Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4192
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione normativa sull'attività di intermediazione finanziaria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientrava nelle deroghe previste per il credito finalizzato e che la violazione della normativa imperativa comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità contrattuale

    La nullità del contratto comporta l'applicazione del tasso legale di interesse come corrispettivo minimo per il godimento delle somme utilizzate.

  • Accolto
    Soccombenza della controparte

    Le spese di lite seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4192
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4192
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo