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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 885/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e vertente tra
(P.IVA ), in p.l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla via Papa
Giovanni II snc, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mammone
(C.F. ), che lo rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti;
- appellante
e
(P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Oppido Mamertina (RC) alla via Aspromonte 106, in persona dei Custodi Amministratori Giudiziari, ll.rr.p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Argine Destro
Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Maurizio Occhiuto
(C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione e di giusta autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Misure di Prevenzione;
- appellata nonché
Curatela Fallimentare di . in persona CP_2 Controparte_3 del Curatore Fallimentare, con sede in Vibo Valentia, Vico
Primo Affaccio 4, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
MA (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata preso il suo studio in Vibo Valentia, via V. Veneto
n. 68, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e di giusta autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di
Vibo Valentia.
- appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Parte_1 interponeva impugnazione avverso la sentenza n. 99/2013, depositata in data 1.2.2013 dal Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata accolta l'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. esercitata dalla TA individuale SA , attrice CP_1 in primo grado, e conseguentemente dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra le convenute;
chiedeva la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva.
pag. 2/4 Si costituiva la TA individuale SA Caterina, concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
Alla prima udienza di comparizione, vista la comunicazione del difensore di parte attrice relativa all'intervenuto fallimento di . la Corte CP_2 CP_3 dichiarava l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio entro i termini di legge da parte di con reiterazione delle medesime Parte_1 conclusioni e dell'istanza inibitoria, la Corte fissava l'udienza dell'8.7.2014 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva nel giudizio riassunto la Controparte_1
, richiamando integralmente le conclusioni
[...] precedentemente rassegnate.
All'udienza dell'8.7.2014, la Corte accoglieva l'istanza del ricorrente in riassunzione di rimessione in termini per la notifica e rinviava la causa all'udienza del 27.1.2015.
Si costituiva nel giudizio riassunto, altresì, la Curatela
Fallimentare di . in persona del Curatore CP_2 CP_3
Fallimentare, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 27.1.2015, presenti tutte le parti in causa, la Corte rinviava all'udienza del 27.9.2016 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, vista la comunicazione del difensore di parte relativa all'intervenuto fallimento di
[...]
la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio. Parte_1
Con decreto del 6.10.2025, rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c., la
Corte fissava l'udienza dell'11.11.2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, con previsione di pag. 3/4 trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, nella quale nessuno ha depositato note, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 4/4
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 885/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e vertente tra
(P.IVA ), in p.l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla via Papa
Giovanni II snc, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mammone
(C.F. ), che lo rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti;
- appellante
e
(P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Oppido Mamertina (RC) alla via Aspromonte 106, in persona dei Custodi Amministratori Giudiziari, ll.rr.p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Argine Destro
Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Maurizio Occhiuto
(C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione e di giusta autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Misure di Prevenzione;
- appellata nonché
Curatela Fallimentare di . in persona CP_2 Controparte_3 del Curatore Fallimentare, con sede in Vibo Valentia, Vico
Primo Affaccio 4, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
MA (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata preso il suo studio in Vibo Valentia, via V. Veneto
n. 68, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e di giusta autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di
Vibo Valentia.
- appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Parte_1 interponeva impugnazione avverso la sentenza n. 99/2013, depositata in data 1.2.2013 dal Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata accolta l'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. esercitata dalla TA individuale SA , attrice CP_1 in primo grado, e conseguentemente dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra le convenute;
chiedeva la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva.
pag. 2/4 Si costituiva la TA individuale SA Caterina, concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
Alla prima udienza di comparizione, vista la comunicazione del difensore di parte attrice relativa all'intervenuto fallimento di . la Corte CP_2 CP_3 dichiarava l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio entro i termini di legge da parte di con reiterazione delle medesime Parte_1 conclusioni e dell'istanza inibitoria, la Corte fissava l'udienza dell'8.7.2014 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva nel giudizio riassunto la Controparte_1
, richiamando integralmente le conclusioni
[...] precedentemente rassegnate.
All'udienza dell'8.7.2014, la Corte accoglieva l'istanza del ricorrente in riassunzione di rimessione in termini per la notifica e rinviava la causa all'udienza del 27.1.2015.
Si costituiva nel giudizio riassunto, altresì, la Curatela
Fallimentare di . in persona del Curatore CP_2 CP_3
Fallimentare, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 27.1.2015, presenti tutte le parti in causa, la Corte rinviava all'udienza del 27.9.2016 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, vista la comunicazione del difensore di parte relativa all'intervenuto fallimento di
[...]
la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio. Parte_1
Con decreto del 6.10.2025, rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c., la
Corte fissava l'udienza dell'11.11.2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, con previsione di pag. 3/4 trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, nella quale nessuno ha depositato note, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 4/4