinte le spese”
Il si è costituito in giudizio con articolata memoria difensiva, CP_1
contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione.
2 Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. CP_1
La causa è stata discussa oralmente e quindi decisa, come da dispositivo letto in udienza.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.
E' in particolare pacifico e documentalmente provato che il ricorrente abbia insegnato alle dipendenze del in forza dei seguenti contratti a tempo CP_1
determinato:
- nell'a.s. 2012/2013 nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, con supplenze brevi e saltuarie succedutesi senza alcuna soluzione di continuità, con due unici intervalli non lavorati nel periodo natalizio e nel periodo pasquale;
- nell'a.s. 2013/2014 nel periodo dal 19 ottobre 2013 al 30 giugno 2014, con supplenze brevi e saltuarie succedutesi senza alcuna soluzione di continuità
- nell'a.s. 2014/2015 con contratto dal 1 ottobre 2014 al 31 agosto 2015;
- nell'a.s. 2015/2016 nel periodo dal 30 settembre 2015 al 30 giugno 2016, con 2
supplenze brevi e saltuarie succedutesi senza soluzione di continuità;
- nell'a.s. 2016/2017 con contratto dal 22 settembre 2016 al 31 agosto 2017, con 2
supplenze succedutesi senza soluzione di continuità;
- nell'a.s. 2017/2018 con contratto dal 18 settembre 2017 al 31 agosto 2018;
- nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 17 settembre 2018 al 31 agosto 2019;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 16 settembre 2019 al 31 agosto 2020;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024.
3 E' pacifico che il ricorrente abbia sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale con inquadramento assunto a tempo indeterminato, senza ottenere il riconoscimento dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo.
Ai sensi dell'art. 526 d.lgs. n. 297/94 infatti, ”al personale docente ed educativo non di
ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di
ruolo.”
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 47 C.C.N.L. scuola del 4 agosto 1995.
Al contrario, l'art. 79 C.C.N.L. Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007) prevede un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali in ragione dell'anzianità via via maturata dal dipendente in ruolo (con passaggio di posizione stipendiale al compimento del 3° anno,
del 9° anno, del 15° anno, del 21° anno, del 28° anno, del 35° anno).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 co. 1° disp. att. c.p.c., a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del
2016, “«nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le
disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.».
All'affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr.
fra le più recenti Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che:
4 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,
sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che
quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto
interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la
riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non
può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore,
costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse
possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una
giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione
fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo
da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e
che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto Persona_2
5 I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella
motivazione della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo
cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a
una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di
un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti
assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un
determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale
integrazione salariale.»” (Cass., 5 agosto 2019 n. 20918, ex multis).
Tali principi devono trovare applicazione nella fattispecie, in quanto,
“l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia
“ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di
verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto
comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne
indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della
Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio 2016 n. 2468).
Poiché, come già evidenziato, il ricorrente ha lavorato per anni alle dipendenze del in forza di successivi e ripetuti contratti di lavoro, la reiterazione dei CP_1
rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha pertanto acquisito la stessa esperienza dei colleghi di pari anzianità e qualifica, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
Né il convenuto ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a CP_1
smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché dipendente con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
6 Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
La disparità di trattamento applicata al ricorrente risulta dunque in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamato.
E' vero che il ricorrente, se sarà immesso in ruolo, potrà ottenere il riconoscimento dell'anzianità anche per il servizio pre-ruolo.
Tale riconoscimento è, peraltro, in primo luogo soltanto eventuale (essendo condizionato ad un evento – la futura immissione in ruolo – che allo stato è meramente ipotetico) ed in secondo luogo comunque parziale, perché destinato ad avere effetti soltanto a decorrere dalla - eventuale - immissione in ruolo (e ciò anche a prescindere dal fatto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. D.P.R. n. 399/1988 e dell'art. 3 D.L.
n. 370/70, conv. in legge n. 576/70, il servizio pre-ruolo viene valutato per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre per il resto è valutato per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici).
Deve dunque essere disapplicato il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai cui sensi
”al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto
per il corrispondente personale docente di ruolo”).
Il ricorrente ha dunque diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio,
tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
Deve, in particolare, rilevarsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva,
con conseguente esclusione del meccanismo (di fittizia estensione dell'anzianità)
7 previsto dall'art. 11 co. 14° legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo, “il
servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è
considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il
servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale”.
La norma non può trovare applicazione sia perché la clausola 4 della direttiva dell'Unione 1999/70/CE prevede il principio della parità di condizioni di impiego fra lavoratori “comparabili” e la prestazione di lavoro effettiva non può essere assimilata alla fictio iuris prevista dall'art. 11 co. 14° legge n. 124/99, sia perché la norma si inserisce in quel meccanismo di valutazione del servizio pre-ruolo, in caso di immissione in ruolo, che, come si è già argomentato, si pone in contrasto con la regola di diritto immediatamente applicabile dettata dalla direttiva.
Deve pure precisarsi che i soli contratti che possono assumere rilievo sono quelli indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il
personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D.P.R. n. 122/2013;
8 - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto
2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013,
per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale,
dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo
per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano
per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione
automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione
delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è
dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva ) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
9 Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità
richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co.
5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord.
11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno
2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco
dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire
negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
10 La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost.
n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010
(e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale,
transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità,
essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte
Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità
e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n.
304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
11 “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le
progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n.
189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di
evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione
possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto
il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così
in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la
misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il
meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in
un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il
blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure,
non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro,
giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n.
243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,
sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art.
97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale),
ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto
dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più
ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la
12 maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di
bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per
politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla
difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano
dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad
un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una
dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti
professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che
comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di
bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata
quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si
verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di
“sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale”
della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un
arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte
Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e,
conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni”
(Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che
13 hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità
costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Il deve quindi essere condannato a corrispondere al ricorrente - con CP_1
riferimento ai periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato indicati in ricorso, esclusa l'utilità dei servizi prestati nell'anno 2013 - le differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva di cui sopra.
I servizi prestati nell'anno 2013 restano utili ai soli fini giuridici.
Il credito complessivo del ricorrente per i titoli di cui sopra è stato quantificato da parte ricorrente in complessivi euro 3.501,26. Tale quantificazione non è stata contestata dal . CP_1
Poiché le differenze retributive in questione si riferiscono al periodo a decorrere dal novembre 2022, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Sui crediti maturati il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
14 - dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dal C.C.N.L. comparto scuola, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, con esclusione dell'anno 2013, utile ai fini esclusivamente giuridici;
- condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente per tale titolo la somma complessiva di euro
3.501,26, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.314,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
- riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 12 luglio 2024
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).