Articolo 401 del Codice civile
Articolo 416Articolo 402
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7 febbraio 2014
Art. 401.

Limiti di applicazione delle norme.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro ((mantenimento)) ((223))

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "All' articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino".".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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