Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2582 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Ciccopiedi e Giuliana Ciccopiedi, giusta mandato in atti;
Appellante
E
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv.to Alfredo Primizia, CP C.F._2
in virtù di procura in atti;
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2016, , precisato CP preliminarmente di essere proprietaria di un appartamento sito in località Pinetamare –
Castelvolturno (CE), ubicato nell'edificio IV di Viale degli Oleandri (Scala A, 6° piano, interno
29) in virtù di atto di compravendita per Notaio di Aversa (CE) del Persona_1
L'attrice deduceva, in via di premessa, che:
-in data 12.12.2012, a causa di copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante ubicato al 7° piano, di proprietà della convenuta, il suo appartamento era stato oggetto di un allagamento che aveva provocato ingenti danni alla struttura dell'immobile, nonché a tutto quanto si trovava al suo interno (elettrodomestici, suppellettili, vestiario, biancheria ed altro);
-ancor prima dell'allagamento del 12.12.2012, la presenza delle dette infiltrazioni era stata più volte segnalata alla , considerato che le stesse avevano causato danno ad Pt_1 intonaci e pitture in alcuni ambienti dell'appartamento di essa attrice (in particolare: bagno, una delle camere da letto e corridoio);
-con telegramma del 12.12.2012 e successiva missiva, essa aveva chiesto alla CP
l'immediata chiusura dell'acqua e il ristoro dei danni patiti;
Pt_1
-le segnalazioni precedenti all'allagamento e la richiesta di danni successiva all'evento erano rimaste tutte senza riscontro;
-in data 28.12.2012, i Vigili del Fuoco del Comune di Caserta, intervenuti sui luoghi, avevano intimato agli occupanti dell'appartamento di proprietà della di non aprire l'acqua e Pt_1 ai proprietari dell'appartamento posto al 6° piano (quello di parte attrice) di non praticare i balconi;
-con ordinanza del 24.01.2013, il aveva intimato l'effettuazione Controparte_2
dei lavori;
-a seguito di ricorso depositato da essa attrice (tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
RGNR 1475/2013), ero stato espletato ATP ad opera del perito, arch. il quale, Persona_2
con perizia del 22.06.2015 redatta a seguito di due sopralluoghi in entrambi gli appartamenti
(il 09.04.2015 e il 21.05.2015) aveva pienamente confermato la prospettazione di parte attrice.
Specificate le descritte circostanze, la riportandosi anche alle conclusioni rese dal CP
perito in sede di ATP, illustrava quanto segue.
-Il ctu, rilevata la presenza di calcinacci e polvere di intonaco, nonché dell'odore tipico della muffa, aveva accertato che gli ambienti in corrispondenza del bagno, delle camere da letto, di parte del corridoio nonché gli intradossi dei balconi sovrastanti erano oggetto di problemi di infiltrazioni;
-in particolare, era stato rilevato che la situazione di maggiore degrado interessava l'intradosso dei balconi, ove era stato rilevato il distacco dell'intonaco di ricoprimento e del copriferro in più punti, nonché la rottura di più laterizi costituenti la struttura in c.a. del solaio, il tutto presumibilmente causato dall'ossidazione dei ferri in armatura, a sua volta riconducibile alla carbonatazione del calcestruzzo;
-a parere del consulente: a) i danni all'appartamento di essa attrice erano indubbiamente dovuti alle abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante della
, causate dalla cattiva manutenzione dell'impianto idrico dell'appartamento; b) i Pt_1
danni ai balconi erano dovuti alla mancata manutenzione e impermeabilizzazione della pavimentazione del medesimo appartamento della;
Pt_1
-peraltro, la aveva omesso di intervenire, ignorando i pregressi e numerosi solleciti Pt_1
da parte di essa CP
-ai fini dell'eliminazione dei danni, secondo il consulente il consulente, sarebbero stati necessari 30 giorni di lavori, dal costo complessivo di €11.480,70 oltre IVA così ripartiti: i)
€5.023,41 per i lavori interni all'appartamento; ii) €2.529,71 per i lavori all'estradosso dei balconi della;
iii) €3.927,59 per lavori all'intradosso dei balconi della;
Pt_1 Pt_1
-a causa delle infiltrazioni, era stato impossibile utilizzare il bene (circostanza – questa – accertata dal ctu) ed erano stati, inoltre, cagionati danni anche ai mobili, agli elettrodomestici, alle suppellettili, al vestiario e alla biancheria presenti in casa: tali danni andavano complessivamente quantificati in €17.000.
Tutto quanto ciò dedotto, l'attrice concludeva chiedendo di: “accogliere la presente domanda
e, per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP
1) €5.023,41 per i lavori interni all'appartamento di proprietà dell'attrice; 2) €3.927,59 per lavori all'intradosso del balcone;
3) €17.000,00 o in quella diversa misura che il giudice riterrà equa, per i danni arrecati ai mobili, elettrodomestici, suppellettili, vestiario, biancheria, oltre che per il mancato utilizzo dell'appartamento; il tutto complessivamente per €25.950,98
o in quella diversa misura che il tribunale adito riterrà equa. In ogni caso, con vittoria di spese, comprese le spese pagate dall'attrice occorse per l'espletamento dell'ATP come liquidate dal tribunale in €1.600,64, nonché le competenze del presente giudizio.”
2. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Nella Parte_1
specie, la convenuta, anche riportandosi a quanto già dedotto in occasione del procedimento sommario, rilevava che: -le situazioni cui aveva fatto riferimento l'attrice (le infiltrazioni subite dagli ambienti interni del suo appartamento e le condizioni dei balconi) erano, in realtà, distinte e tra loro autonome, nonché risalenti a diversi e lontani periodi di tempo;
1)con specifico riferimento ai balconi, la vicenda risaliva al periodo 2005-2006. In particolare:
-a seguito di richiesta in tal senso della essa convenuta si era mostrata disponibile CP
ad effettuare i necessari interventi al proprio balcone, effettivamente bisognoso di un tempestivo e sostanzioso intervento;
-tuttavia, le note inviate da essa il 3.6.2005 e il 5.9.2006, con le quali la stessa Pt_1
aveva manifestato la propria disponibilità ed aveva, altresì, sottolineato che tali lavori sarebbero dovuti ricadere anche sulla (per la parte sottostante il balcone) e sul CP
(per i frontalini), erano rimaste prive di riscontro e di fattiva collaborazione;
CP_3
2) con riferimento, poi, al fenomeno infiltrativo:
-nell'ottobre 2012, la aveva lamentato la presenza di infiltrazioni nel proprio CP appartamento, sicché essa convenuta aveva effettuato un sopralluogo con l'ausilio di un tecnico;
-tuttavia, non si diede corso ad alcun intervento poiché, in quella occasione, fu accertata l'assenza di tracce di umidità;
-successivamente, nel dicembre dello stesso anno, si era verificato l'allagamento dedotto;
-pur avendo essa interrotto l'erogazione di acqua come richiesto dai Vigili del Pt_1
Fuoco, la situazione non fu risolta (invero, la parete esterna del fabbricato aveva continuato a presentare tracce di umidità);
-era intervenuta, poi, l'ordinanza Sindacale con cui veniva ordinata l'effettuazione dei lavori: tale ordinanza, però, era stata emessi nei confronti non già di essa comparente, bensì del condominio;
-a seguito dell'ordinanza, essa convenuta, tramite il suo avvocato, aveva inviato nota all'avvocato di controparte, all'amministratore di condominio e al;
Controparte_2
-in ogni caso, essa si dichiarava disponibile ad effettuare gli interventi necessari, Pt_1
per quanto di propria competenza e in seguito ad accertamento delle effettive cause delle lamentate infiltrazioni, considerato anche che la consulenza tecnica, a causa del contegno
Per_ processuale dilatorio della era stata effettuata dall'arch. soltanto nel 2015, CP cioè dopo due anni dai fatti di causa, e considerato, altresì, che l'attrice non era intervenuta per limitare i presunti danni, sicché doveva ritenersi responsabile del loro aggravamento;
, era infondata la richiesta di risarcimento per il mancato utilizzo dell'appartamento, CP_4 poiché lo stesso non era occupato dall'attrice da più di dieci anni. Ciò dedotto, la , evidenziato anche che il , ancorché parte del Pt_1 CP_3
procedimento ex art. 696-bis, non era parte del giudizio in corso, concludeva chiedendo di provvedere come segue: “Rigettare l'avversa domanda siccome infondata sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile, improponibile e improcedibile;
condannare la temeraria attrice alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.”
3.Con sentenza n. 1441, pubblicata l'8.6.2020, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la convenuta al pagamento,
a titolo di risarcimento, di €14.696,42, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sia per il giudizio in corso che per il giudizio di atp
(rispettivamente €5.099,00 e €3.098,02), oltre spese generali, iva e cpa. Ha posto, infine, a carico della convenuta le spese di ctu.
In parte motiva il tribunale ha affermato che:
-la presenza di infiltrazioni nell'appartamento della trovava conferma in numerosi CP
elementi:
1)le deposizioni dei due testi di parte attrice;
2)il contenuto del verbale dei Vigili del fuoco, i quali riscontravano un'infiltrazione di acqua al soffitto dell'appartamento attoreo “proveniente probabilmente dal pavimento del bagno del settimo piano”, nonché danneggiamenti da infiltrazioni sui balconi;
3)le dichiarazioni della teste di parte convenuta, , la quale aveva Testimone_1
affermato di non aver assistito al sopralluogo effettuato dalla convenuta presso l'appartamento dell'attrice nel dicembre 2012 (poiché, pur avendo accompagnato la comparente, era rimasta in attesa all'ingresso), sicché non poteva confermare Pt_1
l'assenza di infiltrazioni;
Per_ 4)erano condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il ctu , il quale aveva confermato la presenza di fenomeni infiltrativi in danno del bagno, delle camere da letto, di parte del corridoio e dei balconi ed aveva, altresì, confermato che la causa di tali infiltrazioni era una cattiva manutenzione del bene da parte della convenuta cui, con riferimento alla situazione dei balconi, si aggiungevano ulteriori circostanze (l'esposizione all'ambiente marino e la scarsa protezione dovuta alla collocazione dell'appartamento ad un piano alto) che avevano favorito l'erosione dei ferri dovuta alla carbonatazione del calcestruzzo;
-la doveva, quindi, ritenersi responsabile, ex art. 2051 cc;
Pt_1
-la aveva, perciò, diritto a vedersi risarcita la somma di €5.023,41 per le spese di CP ripristino dell'appartamento; -la non aveva, invece, diritto alle spese per il ripristino dell'intradosso del balcone, CP poiché, trattandosi di balcone aggettante (che, in quanto prolungamento dell'immobile, appartiene in via esclusiva al proprietario dell'appartamento ed è escluso dalla proprietà condominiale, poiché sono comuni solo gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore del manufatto qualora si inseriscano nella facciata di prospetto dell'edificio), le spese di manutenzione spettavano al proprietario;
-similmente, non spettava alla il risarcimento dei danni subiti alle cose presenti CP nell'appartamento, poiché formulata in modo generico e non suscettibile di essere specificata in sede di istruttoria;
-infine, doveva essere accolta la richiesta di risarcimento del danno da mancato utilizzo, quantificata in €8.900,00, tenuto conto che il ctu aveva accertato l'ordinaria fruizione del bene nella zona notte e sui balconi e tenuto conto anche che la teste aveva Tes_2 confermato l'inutilizzo dell'appartamento dal mese di dicembre 2012;
-nessun comportamento colposo o inerte poteva imputarsi alla he, contrariamente CP
a quanto dedotto dalla convenuta, non aveva concorso all'aggravamento dei danni, considerato che questo poteva essere evitato soltanto con l'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
4.Con atto notificato il 09.07.2020, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
di primo grado.
L'appellante, con unico e articolato motivo di gravame, censura la pronuncia sotto più profili.
In particolare, la ha lamentato: Pt_1
-l'inattendibilità della espletata ctu – sulla quale il primo giudice ha basato il proprio convincimento – giacché affetta da evidenti incongruenze causate da un assunto preliminare di partenza errato. Nello specifico, il consulente, pur affermando che le infiltrazioni erano dovute ad una perdita dell'impianto idraulico dell'appartamento di proprietà , avendo provato a constatare tale perdita direttamente mediante Pt_1
l'apertura simultanea di tutti i rubinetti per un certo periodo di tempo, non aveva riscontrato perdite, ma soltanto che il flusso era in parte ostruito;
-la non integrità del contraddittorio, vista la mancata citazione in giudizio del , CP_3 nei cui confronti era stata adottata l'ordinanza del comune di e il quale era CP_2
stato correttamente parte del procedimento cautelare;
-l'erroneità dell'accoglimento della richiesta risarcitoria. Nella specie, la ha Pt_1 evidenziato che i danni all'appartamento erano di minore entità rispetto a quelli prospettati dall'attrice e, comunque, aggravati dal contegno colposo della medesima la quale, come confermato dalla prova testimoniale e dalle bollette dell'energia elettrica, già prima dell'evento dedotto in lite, non utilizzava l'appartamento, sicché l'immobile versava in stato di abbandono. In ogni caso, la ha criticato la sentenza nella parte in cui, nel Pt_1
condannarla al risarcimento del danno da mancato godimento, ha tenuto in considerazione il periodo dall'evento al deposito della sentenza e non già fino al deposito dell'atp;
-l'inapplicabilità, al caso di specie, del principio di diritto in tema di interessi legali – di cui ha, invece, fatto applicazione il tribunale –poiché l'attrice non aveva chiesto il risarcimento integrale del danno, ma aveva formulato specifica richiesta, quantificando analiticamente tutte le somme per le quali richiedeva la condanna di essa appellante;
-l'erroneo governo delle spese di lite, poiché, in virtù del rigetto di due domande su quattro, essa era soccombente solo parzialmente, sicché non poteva essere condannata Pt_1
al pagamento di tutte le spese.
Ciò rilevato, conclude chiedendo di: “
1.Rigettare l'avversa domanda perché Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto anche in considerazione della non integrità del contraddittorio in assenza del condominio di cui fanno parte gli immobili di che trattasi;
2.In subordine, rigettare l'avversa domanda di risarcimento danni per mancato utilizzo del bene, ovvero limitare la stessa al periodo di svolgimento del solo ATP e non anche dell'intero giudizio di primo grado;
3.Confermare il rigetto delle domande sia in relazione alle spese per il rifacimento dei balconi che per il risarcimento danni per le suppellettili;
4.In ogni caso rideterminare il governo delle spese che non ha tenuto conto della parziale soccombenza con il rigetto delle domande proposte dall'attrice;
5.Condannare in ogni caso la convenuta
alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio con IVA, CPA e CP
rimborso forfettario come per legge, ad distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatori.”
5.Con comparsa depositata il 4.11.2020, si è costituita in giudizio . CP
Eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc, la e ha contestato la fondatezza nel merito, deducendo che: CP
-dall'istruttoria espletata (atp e prova testimoniale), era emerso che l'appartamento di proprietà di essa appellata era stato oggetto di allagamento da cui erano scaturiti ingenti danni;
Per_
-in particolare, il ctu (arch. ), a seguito di due sopralluoghi presso entrambi gli appartamenti, aveva accertato che, all'interno dell'appartamento di proprietà di essa appellata, vi erano fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà della e riconducibili alla cattiva manutenzione dell'impianto idrico (con Pt_1 riferimento alle infiltrazioni riscontrate all'interno dell'immobile) e alla mancata manutenzione ed impermeabilizzazione della pavimentazione (con riferimento al degrado dei balconi);
-già prima dell'allagamento del 12.12.12, la era a conoscenza dell'esistenza del Pt_1
fenomeno infiltrativo proveniente dal suo appartamento, nonché della propria responsabilità, ed era, ciò nonostante, rimasta inerte. Infatti, la presenza delle dette infiltrazioni era stata più volte segnalata alla (poiché le stesse avevano già causato danni in alcuni Pt_1 ambienti dell'appartamento), come dimostrato, tra l'altro, dalle comunicazioni risalenti al
2005-2006;
-in ogni caso, il ctu aveva integralmente confermato la prospettazione di essa attrice. Egli, infatti: i) aveva riscontrato “inconfutabilmente” la presenza di infiltrazioni in corrispondenza del bagno, delle camere da letto, di parte del corridoio e degli intradossi dei balconi sovrastanti;
ii) aveva individuato la causa di tali infiltrazioni nella cattiva manutenzione dell'impianto idrico e della pavimentazione dell'appartamento sovrastante di proprietà della
; iii) aveva accertato l'inutilizzabilità dell'immobile nella zona notte e sui balconi;
iv) Pt_1 aveva stimato la spesa necessaria agli interventi di ripristino in complessivi €11.480,70.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “rigettare l'appello perché CP
inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
rigettare, conseguentemente la domanda di pagamento delle spese del presente grado di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità formulata, ex art. 342 cpc, da avverso l'appello proposto da . CP_5 Parte_1
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure Parte_1
fatte oggetto di specifica censura ed hanno argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
2.L'appello è parzialmente fondato, sicché la sentenza deve essere riformata nei limiti di seguito esposti.
3.Poiché logicamente prioritario, occorre innanzitutto dichiarare l'infondatezza del gravame laddove lamenta la non integrità del contraddittorio in primo grado per la mancata citazione in giudizio del . CP_3 La partecipazione di un soggetto al procedimento sommario non rende automaticamente tale soggetto una parte dell'eventuale giudizio di cognizione ordinaria successivamente instaurato. Si tratta, infatti, di fasi autonome. Del resto, ben potrebbe accadere (come nel caso di specie), che, a seguito della consulenza, emerga l'assenza di responsabilità in capo a taluno dei soggetti che hanno partecipato al procedimento sommario, la cui citazione si rende, perciò, inutile in sede di giudizio a cognizione ordinaria, non dovendosi spiegare nei confronti di questo alcuna domanda.
4.È infondato e, deve quindi essere rigettato, l'appello nella parte in cui lamenta l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento della in CP
conseguenza del fenomeno infiltrativo dedotto in lite.
5. concentra le proprie censure sulla perizia svolta in sede di atp, Parte_1 contestandone l'attendibilità e la condivisibilità.
In primo luogo, l'appellante deduce che le risultanze delle indagini peritali non sarebbero idonee a fondare un accertamento circa le reali cause del fenomeno infiltrativo (né, tantomeno, l'accertamento dell'origine dello stesso nella cattiva manutenzione dell'impianto idrico dell'appartamento di sua proprietà) poiché tali indagini furono poste in essere a due anni di distanza dall'allagamento del 12.12.2012 cui l'attrice riconduce i danni per i quali chiede ristoro.
In via di premessa, giova precisare che le condizioni dei balconi non rientrano nel thema decidendum, giacché, non avendo la questione condotto ad una condanna della , Pt_1 la stessa non ha – evidentemente – proposto impugnazione sul punto. Ne deriva che le considerazioni in questa sede devono limitarsi ai danni relativi agli interni dell'appartamento della e il nesso causale tra questi e la pretesa negligenza della controparte nella CP
manutenzione del proprio impianto idrico.
Fatta questa precisazione, la Corte non condivide la censura spiegata dall'appellante.
Ancorché vero che le operazioni peritali sono state svolte oltre due anni dopo l'allagamento
(sopralluoghi del 9.4.2015 e 21.5.2015), a parere di questa Corte, tale circostanza non pregiudica l'attendibilità delle risultanze di tali operazioni. La consulenza è, invero, condivisibile perché immune da vizi logici e metodologici, coerente sia internamente che esternamente rispetto alla consulenza tecnica di parte e soprattutto rispetto al verbale dei
Vigili del Fuoco. La presenza di infiltrazioni nell'appartamento della era già stata constatata pochi CP giorni dopo l'allagamento dai Vigili del Fuoco, i quali avevano anche identificato gli ambienti specificamente interessati (soffitto del bagno e le due stanze adiacenti, parete perimetrale laterale al bagno). I rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco hanno trovato pieno riscontro in quelli Per_ effettuati dal ctu, arch. , il quale ha localizzato i danni nelle camere da letto, nel bagno e in parte del corridoio.
La notevole entità dei danni era stata riscontrata dai Vigili del Fuoco, tant'è che gli stessi avevano riferito al marito della i non praticare le stanze interessate dalle infiltrazioni CP
di acqua né i balconi: danni di gravità trascurabile, diversamente, non avrebbero pregiudicato l'utilizzabilità degli ambienti.
Le illustrate circostanze rendono evidente che, nell'intervallo di tempo tra il sopralluogo dei
Vigili del Fuoco due settimane dopo l'allagamento e i sopralluoghi e gli accertamenti del ctu, le condizioni dell'immobile di proprietà attorea con riferimento ai segni causati dalle infiltrazioni erano rimaste pressocché invariate.
Né, del resto, il tempo trascorso dall'allagamento poteva in qualche modo compromettere l'indagine di natura tecnica circa le cause delle infiltrazioni determinando l'individuazione di tali cause nel cattivo stato manutentivo dell'impianto idrico e conseguente malfunzionamento. Al più, tale ritardo nelle operazioni, dando – in teoria – il tempo alla di riparare l'impianto e di intervenire sugli indizi di pregresse perdite all'interno Pt_1 dell'appartamento stesso, avrebbe potuto pregiudicare l'indagine in senso opposto, favorevole alla , impedendo di individuare l'origine del fenomeno. Pt_1
Tutto quanto ciò considerato, la consulenza tecnica deve ritenersi attendibile.
Ferma, perciò, la possibilità di fondare il proprio convincimento sull'elaborato redatto Per_ dall'arch. , questa Corte concorda con il primo giudice laddove questo, condividendo le risultanze del perito, ha ritenuto la responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc, dei Pt_1 danni causati agli interni dell'immobile di proprietà l'ha condannata al risarcimento. CP
Il consulente ha ritenuto (pag. 6 consulenza) che gli ambienti in corrispondenza del bagno, delle camere da letto, parte del corridoio e i balconi, erano “inconfutabilmente oggetto di problemi di infiltrazioni.” Circa le cause di tale situazione, il consulente ha ritenuto che la stessa fosse “da attribuirsi senza dubbio a copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, appartamento di proprietà della sig.ra (piano 7°, int. 34). La natura di Pt_1 dette infiltrazioni è da ricercare nella cattiva manutenzione dell'impianto idrico dell'appartamento superiore…” e tanto in ragione di quanto rilevato nell'appartamento della
, ossia: “manomissione delle adduzioni idriche e di scarico in generale;
Pt_1 avvallamento della pavimentazione in più punti;
distacco dell'intonaco lungo tutta la parete per un'altezza media di circa 30 cm dal pavimento.”
Il consulente ha, quindi, accertato che la causa del fenomeno infiltrativo fosse da rinvenirsi nell'impianto idrico maltenuto della . Pt_1
Dal complesso della ctu (le cui conclusioni sono tutte pienamente suffragate dalla documentazione fotografica allegata), si evince che a tale convincimento il perito è pervenuto – e, per il vero, vi perviene anche questa Corte – valorizzando le seguenti circostanze.
Innanzitutto, i danni all'interno dell'appartamento della erano collocati proprio in CP corrispondenza del bagno dell'appartamento sovrastante.
In secondo luogo, lo stesso appartamento della presentava indizi di infiltrazioni e Pt_1 allagamento, sicché era palese il malfunzionamento dell'impianto idrico (il cui pessimo stato manutentivo era, peraltro, visibile “a primo impatto”). D'altronde, il consulente, a seguito di spicconatura dell'intonaco ai soffitti del WC, ha anche espressamente escluso che l'acqua rinvenuta nell'immobile della fosse addebitabile a problemi al solaio che si Pt_1
presentava, invece, integro (pag. 6).
A fronte di questi elementi, non pare neanche rilevante che il ctu, esperita la prova di carico con l'apertura di tutti i rubinetti contemporaneamente, non abbia riscontrato perdite, ma soltanto un'ostruzione nel flusso dell'acqua. Ciò, infatti, non esclude il fenomeno infiltrativo
(comunque evidente), che può essere stato causato anche da perdite non continue ma costanti nel tempo, pure eventualmente manifestatesi non immediatamente, ma a seguito di un utilizzo (più) prolungato del sistema idrico.
Del resto, nulla esclude che, nei due anni successivi all'allagamento, l'impianto sia stato sottoposto ad un intervento manutentivo.
Nemmeno, al fine di escludere la responsabilità della , rileva l'ordinanza n. 21 del Pt_1
24.1.2013 adottata dal . Il provvedimento ordinava, infatti, il Parte_2 ripristino dello stato di sicurezza dell'edificio (ripristino dell'intonaco sulla facciata e consolidamento delle strutture di cemento armato, secondo quanto suggerito dai Vigili del
Fuoco con nota prot. 13823 del 28.12.2012 comunicata al a seguito del CP_2 sopralluogo) e non interventi all'impianto idrico individuato quale causa delle infiltrazioni in esame. L'ordinanza era, perciò, correttamente indirizzata all'amministratore di condominio e non alla , senza che da ciò possa desumersi una valutazione Controparte_6 Pt_1 implicita circa la responsabilità di quest'ultima nel fenomeno infiltrativo che, quindi, non rientra nell'oggetto dell'ordinanza. Tutto quanto ciò considerato e tenuto sempre in considerazione il principio per cui, in tema di illecito aquiliano, nella verifica del nesso causale tra condotta illecita e danno, vige la regola della prova “più probabile che non” (v. Cass n. 18584/2021), questa Corte conferma la condanna di al risarcimento, in favore di , della somma di Parte_1 CP
€5.023,41, quale costo complessivo per il ripristino dell'appartamento attoreo come stimato dal ctu, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo.
Invero, il tribunale ha condannato la al pagamento di complessivi €14.696,42 a Pt_1 titolo di risarcimento, di cui €5.023,41 per il ripristino dell'appartamento e €8.900,00 per il mancato godimento dell'immobile, il tutto oltre interessi.
Parte appellante non ha specificamente lamentato un'erronea individuazione dei danni, né la possibile erroneità della loro quantificazione. Né, per il vero, sono sufficienti a scalfire la decisione del primo giudice sul punto le censure, assai vaghe e non particolarmente pregnanti, secondo cui “La prima consulenza evidenzia che i danni riportati erano di lieve entità, non riguardavano le parti strutturali né on riguardavano nemmeno l'impianto elettrico”
e “dalle risultanze delle consulenze emerge che l'appartamento non fosse così devastato come paventato da controparte e, che, successivamente all'ATP e con un intervento minimale, poteva essere sicuramente utilizzata al fine di evitare un aggravamento dei danni con il colposo comportamento della . CP
Le censure relative, invece, alla condanna di essa appellante alla corresponsione degli interessi legali sulla somma devalutata al momento dell'allagamento e via via rivalutata fino alla sentenza (oltre che di quelli dalla pubblicazione della stessa al saldo) sono infondate e il gravame, in parte qua, deve essere rigettato.
In tema di risarcimento del fatto illecito, sulla somma dovuta vanno, infatti, sempre riconosciuti – anche in assenza di specifica domanda – gli interessi compensativi con decorrenza dal momento dell'illecito. Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi. (Cass., n. 39376/2021; nello stesso senso, anche n.
36659/2021).
La categoria degli interessi compensativi rappresenta una modalità di calcolo di una aliquota del danno aquiliano e, in particolare, del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del momento lesivo.
Invero, il debitore di una obbligazione di valore è in mora ex re dal giorno dell'illecito (art. 1219, co. 2, n. 1 cc) e cagiona al creditore un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla perdita primaria, ossia la perduta possibilità di investire la somma dovutagli a titolo di risarcimento (che, ai sensi dell'art. 1219 cc, deve essergli pagata dal giorno dell'illecito) e ricavarne, così, un lucro finanziario. Tuttavia, il legislatore non detta criteri specifici per la stima di tale danno da mora (come accade, invece, per i debiti di valuta, in relazione ai quali il danno da ritardo è quantificato secondo i criteri dettati dall'art. 1224 cc). Pertanto, dovendo la stima del danno da mora nelle obbligazioni di valore avvenire necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, la giurisprudenza ha adottato il ricorso ad un saggio di interesse come metodo di liquidazione di tale danno (Cass. n. 15856/2019).
La liquidazione di tali interessi è, dunque, funzionale al pieno ristoro dell'illecito, ristabilendo,
a favore del creditore danneggiato, quella posizione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato senza l'illecito e senza che fosse stato frapposto ritardo nel risarcimento. Le Sezioni
Unite della Cassazione (n. 1712/1995) hanno stabilito, infatti, che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi).
A tal fine, la giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie i cui all'art. 1499 cc, i quali prescindono sia dalla mora che dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 cc (Cass. n. 27938/2024).
Pertanto, al danneggiato spettano gli interessi compensativi dal giorno di maturazione del diritto, in quanto sono una necessaria componente del danno subito, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale) (Cass n. 24468/2020). Il giorno di maturazione del diritto è quello in cui si verifica l'evento dannoso, poiché ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 1 cc, quando il debito deriva da fatto illecito, non è necessaria la costituzione in mora, sicché il danneggiante è automaticamente in mora dal giorno dell'illecito stesso.
6.È fondato l'appello nella parte in cui chiede il rigetto della domanda di risarcimento – accolta in primo grado – per il mancato godimento dell'immobile a causa del fenomeno infiltrativo.
7. ha chiesto il risarcimento della somma complessiva di €17.000,00 per “i CP
danni arrecati ai mobili, elettrodomestici, suppellettili, vestiario, biancheria, oltre che per il mancato utilizzo dell'appartamento.”
La domanda, con specifico riferimento ai danni da mancato godimento dell'immobile (cioè quelli riconosciuti in primo grado) non è fondata.
A norma dell'art. 2697 cc, “chi vuol far valere in diritto un giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”
Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. n. 30791/2024).
avrebbe dovuto dimostrare non solo che la condotta illecita (nel caso di CP specie, la cattiva manutenzione dell'impianto idrico e i conseguenti danni da infiltrazioni) aveva reso inutilizzabile l'immobile (come ha fatto), ma anche che tale inutilizzabilità aveva provocato un danno. A tal fine, gravava sull'attrice l'onere di allegare e provare o che aveva la possibilità e l'intenzione di mettere a frutto l'immobile e che tale possibilità era stata perduta, o che il godimento dell'immobile, già in atto, era stato perduto a causa della condotta illecita.
Tale prova non è stata fornita.
Parte attrice ha dedotto che la presenza delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà della aveva causato l'impossibilità di usufruire dell'immobile che, in Pt_1
precedenza, veniva invece normalmente utilizzato.
Al fine di provare tale prospettazione, ha articolato prova testimoniale. CP , teste di parte attrice, ha dichiarato: “Io mi recavo periodicamente Testimone_3 nell'appartamento di mia madre…Preciso che mi recavo nell'appartamento per cui è causa nei fine settimana.”
Tuttavia, tali dichiarazioni non sono sufficienti a provare che, prima dell'insorgere del fenomeno infiltrativo (o, comunque, del suo aggravamento), l'immobile fosse regolarmente utilizzato e che, quindi, la mancata disponibilità dello stesso a causa delle infiltrazioni avesse effettivamente cagionato all'attrice un danno.
Le asserzioni della sono, infatti, molto sintetiche e generiche e non trovano Tes_2 conferma nel restante quadro probatorio che, al contrario, induce a ritenere che l'immobile, fosse ormai da tempo inutilizzato.
I Vigili del Fuoco, nella relazione redatta in occasione del sopralluogo del 28.12.12, scrivevano che l'immobile era “attualmente disabitato” (pag. 2 della relazione).
Dalle fotografie in atti (con particolare riferimento a quelle presenti nella ctp a firma dell'ing.
, relative ai periodi subito precedente e successivo all'allagamento del dicembre Per_3
2012), emerge che l'appartamento era ammobiliato solo in minima parte, sicché è verosimile che dello stesso nessuno usufruisse o, comunque, non in misura rilevante.
Le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per i periodi precedenti all'allagamento
(2011 e tutto il 2012 fino a dicembre) sono di importi assai esigui, incompatibili con un consumo ragionevole, anche minimo, per un costante utilizzo dell'appartamento (pure ove limitato ai soli fine settimana).
In cosa, poi, sarebbe concretamente consistito il pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, causato dalla mancata disponibilità dell'immobile (come, ad esempio, la spesa sostenuta per la locazione di un altro appartamento) nemmeno è stato allegato dall'attrice.
Tutto quanto ciò considerato, a fronte, altresì, della ferma contestazione di parte convenuta che ha, sin dai primi scritti difensivi, prospettato lo stato di abbandono dell'appartamento, fonda il rigetto della domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile.
8.Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
9.In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata e in ragione dell'effetto espansivo della riforma (art. 336 cpc), questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio. Si precisa che, dalla regolamentazione delle spese di lite, esula la regolazione delle spese sostenute in fase di atp.
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. n. 30854/2023).
Non trattandosi di spese giudiziali, le stesse non sono travolte dall'effetto espansivo della riforma parziale della sentenza. Esse sono, al contrario, oggetto di un capo di condanna autonomo di natura risarcitoria: ne deriva che, in assenza di specifica impugnazione (come nel caso di specie), sulla loro liquidazione e ripartizione tra le parti si forma il giudicato.
Con riferimento alle spese di lite, per la loro regolazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio lungo i due gradi di giudizio.
Considerato che si trattava di domande articolate in più capi, può pervenirsi alla compensazione delle spese nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92 cpc (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, Cass. Sez. Unite n. 32061/2022).
Nel resto, le spese devono essere sostenute da . Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Tenuto conto del valore della controversia (€5.023,41), va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale e alla corte di appello, il cui valore sia compreso tra
€1.100,01 ed €5.200,00.
Per il primo grado, facendo applicazione dei valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore dell'avv.to Alfredo Primizia (difensore di
, dichiaratosi antistatario) va liquidata, la somma, già ridotta alla metà in virtù CP della compensazione nella misura del 50%, di €1.278,00 a titolo di compenso e di €132,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. Per il secondo grado, facendo applicazione dei valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore dell'avv.to Alfredo Primizia (difensore di
, dichiaratosi antistatario) va liquidata, la somma, già ridotta alla metà in virtù CP della compensazione nella misura del 50%, di €1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da , riforma, in Parte_1
parte, la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1441, pubblicata il
08.06.2020 e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata da di risarcimento CP per il mancato godimento dell'immobile;
B) conferma nel resto;
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e, nel resto, condanna al pagamento, in favore dell'avv.to Alfredo Primizia, difensore Parte_1
antistatario di : CP
1) quanto al primo grado, della somma di €1.278,00 a titolo di compenso e di €132,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
2) quanto al secondo grado, della somma di €1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.12.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini