Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2024, n. 30791
CASS
Sentenza 2 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 9 maggio 2024. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla responsabilità per infiltrazioni d'acqua in un appartamento, con richieste di risarcimento danni e di eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Gli attori sostenevano che le infiltrazioni fossero dovute a una cattiva manutenzione del lastrico solare, mentre il Condominio e l'erede della proprietaria del lastrico sostenevano che la responsabilità fosse esclusivamente degli attori, in base al regolamento condominiale.

La Corte d'Appello di Palermo aveva rigettato la domanda degli attori, ritenendo che il Condominio non fosse legittimato passivamente e che le infiltrazioni fossero state eliminate. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli attori, evidenziando che il regolamento condominiale non poteva derogare al principio di comproprietà stabilito dall'art. 1117 c.c. e che la prova della proprietà esclusiva del lastrico doveva essere fornita in modo chiaro. Inoltre, ha sottolineato che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato la prova del danno da mancato godimento dell'immobile, stabilendo che il proprietario può dimostrare il danno anche attraverso presunzioni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.

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Massime2

Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

In tema di condominio negli edifici, la presunzione di condominialità prevista dall'art. 1117 c.c. opera con riguardo a cose che per le loro caratteristiche strutturali non sono destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari; essa può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del Condominio, quando questo contenga elementi tali da escludere, in modo chiaro e inequivoco, l'alienazione del diritto di condominio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2024, n. 30791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30791
Data del deposito : 2 dicembre 2024

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