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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott.ssa Chiara Neri - giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI MARIASTELLA Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO Controparte_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. depositati in data 28.03.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
Con il ricorso il sig. ha chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento Parte_1 esclusivo a sé del figlio minore con assegnazione in proprio favore della casa familiare (di sua esclusiva proprietà), regolamenti le visite tra madre e figlio (prevedendole a week end alternati oltre ad uno o due giorni infrasettimanali) e disponga che ciascun genitore provveda in modo diretto al mantenimento del minore con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che la sig.ra avrebbe CP_1 tenuto condotte aggressive ed offensive anche alla presenza del figlio minore tanto che in un'occasione si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; per tale episodio il ricorrente ha sporto denuncia nei confronti della resistente;
quest'ultima, inoltre, ostacolerebbe il rapporto tra padre e figlio nonché tra il minore e gli ascendenti paterni.
pagina 1 di 5 Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato quanto dedotto in ricorso, CP_1 addossando al la responsabilità degli screzi e dei litigi intercorsi durante la Parte_1 convivenza;
ha lamentato il fatto che egli l'avrebbe trascurata e lasciata sola, sarebbe solito rimproverarla e avrebbe consentito un'indebita ingerenza degli ascendenti paterni nella vita di coppia;
ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé ed assegnazione in proprio favore della casa familiare, che venga regolamentato il diritto di visita paterno prevedendolo a week end alternati e che venga posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 650,00 oltre al 70% delle spese straordinarie;
ha chiesto altresì di poter percepire al 100% l'Assegno Unico erogato dall'INPS.
Prima dell'udienza di comparizione è stata acquisita Relazione da parte del Servizio Sociale, già incaricato di svolgere indagine sul nucleo familiare da parte della Procura minorile, stante l'intervento eseguito dalle forze dell'ordine presso l'abitazione delle parti.
La Relazione, depositata in data 24.07.2024, pur confermando le tensioni ed i litigi intercorsi tra le parti, riferisce di un parziale rientro della conflittualità che pare essere contenuta […] in quanto esse comunicherebbero prevalentemente in forma scritta e si sarebbero organizzate per la gestione del minore cercando di evitare di sottoporlo a discussioni e/o ulteriori tensioni
Alla luce di tali risultanze, nel corso della successiva udienza di comparizione in data 25.07.2025, si ricercava una soluzione condivisa della vertenza e le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
1) Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare
2) Il padre si trasferirà temporaneamente preso l'abitazione dei propri genitori;
la madre verificherà la possibilità di reperire un appartamento in locazione riferendo l'esito delle ricerche alla prossima udienza
3) L'esercizio del diritto di visita da parte del padre al figlio è regolato come segue:
- A week end alternati intesi dal sabato mattina alle ore 8.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00
- Nelle settimane che terminano col week end di spettanza paterna il minore starà col sig. per due pomeriggi alla settimana dall'uscita dell'asilo sino a dopo cena Parte_1 alle
- Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna il minore starà col sig. tre pomeriggi alla settimana dall'uscita dall'asilo sino a dopo cena Parte_1 alle ore 21.00
4) Durante le prossime ferie estive la madre terrà con sè il figlio dal 29 luglio all'11 agosto ed il padre dal 12 al 19 agosto e dal 26 agosto al 2 settembre. Nella restante settimana del mese di agosto sarà in vigore il calendario ordinario.
5) Il padre verserà alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
egli rinuncia altresì alla propria quota dell'Assegno Unico Universale che verrà quindi percepito per intero dalla madre;
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. 13.06.2023) saranno suddivise al 50% tra i
pagina 2 di 5 genitori; il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Emergeva al contempo come la questione dirimente fosse quella abitativa, posto che l'abitazione familiare, di proprietà del sig. è sita in un immobile nel Parte_1 quale abitano, ad un diverso piano, anche i genitori del ricorrente;
le parti convenivano dunque sull'opportunità che fosse la sig.ra a reperire un CP_1 nuovo alloggio in locazione e chiedevano a tal fine un rinvio del procedimento.
Seguivano due rinvii senza che la questione trovasse una soluzione ed entrambe le parti concludevano quindi, nei rispettivi fogli di p.c. – fermo l'affidamento condiviso – per il collocamento del minore presso la madre con assegnazione in favore di quest'ultima della casa familiare;
il padre, secondo quanto dallo stesso dedotto, risultava infatti essersi determinato a sistemare la mansarda sita nel medesimo immobile per destinarla a propria abitazione.
Stante il parziale accordo su affidamento, collocamento ed assegnazione della casa familiare, sono rimaste in contestazione e sottoposte al vaglio del Tribunale le questioni relative alle tempistiche di permanenza del minore presso ciascun genitore e l'entità del contributo al mantenimento.
Al riguardo la madre conclude (pag. 1 foglio di p.c.) chiedendo che il minore stia con il padre a week end alternati (pur se successivamente, in comparsa conclusionale, chiede che venga confermato il Calendario concordato in udienza) mentre il sig. conclude chiedendo che l'attuale Calendario venga CP_1 progressivamente ampliato in ragione del crescere dell'età del minore.
Sulle questioni economiche la madre conclude chiedendo che venga determinato un contributo a carico del padre di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie mentre il ricorrente si dice disponibile a versare € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo delle parti in merito ad affidamento e collocamento del minore, stante il favor normativo per l'affidamento condiviso ed il rientro della conflittualità come rilevato nella Relazione del Servizio Sociale.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno esso può essere previsto come in dispositivo, ratificando l'accordo raggiunto in prima udienza ed accogliendo la richiesta di un progressivo ampliamento, non essendo emersi elementi ostativi in tal senso ed al fine di dare concreta attuazione al principio di bigenitorialità inteso come
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. Civ., I, 08.04.2019, n. 9764); giova peraltro rammentare che l'ubicazione delle abitazioni di padre e padre è all'interno dello stesso stabile ciò che rende assai agevole lo
“scambio” del minore tra un genitore e l'altro e riduce la fatica di organizzare gli spostamenti. 3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che il sig. abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta Parte_1 netta) nell'anno 2022 pari a circa € 37.379,00 (730/2023) e dunque € 3.115,00 mensili, ed € 35.417,00 nel 2023 (730/2024) e dunque € 2.950,00 mensili;
per il resistente si può dunque considerare una media reddituale di circa € 3.000,00 mensili (confermata dalla lettura degli estratti conto anche per l'anno 2024); da tale somma egli deve detrarre un esborso mensile documentato (“Mutuo casa” – doc. 8) di € 435,00 a titolo di rata di rientro di un mutuo contratto per ristrutturare la casa pagina 3 di 5 familiare (circostanza non contestata); dell'ulteriore finanziamento contratto con GO non si desume dalla documentazione la causale per cui è stato stipulato e dunque non può essere computato ai fini che qui rilevano.
Quanto alla sig.ra ella risulta percepire un reddito netto di circa € CP_1
13.000,00 (CU 2024) pari a circa € 1.085 mensili;
la stessa risulta assegnataria della casa familiare nonché, per accordo tra le parti, percettrice al 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio (pari a circa € 180,00 mensili, come si desume dagli estratti conto)
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra evidenziata, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore (in un'ottica di ampliamento dei medesimi) nonché dell'età del bambino (oggi di anni 4), tenuto conto del valore economico dell'assegnazione in favore della sig.ra CP_1 della casa familiare, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. la Parte_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca parziale soccombenza, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) Il minore nato a [...] in data [...], è Persona_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre cui viene assegnata la casa familiare sita in Cavriago (RE), via Pioli n. 14.
2) Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- A week end alternati dal sabato mattina alle 8.30 alla domenica sera alle 21.00
- Nelle settimane che terminano col week end di spettanza paterna il minore starà col sig. per due pomeriggi alla settimana (dall'uscita da Parte_1 scuola), l'uno con pernottamento e l'altro sino alle ore 21.00
- Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna il minore starà col sig. tre pomeriggi alla settimana (dall'uscita da Parte_1 scuola): due giorni sino alle 21.00 ed un giorno con pernottamento
- Dal compimento del quinto anno di età del minore i giorni infrasettimanali saranno da intendersi con pernottamento.
3) Durante le vacanze invernali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (che potranno essere anche consecutive dopo il compimento del 5° anno di età), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio pagina 4 di 5 di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari
4) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà al Parte_1 mantenimento del figlio mediante versamento in favore della sig.ra CP_1 della somma mensile di € 350,00, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 70 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.06.2025
Il Presidente rel.
Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott.ssa Chiara Neri - giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI MARIASTELLA Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO Controparte_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. depositati in data 28.03.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
Con il ricorso il sig. ha chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento Parte_1 esclusivo a sé del figlio minore con assegnazione in proprio favore della casa familiare (di sua esclusiva proprietà), regolamenti le visite tra madre e figlio (prevedendole a week end alternati oltre ad uno o due giorni infrasettimanali) e disponga che ciascun genitore provveda in modo diretto al mantenimento del minore con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che la sig.ra avrebbe CP_1 tenuto condotte aggressive ed offensive anche alla presenza del figlio minore tanto che in un'occasione si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; per tale episodio il ricorrente ha sporto denuncia nei confronti della resistente;
quest'ultima, inoltre, ostacolerebbe il rapporto tra padre e figlio nonché tra il minore e gli ascendenti paterni.
pagina 1 di 5 Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato quanto dedotto in ricorso, CP_1 addossando al la responsabilità degli screzi e dei litigi intercorsi durante la Parte_1 convivenza;
ha lamentato il fatto che egli l'avrebbe trascurata e lasciata sola, sarebbe solito rimproverarla e avrebbe consentito un'indebita ingerenza degli ascendenti paterni nella vita di coppia;
ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé ed assegnazione in proprio favore della casa familiare, che venga regolamentato il diritto di visita paterno prevedendolo a week end alternati e che venga posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 650,00 oltre al 70% delle spese straordinarie;
ha chiesto altresì di poter percepire al 100% l'Assegno Unico erogato dall'INPS.
Prima dell'udienza di comparizione è stata acquisita Relazione da parte del Servizio Sociale, già incaricato di svolgere indagine sul nucleo familiare da parte della Procura minorile, stante l'intervento eseguito dalle forze dell'ordine presso l'abitazione delle parti.
La Relazione, depositata in data 24.07.2024, pur confermando le tensioni ed i litigi intercorsi tra le parti, riferisce di un parziale rientro della conflittualità che pare essere contenuta […] in quanto esse comunicherebbero prevalentemente in forma scritta e si sarebbero organizzate per la gestione del minore cercando di evitare di sottoporlo a discussioni e/o ulteriori tensioni
Alla luce di tali risultanze, nel corso della successiva udienza di comparizione in data 25.07.2025, si ricercava una soluzione condivisa della vertenza e le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
1) Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare
2) Il padre si trasferirà temporaneamente preso l'abitazione dei propri genitori;
la madre verificherà la possibilità di reperire un appartamento in locazione riferendo l'esito delle ricerche alla prossima udienza
3) L'esercizio del diritto di visita da parte del padre al figlio è regolato come segue:
- A week end alternati intesi dal sabato mattina alle ore 8.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00
- Nelle settimane che terminano col week end di spettanza paterna il minore starà col sig. per due pomeriggi alla settimana dall'uscita dell'asilo sino a dopo cena Parte_1 alle
- Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna il minore starà col sig. tre pomeriggi alla settimana dall'uscita dall'asilo sino a dopo cena Parte_1 alle ore 21.00
4) Durante le prossime ferie estive la madre terrà con sè il figlio dal 29 luglio all'11 agosto ed il padre dal 12 al 19 agosto e dal 26 agosto al 2 settembre. Nella restante settimana del mese di agosto sarà in vigore il calendario ordinario.
5) Il padre verserà alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
egli rinuncia altresì alla propria quota dell'Assegno Unico Universale che verrà quindi percepito per intero dalla madre;
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. 13.06.2023) saranno suddivise al 50% tra i
pagina 2 di 5 genitori; il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Emergeva al contempo come la questione dirimente fosse quella abitativa, posto che l'abitazione familiare, di proprietà del sig. è sita in un immobile nel Parte_1 quale abitano, ad un diverso piano, anche i genitori del ricorrente;
le parti convenivano dunque sull'opportunità che fosse la sig.ra a reperire un CP_1 nuovo alloggio in locazione e chiedevano a tal fine un rinvio del procedimento.
Seguivano due rinvii senza che la questione trovasse una soluzione ed entrambe le parti concludevano quindi, nei rispettivi fogli di p.c. – fermo l'affidamento condiviso – per il collocamento del minore presso la madre con assegnazione in favore di quest'ultima della casa familiare;
il padre, secondo quanto dallo stesso dedotto, risultava infatti essersi determinato a sistemare la mansarda sita nel medesimo immobile per destinarla a propria abitazione.
Stante il parziale accordo su affidamento, collocamento ed assegnazione della casa familiare, sono rimaste in contestazione e sottoposte al vaglio del Tribunale le questioni relative alle tempistiche di permanenza del minore presso ciascun genitore e l'entità del contributo al mantenimento.
Al riguardo la madre conclude (pag. 1 foglio di p.c.) chiedendo che il minore stia con il padre a week end alternati (pur se successivamente, in comparsa conclusionale, chiede che venga confermato il Calendario concordato in udienza) mentre il sig. conclude chiedendo che l'attuale Calendario venga CP_1 progressivamente ampliato in ragione del crescere dell'età del minore.
Sulle questioni economiche la madre conclude chiedendo che venga determinato un contributo a carico del padre di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie mentre il ricorrente si dice disponibile a versare € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo delle parti in merito ad affidamento e collocamento del minore, stante il favor normativo per l'affidamento condiviso ed il rientro della conflittualità come rilevato nella Relazione del Servizio Sociale.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno esso può essere previsto come in dispositivo, ratificando l'accordo raggiunto in prima udienza ed accogliendo la richiesta di un progressivo ampliamento, non essendo emersi elementi ostativi in tal senso ed al fine di dare concreta attuazione al principio di bigenitorialità inteso come
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. Civ., I, 08.04.2019, n. 9764); giova peraltro rammentare che l'ubicazione delle abitazioni di padre e padre è all'interno dello stesso stabile ciò che rende assai agevole lo
“scambio” del minore tra un genitore e l'altro e riduce la fatica di organizzare gli spostamenti. 3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che il sig. abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta Parte_1 netta) nell'anno 2022 pari a circa € 37.379,00 (730/2023) e dunque € 3.115,00 mensili, ed € 35.417,00 nel 2023 (730/2024) e dunque € 2.950,00 mensili;
per il resistente si può dunque considerare una media reddituale di circa € 3.000,00 mensili (confermata dalla lettura degli estratti conto anche per l'anno 2024); da tale somma egli deve detrarre un esborso mensile documentato (“Mutuo casa” – doc. 8) di € 435,00 a titolo di rata di rientro di un mutuo contratto per ristrutturare la casa pagina 3 di 5 familiare (circostanza non contestata); dell'ulteriore finanziamento contratto con GO non si desume dalla documentazione la causale per cui è stato stipulato e dunque non può essere computato ai fini che qui rilevano.
Quanto alla sig.ra ella risulta percepire un reddito netto di circa € CP_1
13.000,00 (CU 2024) pari a circa € 1.085 mensili;
la stessa risulta assegnataria della casa familiare nonché, per accordo tra le parti, percettrice al 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio (pari a circa € 180,00 mensili, come si desume dagli estratti conto)
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra evidenziata, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore (in un'ottica di ampliamento dei medesimi) nonché dell'età del bambino (oggi di anni 4), tenuto conto del valore economico dell'assegnazione in favore della sig.ra CP_1 della casa familiare, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. la Parte_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca parziale soccombenza, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) Il minore nato a [...] in data [...], è Persona_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre cui viene assegnata la casa familiare sita in Cavriago (RE), via Pioli n. 14.
2) Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- A week end alternati dal sabato mattina alle 8.30 alla domenica sera alle 21.00
- Nelle settimane che terminano col week end di spettanza paterna il minore starà col sig. per due pomeriggi alla settimana (dall'uscita da Parte_1 scuola), l'uno con pernottamento e l'altro sino alle ore 21.00
- Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna il minore starà col sig. tre pomeriggi alla settimana (dall'uscita da Parte_1 scuola): due giorni sino alle 21.00 ed un giorno con pernottamento
- Dal compimento del quinto anno di età del minore i giorni infrasettimanali saranno da intendersi con pernottamento.
3) Durante le vacanze invernali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (che potranno essere anche consecutive dopo il compimento del 5° anno di età), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio pagina 4 di 5 di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari
4) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà al Parte_1 mantenimento del figlio mediante versamento in favore della sig.ra CP_1 della somma mensile di € 350,00, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 70 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.06.2025
Il Presidente rel.
Damiano Dazzi
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