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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice relatore dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3661/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Petrillo e dall'Avv. Fabio Perciballi ricorrente
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maura Vanghetti resistente
pagina 1 di 9 E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2019 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario il 12.5.2009 a Roma con e Controparte_1
che dall'unione erano nate due figlie, ( il 17.7.2009) e ( il 7.6.2014), Per_1 Per_2
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità del marito, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 e per le figlie pari ad euro 500,00 oltre 50 % delle spese straordinarie, l'affidamento congiunto delle minori con previsione delle modalità di visita del padre, in via subordinata chiedeva incontri protetti padre- figlie.
Si costituiva in data 23 gennaio 2020 che contestava l'avversa Controparte_1
ricostruzione.
Con provvedimento presidenziale del 20.02.2020 i coniugi erano autorizzati a vivere separatamente, le figlie erano affidate in via esclusiva alla mamma presso cui erano collocate, venivano disposti incontri protetti padre-figlie una volta a settimana, era posto a carico del resistente un assegno mensile di € 500,00 per le figlie, oltre la contribuzione al 50 % alle spese straordinarie, e di € 200,00 per la moglie.
Depositata memoria integrativa da parte della ricorrente ( che modificava la domanda chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo delle minori e incontri protetti padre-figlie) e comparsa di costituzione ( con cui il resistente aveva articolato domanda di addebito della separazione alla moglie, chiedendo disporsi l'affido congiunto delle minori con collocamento presso la madre e modalità di visita del padre, la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento pari ad euro 400 per le figlie e nulla disporsi a titolo di mantenimento della ricorrente), concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rigettate le prove orali ed espletata ctu, modificati i provvedimenti vigenti con ordinanza del 31.10.22 ( in pagina 2 di 9 particolare veniva disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e rideterminati in complessivi euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge, l'assegno posto a carico del ricorrente in favore delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Velletri), sentita la minore all'udienza del 18.9.24, all'udienza del 29 gennaio Per_1
2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi. Dalle dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi scritti difensivi oltre che all'udienza presidenziale emerge infatti una situazione di intollerabilità della convivenza dovuta ad un conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi determinato da una condizione di disaffezione e di distacco spirituale che ha determinato già da tempo la decisione degli stessi di vivere separati. Anche all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti, attraverso i rispettivi procuratori, hanno confermando la loro decisa volontà di separarsi e, poiché non risulta che nel frattempo sia intervenuta una riconciliazione, va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene all'addebito della separazione si osserva quanto segue.
La ricorrente ha lamentato che sia durante la vita matrimoniale che dopo la cessazione della stessa il ha violato i doveri matrimoniali, usando violenza CP_1
nei suoi confronti, anche dinanzi alle figlie. Secondo la ricostruzione della ricorrente, “gli atti persecutori e le molestie perpetrate dal in danno della CP_1
moglie hanno raggiunto l'apice nel mese di Giugno dell'anno 2016,; il giorno
27.06.2016 il sig. ha aggredito la moglie fisicamente, colpendola in volto, CP_1
con schiaffi ripetuti, di cui uno così forte da procurarle stordimento ed un trauma facciale ed alle violenze fisiche sono seguite le minacce verbali;
in seguito a tale accadimento la ricorrente è stata accompagnata da terze persone al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Albano Laziale, dove dopo averle somministrato un tranquillante, all'esito dei controlli, è risultato un trauma pagina 3 di 9 facciale esteso, trauma psicologico reattivo e frattura di una costola destra, con CP_ prognosi di 15 gg. dopo anni di violenza e soprusi, finalmente in data
29.06.2016 la ricorrente ha sporto la prima denuncia-querela, presso i Carabinieri di Albano Laziale, dove, nel ricostruire il rapporto ha indicato tutti gli accadimenti nei quali è stata vittima di violenze fisiche e morali da parte del marito;
successivamente a tale denuncia-querela si è aperto dinnanzi al Tribunale di
Velletri un procedimento penale, il N. 5535/2016 R.G. notizie di reato/Mod. 21 a carico del sig. , in ordine al reato previsto e punito dall'art. 572 c.p”. In CP_1
particolare nel capo di imputazione si contesta al che “in data 27 giugno CP_1
2016 l'aggrediva fisicamente colpendola al volto con ripetuti schiaffi e proferendo le frasi “io ti ammazzo, tu non esci viva da qui, finiamo sui giornali e se provi a dire qualcosa a qualcuno ogni tua azione avrà una mia reazione”, inoltre la colpiva con pugni alle costole proferendo la frase” se provi a dire qualcosa a qualcuno t'ammazzo”. A seguito dell'aggressione riportava “frattura x costa dx-trauma facciale- stato d'ansia reattivo” con prognosi di giorni 15 s.c. come accertato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di Albano Laziale;
nella mattina del 28 giugno 2016 la colpiva nuovamente con schiaffi, inoltre afferrava il computer portatile in uso alla stessa e lo scagliava sul tavolo danneggiandolo;
analogamente faceva con il telefono cellulare in uso alla donna;
inoltre nella stessa serata la raggiungeva a casa della madre dove si era rifugiata e le proferiva la frase” ogni tua azione avrà una mia reazione”.
Ebbene osserva il Tribunale che tali atti di violenza sono stati dettagliatamente descritti nella denuncia prodotta in giudizio e, all'esito di tale procedimento, il
è stato condannato a 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Velletri con CP_1
sentenza n. 853/2022, attualmente impugnata dinanzi alla Corte d'Appello.
Il 3 gennaio 2017, nell'ambito del proc. 3315/2016, il giudice civile, per i medesimi fatti di violenza intrafamiliare, aveva accolto l'istanza di ordine di protezione e in particolare “-ordinava al sig. di cessare la condotta Controparte_1
pregiudizievole nei confronti della moglie e delle figlie minori, e , Per_1 Per_2
pagina 4 di 9 costrette ad assistervi;
-disponeva l'allontanamento del sig. dalla Controparte_1
casa familiare, sita in Marino, frazione Santa Maria delle Mole, Viale della
Repubblica n. 28; - prescriveva al sig. di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla sig. …e di non frequentare i luoghi in Parte_1
prossimità della scuola dove sono iscritte le figlie”. In particolare il giudice pronunciava tale provvedimento all'esito del contraddittorio e dopo aver sentito gli informatori di parte ricorrente, che descrivevano dettagliatamente gli episodi di violenza del giugno 2016.
è stato condannato anche per il reato di cui all'art. 612 bis c.p Controparte_1
per atti persecutori iniziati nel luglio 2016 e terminati nel dicembre 2019, con sentenza n.1235/20 divenuta definitiva;
per tale condanna sta in detenzione domiciliare con scadenza pena 4.5.2025.
Le summenzionate pronunce di condanna costituiscono elemento di prova nel processo civile in ordine all'accertamento della sussistenza dei fatti e alla loro commissione da parte del condannato. È invero principio consolidato in giurisprudenza che gli accertamenti effettuati in sede penale possono essere liberamente utilizzati dal giudice anche al di fuori delle ipotesi in cui esplicano efficacia vincolante e costituire piena prova dei fatti addebitati (ex multis Cass.
40796/21, Cass, 517/20, Cass, 25067/18).
Occorre a tal proposito considerare che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” ( così Cass.
pagina 5 di 9 civ. Sez. I Ord., 24/10/2022, n. 31351 e da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/08/2024, n. 22294).
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che, pur dovendo esaminare i fatti narrati non in modo atomistico, ma in un unico contesto
(Cass. 02.09.2005 n.17710), la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona.
Alla luce di tale quadro probatorio va perciò pronunciato l'addebito della separazione nei confronti del marito, che con la sua condotta violenta e prevaricatrice e contraria ai doveri coniugali ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la richiesta di addebito svolta da parte resistente, che peraltro non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, va in ogni caso rigettata, non essendo comparabili con i gravi fatti di violenza gli asseriti comportamenti della ricorrente di violazione del dovere di fedeltà e di assistenza familiare.
Per quanto attiene alle questioni relative alle figlie, si osserva quanto segue.
All'esito del giudizio, considerato anche il regime di detenzione domiciliare cui è sottoposto il in ordine al reato di cui all'art. 612 bis c.p., visto anche che non CP_1
è contestato che “dal mese di marzo anno 2020, al mese di febbraio anno 2024, avrebbe dovuto versare, solo per il mantenimento ordinario, un totale di Euro
28.800,00, invece ha versato nell'anno 2020 un totale di Euro 1.168,42, e negli anni successivi non ha versato nulla”, ritiene il Collegio di confermare l'affido esclusivo già disposto in sede di ordinanza presidenziale e come suggerito dalla ctu espletata nel corso del giudizio, che risulta essere congruamente motivata.
A ciò non osta la mancata frequenza da parte della ricorrente di un percorso di sostegno psicologico presso la Asl, avendo la dimostrato di aver iniziato a Pt_1
seguire un percorso psicoterapeutico individuale;
d'altronde le capacità genitoriali pagina 6 di 9 della non sono state messe in discussione da parte del ctu, che ha Pt_1
evidenziato che la madre ha costituito un punto di riferimento per le minori. Si rende necessario che entrambi i genitori si attivino per proseguire i percorsi di sostegno psicologico individuale e alla genitorialità-
Le minori devono essere collocate presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale.
Per quanto attiene il regime di visita, si ritiene conforme all'interesse delle minori disporre la prosecuzione degli incontri protetti. Si deve prendere atto che nella relazione depositata il 11.10.24 i Servizi Sociali hanno riferito che” le minori cominciano a mostrare segni di apertura nei riguardi del loro padre che, a sua volta, si dimostra più attento e rispettoso delle esigenze delle proprie figlie”.
Pertanto non si ritiene di accogliere l'istanza di sospensione degli incontri chiesta dalla madre, rispondendo all'interesse delle minori alla bigenitorialità la prosecuzione degli incontri. Sebbene , prossima al compimento di 16 anni, Per_1
non vede il padre da , e abbia riferito al giudice di non voler né sentire Persona_3
né vedere il padre, negli ultimi incontri protetti ha manifestato un segnale di apertura e ritiene pertanto il Tribunale di dover disporre la prosecuzione di tali incontri.
, che secondo il ha un profilo di sviluppo psico-fisico, emotivo e Per_1 Pt_2
cognitivo in linea con l'età, deve riprendere con urgenza un percorso psicoterapeutico, presso la Asl o privatamente, per elaborare il proprio vissuto emotivo ed affettivo rispetto alle vicende familiari.
, di anni 11, deve essere presa in carico dal per scongiurare il Per_2 Pt_2
rischio evolutivo e valutare la necessità di svolgere un percorso psicoterapeutico.
Per quanto attiene alle questioni economiche, preso atto della revoca dell'assegno di mantenimento della moglie pronunciata in corso di causa e visto che parte ricorrente non ha riproposto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore e delle esigenze rapportate all'età, visto inoltre che parte resistente non pagina 7 di 9 ha aggiornato la propria posizione reddituale e bancaria e non ha documentato di essere stato posto in cassa integrazione guadagni, ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti economici vigenti, ossia un assegno, a carico del padre, per il mantenimento delle figlie, pari ad euro 400,00 oltre 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite dell'intero procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore medi dei parametri di cui allo scaglione 26.001-52.000, così individuato stante il valore indeterminabile della controversia, secondo i valori minimi per la fase decisionale stante la mancata richiesta dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.. Le spese di ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido, in quanto svolta nell'interesse delle minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , ogni diversa istanza ed Controparte_1 C.F._2
eccezione disattesa, così provvede:
1-Dichiara la separazione personale dei coniugi suddetti;
2- Dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
3-Rigetta la domanda di addebito svolta dal resistente;
4-Dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
5- Dispone che le minori siano affidate alla madre in via esclusiva;
6-Dispone che le minori siano collocate presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
7-Dispone che il padre possa vedere le figlie a mezzo di incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali di Marino, che potranno avvalersi anche della cooperativa che attualmente svolge gli incontri;
8- Dispone che il padre corrisponda per il mantenimento delle minori la somma complessiva di euro 400,00, da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese alla madre oltre rivalutazione annua istat, e contribuisca nella misura del 50 % alle pagina 8 di 9 spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
9-Dispone che la minore intraprenda un percorso di sostegno Persona_4
psicologico, tramite la Asl o privatamente;
10-Dispone che la minore sia presa in carico dal competente Persona_5
al fine di una valutazione psicodiagnostica della minore dovendo Pt_2
indicare ogni intervento utile a tutela della stessa;
11-Dispone il monitoraggio dei servizi sociali di Marino e di Fiumicino in ordine alle condizioni delle minori, all'andamento degli incontri protetti, dovendo il
Servizio relazionare al giudice tutelare in presenza di elementi di pregiudizio per le minori;
12-Invita la ricorrente a proseguire il percorso di sostegno psicologico, presso la asl di competenza o privatamente;
13-Invita il resistente a proseguire il percorso di sostegno psicologico presso il
CSM;
14-Invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
15-Ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile ( registri del comune di Roma anno 2007, n. 239, parte II, serie A03);
16-Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 6.164,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge;
17-Pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Prisca Picalarga) (dott. Riccardo Massera)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice relatore dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3661/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Petrillo e dall'Avv. Fabio Perciballi ricorrente
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maura Vanghetti resistente
pagina 1 di 9 E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2019 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario il 12.5.2009 a Roma con e Controparte_1
che dall'unione erano nate due figlie, ( il 17.7.2009) e ( il 7.6.2014), Per_1 Per_2
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità del marito, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 e per le figlie pari ad euro 500,00 oltre 50 % delle spese straordinarie, l'affidamento congiunto delle minori con previsione delle modalità di visita del padre, in via subordinata chiedeva incontri protetti padre- figlie.
Si costituiva in data 23 gennaio 2020 che contestava l'avversa Controparte_1
ricostruzione.
Con provvedimento presidenziale del 20.02.2020 i coniugi erano autorizzati a vivere separatamente, le figlie erano affidate in via esclusiva alla mamma presso cui erano collocate, venivano disposti incontri protetti padre-figlie una volta a settimana, era posto a carico del resistente un assegno mensile di € 500,00 per le figlie, oltre la contribuzione al 50 % alle spese straordinarie, e di € 200,00 per la moglie.
Depositata memoria integrativa da parte della ricorrente ( che modificava la domanda chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo delle minori e incontri protetti padre-figlie) e comparsa di costituzione ( con cui il resistente aveva articolato domanda di addebito della separazione alla moglie, chiedendo disporsi l'affido congiunto delle minori con collocamento presso la madre e modalità di visita del padre, la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento pari ad euro 400 per le figlie e nulla disporsi a titolo di mantenimento della ricorrente), concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rigettate le prove orali ed espletata ctu, modificati i provvedimenti vigenti con ordinanza del 31.10.22 ( in pagina 2 di 9 particolare veniva disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e rideterminati in complessivi euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge, l'assegno posto a carico del ricorrente in favore delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Velletri), sentita la minore all'udienza del 18.9.24, all'udienza del 29 gennaio Per_1
2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi. Dalle dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi scritti difensivi oltre che all'udienza presidenziale emerge infatti una situazione di intollerabilità della convivenza dovuta ad un conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi determinato da una condizione di disaffezione e di distacco spirituale che ha determinato già da tempo la decisione degli stessi di vivere separati. Anche all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti, attraverso i rispettivi procuratori, hanno confermando la loro decisa volontà di separarsi e, poiché non risulta che nel frattempo sia intervenuta una riconciliazione, va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene all'addebito della separazione si osserva quanto segue.
La ricorrente ha lamentato che sia durante la vita matrimoniale che dopo la cessazione della stessa il ha violato i doveri matrimoniali, usando violenza CP_1
nei suoi confronti, anche dinanzi alle figlie. Secondo la ricostruzione della ricorrente, “gli atti persecutori e le molestie perpetrate dal in danno della CP_1
moglie hanno raggiunto l'apice nel mese di Giugno dell'anno 2016,; il giorno
27.06.2016 il sig. ha aggredito la moglie fisicamente, colpendola in volto, CP_1
con schiaffi ripetuti, di cui uno così forte da procurarle stordimento ed un trauma facciale ed alle violenze fisiche sono seguite le minacce verbali;
in seguito a tale accadimento la ricorrente è stata accompagnata da terze persone al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Albano Laziale, dove dopo averle somministrato un tranquillante, all'esito dei controlli, è risultato un trauma pagina 3 di 9 facciale esteso, trauma psicologico reattivo e frattura di una costola destra, con CP_ prognosi di 15 gg. dopo anni di violenza e soprusi, finalmente in data
29.06.2016 la ricorrente ha sporto la prima denuncia-querela, presso i Carabinieri di Albano Laziale, dove, nel ricostruire il rapporto ha indicato tutti gli accadimenti nei quali è stata vittima di violenze fisiche e morali da parte del marito;
successivamente a tale denuncia-querela si è aperto dinnanzi al Tribunale di
Velletri un procedimento penale, il N. 5535/2016 R.G. notizie di reato/Mod. 21 a carico del sig. , in ordine al reato previsto e punito dall'art. 572 c.p”. In CP_1
particolare nel capo di imputazione si contesta al che “in data 27 giugno CP_1
2016 l'aggrediva fisicamente colpendola al volto con ripetuti schiaffi e proferendo le frasi “io ti ammazzo, tu non esci viva da qui, finiamo sui giornali e se provi a dire qualcosa a qualcuno ogni tua azione avrà una mia reazione”, inoltre la colpiva con pugni alle costole proferendo la frase” se provi a dire qualcosa a qualcuno t'ammazzo”. A seguito dell'aggressione riportava “frattura x costa dx-trauma facciale- stato d'ansia reattivo” con prognosi di giorni 15 s.c. come accertato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di Albano Laziale;
nella mattina del 28 giugno 2016 la colpiva nuovamente con schiaffi, inoltre afferrava il computer portatile in uso alla stessa e lo scagliava sul tavolo danneggiandolo;
analogamente faceva con il telefono cellulare in uso alla donna;
inoltre nella stessa serata la raggiungeva a casa della madre dove si era rifugiata e le proferiva la frase” ogni tua azione avrà una mia reazione”.
Ebbene osserva il Tribunale che tali atti di violenza sono stati dettagliatamente descritti nella denuncia prodotta in giudizio e, all'esito di tale procedimento, il
è stato condannato a 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Velletri con CP_1
sentenza n. 853/2022, attualmente impugnata dinanzi alla Corte d'Appello.
Il 3 gennaio 2017, nell'ambito del proc. 3315/2016, il giudice civile, per i medesimi fatti di violenza intrafamiliare, aveva accolto l'istanza di ordine di protezione e in particolare “-ordinava al sig. di cessare la condotta Controparte_1
pregiudizievole nei confronti della moglie e delle figlie minori, e , Per_1 Per_2
pagina 4 di 9 costrette ad assistervi;
-disponeva l'allontanamento del sig. dalla Controparte_1
casa familiare, sita in Marino, frazione Santa Maria delle Mole, Viale della
Repubblica n. 28; - prescriveva al sig. di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla sig. …e di non frequentare i luoghi in Parte_1
prossimità della scuola dove sono iscritte le figlie”. In particolare il giudice pronunciava tale provvedimento all'esito del contraddittorio e dopo aver sentito gli informatori di parte ricorrente, che descrivevano dettagliatamente gli episodi di violenza del giugno 2016.
è stato condannato anche per il reato di cui all'art. 612 bis c.p Controparte_1
per atti persecutori iniziati nel luglio 2016 e terminati nel dicembre 2019, con sentenza n.1235/20 divenuta definitiva;
per tale condanna sta in detenzione domiciliare con scadenza pena 4.5.2025.
Le summenzionate pronunce di condanna costituiscono elemento di prova nel processo civile in ordine all'accertamento della sussistenza dei fatti e alla loro commissione da parte del condannato. È invero principio consolidato in giurisprudenza che gli accertamenti effettuati in sede penale possono essere liberamente utilizzati dal giudice anche al di fuori delle ipotesi in cui esplicano efficacia vincolante e costituire piena prova dei fatti addebitati (ex multis Cass.
40796/21, Cass, 517/20, Cass, 25067/18).
Occorre a tal proposito considerare che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” ( così Cass.
pagina 5 di 9 civ. Sez. I Ord., 24/10/2022, n. 31351 e da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/08/2024, n. 22294).
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che, pur dovendo esaminare i fatti narrati non in modo atomistico, ma in un unico contesto
(Cass. 02.09.2005 n.17710), la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona.
Alla luce di tale quadro probatorio va perciò pronunciato l'addebito della separazione nei confronti del marito, che con la sua condotta violenta e prevaricatrice e contraria ai doveri coniugali ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la richiesta di addebito svolta da parte resistente, che peraltro non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, va in ogni caso rigettata, non essendo comparabili con i gravi fatti di violenza gli asseriti comportamenti della ricorrente di violazione del dovere di fedeltà e di assistenza familiare.
Per quanto attiene alle questioni relative alle figlie, si osserva quanto segue.
All'esito del giudizio, considerato anche il regime di detenzione domiciliare cui è sottoposto il in ordine al reato di cui all'art. 612 bis c.p., visto anche che non CP_1
è contestato che “dal mese di marzo anno 2020, al mese di febbraio anno 2024, avrebbe dovuto versare, solo per il mantenimento ordinario, un totale di Euro
28.800,00, invece ha versato nell'anno 2020 un totale di Euro 1.168,42, e negli anni successivi non ha versato nulla”, ritiene il Collegio di confermare l'affido esclusivo già disposto in sede di ordinanza presidenziale e come suggerito dalla ctu espletata nel corso del giudizio, che risulta essere congruamente motivata.
A ciò non osta la mancata frequenza da parte della ricorrente di un percorso di sostegno psicologico presso la Asl, avendo la dimostrato di aver iniziato a Pt_1
seguire un percorso psicoterapeutico individuale;
d'altronde le capacità genitoriali pagina 6 di 9 della non sono state messe in discussione da parte del ctu, che ha Pt_1
evidenziato che la madre ha costituito un punto di riferimento per le minori. Si rende necessario che entrambi i genitori si attivino per proseguire i percorsi di sostegno psicologico individuale e alla genitorialità-
Le minori devono essere collocate presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale.
Per quanto attiene il regime di visita, si ritiene conforme all'interesse delle minori disporre la prosecuzione degli incontri protetti. Si deve prendere atto che nella relazione depositata il 11.10.24 i Servizi Sociali hanno riferito che” le minori cominciano a mostrare segni di apertura nei riguardi del loro padre che, a sua volta, si dimostra più attento e rispettoso delle esigenze delle proprie figlie”.
Pertanto non si ritiene di accogliere l'istanza di sospensione degli incontri chiesta dalla madre, rispondendo all'interesse delle minori alla bigenitorialità la prosecuzione degli incontri. Sebbene , prossima al compimento di 16 anni, Per_1
non vede il padre da , e abbia riferito al giudice di non voler né sentire Persona_3
né vedere il padre, negli ultimi incontri protetti ha manifestato un segnale di apertura e ritiene pertanto il Tribunale di dover disporre la prosecuzione di tali incontri.
, che secondo il ha un profilo di sviluppo psico-fisico, emotivo e Per_1 Pt_2
cognitivo in linea con l'età, deve riprendere con urgenza un percorso psicoterapeutico, presso la Asl o privatamente, per elaborare il proprio vissuto emotivo ed affettivo rispetto alle vicende familiari.
, di anni 11, deve essere presa in carico dal per scongiurare il Per_2 Pt_2
rischio evolutivo e valutare la necessità di svolgere un percorso psicoterapeutico.
Per quanto attiene alle questioni economiche, preso atto della revoca dell'assegno di mantenimento della moglie pronunciata in corso di causa e visto che parte ricorrente non ha riproposto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore e delle esigenze rapportate all'età, visto inoltre che parte resistente non pagina 7 di 9 ha aggiornato la propria posizione reddituale e bancaria e non ha documentato di essere stato posto in cassa integrazione guadagni, ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti economici vigenti, ossia un assegno, a carico del padre, per il mantenimento delle figlie, pari ad euro 400,00 oltre 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite dell'intero procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore medi dei parametri di cui allo scaglione 26.001-52.000, così individuato stante il valore indeterminabile della controversia, secondo i valori minimi per la fase decisionale stante la mancata richiesta dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.. Le spese di ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido, in quanto svolta nell'interesse delle minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , ogni diversa istanza ed Controparte_1 C.F._2
eccezione disattesa, così provvede:
1-Dichiara la separazione personale dei coniugi suddetti;
2- Dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
3-Rigetta la domanda di addebito svolta dal resistente;
4-Dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
5- Dispone che le minori siano affidate alla madre in via esclusiva;
6-Dispone che le minori siano collocate presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
7-Dispone che il padre possa vedere le figlie a mezzo di incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali di Marino, che potranno avvalersi anche della cooperativa che attualmente svolge gli incontri;
8- Dispone che il padre corrisponda per il mantenimento delle minori la somma complessiva di euro 400,00, da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese alla madre oltre rivalutazione annua istat, e contribuisca nella misura del 50 % alle pagina 8 di 9 spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
9-Dispone che la minore intraprenda un percorso di sostegno Persona_4
psicologico, tramite la Asl o privatamente;
10-Dispone che la minore sia presa in carico dal competente Persona_5
al fine di una valutazione psicodiagnostica della minore dovendo Pt_2
indicare ogni intervento utile a tutela della stessa;
11-Dispone il monitoraggio dei servizi sociali di Marino e di Fiumicino in ordine alle condizioni delle minori, all'andamento degli incontri protetti, dovendo il
Servizio relazionare al giudice tutelare in presenza di elementi di pregiudizio per le minori;
12-Invita la ricorrente a proseguire il percorso di sostegno psicologico, presso la asl di competenza o privatamente;
13-Invita il resistente a proseguire il percorso di sostegno psicologico presso il
CSM;
14-Invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
15-Ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile ( registri del comune di Roma anno 2007, n. 239, parte II, serie A03);
16-Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 6.164,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge;
17-Pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Prisca Picalarga) (dott. Riccardo Massera)
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