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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
R.G. N° 1396/2021
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore Cron. N°________
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 2815/2021 del 20.07.2021, OGGETTO: azione revocatoria notificata il 27.07.2021, emessa dal Tribunale di Bari a definizione della causa civile segnata dal n. R.G. 4691/201,
tra
, rappresentanti e difesi giusta procura Parte_1 Parte_2
allegata al presente atto, dall'Avv. Eugenio SCAGLIUSI, entrambi proponenti domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- appellanti -;
nei confronti
di rappresentata nel giudizio da rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2
dall'avv. Fabio Vito LETIZIA come da mandato che si allega alla presente comparsa
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 16.02.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------------------
1 per l'appellante: in accoglimento del presente appello, e, in riforma della sentenza n. 2815/2021
del 20.07.2021, rep. n. 4914/2021 del 20.07.2021, emessa dal Tribunale di Bari a definizione della causa civile segnata dal n. R.G. 4691/2018, rigettare la domanda revocatoria proposta da on vittoria di spese e competenze di lite del Parte_3
doppio grado di giudizio, quanto al presente grado da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
per l'appellata: dichiarare inammissibile l'avverso appello attesa l'intervenuta decadenza dal diritto di proporlo, per insanabile decorso del termine per impugnare la sentenza n. 2815/2021,
per le motivazioni come in narrativa esposte;
dichiarare inammissibile l'avverso appello per violazione della norma di cui all'art. 342 cpc, per le motivazioni come in narrativa esposte;
in subordine, nel merito rigettare integralmente l'appello per i motivi come esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 2815/2021 emessa dal Tribunale di Bari;
in ogni caso,
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 6/03/2018, la nella qualità di Parte_3
procuratrice speciale della conveniva in giudizio e il Controparte_1 Parte_1
di lei figlio, per accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. Parte_2
2901 c.c. dichiarando l'inefficacia nei confronti della Parte_3
dell'atto di donazione del 16.06.2014 a rogito Notaio , nn. 12368/5681, trascritto Per_1
in data 17.06.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bari – Territorio,
Servizio di Pubblicità immobiliare, ai nn. Reg. gen. 20838 Reg. part. 16124, con cui la sig.ra nata a Polignano a [...] in data [...] donava al sig. Parte_1
nato a [...] il [...], la piena proprietà dei terreni siti Parte_2
in Polignano a Mare (BA), meglio individuati in catasto Terreni del Comune di Polignano a
Mare (BA) al Fg. 50 ptc. 71, mq. 482; al Fg. 50 ptc. 103, mq. 460; al Fg. 50 ptc. 462, mq 6.170;
al Fg. 50 ptc. 463, mq. 540; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre
IVA e CAP come per legge.
Si costituivano in giudizio e quali contestavano la Parte_1 Parte_2
fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto e spiegando domanda
2 riconvenzionale chiedendo la condanna della Banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse nonché al risarcimento dei danni subiti dai medesimi.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale, dichiarava l'inefficacia nei confronti della
, nella qualità di procuratrice della Parte_3 CP_1
dell'atto di donazione del 16.06.2014 a rogito Notaio , nn. 12368/5681,
[...] Per_1
trascritto in data 17.06.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bari –
Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare, ai nn. Reg.
gen. 20838 Reg. part. 16124 condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese giudiziali.
Gli attori notificavano l'appello in data 27/09/2021 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita la banca eccependo la decadenza dell'impugnazione per tardività e, nel merito il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere valuta la tempestività del proposto gravame da parte degli appellanti avverso la sentenza di primo grado.
La banca ha notificato la sentenza di primo grado n. 2815/2021 a mezzo pec all'avv. Francesco
Angarano, difensore nel giudizio di primo grado e domiciliatario degli attori, in data venerdì
23/07/2021, provata dalla ricevuta .eml di spedizione, di ricevuta .eml di accettazione e avvenuta consegna.
Gli appellanti hanno notificato il presente appello in data 27/09/2021 provata dalla documentazione versata in atti dagli stessi appellanti ed allegati all'atto di appello.
Quindi, l'appello è stato notificato il 35esimo giorno successivo alla notifica della sentenza di prime cure, per cui risulta ampiamente decorso il termine breve ex-art. 325 c.p.c. che l'appellante ha avuto per notificare il gravame, decorrente dalla data di notifica della sentenza ex-art. 326 c.p.c., in quanto gli appellanti hanno avuto la legale conoscenza della sentenza tramite il loro difensore presso cui avevano eletto domicilio.
Gli appellanti non hanno proposto alcuna difesa sul punto.
Per tale ragione l'appello va dichiarato inammissibile.
3 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo ex D.M.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 52.00,01 ad E. 260.000,00);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2815/2021 del 20.07.2021, notificata il 27.07.2021, emessa dal Tribunale di Bari, così
provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello per tardività;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della società
appellata, che liquida in Euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, Cap ed Iva.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico degli appellanti,
del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 11.03.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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