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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/09/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 2513/2025 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 19/05/2025 da
nata a [...] il [...] con Parte_1
l'avv. Anna Kusstatscher ricorrente contro
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Controparte_1
Maria Elisabetta De Lazzer e Marta Ferrari
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 31.07.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del .09.2025
Conclusioni in punto status: per la ricorrente: “pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione” per il resistente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi anche in via provvisoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 24.05.2015 in Controparte_1 2
Manerba del Garda (BS) (atto registrato al n. 1, parte 2, serie A dell'anno
2015 del registro degli atti di matrimonio del comune di Manerba del
Garda) e che dall'unione è nata la figlia (il 01.05.2020), Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito, affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione presso quest'ultima, assegnazione a sé della casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno, onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma pari a euro 900 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie e, contestualmente, chiedeva l'adozione di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.
Con decreto inaudita altera parte ex art. 473bis. 15 c.p.c. del 21.5.2025 veniva disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, veniva dato incarico ai servizi per l'accertamento dello stato di benessere della minore e dell'adeguatezza dei contesti familiari, con fissazione di udienza al 05.06.2025 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Si costituiva nel sub procedimento con atto depositato il 04.06.2025 il resistente contestando la ricostruzione dei fatti come Controparte_1 svolta da controparte, non opponendosi alla assegnazione della casa familiare alla moglie, chiedendo il rigetto della domanda di contributo in quanto eccessiva e chiedendo in via riconvenzionale la disciplina delle vacanze estive.
All'udienza del 05.06.2025 le parti comparivano personalmente rendendo le dichiarazioni di cui al verbale e all'esito il Giudice confermava il decreto emesso e, su temporaneo accordo delle parti, disciplinava il diritto di visita paterno e il contributo di mantenimento.
In data 26.6.2025 parte resistente si costituiva nel procedimento di merito nulla opponendo alla domanda di separazione e chiedendo affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e onere a suo carico di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro
500 oltre al 60% delle spese straordinarie.
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All'udienza del 11.07.2025 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale e il
Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in data 31.07.2025 il
Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della minore: “1. Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida in via condivisa la minore a entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre;
3. assegna alla madre la casa familiare sita in
Padova, via Cossa n. 8 affinché continui a viverci unitamente alla figlia;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere la figlia con sé secondo il seguente calendario: a w.e. alterni dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20:30; un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi nel martedì per la settimana che precede il weekend di competenza con il padre e nel giovedì per la settimana che precede il week-end di competenza della madre. Ciascun genitore starà con la figlia due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31.5. di ogni anno;
1 settimana durante le vacanze di
Natale alternando di anno in anno Natale e Capodanno con ciascuno;
metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Lunedi dell'Angelo.
5. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 500 mensili da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova” e, ritenuta la necessità di dare incarico ai servizi sociali competenti per territorio, in collaborazione con i servizi specialistici dell' e con il Parte_2
CSM competente, riservando all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie, incaricava i Servizi sociali competenti per territorio, in collaborazione con i servizi specialistici dell'AULSS 6 Euganea e con il
CSM competente (al fine della acquisizione di informazioni in relazione al percorso del resistente presso tale struttura), di proseguire inter alia
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con la presa in carico del nucleo familiare, fissando termine al
15.02.2026 per il deposito della relazione.
Con la medesima ordinanza il Giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione in punto status, visto l'art. 473 bis. 22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status.
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Ciò premesso, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza dell'11.07.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , ordinandosi all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del comune di Manerba del Garda di annotare la sentenza nei registri (atto n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del comune di Manerba del Garda);
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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