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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 13.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 10.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 916 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Dario
Landi presso il cui studio in Eboli (SA), alla Via Luigi Imperato, n. 12, elettivamente domicilia;
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015 per Notar di Roma, dall'avv. Franco Pasut e con esso elett.te Persona_1
dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
PEC: t;
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1 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 10.2.2022 proponeva Parte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000031535, notificata il 25.1.2022, con la quale gli era stato intimato, quale amministratore della “THE KING OF THE GAMES S.R.L.”, il pagamento, in favore dell' della somma di € 24.500,00, asseritamente dovuta a titolo di sanzione CP_1
amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' relativo ad un periodo antecedente al 2012, essendo stata CP_1
la società di cui era amministratore dichiarata fallita con sentenza del 17.1.2012.
Pertanto, era decorso il termine di cinque anni senza che fosse stato notificato un valido atto interruttivo della prescrizione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva al Tribunale:
<in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione
dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000031535 emessa sull'atto di accertamento prot. n.
INSP.7200.07/03/2017.0077135 del 22/03/2017;
in via principale: dichiarare la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000031535 essendo
decaduto il diritto all'esecuzione per intervenuta prescrizione delle pretese contenute
nell'atto di accertamento per i motivi dedotti in narrativa;
2 in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente
percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
2. L'Ente resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata telematicamente il
10.5.2022, con la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, in quanto l'atto di accertamento, posto alla base dell'ordinanza impugnata, era stato notificato il 22.3.2017, mediante raccomandata A/R n.
783218207171 ed era riferito a versamenti in scadenza nel 2010.
Pertanto, nessuna prescrizione era maturata, essendo stata l'ordinanza ingiunzione notificata entro il termine prescrizionale decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
< …rigettare il ricorso proposto da e mandare l' resistente assolto Parte_1 CP_1
dalle domande tutte proposte nei propri confronti.
Con vittoria di spese come per legge.>>.
3. Con ordinanza del 9.3.2024 il G.d.L., preso atto del fatto che, a seguito del menzionato mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1–bis, del D.L. n. 463/1983,
disposto con l'art. 23 del D.L. del 4 maggio 2023, n. 48, l'Istituto aveva provveduto, in controversie analoghe, alla rideterminazione degli importi dovuti in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 8/2016, rinviava la controversia onde consentire all' di agire in tal senso. CP_1
4. Con note di trattazione scritta del 13.3.2024 l depositava provvedimento di CP_1
rideterminazione dell'importo della sanzione applicata, in base al quale era concesso al ricorrente di avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
3 5. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 10.1.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La resistente provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi alla memoria difensiva e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre il ricorrente nulla depositava, restando processualmente assente.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che non risulta agli atti che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa sia stata preceduta da valida notifica degli atti prodromici ad essa sottesi (avvisi di accertamento, diffida ad adempiere, etc.), atteso l nell'ambito della documentazione allegata al fascicolo telematico, non ha prodotto CP_1
la ricevuta di ritorno della raccomandata a/r che sarebbe stato necessario inviare per la corretta comunicazione dell'atto di accertamento (anche al fine di farlo valere quale valido atto interruttivo), ma si è limitato a depositare un'attestazione, estratta dal sito internet di
Poste Italiane, concernente le risultanze telematiche dell'esito della notificazione. Cioè un documento evidentemente insufficiente ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio avvenuto tramite il servizio postale, essendo, come detto,
indispensabile la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, in assenza del quale non vi è alcuna attestazione promanante dall'Ufficiale postale, dotata dei prescritti requisiti di certezza, in merito alle modalità di consegna e all'identità di colui che avrebbe
4 ricevuto l'atto (v. Cass. n. 19387/2012; e successivamente Cass. n. 26287/2019 e Cass.
Ord. n. 6524/2018).
Pertanto, risulta inficiato di illegittimità l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e,
conseguentemente, la stessa ordinanza ingiunzione oggetto di disamina.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
2. Ciò premesso, va segnalato che, comunque, risulta fondata anche l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con l'impugnata ordinanza di ingiunzione. CP_1
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
5 Nella specie non è stato reso noto se gli atti fossero stati già trasmessi all'Autorità penale e se e quando, in tale ipotesi, siano stati restituiti all' . Ne consegue che, ai fini della CP_1
prescrizione quinquennale, la prescrizione va fatta decorrere dalla data più favorevole al debitore, cioè dall'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 e quindi dal 6 febbraio 2016.
Inoltre, non avendo l documentato l'avvenuta interruzione della prescrizione con la CP_1
notifica dell'atto di accertamento, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (25.1.2022)
il credito vantato dall'Ente era da ritenere già prescritto.
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione proposta, cui consegue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente ai sensi del D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 916 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da T_
, contro l in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. OI-000031535, notificata il
25.1.2022;
2) condanna l' al pagamento in favore di delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del
15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 20.1.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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