Articolo 2 della Legge 3 dicembre 1977, n. 885
Articolo 1
Versione
24 dicembre 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, sezione 3, dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 24 dicembre 1977