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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22409/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRLA AUGUSTO elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA RUGABELLA 1 MILANO presso il difensore avv. CIRLA AUGUSTO
ATTORE/I
contro
COND. VIALE MONTE NERO 48-MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENTI P.IVA_1
OM elettivamente domiciliato in VIA G. VASARI 26 20135 MILANO presso il difensore avv. VINCENTI
OM
CONVENUTO/I
c.f. , c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
c.f. , c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
, c.f. , , c.f. , costituiti e difesi con Pt_2 C.F._6 CP_5 C.F._7
gli avv.ti (tutti e tre anche personalmente in proprio) CP_1 CP_3 Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con Parte_1
atto di citazione con il quale ha convenuto in giudizio il Controparte_6
formulando le seguenti domande: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previa ogni necessaria
declaratoria del caso in rito e merito, IN VIA PREGIUDIZIALE: sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva
della delibera assunta al punto 5 dell'odg. dall'assemblea del convenuto tenutasi in data CP_6
20.11.2023 dove i condomini hanno approvato la realizzazione nel cortile comune di impianto ascensore esterno
ad uso della scala 2. NEL MERITO: dichiarare nulla e/o annullabile, perché lesiva del diritto dell'attore di
pacificamente e comodamente godere il posto auto che detiene in uso esclusivo nel cortile comune
condominiale, la delibera assunta al punto 5 dell'odg. dall'assemblea del convenuto tenutasi in CP_6
data 20.11.2023 con cui è stata approvata la realizzazione nel cortile comune di impianto ascensore esterno ad
uso della scala 2 . …
Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_6
“Rigettare per tutti i motivi esposti, anche in via pregiudiziale, l'impugnazione proposta da Parte_1
dichiarando la validità della delibera assembleare assunta dal in data CP_6 Controparte_6
pagina 2 di 6 20.11.2023. Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.
Con comparsa ex art 105 comma 1 e 2 cpc intervenivano in giudizio CP_1 Controparte_2
e e chiedendo
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_2 CP_5
“Quali domande proprie e autonome ex art. 105 1° comma c.p.c. degli intervenienti, voglia il Tribunale (respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione): - in via principale, dato atto in via incidentale della non sussistenza o previa dichiarazione di non sussistenza in capo all'attore di un diritto valido e/o di un diritto meritevole di tutela (per invalidità originaria dell'addotto diritto all'uso esclusivo perpetuo di un posto macchina nel cortile del e/o per decadenza dallo stesso e/o per altro motivo), rigettare le domande attoree;
CP_6
- in via subordinata, nel merito, rigettare tutte le domande del sig. in quanto infondate in fatto e/o in diritto Pt_1
e/o indimostrate. Quali domanda degli intervenienti ex art. 105 2° comma c.p.c. in adesione a quelle del
, voglia il Tribunale (respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione): - accogliere ogni CP_6
domanda del di rigetto delle domande del sig. (con riserva di ogni migliore precisazione di tale CP_6 Pt_1
domanda alla luce del contenuto della comparsa di costituzione del ). In ogni caso: - in via istruttoria, CP_6
fatta salva ogni riserva. - con vittoria di spese e compensi di causa.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 24.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281
sexies comma 4 cpc
Oggi la causa viene decisa mediante deposito della sentenza ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della deduzioni nuove svolte da parte attrice con la memoria ex art 171 ter n. 2 cpc. Come noto infatti nella memoria ex art 171 ter n. 2 cpc la parte può solo replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, nonché proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1),ed indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
mentre nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc possono essere pagina 3 di 6 proposte le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisate e modificate le domande, eccezioni e conclusioni già
proposte, oltre che , per l'attore chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è
sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Orbene ad una attenta lettura della memoria ex art 171 ter n. 2 cpc parte attrice ha argomentato e dedotto su circostanze che il CP_6
convenuti e di terzi intervenuti hanno dedotto negli atti costitutivi e non nelle memorie ex art 171 ter n.1 cpc, con la conseguenza che su dette circostanza parte attrice avrebbero dovuto argomentare già in sede di memoria ex art 171 ter n. 1 cpc. In via pregiudiziale deve darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore nella sua qualità di condominio sia perché ha dedotto la violazione del regolamento condominiale a fronte del diritto del singolo di agire a tutela del bene comune e del pacifico uso del cortile sia per aver dedotto la violazione dell'art.1120 c.c comma quarto .
In via preliminare poi deve darsi atto che non è necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti i condomini facenti parte del convenuto atteso che, nel caso di specie, oggetto della domanda è la declaratoria CP_6
di invalidità della delibera del 20.11.2023 a nulla rilevando a quale titolo parte attrice utilizzi il posto auto prospiciente la porzione di cortile ove è stato deliberato venga realizzato l'impianto ascensore, (è pacifico in atti l'uso del detto posto auto in capo a parte attrice) ma semmai se vi sia violazione del diritto di parte attrice del pacifico e comodo godimento del posto auto in questione.
Nel merito, parte attrice lamenta la illegittimità della delibera dell'assemblea condominiale resa in data
20.11.2023 punto 5 dell'odg (alla quale risultava dissenziente su delega conferita a con la quale Pt_3
l'assemblea approvava con 333 millesimi la installazione in porzione del cortile comune dell'impianto ascensore esterno ad uso della scala 2.
Parte attrice in particolare lamenta che la installazione dell'ascensore nel cortile comune in corrispondenza della scala 2 sarebbe lesiva del suo diritto di pacificamente e comodamente godere del posto auto che detiene in uso esclusivo nel cortile comune condominiale sia in violazione dell'art. 9 del regolamento che dell'art. 1120 c.c.
comma quarto trattandosi di innovazione vietata.
Dalla documentazione in atti è provato e comunque non contestato che :
- parte attrice è proprietaria di una unità immobiliare sita nel Condominio di Milano, V.le Montenero n.48,
pagina 4 di 6 Milano
- parte attrice ha in uso nel cortile condominiale un posto auto;
- il condominio è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità non è contestata tra le parti .
- il regolamento di condominio prevede all'art 9 “Divieti”, “E' vietato occupare stabilmente con costruzioni
provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, le scale, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali o gli spazio
di proprietà ed uso comuni…. È fatto divieto …. rendere comunque difficoltoso e disagevole il posteggio o la
manovra ai medesimi” ( ndr posti auto in uso ai singoli condomini)
- il posto auto in uso a parte attrice è ubicato nell'area prospiciente e contigua all'area individuata con delibera del 20.11.2023 per l'installazione dell'ascensore esterno che servirà la scala 2.
Ciò posto e considerato in fatto, deve darsi atto che non rileva ai fini del decidere se l'ascensore da istallarsi abbia le caratteristiche necessarie per eliminare le barriere architettoniche, atteso che parte attrice nnon ha contestato il quorum deliberativo sia ex art 1120 c.c. che ex L.13\89, ma ha contestato che tale installazione sia vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c. ultimo comma e limitando la contestazione -non perché possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ovvero che ne alteri il decoro architettonico -ma solo perché rende le parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Orbene, a ben vedere e per quanto qui interessa, non vi è prova in atti che la installazione deliberata renda inservibile all'uso ovvero al godimento il posto auto così come lamentato da parte attrice, atteso che invece di contro le stesse deduzioni di parte attrice confermano il godimento e l'uso del posto auto anche in caso di installazione dell'ascensore poiché l'attore si limita a lamentare la violazione del pacifico o comodo godimento del posto auto , con il che confermatone l'uso ma lamentandone il non comodo e limitato uso nel caso di installazione come deliberata.
Il motivo di impugnazione quindi va disatteso.
Va altresì disattesa da dedotta violazione dell'art. 9 del regolamento nella parte in cui è vietato “…. rendere
comunque difficoltoso e disagevole il posteggio o la manovra ai medesimi”, non essendo stata fornita la prova che detta installazione possa limitare gli spazi di manovra per accedere al posto auto in uso all'attore.
Quanto infine alla dedotta violazione dell'art. 9 del regolamento nella parte in cui è vietato “… occupare
stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, le scale, i ripiani, gli anditi ed
pagina 5 di 6 in genere i locali o gli spazio di proprietà ed uso comuni” , deve darsi atto che, come dedotto dal CP_6
Convenuto e da parte intervenuta, ad una attenta lettura del regolamento il divieto in parola riguarda manufatti provvisori (quali per esempio i ponteggi ovvero i bidoni dell'immondizia) e non anche installazioni stabili come quella in parola,, per i quali quindi devono applicarsi le norme in tema di innovazione come sopra argomentato.
Consegue che anche tale motivo di impugnazione va disatteso.
La delibera quindi risulta legittimamente presa e l'impugnativa va rigettata.
Per quanto sopra, ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Si ritiene equo compensare le spese di lite atteso il reciproco rigetto di eccezioni e deduzioni.
La sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
- rigetta ogni domanda
- Compensa le spese di lite.
-Sentenza esecutiva
Milano 24.7.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22409/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRLA AUGUSTO elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA RUGABELLA 1 MILANO presso il difensore avv. CIRLA AUGUSTO
ATTORE/I
contro
COND. VIALE MONTE NERO 48-MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENTI P.IVA_1
OM elettivamente domiciliato in VIA G. VASARI 26 20135 MILANO presso il difensore avv. VINCENTI
OM
CONVENUTO/I
c.f. , c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
c.f. , c.f. CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
, c.f. , , c.f. , costituiti e difesi con Pt_2 C.F._6 CP_5 C.F._7
gli avv.ti (tutti e tre anche personalmente in proprio) CP_1 CP_3 Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con Parte_1
atto di citazione con il quale ha convenuto in giudizio il Controparte_6
formulando le seguenti domande: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previa ogni necessaria
declaratoria del caso in rito e merito, IN VIA PREGIUDIZIALE: sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva
della delibera assunta al punto 5 dell'odg. dall'assemblea del convenuto tenutasi in data CP_6
20.11.2023 dove i condomini hanno approvato la realizzazione nel cortile comune di impianto ascensore esterno
ad uso della scala 2. NEL MERITO: dichiarare nulla e/o annullabile, perché lesiva del diritto dell'attore di
pacificamente e comodamente godere il posto auto che detiene in uso esclusivo nel cortile comune
condominiale, la delibera assunta al punto 5 dell'odg. dall'assemblea del convenuto tenutasi in CP_6
data 20.11.2023 con cui è stata approvata la realizzazione nel cortile comune di impianto ascensore esterno ad
uso della scala 2 . …
Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_6
“Rigettare per tutti i motivi esposti, anche in via pregiudiziale, l'impugnazione proposta da Parte_1
dichiarando la validità della delibera assembleare assunta dal in data CP_6 Controparte_6
pagina 2 di 6 20.11.2023. Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.
Con comparsa ex art 105 comma 1 e 2 cpc intervenivano in giudizio CP_1 Controparte_2
e e chiedendo
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_2 CP_5
“Quali domande proprie e autonome ex art. 105 1° comma c.p.c. degli intervenienti, voglia il Tribunale (respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione): - in via principale, dato atto in via incidentale della non sussistenza o previa dichiarazione di non sussistenza in capo all'attore di un diritto valido e/o di un diritto meritevole di tutela (per invalidità originaria dell'addotto diritto all'uso esclusivo perpetuo di un posto macchina nel cortile del e/o per decadenza dallo stesso e/o per altro motivo), rigettare le domande attoree;
CP_6
- in via subordinata, nel merito, rigettare tutte le domande del sig. in quanto infondate in fatto e/o in diritto Pt_1
e/o indimostrate. Quali domanda degli intervenienti ex art. 105 2° comma c.p.c. in adesione a quelle del
, voglia il Tribunale (respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione): - accogliere ogni CP_6
domanda del di rigetto delle domande del sig. (con riserva di ogni migliore precisazione di tale CP_6 Pt_1
domanda alla luce del contenuto della comparsa di costituzione del ). In ogni caso: - in via istruttoria, CP_6
fatta salva ogni riserva. - con vittoria di spese e compensi di causa.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 24.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281
sexies comma 4 cpc
Oggi la causa viene decisa mediante deposito della sentenza ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della deduzioni nuove svolte da parte attrice con la memoria ex art 171 ter n. 2 cpc. Come noto infatti nella memoria ex art 171 ter n. 2 cpc la parte può solo replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, nonché proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1),ed indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
mentre nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc possono essere pagina 3 di 6 proposte le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisate e modificate le domande, eccezioni e conclusioni già
proposte, oltre che , per l'attore chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è
sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Orbene ad una attenta lettura della memoria ex art 171 ter n. 2 cpc parte attrice ha argomentato e dedotto su circostanze che il CP_6
convenuti e di terzi intervenuti hanno dedotto negli atti costitutivi e non nelle memorie ex art 171 ter n.1 cpc, con la conseguenza che su dette circostanza parte attrice avrebbero dovuto argomentare già in sede di memoria ex art 171 ter n. 1 cpc. In via pregiudiziale deve darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore nella sua qualità di condominio sia perché ha dedotto la violazione del regolamento condominiale a fronte del diritto del singolo di agire a tutela del bene comune e del pacifico uso del cortile sia per aver dedotto la violazione dell'art.1120 c.c comma quarto .
In via preliminare poi deve darsi atto che non è necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti i condomini facenti parte del convenuto atteso che, nel caso di specie, oggetto della domanda è la declaratoria CP_6
di invalidità della delibera del 20.11.2023 a nulla rilevando a quale titolo parte attrice utilizzi il posto auto prospiciente la porzione di cortile ove è stato deliberato venga realizzato l'impianto ascensore, (è pacifico in atti l'uso del detto posto auto in capo a parte attrice) ma semmai se vi sia violazione del diritto di parte attrice del pacifico e comodo godimento del posto auto in questione.
Nel merito, parte attrice lamenta la illegittimità della delibera dell'assemblea condominiale resa in data
20.11.2023 punto 5 dell'odg (alla quale risultava dissenziente su delega conferita a con la quale Pt_3
l'assemblea approvava con 333 millesimi la installazione in porzione del cortile comune dell'impianto ascensore esterno ad uso della scala 2.
Parte attrice in particolare lamenta che la installazione dell'ascensore nel cortile comune in corrispondenza della scala 2 sarebbe lesiva del suo diritto di pacificamente e comodamente godere del posto auto che detiene in uso esclusivo nel cortile comune condominiale sia in violazione dell'art. 9 del regolamento che dell'art. 1120 c.c.
comma quarto trattandosi di innovazione vietata.
Dalla documentazione in atti è provato e comunque non contestato che :
- parte attrice è proprietaria di una unità immobiliare sita nel Condominio di Milano, V.le Montenero n.48,
pagina 4 di 6 Milano
- parte attrice ha in uso nel cortile condominiale un posto auto;
- il condominio è dotato di regolamento condominiale la cui opponibilità non è contestata tra le parti .
- il regolamento di condominio prevede all'art 9 “Divieti”, “E' vietato occupare stabilmente con costruzioni
provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, le scale, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali o gli spazio
di proprietà ed uso comuni…. È fatto divieto …. rendere comunque difficoltoso e disagevole il posteggio o la
manovra ai medesimi” ( ndr posti auto in uso ai singoli condomini)
- il posto auto in uso a parte attrice è ubicato nell'area prospiciente e contigua all'area individuata con delibera del 20.11.2023 per l'installazione dell'ascensore esterno che servirà la scala 2.
Ciò posto e considerato in fatto, deve darsi atto che non rileva ai fini del decidere se l'ascensore da istallarsi abbia le caratteristiche necessarie per eliminare le barriere architettoniche, atteso che parte attrice nnon ha contestato il quorum deliberativo sia ex art 1120 c.c. che ex L.13\89, ma ha contestato che tale installazione sia vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c. ultimo comma e limitando la contestazione -non perché possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ovvero che ne alteri il decoro architettonico -ma solo perché rende le parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Orbene, a ben vedere e per quanto qui interessa, non vi è prova in atti che la installazione deliberata renda inservibile all'uso ovvero al godimento il posto auto così come lamentato da parte attrice, atteso che invece di contro le stesse deduzioni di parte attrice confermano il godimento e l'uso del posto auto anche in caso di installazione dell'ascensore poiché l'attore si limita a lamentare la violazione del pacifico o comodo godimento del posto auto , con il che confermatone l'uso ma lamentandone il non comodo e limitato uso nel caso di installazione come deliberata.
Il motivo di impugnazione quindi va disatteso.
Va altresì disattesa da dedotta violazione dell'art. 9 del regolamento nella parte in cui è vietato “…. rendere
comunque difficoltoso e disagevole il posteggio o la manovra ai medesimi”, non essendo stata fornita la prova che detta installazione possa limitare gli spazi di manovra per accedere al posto auto in uso all'attore.
Quanto infine alla dedotta violazione dell'art. 9 del regolamento nella parte in cui è vietato “… occupare
stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, le scale, i ripiani, gli anditi ed
pagina 5 di 6 in genere i locali o gli spazio di proprietà ed uso comuni” , deve darsi atto che, come dedotto dal CP_6
Convenuto e da parte intervenuta, ad una attenta lettura del regolamento il divieto in parola riguarda manufatti provvisori (quali per esempio i ponteggi ovvero i bidoni dell'immondizia) e non anche installazioni stabili come quella in parola,, per i quali quindi devono applicarsi le norme in tema di innovazione come sopra argomentato.
Consegue che anche tale motivo di impugnazione va disatteso.
La delibera quindi risulta legittimamente presa e l'impugnativa va rigettata.
Per quanto sopra, ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Si ritiene equo compensare le spese di lite atteso il reciproco rigetto di eccezioni e deduzioni.
La sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
- rigetta ogni domanda
- Compensa le spese di lite.
-Sentenza esecutiva
Milano 24.7.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6