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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17680 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50206/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50206/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Violetta Dosi e avv. v. Giorgia Loreti, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: Email_1
);
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.03.1973, con il patrocinio dell'avv. Anastasia Simioni, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 30.05.2012 in Roma con Controparte_1
Per
e che dall'unione coniugale era nato il figlio (Roma, 04.06.2013) e
[...] che in data 19.11.2019, con sentenza n. 22315/2019 del Tribunale di Roma, era stata dichiarata la separazione dei coniugi, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
1 nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla richiesta Controparte_1 di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto. All'udienza del 24.11.2025 comparivano personalmente le parti e il Giudice delegato, confermate le condizioni stabilite in sede di Per separazione, nominava curatore speciale del figlio l'avv. Attisano Marcella, disponeva a cura dei Servizi Sociali del municipio II di trasmettere una relazione informativa sulle condizioni di vita del figlio , affidato ai Servizi Persona_2
Sociali, e rinviava ad altra udienza per l'ascolto del figlio minore, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Nella ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione;
ritenuto che
la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.r.g. 50206/2024 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 30.05.2012; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00060, parte 1, serie 24);
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 04.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50206/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Violetta Dosi e avv. v. Giorgia Loreti, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: Email_1
);
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.03.1973, con il patrocinio dell'avv. Anastasia Simioni, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 30.05.2012 in Roma con Controparte_1
Per
e che dall'unione coniugale era nato il figlio (Roma, 04.06.2013) e
[...] che in data 19.11.2019, con sentenza n. 22315/2019 del Tribunale di Roma, era stata dichiarata la separazione dei coniugi, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
1 nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla richiesta Controparte_1 di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto. All'udienza del 24.11.2025 comparivano personalmente le parti e il Giudice delegato, confermate le condizioni stabilite in sede di Per separazione, nominava curatore speciale del figlio l'avv. Attisano Marcella, disponeva a cura dei Servizi Sociali del municipio II di trasmettere una relazione informativa sulle condizioni di vita del figlio , affidato ai Servizi Persona_2
Sociali, e rinviava ad altra udienza per l'ascolto del figlio minore, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Nella ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione;
ritenuto che
la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.r.g. 50206/2024 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 30.05.2012; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00060, parte 1, serie 24);
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 04.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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