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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 22 maggio 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2102/23 R.G.
e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Ceci)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. C. Manzoni)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la società
[...] per sentir Controparte_1 accertare il proprio diritto all'inquadramento nel 2° livello CCNL commercio dal 21.4.2011 al
6.11.2018 e sentirla condannare al pagamento della somma di € 38.559,82, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine per sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello CCNL commercio dal 21.4.2011 al
6.11.2018 e sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.926,55, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal
21.4.2011 al 6.11.2018 con inquadramento al 4° livello CCNL commercio e la mansione di operaio addetto alla distribuzione di carburante.
Il riferiva di aver svolto, oltre Parte_1 alle mansioni di pompista specializzato, quelle consistenti nella gestione: del piazzale;
dell'autofficina; del distributore;
dell'autolavaggio, coordinando il personale e pianificando in autonomia le attività di riparazione di auto e furgoni e, in generale, dell'officina.
Il ricorrente rivendicava quindi il proprio diritto all'inquadramento al 2° livello CCNL commercio o, in subordine al 3° livello CCNL commercio, con le conseguenti differenze retributive. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta negava lo svolgimento di mansioni superiori, sostenendo che il ricorrente aveva sempre operato come addetto al distributore ed all'autolavaggio, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha lavorato per la convenuta dal
21.4.2011 al 6.11.2018 con inquadramento al 4° livello CCNL commercio e la mansione di operaio addetto alla distribuzione di carburante.
Appartengono al 4° livello CCNL “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” ed a titolo esemplificativo vi rientra al punto 28) il “pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza” (v. ccnl in atti).
Al 2° livello CCNL, oggetto di rivendicazione in questa sede, appartengono i “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, al n. 33) il “capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato”; nonché al n. 35) il “programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina” (v. CCNL in atti).
Rientrano invece nel 3° livello CCNL “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, tra cui, a titolo esemplificativo, al n. 13 “l'operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale” (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, i testi escussi hanno riferito che il ricorrente era “pompista”, essendo addetto alle pompe, sia di gas che di benzina ed inoltre si occupava anche della manutenzione del lavaggio (v. dep. Tes_1 [...]
, ). Tes_2 Tes_3
I testi hanno pure definito il Bustamante come
“meccanico”, precisando che effettuava alcune riparazioni (v. dep. , , Tes_4 Tes_1 [...]
, ). Tes_2 Tes_3
Tutti i testi, nell'indicare la tipologia delle riparazioni eseguite sui rispettivi mezzi dal ricorrente, hanno fatto riferimento al cd.
“tagliando” che, come noto, rappresenta quell'insieme di verifiche ed interventi che rappresentano la base dell'attività di un meccanico (v. dep. , , Tes_4 Tes_1 Tes_2
). Tes_3
Il “tagliando” consiste infatti nella verifica: dei freni (con eventuale sostituzione delle pastiglie); dei liquidi con eventuale rabbocco;
della batteria;
degli pneumatici;
dei filtri
(con eventuale sostituzione).
Si tratta, come anticipato, delle operazioni più semplici che vengono apprese nell'ambito degli interventi su di un'autovettura, tanto da poter essere anche eseguite in autonomia anche da persone comuni con la passione del settore automobilistico (quanto meno alcune di queste).
Peraltro, è stato chiarito dai testi che presso la resistente “non c'era un'autofficina” che è il luogo tipico, anche per la presenza di strumentazioni di varia complessità, per lo svolgimento di mansioni più qualificate in ambito meccanico (v. dep. . Tes_2
Infine, dalle deposizioni testimoniali non è emerso che il ricorrente abbia mai svolto mansioni di coordinamento sul restante personale, né che abbia mai svolto in via prevalente le mansioni di “meccanico” in senso lato, posto che tutti i testi hanno univocamente riferito che egli si alternava tra le varie mansioni: quelle di “meccanico”, quelle di pompista e quelle di addetto al lavaggio (v. dep. , , , ). Tes_4 Tes_1 Tes_2 Tes_3
Pertanto, sulla base di quanto emerso in maniera univoca dall'istruttoria deve assolutamente escludersi che il abbia svolto Parte_1 mansioni di concetto oppure implicanti il coordinamento e il controllo di altri dipendenti, come pure mansioni connotate da creatività, tutte caratteristiche richieste alternativamente per l'inquadramento al 2° livello CCNL.
Per quanto riguarda invece la declaratoria di cui al 3° livello, vi rientra, nel settore automobilistico, l'operaio specializzato provetto ovvero “il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale” (v. ccnl in atti).
Si tratta, evidentemente, dell'operaio che all'interno di un'officina è in grado, in piena e completa autonomia, di individuare e diagnosticare un guasto (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), procedendo poi alla relativa preventivazione e riparazione.
Si è in presenza di una professionalità ben diversa e più ampia rispetto a quella che di cui era titolare il ricorrente, che si limitava, come già evidenziato, agli interventi più semplici e basilari in ambito meccanico, come quelli funzionali al cd. “tagliando”.
Queste capacità sono espressione della professionalità dell'operaio inquadrato al 4° livello, considerato che la declaratoria contrattuale include il pompista specializzato, il quale, oltre ad attendere alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita, “attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza” e “provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione” (v. ccnl in atti).
Tra l'altro, come già evidenziato, non è emerso che il ricorrente fosse esclusivamente addetto a lavori meccanici o riparazioni, essendo invece alternativamente impiegato anche come pompista o addetto all'autolavaggio.
In definitiva, sulla base di tutti gli elementi emersi, deve concludersi per l'adeguatezza del livello di inquadramento del Bustamante e di conseguenza nessuna delle domande di cui al ricorso può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2102/23 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 22 maggio 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2102/23 R.G.
e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Ceci)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. C. Manzoni)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la società
[...] per sentir Controparte_1 accertare il proprio diritto all'inquadramento nel 2° livello CCNL commercio dal 21.4.2011 al
6.11.2018 e sentirla condannare al pagamento della somma di € 38.559,82, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine per sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello CCNL commercio dal 21.4.2011 al
6.11.2018 e sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.926,55, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal
21.4.2011 al 6.11.2018 con inquadramento al 4° livello CCNL commercio e la mansione di operaio addetto alla distribuzione di carburante.
Il riferiva di aver svolto, oltre Parte_1 alle mansioni di pompista specializzato, quelle consistenti nella gestione: del piazzale;
dell'autofficina; del distributore;
dell'autolavaggio, coordinando il personale e pianificando in autonomia le attività di riparazione di auto e furgoni e, in generale, dell'officina.
Il ricorrente rivendicava quindi il proprio diritto all'inquadramento al 2° livello CCNL commercio o, in subordine al 3° livello CCNL commercio, con le conseguenti differenze retributive. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta negava lo svolgimento di mansioni superiori, sostenendo che il ricorrente aveva sempre operato come addetto al distributore ed all'autolavaggio, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha lavorato per la convenuta dal
21.4.2011 al 6.11.2018 con inquadramento al 4° livello CCNL commercio e la mansione di operaio addetto alla distribuzione di carburante.
Appartengono al 4° livello CCNL “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” ed a titolo esemplificativo vi rientra al punto 28) il “pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza” (v. ccnl in atti).
Al 2° livello CCNL, oggetto di rivendicazione in questa sede, appartengono i “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, al n. 33) il “capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato”; nonché al n. 35) il “programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina” (v. CCNL in atti).
Rientrano invece nel 3° livello CCNL “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, tra cui, a titolo esemplificativo, al n. 13 “l'operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale” (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, i testi escussi hanno riferito che il ricorrente era “pompista”, essendo addetto alle pompe, sia di gas che di benzina ed inoltre si occupava anche della manutenzione del lavaggio (v. dep. Tes_1 [...]
, ). Tes_2 Tes_3
I testi hanno pure definito il Bustamante come
“meccanico”, precisando che effettuava alcune riparazioni (v. dep. , , Tes_4 Tes_1 [...]
, ). Tes_2 Tes_3
Tutti i testi, nell'indicare la tipologia delle riparazioni eseguite sui rispettivi mezzi dal ricorrente, hanno fatto riferimento al cd.
“tagliando” che, come noto, rappresenta quell'insieme di verifiche ed interventi che rappresentano la base dell'attività di un meccanico (v. dep. , , Tes_4 Tes_1 Tes_2
). Tes_3
Il “tagliando” consiste infatti nella verifica: dei freni (con eventuale sostituzione delle pastiglie); dei liquidi con eventuale rabbocco;
della batteria;
degli pneumatici;
dei filtri
(con eventuale sostituzione).
Si tratta, come anticipato, delle operazioni più semplici che vengono apprese nell'ambito degli interventi su di un'autovettura, tanto da poter essere anche eseguite in autonomia anche da persone comuni con la passione del settore automobilistico (quanto meno alcune di queste).
Peraltro, è stato chiarito dai testi che presso la resistente “non c'era un'autofficina” che è il luogo tipico, anche per la presenza di strumentazioni di varia complessità, per lo svolgimento di mansioni più qualificate in ambito meccanico (v. dep. . Tes_2
Infine, dalle deposizioni testimoniali non è emerso che il ricorrente abbia mai svolto mansioni di coordinamento sul restante personale, né che abbia mai svolto in via prevalente le mansioni di “meccanico” in senso lato, posto che tutti i testi hanno univocamente riferito che egli si alternava tra le varie mansioni: quelle di “meccanico”, quelle di pompista e quelle di addetto al lavaggio (v. dep. , , , ). Tes_4 Tes_1 Tes_2 Tes_3
Pertanto, sulla base di quanto emerso in maniera univoca dall'istruttoria deve assolutamente escludersi che il abbia svolto Parte_1 mansioni di concetto oppure implicanti il coordinamento e il controllo di altri dipendenti, come pure mansioni connotate da creatività, tutte caratteristiche richieste alternativamente per l'inquadramento al 2° livello CCNL.
Per quanto riguarda invece la declaratoria di cui al 3° livello, vi rientra, nel settore automobilistico, l'operaio specializzato provetto ovvero “il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale” (v. ccnl in atti).
Si tratta, evidentemente, dell'operaio che all'interno di un'officina è in grado, in piena e completa autonomia, di individuare e diagnosticare un guasto (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), procedendo poi alla relativa preventivazione e riparazione.
Si è in presenza di una professionalità ben diversa e più ampia rispetto a quella che di cui era titolare il ricorrente, che si limitava, come già evidenziato, agli interventi più semplici e basilari in ambito meccanico, come quelli funzionali al cd. “tagliando”.
Queste capacità sono espressione della professionalità dell'operaio inquadrato al 4° livello, considerato che la declaratoria contrattuale include il pompista specializzato, il quale, oltre ad attendere alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita, “attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza” e “provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione” (v. ccnl in atti).
Tra l'altro, come già evidenziato, non è emerso che il ricorrente fosse esclusivamente addetto a lavori meccanici o riparazioni, essendo invece alternativamente impiegato anche come pompista o addetto all'autolavaggio.
In definitiva, sulla base di tutti gli elementi emersi, deve concludersi per l'adeguatezza del livello di inquadramento del Bustamante e di conseguenza nessuna delle domande di cui al ricorso può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2102/23 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini